Language of document : ECLI:EU:C:2016:920

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

YVES BOT

presentate il 1o dicembre 2016 (1)

Causa C499/15

W,

V

contro

X

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vilniaus miesto apylinkės teismas (Tribunale distrettuale della città di Vilnius, Lituania)]

«Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Obbligazioni alimentari – Regolamento (CE) n. 4/2009 – Residenza abituale del minore – Interesse superiore del minore – Competenza dei giudici dello Stato membro di residenza di un genitore ad esaminare questioni relative al diritto di affidamento, al diritto di visita, nonché alle obbligazioni alimentari riguardanti un minore – Modifica di una decisione divenuta definitiva»







1.        La causa attualmente sottoposta alla Corte trae origine da una controversia riguardante il diritto di affidamento, il diritto di visita, nonché la determinazione delle obbligazioni alimentari concernenti un minore.

2.        Il Vilniaus miesto apylinkės teismas (Tribunale distrettuale della città di Vilnius, Lituania) chiede alla Corte alcuni chiarimenti riguardo all’applicazione concreta del regolamento (CE) n. 2201/2003 (2) e del regolamento (CE) n. 4/2009 (3), al fine di determinare quale sia il giudice competente a statuire su tali questioni. Infatti, nel procedimento principale, i giudici lituani avevano emesso una decisione, divenuta definitiva, sul diritto di affidamento, sul diritto di visita, nonché sulle obbligazioni alimentari riguardanti un minore. In seguito, il padre di tale minore ha presentato ai giudici lituani una nuova domanda volta a modificare tale decisione. Tuttavia, poiché il minore interessato ha la propria residenza abituale sul territorio dei Paesi Bassi, presso sua madre, si pone la questione se la competenza dei giudici lituani a statuire su tale domanda possa ancora essere fondata.

3.        Nelle presenti conclusioni, spiegherò le ragioni per le quali ritengo che l’articolo 8 del regolamento n. 2201/2003 e l’articolo 3, lettera d), del regolamento n. 4/2009 debbano essere interpretati nel senso che, quando un giudice di uno Stato membro abbia emesso una decisione, divenuta definitiva, relativa al diritto di affidamento, al diritto di visita, nonché alle obbligazioni alimentari concernenti un minore, detto giudice non è più competente a statuire su una domanda di modifica di siffatta decisione nel caso in cui tale minore non abbia la propria residenza abituale sul territorio di detto Stato membro. Chiarirò perché, a mio avviso, il giudice competente a statuire su una tale domanda è, conformemente a dette disposizioni, nonché al principio di tutela dell’interesse superiore del minore, quello dello Stato membro sul cui territorio il minore ha la propria residenza abituale.

A –    Contesto normativo

 Il regolamento n. 2201/2003

4.        Il regolamento n. 2201/2003 ha lo scopo di uniformare, all’interno dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, le regole di competenza giurisdizionale internazionale in materia di divorzio, separazione personale e annullamento del matrimonio, nonché in materia di responsabilità genitoriale.

5.        Il considerando 12 di tale regolamento enuncia quanto segue:

«È opportuno che le regole di competenza in materia di responsabilità genitoriale accolte nel presente regolamento si informino all’interesse superiore del minore e in particolare al criterio di vicinanza. Ciò significa che la competenza giurisdizionale appartiene anzitutto ai giudici dello Stato membro in cui il minore risiede abitualmente, salvo ove si verifichi un cambiamento della sua residenza o in caso di accordo fra i titolari della responsabilità genitoriale».

6.        L’articolo 3 di detto regolamento stabilisce la competenza generale in materia di divorzio, separazione personale e annullamento del matrimonio. Tale articolo è redatto nei seguenti termini:

«1.      Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all’annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro:

a)      nel cui territorio si trova:

–        la residenza abituale dei coniugi, o

–        l’ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, o

–        la residenza abituale del convenuto, o

–        in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, o

–        la residenza abituale dell’attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o

–        la residenza abituale dell’attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso o, nel caso del Regno Unito e dell’Irlanda, ha ivi il proprio “domicile”;

b)      di cui i due coniugi sono cittadini o, nel caso del Regno Unito e dell’Irlanda, del “domicile” di entrambi i coniugi.

(…)».

7.        Per quanto riguarda la competenza dei giudici in materia di responsabilità genitoriale, l’articolo 8 del regolamento n. 2201/2003 stabilisce la seguente regola di competenza generale:

«1.      Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono aditi.

2.      Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 9, 10 e 12».

8.        L’articolo 12 del regolamento n. 2201/2003 è così formulato:

«1.      Le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui viene esercitata, ai sensi dell’articolo 3, la competenza a decidere sulle domande di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio sono competenti per le domande relative alla responsabilità dei genitori che si ricollegano a tali domande se:

a)      almeno uno dei coniugi esercita la responsabilità genitoriale sul figlio;

e

b)      la competenza giurisdizionale di tali autorità giurisdizionali è stata accettata espressamente o in qualsiasi altro modo univoco dai coniugi e dai titolari della responsabilità genitoriale alla data in cui le autorità giurisdizionali sono adite, ed è conforme all’interesse superiore del minore».

2.      La competenza esercitata conformemente al paragrafo 1 cessa non appena:

a)      la decisione che accoglie o respinge la domanda di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio sia passata in giudicato;

o

b)      nei casi in cui il procedimento relativo alla responsabilità genitoriale è ancora pendente alla data di cui alla lettera a), la decisione relativa a tale procedimento sia passata in giudicato;

o

c)      il procedimento di cui alle lettere a) e b) sia terminato per un’altra ragione.

(…)».

9.        Ai sensi dell’articolo 14 di tale regolamento, «[q]ualora nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli da 8 a 13 la competenza, in ciascuno Stato membro, è determinata dalla legge di tale Stato».

10.      L’articolo 19 di detto regolamento prevede quanto segue:

«(…)

2.      Qualora dinanzi ad autorità giurisdizionali di Stati membri diversi siano state proposte domande sulla responsabilità genitoriale su uno stesso minore, aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l’autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d’ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita.

3.      Quando la competenza dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita è stata accertata, l’autorità giurisdizionale successivamente adita dichiara la propria incompetenza a favore dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita.

In tal caso la parte che ha proposto la domanda davanti all’autorità giurisdizionale successivamente adita può promuovere l’azione dinanzi all’autorità giurisdizionale preventivamente adita».

11.      Ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, «[l]e decisioni pronunciate in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento».

12.      È presente, peraltro, un elenco dei motivi di non riconoscimento delle decisioni emesse in materia di responsabilità genitoriale. In particolare, a norma dell’articolo 23), lettera a), di tale regolamento, una siffatta decisione non è riconosciuta «se, tenuto conto dell’interesse superiore del minore, il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto».

 Il regolamento n. 4/2009

13.      Il regolamento n. 4/2009 mira a facilitare l’ottenimento in un altro Stato membro di una decisione riguardante un credito alimentare, senza ulteriori formalità (4).

14.      Tale regolamento si applica, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, «alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità».

15.      A tal fine, detto regolamento istituisce un sistema di regole comuni, in particolare per quanto riguarda i conflitti di giurisdizione, stabilendo norme sulla competenza generale in materia di obbligazioni alimentari.

16.      Così, l’articolo 3 del regolamento n. 4/2009 enuncia quanto segue:

«Sono competenti a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri:

a)      l’autorità giurisdizionale del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente; o

b)      l’autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente; o

c)      l’autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un’azione relativa allo stato delle persone qualora la domanda relativa a un’obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti; o

d)      l’autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un’azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un’obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti».

B –    Fatti del procedimento principale

17.      W, cittadino lituano, e X, cittadina dei Paesi Bassi e argentina, hanno contratto matrimonio il 9 dicembre 2003 a Portland, in Oregon (Stati Uniti). V, che possiede la cittadinanza lituana e italiana, è nato da tale unione il 20 aprile 2006, nei Paesi Bassi.

18.      Nel periodo compreso tra il 2004 e il 2011, W e X hanno vissuto in parte nei Paesi Bassi, in Italia e in Canada. Nel novembre 2011, X si è stabilita insieme a V nei Paesi Bassi. È assodato, secondo il giudice del rinvio, che V non ha mai risieduto e non si è mai recato in Lituania.

19.      W e X sono separati dal dicembre 2010. È certo che W risiede abitualmente in Lituania, mentre X e V risiedono abitualmente nei Paesi Bassi.

20.      X ha chiesto il divorzio dinanzi a un giudice canadese. A seguito di tale domanda sono state emanate diverse decisioni, dal maggio 2011 all’aprile 2012, vertenti sulla domanda di divorzio, sulla fissazione del luogo di residenza di V, nonché sulle modalità di esecuzione del diritto di visita e sugli obblighi alimentari nei confronti di V. Il giudice canadese ha pronunciato il divorzio tra le parti con decisione del 17 aprile 2012 e ha concesso l’affidamento di V a X.

 Il procedimento dinanzi ai giudici lituani e dei Paesi bassi

21.      Su istanza di W, il Lietuvos apeliacinis teismas (Corte d’appello della Lituania) ha rifiutato di riconoscere le decisioni del giudice canadese.

22.      W ha proposto dinanzi al Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas (Tribunale del 1o distretto della città di Vilnius, Lituania) una domanda di divorzio con addebito a X e di fissazione del luogo di residenza di V presso di lui. Il 28 aprile 2011, su istanza di W, detto tribunale ha emesso un’ordinanza cautelare e ha fissato temporaneamente il luogo di residenza di V presso W. Tale ordinanza è stata annullata dal giudice investito della domanda di divorzio con decisione del 12 aprile 2013, immediatamente esecutiva. Su ricorso di W, il 19 luglio 2013, il Vilniaus apygardos teismas (Tribunale regionale di Vilnius, Lituania) ha confermato la decisione del 12 aprile 2013 del Vilniaus miesto apylinkės teismas (Tribunale distrettuale della città di Vilnius). W ha proposto ricorso per cassazione, ma tale ricorso è stato dichiarato irricevibile.

23.      Con decisione dell’8 ottobre 2013, il Vilniaus miesto apylinkės teismas (Tribunale distrettuale della città di Vilnius) ha statuito sulla domanda di divorzio e ha fissato la residenza di V presso X, le modalità del diritto di visita di W, nonché l’importo delle obbligazioni alimentari di quest’ultimo nei confronti del figlio.

24.      W ha impugnato tale decisione dinanzi al Vilniaus apygardos teismas (Tribunale regionale di Vilnius), il quale l’ha confermata con decisione del 30 maggio 2014. W ha proposto ricorso per cassazione, ma tale ricorso è stato dichiarato irricevibile.

25.      Parallelamente al procedimento in Lituania, i giudici dei Paesi Bassi sono stati aditi da X. Pertanto, con decisione del 29 gennaio 2014, il rechtbank Overijssel (Tribunale di Overijssel, Paesi Bassi) ha fissato le obbligazioni alimentari di W nei confronti di X in EUR 4 323,16 al mese a partire dall’8 maggio 2012 e nei confronti di V in EUR 567,01 al mese per il periodo compreso tra il 27 giugno e il 1o novembre 2011, poi in EUR 790 al mese a partire dal 2 novembre 2011.

26.      Il medesimo tribunale, con decisione del 22 agosto 2014, ha revocato il diritto di affidamento congiunto di V e ha concesso l’affidamento esclusivo a X. Secondo il diritto dei Paesi Bassi, l’affidamento esclusivo è concesso a uno dei genitori qualora sussista un rischio inaccettabile che un disaccordo tra i genitori arrechi pregiudizio al figlio e sia poco probabile che la situazione migliori o qualora una modifica delle modalità dell’affidamento sia necessaria, per altre ragioni, nell’interesse del figlio.

27.      Con decisione del 31 ottobre 2014, il rechtbank Overijssel (Tribunale di Overijssel) ha negato il riconoscimento e l’esecutorietà nei Paesi Bassi delle parti della sentenza dell’8 ottobre 2013 pronunciata dal Vilniaus miesto apylinkės teismas (Tribunale distrettuale della città di Vilnius) vertente sul divorzio dei coniugi per colpa di entrambi, sulla fissazione della residenza di V presso X, sulle obbligazioni alimentari nei confronti di V e sulla compensazione delle spese di lite. Per contro, esso ha riconosciuto e autorizzato l’esecuzione nei Paesi Bassi della parte di detta decisione dell’8 ottobre 2013 che stabilisce il diritto di visita di W.

28.      Con decisione del 2 febbraio 2015, su ricorso di W, il Lietuvos apeliacinis teismas (Corte d’appello della Lituania) ha rifiutato l’esecuzione in Lituania della decisione del 29 gennaio 2014 del rechtbank Overijssel (Tribunale di Overijssel) e ha negato il riconoscimento e l’esecutorietà in Lituania della decisione di quest’ultimo tribunale emessa il 22 agosto 2014, vertente sul diritto di affidamento. Il Lietuvos apeliacinis teismas (Corte d’appello della Lituania) ha, inoltre, posto termine al procedimento per quanto riguarda il mancato riconoscimento in Lituania della decisione del rechtbank Overijssel (Tribunale di Overijssel).

 Il procedimento dinanzi al giudice del rinvio

29.      Il 28 agosto 2014, W ha adito il Vilniaus miesto apylinkės teismas (Tribunale distrettuale della città di Vilnius) chiedendo la modifica del luogo di residenza di V, dell’importo delle obbligazioni alimentari e delle modalità del diritto di visita.

30.      Con decisione del 25 settembre 2014, detto tribunale ha dichiarato irricevibili tali domande in quanto W non aveva dimostrato quali circostanze fossero concretamente cambiate dopo l’adozione della decisione emessa l’8 ottobre 2013.

31.      W ha impugnato la decisione del 25 settembre 2014 dinanzi al Vilniaus apygardos teismas (Tribunale regionale di Vilnius). Con decisione del 16 dicembre 2014, quest’ultimo ha accolto il ricorso di W, ha annullato parzialmente la decisione in questione e ha rimesso la causa al primo giudice per una nuova statuizione.

32.      Il Vilniaus miesto apylinkės teismas (Tribunale distrettuale della città di Vilnius), con decisione del 23 dicembre 2014, ha dichiarato irricevibile la domanda, ritenendo di non essere competente in quanto V ha la propria residenza abituale nei Paesi Bassi presso X. Pertanto, secondo tale tribunale, le domande presentate dinanzi ad esso da W non rientravano nella competenza dei giudici lituani. Detto tribunale ha informato W della facoltà di quest’ultimo di agire dinanzi al giudice competente nei Paesi Bassi.

33.      Con decisione del 31 marzo 2015, il Vilniaus apygardos teismas (Tribunale regionale di Vilnius), adito da W, ha annullato la decisione del 23 dicembre 2014 e ha rinviato la questione della ricevibilità della domanda al medesimo giudice di primo grado, vale a dire il Vilniaus miesto apylinkės teismas (Tribunale distrettuale della città di Vilnius), per una nuova statuizione.

34.      Alla luce del disaccordo tra i giudici nazionali sulla questione della competenza, il Vilniaus miesto apylinkės teismas (Tribunale distrettuale della città di Vilnius) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«In base agli articoli da 8 a 14 del [regolamento n. 2201/2003], in quale Stato membro – ossia la Repubblica di Lituania o il Regno dei Paesi Bassi – si radichi la competenza giurisdizionale a conoscere della causa vertente sulla modifica del luogo di residenza, dell’importo degli alimenti e degli accordi in materia di diritto di visita al figlio minorenne, V, che risiede abitualmente nel Regno dei Paesi Bassi».

C –    Analisi

35.      In via preliminare, desidero far presente che, all’udienza, il ricorrente nel procedimento principale ha sostenuto, in particolare, che il minore V non avesse la propria residenza abituale nei Paesi Bassi, bensì in Lituania. A suo avviso, a partire dal momento in cui una decisione giudiziaria fissa la residenza del minore presso uno dei genitori, tale luogo di residenza «giuridica» deve essere considerato il luogo di residenza abituale. Tuttavia, secondo una giurisprudenza costante, «la nozione di “residenza abituale”, ai sensi dell’art. 8, n. 1, [di tale] regolamento, corrisponde al luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare. Tale luogo deve essere determinato dal giudice nazionale tenendo conto di tutte le circostanze di fatto specifiche di ciascuna fattispecie» (5). La Corte ha aggiunto che «[t]ra i criteri alla luce dei quali il giudice nazionale deve stabilire il luogo di residenza abituale di un minore, occorre, in particolare, menzionare le condizioni e le ragioni del soggiorno del minore nel territorio di uno Stato membro, nonché la sua cittadinanza (…). Come la Corte ha peraltro precisato al punto 38 della [sentenza del 2 aprile 2009, A (6)], per determinare il luogo di residenza abituale di un minore, oltre alla presenza fisica di quest’ultimo in uno Stato membro, altri elementi supplementari devono dimostrare che tale presenza non è in alcun modo temporanea o occasionale» (7).

36.      Nella fattispecie, il giudice del rinvio ha precisamente stabilito la residenza abituale del minore nei Paesi Bassi, precisando pure che il minore non ha mai vissuto in Lituania. Pertanto, non vi è alcun dubbio che la residenza abituale del minore V si trovi sul territorio dei Paesi Bassi.

37.      Il dubbio sulla competenza dei giudici lituani ad adottare la decisione dell’8 ottobre 2013 è lecito. Preciso tuttavia che, nella presente causa, non si tratta di pronunciarsi sulla questione se tali giudici fossero competenti, secondo le regole stabilite dal regolamento n. 2201/2003, ad adottare tale decisione, e neanche sul riconoscimento di quest’ultima da parte dei giudici dei Paesi Bassi. Non è questa la questione che viene sollevata nel caso di specie.

38.      Sebbene il giudice del rinvio menzioni, nella sua questione, soltanto le disposizioni del regolamento n. 2201/2003, occorre rilevare che, nel testo della sua domanda rivolta alla Corte, esso si interroga sulla competenza dei giudici lituani anche per quanto riguarda le obbligazioni alimentari. Orbene, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera e), di tale regolamento, quest’ultimo non si applica alle obbligazioni alimentari. Invece, le questioni relative alla competenza giurisdizionale in materia di obbligazioni alimentari sono disciplinate dal regolamento n. 4/2009.

39.      Non vi è dubbio, tuttavia, che questi due aspetti, vale a dire la responsabilità genitoriale e le obbligazioni alimentari a favore del figlio interessato, sono indissociabili. Del resto, la decisione unica dell’8 ottobre 2013 emessa dal Vilniaus miesto apylinkės teismas (Tribunale distrettuale della città di Vilnius) verte precisamente su entrambi tali aspetti. Pertanto, non ho dubbi sul fatto che la domanda vertente sulle obbligazioni alimentari relative al figlio V sia accessoria a quella vertente sul diritto di affidamento e sul diritto di visita che lo riguardano.

40.      Orbene, ai sensi dell’articolo 3, lettera d), del regolamento n. 4/2009, è competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari l’autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un’azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un’obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione.

41.      Quindi, in forza di tale disposizione, la regola di competenza che verrà stabilita per la responsabilità genitoriale varrà anche per le obbligazioni alimentari.

42.      Propongo, pertanto, di riformulare la questione sollevata dal giudice del rinvio nel modo seguente. Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il regolamento n. 2201/2003 e il regolamento n. 4/2009 debbano essere interpretati nel senso che, quando un giudice di uno Stato membro abbia emesso una decisione, divenuta definitiva, relativa al diritto di affidamento, al diritto di visita, nonché alle obbligazioni alimentari concernenti un minore, detto giudice è anche competente a statuire su una domanda di modifica di siffatta decisione anche nel caso in cui tale minore non abbia la propria residenza abituale sul territorio di detto Stato membro.

43.      In realtà, la questione che si pone nella presente causa è quella se i giudici lituani che hanno adottato la decisione dell’8 ottobre 2013, passata in giudicato e vertente sul diritto di affidamento, sul diritto di visita, nonché sulle obbligazioni alimentari a favore del figlio V, beneficino di una proroga di competenza che consenta loro di statuire di nuovo sul medesimo oggetto, ancorché, secondo la regola generale di competenza stabilita dal regolamento n. 2201/2003, i giudici competenti in materia di responsabilità genitoriale sono quelli dei Paesi Bassi, in quanto il figlio V ha la propria residenza abituale in detto Stato.

44.      A mio avviso, non sussiste alcun motivo che possa fondare la competenza dei giudici lituani a statuire su una siffatta domanda.

45.      La Corte ha dichiarato che la competenza di un’autorità giurisdizionale in materia di responsabilità genitoriale deve essere verificata e determinata in ogni caso particolare quando un’autorità giurisdizionale è adita, il che implica che essa non viene mantenuta al di là del termine di un procedimento pendente (8).

46.      La domanda di W è volta, certamente, alla modifica delle modalità del diritto di affidamento, del diritto di vista, nonché di quelle relative alle obbligazioni alimentari, stabilite nella decisione dell’8 ottobre 2013. D’altronde, tale tipo di domanda non ha nulla di eccezionale. È frequente che uno dei genitori adisca il giudice affinché siffatte modalità vengano modificate in quanto la sua situazione personale o finanziaria è cambiata.

47.      Tuttavia, detta decisione è divenuta definitiva e la domanda presentata da W il 28 agosto 2014 dinanzi al Vilniaus miesto apylinkės teismas (Tribunale distrettuale della città di Vilnius) deve quindi essere considerata una domanda nuova.

48.      Orbene, le regole di competenza stabilite dal regolamento n. 2201/2003 sono chiare. Ai sensi dell’articolo 8 di quest’ultimo, la competenza in materia di responsabilità genitoriale è attribuita, in primo luogo, ai giudici dello Stato membro nel quale il minore ha la propria residenza abituale alla data in cui l’autorità giudiziaria viene adita, vale a dire «alla data in cui la domanda giudiziale (…) è depositat[a] presso l’autorità giurisdizionale» (9). Nel caso di specie, il giudice del rinvio precisa che il minore V ha la propria residenza abituale nei Paesi Bassi dal novembre 2011 e non ha mai risieduto in Lituania. Di conseguenza, alla data in cui W ha adito i giudici lituani, vale a dire, come indicato al punto precedente, il 28 agosto 2014, la competenza a statuire su tutte le questioni relative alla responsabilità genitoriale su tale minore spettava ai giudici dei Paesi Bassi.

49.      Il fatto che la domanda di W sia volta alla modifica delle modalità stabilite dalla decisione dell’8 ottobre 2013 adottata dai giudici lituani non può avere l’effetto di derogare alla regola generale e di prorogare la competenza di tali giudici.

50.      Le regole di competenza stabilite da detto regolamento in materia di responsabilità genitoriale si informano all’interesse superiore del minore e, in particolare, al criterio di vicinanza (10). È per questa ragione che, ai sensi dell’articolo 8 di tale regolamento, la competenza in detta materia è attribuita, in primo luogo, ai giudici dello Stato membro nel quale il minore ha la propria residenza abituale alla data in cui l’autorità giudiziaria è adita. Infatti, a motivo della loro vicinanza geografica, tali giudici si trovano di norma nella migliore posizione per valutare le misure da adottare nell’interesse del minore (11).

51.      Benché tale regola generale di competenza conosca certamente eccezioni, queste ultime sono, tuttavia, elencate tassativamente agli articoli da 9 a 15 del regolamento n. 2201/2003 e devono essere interpretate restrittivamente (12).

52.      L’articolo 9 di tale regolamento riguarda i casi di lecito trasferimento della residenza di un minore da uno Stato membro. L’articolo 10 del medesimo regolamento è relativo ai casi di sottrazione di minori. L’articolo 12 di detto regolamento verte sulla proroga della competenza che consente ai giudici di uno Stato membro diverso da quello della residenza abituale del minore di conoscere delle domande in materia di responsabilità genitoriale riguardanti tale minore qualora tali giudici siano competenti a statuire sulle domande di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio o qualora il minore abbia un legame sostanziale con quello Stato membro, in particolare perché uno dei titolari della responsabilità genitoriale vi risiede abitualmente o perché è egli stesso cittadino di detto Stato. In entrambi i casi, la competenza «eccezionale» di detti giudici deve essere stata accettata espressamente o in qualsiasi altro modo univoco dai coniugi e dai titolari della responsabilità genitoriale (13).

53.      L’articolo 14 di tale regolamento, dal canto suo, deve essere preso in considerazione qualora nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli da 8 a 13 del medesimo regolamento. Infine, l’articolo 15 di detto regolamento prevede la possibilità, per le autorità giurisdizionali di uno Stato membro competenti a conoscere del merito, di rinviare la causa alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro con il quale il minore abbia un legame particolare, qualora esse siano più adatte a trattare tale causa e ove ciò corrisponda all’interesse del minore.

54.      È necessario constatare che il caso che ci occupa non rientra in alcuna delle eccezioni previste da detto regolamento.

55.      La proroga o l’ultrattività di una competenza potrebbe giustificarsi soltanto se fosse nell’interesse superiore del minore. L’articolo 24, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea prevede, a tale riguardo, che, «[i]n tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore del minore deve essere considerato preminente».

56.      Si potrebbe, in effetti, sostenere che, poiché la decisione che stabilisce le modalità relative al diritto di affidamento, al diritto di visita e alle obbligazioni alimentari tende ad essere modificata mediante l’adozione di una nuova decisione, sarebbe opportuno che tale nuova decisione fosse adottata dal medesimo giudice.

57.      Una siffatta eccezione alla regola generale esiste per quanto riguarda il diritto di visita. L’articolo 9 del regolamento n. 2201/2003 prevede, in caso di lecito trasferimento del minore e di acquisizione di una nuova residenza abituale, l’ultrattività della competenza dei giudici dello Stato membro della precedente residenza abituale per un periodo di tre mesi dal trasferimento, per modificare una decisione sul diritto di visita emessa in detto Stato membro.

58.      Il legislatore dell’Unione ha giustificato tale eccezione alla regola generale considerando preferibile la situazione in cui «è il giudice che conosce meglio la situazione del minore che modifica la decisione anteriore per tener conto dell’avvenuto trasferimento del minore, il che consente una certa continuità pur lasciando inalterata la definizione di “residenza abituale”» (14).

59.      Tuttavia, oltre al fatto che la situazione prevista dall’articolo 9 di tale regolamento riguarda soltanto il diritto di visita, sussiste una differenza fondamentale tra detta situazione e quella di cui al procedimento principale. I giudici lituani che hanno adottato la decisione dell’8 ottobre 2013, di cui W invoca la modifica, non potevano fondare in alcun momento la propria competenza sul luogo di residenza del minore, poiché quest’ultimo – lo ricordo – non ha mai risieduto in Lituania. Alla luce degli elementi che figurano nei documenti del fascicolo, sembrerebbe che i giudici lituani che hanno adottato tale decisione si siano ritenuti competenti sulla base dell’articolo 14 di detto regolamento, il quale prevede una competenza sussidiaria, come indicato al punto 53 delle presenti conclusioni. La competenza di tali giudici non è stata quindi stabilita in base al criterio di vicinanza e, di conseguenza, in funzione dell’interesse superiore del minore.

60.      Pertanto, prorogare una competenza che non soddisfa al meglio l’interesse superiore del minore contraddirebbe totalmente il sistema stabilito dal regolamento n. 2201/2003 e il principio fondamentale, sancito dall’articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali, secondo cui, in tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore del minore deve essere considerato preminente.

61.      Alla luce di tutti questi elementi, ritengo che l’articolo 8 del regolamento n. 2201/2003 e l’articolo 3, lettera d), del regolamento n. 4/2009 debbano essere interpretati nel senso che, quando un giudice di uno Stato membro abbia emesso una decisione, divenuta definitiva, relativa al diritto di affidamento e al diritto di visita concernenti un minore, detto giudice non è più competente a statuire su una domanda di modifica di siffatta decisione nel caso in cui tale minore non abbia la propria residenza abituale sul territorio di detto Stato membro. Il giudice competente a statuire su una tale domanda è, conformemente a dette disposizioni, nonché al principio di tutela dell’interesse superiore del minore, quello dello Stato membro sul cui territorio il minore ha la propria residenza abituale.

D –    Conclusione

62.      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere come segue al Vilniaus miesto apylinkės teismas (Tribunale distrettuale della città di Vilnius, Lituania):

L’articolo 8 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, e l’articolo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari devono essere interpretati nel senso che, quando un giudice di uno Stato membro abbia emesso una decisione, divenuta definitiva, relativa al diritto di affidamento, al diritto di visita, nonché alle obbligazioni alimentari concernenti un minore, detto giudice non è più competente a statuire su una domanda di modifica di siffatta decisione nel caso in cui tale minore non abbia la propria residenza abituale sul territorio di detto Stato membro.

Il giudice competente a statuire su una tale domanda è, conformemente a dette disposizioni, nonché al principio di tutela dell’interesse superiore del minore, quello dello Stato membro sul cui territorio il minore ha la propria residenza abituale.


1      Lingua originale: il francese.


2      Regolamento del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU 2003, L 338, pag. 1).


3      Regolamento del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (GU 2009, L 7, pag. 1, e rettifica GU 2011, L 131, pag. 26).


4      V. considerando 9 di tale regolamento.


5      V. sentenza del 22 dicembre 2010, Mercredi (C‑497/10 PPU, EU:C:2010:829, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).


6      C‑523/07, EU:C:2009:225.


7      V. sentenza del 22 dicembre 2010, Mercredi (C‑497/10 PPU, EU:C:2010:829, punti 48 e 49).


8      V. sentenza del 1o ottobre 2014, E. (C‑436/13, EU:C:2014:2246, punto 40).


9      V. articolo 16, paragrafo 1, di tale regolamento. V., inoltre, sentenza del 1o ottobre 2014, E. (C‑436/13, EU:C:2014:2246, punto 38).


10      V. considerando 12 del regolamento n. 2201/2003. V., inoltre, sentenza del 1o ottobre 2014, E. (C‑436/13, EU:C:2014:2246, punto 44).


11      V. sentenza del 23 dicembre 2009, Detiček (C‑403/09 PPU, EU:C:2009:810, punto 36).


12      V., in tal senso, sentenza del 21 ottobre 2015, Gogova (C‑215/15, EU:C:2015:710,, punto 41).


13      V. articolo 12, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 3, lettera b), del regolamento n. 2201/2003.


14      Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 e che modifica il regolamento (CE) n. 44/2001 relativamente alle obbligazioni alimentari [COM(2002) 222 definitiva (GU 2002, C 203 E, pag. 155)].