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Ricorso proposto il 17 aprile 2012 - Khwanda / Consiglio

(Causa T-178/12)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Mahran Khwanda (Damasco, Siria) (rappresentanti: S. Jeffrey e S. Ashley, solicitors, D. Wyatt, QC e R. Blakeley, barrister)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Annullare il paragrafo 22 dell'Allegato alla decisione di esecuzione 2012/37/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che attua la decisione 2011/782/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 19, pag. 33), nella parte in cui riguarda il ricorrente;

annullare il paragrafo 22 dell'Allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 55/2012 del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che attua l'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 19, pag. 6), nella parte in cui riguarda il ricorrente;

dichiarare che gli articoli 18, paragrafo 1, e 19, paragrafo 1, della decisione 2011/782/PESC del Consiglio2 non sono applicabili al ricorrente;

dichiarare che gli articoli 14, paragrafo 1, e 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio non sono applicabili al ricorrente;

dichiarare che l'annullamento del paragrafo 22 dell'Allegato alla decisione 2012/37/PESC del Consiglio e del paragrafo 22 dell'Allegato al regolamento (UE) n. 55/2012 del Consiglio ha effetto immediato; e

condannare il Consiglio a sopportare le spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

Nell'ambito del suo primo motivo, il ricorrente sostiene quanto segue:

i criteri sostanziali per la designazione fra i destinatari delle misure controverse non sono soddisfatti nel caso del ricorrente in quanto non sussiste alcun fondamento giuridico o fattuale per la sua designazione ed il Consiglio ha commesso un errore manifesto di valutazione al riguardo; inoltre il Consiglio ha designato il ricorrente sulla base di elementi di prova insufficienti;

il ricorrente ha prodotto elementi di prova concreti che corroborano la sua pretesa e si è in realtà adoperato attivamente per impedire alle milizie progovernative di avere accesso al parco degli autobus appartenenti alla Qadmous Transport. Al contrario, il Consiglio non ha prodotto sufficienti elementi di prova per confutare tali affermazioni.

Nell'ambito del suo secondo motivo, il ricorrente sostiene quanto segue:

la designazione del ricorrente costituisce una violazione dei suoi diritti umani e delle sue libertà fondamentali, segnatamente del suo diritto al rispetto della sua vita privata e familiare ed al rispetto dei suoi beni e/o una violazione del principio di proporzionalità.

Nell'ambito del suo terzo motivo, il ricorrente sostiene quanto segue:

il Consiglio ha in ogni caso violato i suoi obblighi procedurali di: a) informare individualmente il ricorrente della sua designazione; b) fornire motivazioni adeguate e sufficienti per la sua designazione; c) rispettare i suoi diritti della difesa ed il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.

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1 - GU L 319, pag. 56.

2 - GU L 16, pag. 1.