Language of document : ECLI:EU:F:2016:64

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA
(Seconda Sezione)

17 marzo 2016

Causa F‑2/15

Gergő Pasqualetti

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Agente temporaneo assunto dal SEAE – Indennità di prima sistemazione – Indennità giornaliera – Luogo d’origine – Luogo di assunzione – Cambio di residenza – Ricorso di annullamento – Ricorso per risarcimento danni – Competenza giurisdizionale estesa al merito»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale il sig. Pasqualetti chiede l’annullamento della decisione del 4 marzo 2014 della Commissione europea con cui gli è stato negato il beneficio dell’indennità di prima sistemazione e delle indennità giornaliere in occasione della sua entrata in servizio, il 16 febbraio 2014, presso il Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE).

Decisione:      La decisione del 4 marzo 2014 con la quale la Commissione europea nega al sig. Pasqualetti il riconoscimento dell’indennità di prima sistemazione e dell’indennità giornaliera previste dagli articoli 5, paragrafo 1, e 10, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea è annullata. La Commissione europea è condannata a versare al sig. Pasqualetti, conformemente alle norme dello Statuto in vigore, gli importi delle indennità di cui al primo punto del dispositivo, unitamente agli interessi di mora, a decorrere dalla data in cui dette indennità erano rispettivamente dovute e fino alla data del loro effettivo pagamento, al tasso stabilito dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di rifinanziamento e applicabile nel periodo in esame, aumentato di due punti. La Commissione europea sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal sig. Pasqualetti.

Massime

1.      Funzionari – Rimborso delle spese – Indennità di prima sistemazione – Indennità giornaliera – Nozione di residenza – Centro d’interessi del dipendente

(Statuto dei funzionari, allegato VII, artt. 5 e 10; Regime applicabile agli altri agenti, art. 22)

2.      Ricorsi dei funzionari – Oggetto – Ingiunzione rivolta all’amministrazione – Competenza estesa al merito – Domanda di pagamento – Importi dovuti a titolo di indennità di prima sistemazione e di indennità giornaliera – Mancanza di calcolo da parte del ricorrente – Importi direttamente e obiettivamente determinabili – Ricevibilità

(Statuto dei funzionari, art. 91, § 1, e allegato VII, artt. 5 e 10)

1.      Ai sensi degli articoli 5 e 10 dell’allegato VII dello Statuto, l’indennità di prima sistemazione e l’indennità giornaliera sono dovute al funzionario di ruolo che comprovi di essere stato costretto a cambiare residenza per ottemperare agli obblighi dell’articolo 20 dello Statuto.

In tal caso, la residenza abituale è il luogo in cui l’interessato ha fissato, con la volontà di conferirgli stabilità, il centro permanente o abituale dei propri interessi. La nozione di residenza, pur non basandosi sul dato meramente quantitativo del tempo trascorso dalla persona in un certo territorio, implica tuttavia, oltre al fatto di dimorare fisicamente in un certo luogo, l’intenzione di attribuire a tale fatto la caratteristica di continuità derivante da determinate abitudini di vita e dall’intrattenimento di normali rapporti sociali.

Di conseguenza, se un funzionario ha comprovato di essere stato tenuto a cambiare residenza per ottemperare agli obblighi dell’articolo 20 dello Statuto, il fatto che al momento della sua assunzione egli si trovasse già nel luogo della sua futura sede di servizio non pregiudica la concessione delle indennità giornaliere e di prima sistemazione.

(v. punti 31, 32 e 58)

Riferimento:

Corte: sentenza del 5 febbraio 1987, Mouzourakis/Parlamento, 280/85, EU:C:1987:66

Tribunale di primo grado: sentenza del 10 luglio 1992, Benzler/Commissione, T‑63/91, EU:T:1992:88

Tribunale della funzione pubblica: sentenze del 16 gennaio 2007, Borbély/Commissione, F‑126/05, EU:F:2007:12, punti 33 e 49, e del 19 marzo 2013, Infante Garcia-Consuegra/Commissione, F‑10/12, EU:F:2013:38, punto 29

2.      Il giudice dell’Unione non può, senza usurpare le prerogative dell’autorità amministrativa, rivolgere ingiunzioni ad un’istituzione dell’Unione imponendo a quest’ultima di adottare i provvedimenti che l’esecuzione di una sentenza di annullamento di una decisione comporta. Tuttavia, nelle controversie di carattere pecuniario, il giudice dell’Unione dispone di una competenza anche di merito, ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 1, seconda frase, dello Statuto, che gli consente di condannare l’istituzione convenuta al pagamento di importi determinati e maggiorati, se del caso, di interessi di mora.

Nell’ambito di un ricorso d’annullamento contro il diniego di concedere al ricorrente il beneficio dell’indennità di prima sistemazione e dell’indennità giornaliera, il capo della domanda diretto alla condanna dell’amministrazione al pagamento degli importi dovuti in base a queste due indennità, maggiorati degli interessi di mora, è sufficientemente preciso e dev’essere dichiarato ricevibile anche se il ricorrente non ha presentato alcun calcolo degli importi reclamati, in quanto questi ultimi sono direttamente e obiettivamente determinabili in applicazione di due parametri chiari e non contestabili, cioè lo stipendio base del ricorrente e il riconoscimento o meno del suo diritto all’assegno di famiglia, al momento e durante i periodi pertinenti per ciascuna delle disposizioni che prevedono tali indennità.

(v. punti 66‑68)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: sentenza del 16 gennaio 2007, Borbély/Commissione, F‑126/05, EU:F:2007:12, punti 71‑73