Language of document : ECLI:EU:T:2008:187

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

10 giugno 2008

Causa T‑127/07 P

Francesco Bligny

contro

Commissione delle Comunità europee

«Impugnazione – Funzione pubblica – Concorso generale – Requisiti per l’ammissione – Mancata ammissione alla correzione della prova scritta – Bando di concorso – Atto di candidatura incompleto – Prova della cittadinanza – Impugnazione manifestamente infondata»

Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) 15 febbraio 2007, cause riunite F‑42/06 e F‑142/06 AJ, Bligny/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta).

Decisione: L’impugnazione è respinta. Il sig. Francesco Bligny sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.

Massime

1.      Funzionari – Principi – Tutela del legittimo affidamento

2.      Funzionari – Concorso – Requisiti per l’ammissione

(Statuto dei funzionari, allegato III, artt. 2 e 5)

1.      La nozione di errore scusabile che risulta dalla giurisprudenza in materia di termini di ricorso è applicabile per analogia nell’ambito dei termini imperativi previsti per la presentazione di un atto o di un documento dinanzi all’amministrazione stessa. Tale nozione, in applicazione dei principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento, può riguardare solo circostanze eccezionali in cui, in particolare, l’amministrazione è all’origine dell’errore commesso a seguito di un comportamento tale da generare, da solo o in misura determinante, una confusione ammissibile in un singolo in buona fede il quale dia prova di tutta la diligenza che si richiede ad una persona normalmente accorta.

(v. punti 40 e 41)

Riferimento: Tribunale 29 maggio 1991, causa T‑12/90, Bayer/Commissione (Racc. pag. II‑219, punto 29)

2.      Un atto di candidatura ad un concorso per l’accesso alla funzione pubblica europea, i cui termini chiari e inequivocabili precisano la necessità di allegare, sotto pena di nullità, un documento giustificativo della cittadinanza del candidato, non è tale da indurre in errore un candidato in buona fede e capace di tutta la diligenza che si richiede ad una persona normalmente accorta, il quale non può ragionevolmente pervenire alla conclusione che il suo atto di candidatura possa essere ricevibile senza che vi sia allegato un siffatto documento giustificativo, e ciò anche in assenza di un rinvio, nell’atto di candidatura, alle disposizioni del bando di concorso che impongono tale obbligo.

(v. punti 44-46)