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Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 17 marzo 2016 – Pasqualetti / Commissione

(Causa F-2/15)1

(Funzione pubblica – Agente temporaneo assunto dal SEAE – Indennità di prima sistemazione – Indennità giornaliere – Luogo d’origine – Luogo di assunzione – Cambio di residenza – Ricorso di annullamento - Ricorso per risarcimento danni - Competenza giurisdizionale anche di merito)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Gergö Pasqualetti (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. A. Véghely)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente J. Currall e T. S. Bohr, agenti, successivamente T. S. Bohr, agente)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione che nega al ricorrente l’indennità di prima sistemazione e l’indennità giornaliera nonché domanda di condannare la Commissione a versargli tali indennità aumentate degli interessi.

Dispositivo

La decisione della Commissione europea del 4 marzo 2014 con la quale essa nega al sig. Pasqualetti il riconoscimento dell’indennità di prima sistemazione e dell’indennità giornaliera previste dagli articoli 5, paragrafo 1, e 10, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea è annullata.

La Commissione europea è condannata a versare al sig. Pasqualetti, conformemente alle norme dello Statuto in vigore, gli importi di cui al primo punto del dispositivo, unitamente agli interessi di mora, a decorrere dal momento in cui detti importi sono divenuti esigibili e fino al momento del loro effettivo pagamento, al tasso stabilito dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di rifinanziamento e applicabile nel periodo in esame, aumentato di due punti.

La Commissione europea sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal sig. Pasqualetti.

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1 GU C 96 del 23/03/2015, pag. 25.