SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA
(Terza Sezione)
6 marzo 2013
Causa F‑41/12
Séverine Scheefer
contro
Parlamento europeo
«Funzione pubblica – Agente temporaneo – Risoluzione di un contratto di agente temporaneo a tempo indeterminato – Motivo legittimo»
Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale la sig.ra Scheefer chiede, sostanzialmente, da una parte, l’annullamento della decisione del Parlamento europeo, del 20 giugno 2011, con cui è stato risolto il suo contratto di agente temporaneo a tempo indeterminato e, dall’altra, la condanna di quest’ultima istituzione al risarcimento del danno.
Decisione: Il ricorso è respinto. La sig.ra Scheefer sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal Parlamento.
Massime
1. Funzionari – Decisione lesiva – Obbligo di motivazione – Portata
(Statuto dei funzionari, art. 25)
2. Funzionari – Agenti temporanei – Risoluzione di un contratto a tempo indeterminato – Potere discrezionale dell’amministrazione – Portata
[Regime applicabile agli altri agenti, art. 47, c)]
3. Funzionari – Agenti temporanei – Assunzione – Agenti assunti ai sensi dell’articolo 2, a), del Regime applicabile agli altri agenti – Normativa interna del Parlamento che subordina l’assunzione dei detti agenti in maniera durevole ad una prova di selezione – Risoluzione del contratto di un agente temporaneo a seguito del suo insuccesso alle prove – Ammissibilità – Contratto dell’interessato in precedenza riqualificato come contratto a tempo indeterminato a seguito di una sentenza del giudice dell’Unione – Irrilevanza
[Regime applicabile agli altri agenti, art. 2, a); normativa interna del Parlamento europeo relativa all’assunzione dei funzionari e degli altri agenti, art. 7, §§ 2 e 3]
1. La motivazione di una decisione lesiva può essere implicita a condizione che essa consenta all’interessato di conoscere i motivi per i quali la decisione controversa è stata adottata e al giudice competente di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo sindacato.
Infatti, una motivazione è sufficiente qualora essa esponga i fatti e le considerazioni giuridiche che presentano un’importanza essenziale nell’economia della decisione, di modo che l’amministrazione non è tenuta a fornire la motivazione della sua motivazione.
Inoltre, per quanto riguarda una pretesa insufficienza di motivazione, quest’ultima può essere sanata da spiegazioni fornite nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale.
Infine, l’obbligo di enunciare la motivazione di un atto lesivo è rispettato qualora l’interessato sia stato debitamente informato di tale motivazione nel corso di colloqui con i suoi superiori. Tuttavia, non è imposto un colloquio preventivo con il superiore gerarchico in base all’obbligo di motivazione o al dovere di trasparenza qualora l’atto di licenziamento sia sufficientemente motivato.
(v. punti 29-32)
Riferimento:
Corte: 8 febbraio 2007, Groupe Danone/Commissione, C‑3/06 P (punto 46)
Tribunale di primo grado: 9 luglio 2008, Reber/UAMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06 (punto 55)
Tribunale dell’Unione europea: 13 aprile 2011, Safariland/UAMI – DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR), T‑262/09 (punto 92)
Tribunale della funzione pubblica: 26 ottobre 2006, Landgren/ETF, F‑1/05 (punto 79); 29 settembre 2011, AJ/Commissione, F‑80/10 (punto 117)
2. L’articolo 47, lettera c), del Regime applicabile agli altri agenti attribuisce all’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione un ampio potere discrezionale per risolvere il contratto a tempo indeterminato di un agente temporaneo.
Infatti, tale articolo non vieta il ricorso a contratti a tempo indeterminato, in quanto una situazione provvisoria può durare per un periodo di tempo indefinibile e, in ogni caso, tale contratto non offre al suo beneficiario la stabilità di un’assunzione in qualità di funzionario, dato che vi si può porre fine per un motivo legittimo e con preavviso, conformemente all’articolo 47, lettera c), i), del detto regime.
Al riguardo, un motivo relativo alla mancanza di posti vacanti nella tabella degli organici allegata al bilancio dell’istituzione costituisce un motivo legittimo di licenziamento alla luce del quale tale istituzione può adottare la decisione sulla base del detto articolo 47, lettera c), i).
(v. punti 36, 37 e 39)
Riferimento:
Tribunale di primo grado: 8 settembre 2009, ETF/Landgren, T‑404/06 P (punto 162, e giurisprudenza ivi citata)
Tribunale dell’Unione europea: 7 luglio 2011 Longinidis/Cedefop, T‑283/08 P (punto 84)
Tribunale della funzione pubblica: 13 aprile 2011, Scheefer/Parlamento, F‑105/09 (punto 56)
3. Risulta dall’articolo 7, paragrafi 2 e 3, della normativa interna dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo relativa all’assunzione dei funzionari e degli altri agenti che gli agenti temporanei possono essere assunti in base all’articolo 2, lettera a), del Regime applicabile agli altri agenti in maniera duratura, in assenza di vincitori di concorso, solo dopo una prova di selezione. Orbene, si deve considerare che una procedura di selezione per titoli ed esami per l’assunzione di medici come agenti temporanei, pur non essendo prescritta dal detto regime, forma parte integrante delle formalità che il Parlamento deve rispettare, in quanto datore di lavoro o futuro datore di lavoro. Tale procedura si impone al Parlamento tanto più in quanto esso deve rispettare la parità di trattamento tra candidati partecipanti alla selezione specialmente nei confronti dei vincitori di tale selezione che, superando la medesima, hanno titolo per coprire i posti vacanti.
Per quanto riguarda un medico agente temporaneo il cui contratto era stato riqualificato come contratto a tempo indeterminato a seguito di una sentenza del giudice dell’Unione, il fatto che esso non sia stato iscritto nell’elenco dei vincitori del procedimento di selezione e non possa aspirare ad essere assunto, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, o dell’articolo 7, paragrafo 3, primo trattino, della normativa interna, su uno dei posti da coprire costituisce un elemento determinante che il Parlamento non può ignorare, e ciò indipendentemente dal suo errore precedente quanto alla qualificazione del contratto dell’interessato.
È inoltre ammesso che un’istituzione possa risolvere il contratto a tempo indeterminato di un agente temporaneo per il motivo che egli non sia stato iscritto nell’elenco dei vincitori di un concorso o di un’altra prova di selezione. Al riguardo, il fatto che un candidato svolga come agente temporaneo mansioni di natura analoga a quelle per le quali è stato indetto un concorso non impedisce all’istituzione di tener conto dell’insuccesso dell’interessato in tale concorso al fine di porre termine al suo contratto.
(v. punti 46-48, 58 e 61)
Riferimento:
Tribunale di primo grado: 28 gennaio 1992, Speybrouck/Parlamento, T‑45/90 (punto 68); 5 dicembre 2002, Hoyer/Commissione, T‑70/00 (punti 44 e 47)