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Ricorso proposto il 19 maggio 2009 - Balfe e a. / Parlamento

(Causa T-219/09)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Richard Balfe (Newmarket, Regno Unito), C (Milano), C (Madrid, Spagna), C (Lancashire, Regno Unito), C (Gnobkummerfeld, Germania), C (Longré, Francia), C (Saint-Martin de Crau, Francia), C (Bregenz, Austria), C (West Yorkshire, Regno Unito), C (Marsiglia, Francia), C (Rudsebheim, Germania), C (Devon, Regno Unito), C (Barcellona, Spagna), C (Parigi, Francia), C (Wexford, Irlanda), C (Bolzano), C (Madrid), C (Porto, Portogallo), C (Iaf Nennhau, Regno Unito), C (Milano), C (Limonest, Francia), C (Colares-Sintra, Portogallo), C (Benfica do Ribatejo, Portogallo), C (Saint-Étienne, Francia), C (Cournon-d'Auvergne, Francia), C (Lutterworth Leics, Regno Unito), C (Cumbria, Regno Unito), C (Oxfordshire, Regno Unito), C (Bratislava, Slovacchia), C (Polonia), C (Varsavia, Polonia), C (Radom, Polonia), C (Boulogne-Billancourt, Francia), C (Helsinki, Finlandia), C (Lione, Francia), C (Atene, Grecia), C (Funchal, Portogallo), C (Londra, Regno Unito), C (Le Val-d'Ajol, Francia), C (Tallinn, Estonia), C (Glasgow, Regno Unito), C (Riom, Francia), C (Hampshire, Regno Unito), C (Coventry, Regno Unito), C (Helsinki, Finlandia), C (Cracovia, Polonia), C (Pampelune, Spagna), C (Scotland, Regno Unito), C (Lisbona, Portogallo), C (Lisbona), C (Parigi), C (Budapest, Ungheria), C (Maia, Portogallo), C (Bielsko-Biała, Polonia), C (Wetherby, Regno Unito), C (La Possession, Francia), C (Cornwall, Regno Unito), C (Epernay, Francia), C (Bolton, Regno Unito), C (Kępno, Polonia), C (Amsterdam, Paesi Bassi), C (Palermo), C (Kent, Regno Unito), C (Bedforshire, Regno Unito), C (Varsavia), Fonds de pension-députés au Parlement européen (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e E. Marchal, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni dei ricorrenti

Annullare le decisioni adottate dall'Ufficio di presidenza del Parlamento il 9 marzo e il 3 aprile 2009 recanti modifica del regime relativo al fondo pensioni integrativo volontario previsto per i deputati del Parlamento europeo;

condannare il ricorrente alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente atto introduttivo i ricorrenti chiedono l'annullamento delle decisioni dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo 9 marzo e 3 aprile 2009, recanti modifica del regime relativo al fondo pensioni integrativo (volontario) di cui all'allegato VIII della normativa concernente le spese e le indennità dei deputati europei. Le modifiche vertono essenzialmente sull'eliminazione del prepensionamento a partire dall'età di 50 anni e sulla possibilità di ottenere l'erogazione della pensione in forma di capitale, nonché sull'innalzamento dell'età pensionabile da 60 a 63 anni.

A sostegno del loro ricorso, essi sollevano nel merito quattro motivi riguardanti:

l'incompetenza del Parlamento a modificare unilateralmente i termini del contratto di adesione al fondo pensioni integrativo volontario;

la violazione dei diritti acquisiti nonché dei principi di parità di trattamento, di proporzionalità e di certezza del diritto, per non aver tenuto conto della formulazione chiara dello statuto dei membri del Parlamento europeo e per non aver previsto alcuna misura transitoria;

determinati errori commessi nella determinazione delle cause e degli argomenti della motivazione degli atti impugnati, sia relativamente al regime giuridico di tale tipo di fondo pensioni specifico, integrativo e volontario, sia in merito alla gestione e alla situazione finanziaria del fondo pensioni;

la violazione del principio di esecuzione in buona fede e della nullità delle condizioni meramente potestative, per aver modificato unilateralmente e retroattivamente i termini del contratto e per non aver previsto alcun risarcimento dei danni.

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