Language of document : ECLI:EU:T:2015:436

Causa T‑186/12

Copernicus-Trademarks Ltd

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo LUCEA LED – Marchio comunitario denominativo anteriore LUCEO – Assenza di anteriorità – Rivendicazione di priorità – Data di priorità iscritta nel registro – Documenti di priorità – Esame d’ufficio – Diritti della difesa»

Massime – Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 25 giugno 2015

1.      Marchio comunitario – Disposizioni procedurali – Esame d’ufficio dei fatti – Opposizione – Esame limitato ai motivi dedotti – Limiti – Esame dell’anteriorità – Esame d’ufficio

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 76, § 1)

2.      Marchio comunitario – Deposito della domanda di marchio comunitario – Diritto di priorità – Domanda di marchio accompagnata da una rivendicazione di priorità – Esame dei requisiti formali e sostanziali da parte dell’Ufficio – Data di priorità iscritta nel registro – Rilevanza

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 29 e 30; regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 6)

3.      Marchio comunitario – Deposito della domanda di marchio comunitario – Diritto di priorità – Domanda di marchio accompagnata da una rivendicazione di priorità – Esame dei requisiti formali e sostanziali da parte dell’Ufficio – Documenti di priorità richiesti – Copia del formulario di domanda di registrazione – Esclusione

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 29 e 30; regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 6)

4.      Marchio comunitario – Disposizioni procedurali – Decisioni dell’Ufficio – Rispetto dei diritti della difesa – Portata del principio

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 75, seconda frase)

1.      L’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario, secondo il quale, in un procedimento concernente impedimenti relativi alla registrazione, l’esame da parte dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) si limita agli argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti, non si oppone a che l’Ufficio esamini d’ufficio l’anteriorità del marchio sul quale l’opposizione è fondata.

(v. punti 36, 39, 40)

2.      L’iscrizione, da parte dell’esaminatore, di una data di priorità nel registro non osta a che, nell’ambito di un procedimento di opposizione, l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) esamini se le condizioni per la rivendicazione di priorità siano soddisfatte.

La giurisprudenza, secondo la quale il richiedente un marchio, che desideri contestare la validità del marchio comunitario sul quale è basata un’opposizione, è tenuto a farlo nell’ambito di un procedimento di nullità, non può essere trasposta alla rivendicazione di priorità per un tale marchio. Infatti, anzitutto, l’iscrizione nel registro di una data di priorità per un marchio comunitario non può, o almeno non può utilmente, essere contestata nell’ambito di un procedimento di nullità. Inoltre, non esiste un altro procedimento specifico che permetta ad un terzo di contestare la data di priorità iscritta nel registro per un marchio comunitario che possa essere paragonato al procedimento di nullità, una delle cui particolarità è di non poter essere avviato d’ufficio dall’Ufficio.

(v. punti 47‑51, 54, 55)

3.      Nei limiti in cui le informazioni richieste dagli articoli 1 e 2 della decisione EX-05-5 del presidente dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) non sono disponibili sul sito Internet di un ufficio nazionale della proprietà industriale di uno Stato membro, queste devono, in via di principio, essere presentate sotto la forma del documento previsto dalla regola 6, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95, vale a dire sotto forma di copia autenticata dall’amministrazione che ha ricevuto la domanda precedente, a cui va unito un attestato di tale amministrazione indicante la data di deposito della domanda precedente. Non soddisfa tali requisiti una copia del formulario di domanda di registrazione. Infatti, anche se la copia del documento di priorità non deve essere autenticata dall’autorità dinanzi alla quale la domanda è stata depositata, si deve trattare di un documento grazie al quale l’esaminatore deve poter verificare se e quando la domanda di marchio sia stata ricevuta dall’ufficio nazionale di cui si tratta.

Conseguentemente, ad eccezione della situazione nella quale le informazioni richieste sono disponibili sul sito Internet dell’ufficio nazionale presso il quale la domanda è stata depositata, incombe sul richiedente che rivendica un diritto di priorità per un marchio presentare i documenti di priorità richiesti.

(v. punti 77, 78, 82)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punto 91)