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Ricorso proposto l'8 settembre 2010 - Sanitec Europe / Commissione

(Causa T-381/10)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Sanitec Europe Oy (Helsinki, Finlandia) (rappresentanti: J. Killick, Barrister, I. Reynolds, Solicitor, P. Lindfelt e K. Struckmann, lawyers)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare, in tutto o in parte, la decisione della Commissione 23 giugno 2010, C (2010) 4185 def., caso COMP/39092 - Arredi sanitari per bagni;

dichiarare che la ricorrente non si è affatto resa responsabile di un'attività anticoncorrenziale nel settore della rubinetteria e, ove necessario, annullare la decisione nella parte in cui la ricorrente (o le sue filiali) viene considerata responsabile;

inoltre, o in subordine, ridurre l'importo dell'ammenda;

condannare la Commissione alle spese;

ordinare qualsiasi misura che risulterà opportuna nel presente caso di specie.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede, ai sensi dell'art. 263 TFUE, l'annullamento della decisione della Commissione 23 giugno 2010, C(2010)4185 def, caso COMP/39092 - Arredi sanitari per bagni - relativa ad un accordo tra imprese riguardante i mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese ed austriaco nel settore degli arredi sanitari per bagni e vertente sui prezzi di vendita e sullo scambio di informazioni commerciali sensibili, nonché in subordine, la riduzione dell'importo dell'ammenda inflittale.

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi:

In primo luogo, la Commissione non avrebbe valutato o esaminato il contesto economico e, pertanto, non avrebbe dimostrato adeguatamente lo scopo anticoncorrenziale delle asserite infrazioni. Essa non sarebbe stata legittimata a presumere (o parimenti a considerare) che le discussioni (i) tra non concorrenti e (ii) a proposito di un prezzo non economico, che nessun operatore del mercato paga, perseguissero un obiettivo anticoncorrenziale.

In secondo luogo, la Commissione avrebbe a torto imputato alla ricorrente un'infrazione nel settore della rubinetteria, tenuto conto del primo motivo e del fatto che né la ricorrente né le sue filiali producono rubinetti.

In aggiunta, la Commissione non avrebbe dimostrato adeguatamente la sussistenza dell'asserita infrazione, segnatamente a causa del suo erroneo esame delle prove in Francia, in Italia e, con riguardo alla Keramag Keramisce Werke AG, in Germania, per la quale essa è stata ritenuta responsabile.

In quarto luogo, la Commissione non avrebbe dimostrato un interesse ad accertare un'infrazione nei Paesi Bassi, la quale era caduta in prescrizione.

Peraltro, la Commissione non ha (i) adeguatamente esposto i fatti nella comunicazione degli addebiti e (ii) preso in considerazione e divulgato prove rilevanti e potenzialmente discolpanti. Queste omissioni procedurali avrebbero leso i diritti della difesa della ricorrente.

Come ulteriore motivo di ricorso, la ricorrente non dovrebbe essere ritenuta direttamente e individualmente responsabile per un'ammenda di EUR 9 873, 060. La responsabilità della ricorrente stessa non è stata accertata per nessuna condotta illegale. Essa è stata ritenuta responsabile unicamente in quanto società madre e, pertanto, non può essere direttamente e individualmente responsabile per un'ammenda. Inoltre, la possibilità di una responsabilità diretta ed individuale non è stata contemplata nella comunicazione degli addebiti, il che integra un'irregolarità procedurale che giustifica l'annullamento.

La ricorrente è stata poi erroneamente ritenuta responsabile in solido per le azioni della sua filiale Keramag Keramische Werke Ag. La ricorrente non deteneva tutte le quote della Kermag Keramische Werke AG nel periodo rilevante e non era in condizione di esercitare, e non ha esercitato, un'influenza decisiva su quest'ultima.

Al contempo, l'indagine condotta nel presente procedimento risulta per sua natura selettiva ed arbitraria, tenuto conto che numerose imprese, di cui si asserisce che abbiano partecipato alle riunioni o discussioni asseritamente illegali, non sono mai state chiamate in causa.

Infine, l'importo dell'ammenda era ingiustificabilmente e sproporzionatamente elevato, in particolare per la mancata attuazione o per la mancanza di effetti sul mercato. La ricorrente invita, pertanto, il Tribunale ad esercitare la sua competenza di merito, ai sensi dell'art. 261 TFUE, per ridurre l'ammenda.

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