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Impugnazione proposta il 23 febbraio 2021 da Maen Haikal avverso la sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2020, causa T-189/19, Maen Haikal/Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-113/21 P)

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: Maen Haikal (rappresentante: S. Koev, advokat)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare la presente impugnazione integralmente ammissibile e fondata, così come i motivi in essa fatti valere;

constatare che la sentenza impugnata del Tribunale può essere integralmente annullata;

annullare la decisione di esecuzione (PESC) 2019/87 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, nonché entrambe le decisioni che riguardano il sig. Maen Haikal;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/85 1 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 2 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, nella parte in cui entrambi i regolamenti riguardano il sig. Haikal;

annullare la decisione (PESC) 2019/806 del Consiglio, del 17 maggio 2019, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, nella parte in cui riguarda il sig. Maen Haikal;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/798 3 del Consiglio, del 17 maggio 2019, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria nella parte in cui il regolamento riguarda il sig. Maen Haikal;

condannare il Consiglio dell’Unione europea al pagamento dei costi dell’impugnazione nonché di tutte le spese, gli onorari ecc. relativi alla sua rappresentanza in giudizio.

Motivi e principali argomenti

1.    Errore di diritto commesso dal Tribunale, in quanto esso ha considerato che il Consiglio abbia correttamente applicato la presunzione dello status di imprenditore importante che opera in Siria, sebbene per questa presunzione non sussistessero fondamenti giuridici ed essa fosse sproporzionata alla luce dell’obiettivo stabilito per legge.

2.    Violazione del principio di proporzionalità (articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea).

3.     Violazione delle norme in materia di prova, poiché mancano prove per l'applicazione della presunzione e dell'esclusione dell'applicazione degli articoli 27, paragrafo 3, e 28, paragrafo 3, della decisione 2013/255, come modificata dalla decisione 2015/1836.

4.    Errore di valutazione, il che sarebbe confermato dagli atti del Consiglio che ritirano il nominativo del ricorrente dagli elenchi di sanzioni.

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1 GU 2019, L 18 I, pag. 4

2 GU 2012, L 16, pag. 1

3 GU 2019, L 132, pag. 1