Language of document :

Ricorso proposto il 29 febbraio 2012 - Cytochroma Development / UAMI - Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN)

(Causa T-106/12)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Cytochroma Development, Inc (St. Michael, Barbados) (rappresentanti: S. Malynicz, barrister e A. Smith, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Teva Pharmaceutical Industries Ltd (Gerusalemme, Israele)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 2 dicembre 2011, nel procedimento R 1235/2011-1;

condannare l'UAMI e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese proprie e a quelle della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "ALPHAREN", per prodotti della classe 5 - domanda di marchio comunitario n. 4320297.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione ungherese n. 134972 del marchio denominativo "ALPHA D3", per prodotti della classe 5; registrazione lituana n. 20613 del marchio denominativo "ALPHA D3", per prodotti della classe 5; registrazione lettone n. M30407 del marchio denominativo "ALPHA D3", per prodotti della classe 5.

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 1 quinquies, paragrafo 2, del regolamento della Commissione n. 216/96, in quanto un membro della commissione che ha preso parte alla decisione iniziale era anche membro della commissione che ha preso parte alla nuova decisione dopo il deferimento; violazione dell'articolo 65, paragrafo 6, del regolamento del Consiglio n. 207/2009 e dell'articolo 1 quinquies, paragrafo 1, del regolamento della Commissione n. 216/96 relativo ai provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del Tribunale; violazione dell'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento del Consiglio n. 207/2009 in relazione all'esame d'ufficio dei fatti in un procedimento avente ad oggetto impedimenti relativi; violazione del principio della certezza del diritto, nonché dell'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

____________