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Impugnazione proposta l'11 maggio 2012 da Luigi Marcuccio avverso l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 29 febbraio 2012 causa F-3/11, Marcuccio/Commissione

(Causa T-207/12 P)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Controinteressata nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare in toto e senza eccezione alcuna l'ordinanza impugnata.

In via principale, accogliere tutte le domande formulate dall'attore nel giudizio di primo grado nella causa per cui è appello.

Condannare la convenuta alla rifusione in favore del ricorrente, delle spese sostenute da quest'ultimo in questo giudizio d'appello.

In via subordinata, rinviare la causa per cui è appello al Tribunale della funzione pubblica, in diversa composizione, perché statuisca di nuovo in merito a ognuna delle domande di cui ai precedenti punti di questo petitum.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro l'ordinanza del 29 febbraio 2012, resa nella causa T-3/11, che ha respinto come manifestamente irricevibile un ricorso avente per oggetto, da un lato, l'annullamento dell'asserito rifiuto della Commissione europea di inserire un documento nel fascicolo relativo al suo infortunio e, dall'altro, la condanna della Commissione a versargli l'importo di EUR 1000 in risarcimento del danno lamentato.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

Primo motivo, vertente su un difetto assoluto di motivazione della statuizione relativa alla irricevibilità manifesta, anche per manifesta perplessità, paradossalità, snaturamente e sviamento dei fatti, apoditticità, illogicità, in conferenza, irragionevolezza, violazione dell'obbligo del "clare loqui", omessa pronuncia su di una domanda formulata dal ricorrente in giudizio, errata, erronea, falsa ed irragionevole interpretazione ed applicazione:

degli art. 26 e 26 bis dello Statuto dei funzionari della Unione europea;

delle norme di diritto inerenti la nozione di atto impugnabile (in particolare, paragrafi dal n. 30 al n. 47 incluso della ordinanza impugnata; e

delle norme di diritto concernenti il trattamento e l'accesso da parte dell'individuo ai dati personali che lo concernono e che sono detenuti da un'istituzione dell'Unione.

Secondo motivo, vertente sull'illegittimità delle statuizioni emesse dal giudice di primo grado sulle spese (a cavallo tra i paragrafi n. 47 e n. 48 dell'Ordinanza impugnata).

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