Language of document : ECLI:EU:T:2013:118

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

11 marzo 2013 (*)

«Procedimento sommario – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Domanda di provvedimenti provvisori – Insussistenza dell’urgenza – Bilanciamento degli interessi»

Nel procedimento T‑110/12 R,

Iranian Offshore Engineering & Construction Co., con sede in Teheran (Iran), rappresentata da J. Viñals Camallonga, L. Barriola Urruticoechea e J. Iriarte Ángel, avvocati,

ricorrente,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da P. Plaza García e V. Piessevaux, in qualità di agenti,

avente ad oggetto una domanda di sospensione dell’esecuzione, da un lato, della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 71), nei limiti in cui il nome della ricorrente è stato inserito nell’allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), e, dall’altro, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 11), nonché del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1), nei limiti in cui detti regolamenti riguardano la ricorrente,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti, procedimento e conclusioni delle parti

1        La ricorrente, Iranian Offshore Engineering & Construction Co., è una società iraniana specializzata nel settore dell’ingegneria degli impianti marini fissi o mobili.

2        Il 26 luglio 2010 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39). L’articolo 20, paragrafo 1, della decisione 2010/413 prevede il congelamento dei capitali e delle risorse economiche delle persone e delle entità elencate agli allegati I e II della medesima decisione.

3        Il 25 ottobre 2010, a seguito dell’adozione della decisione 2010/413, il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1). L’articolo 16, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 961/2010 prevedeva il congelamento dei capitali e delle risorse economiche delle persone, delle entità o degli organismi elencati all’allegato VIII di detto regolamento.

4        Il 1° dicembre 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/783/PESC, che modifica la decisione 2010/413 (GU L 319, pag. 71), con la quale ha aggiunto, fra l’altro, il nome della ricorrente all’elenco delle persone ed entità indicate all’allegato II della decisione 2010/413, trattandosi di una «[s]ocietà del settore energetico, coinvolta nella costruzione dell’impianto di arricchimento dell’uranio di Qom/Fordow» e che «[era] oggetto di diniego di autorizzazione all’esportazione da parte di Regno Unito, Italia e Spagna».

5        Il 1° dicembre 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 che attua il regolamento n. 961/2010 (GU L 319, pag. 11), con il quale ha aggiunto, fra l’altro, il nome della ricorrente all’elenco di cui all’allegato VIII del regolamento n. 961/2010. Le motivazioni addotte a tal fine sono identiche a quelle esposte dal Consiglio nella decisione 2011/783.

6        Con lettera del 5 dicembre 2011 il Consiglio ha informato la ricorrente della sua iscrizione nell’elenco delle persone ed entità indicate all’allegato II della decisione 2010/413 e all’allegato VIII del regolamento n. 961/2010, in seguito all’adozione della decisione 2011/783 e del regolamento n. 1245/2011.

7        Il 23 marzo 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1). Il regolamento n. 267/2012 prolunga il congelamento dei capitali e delle risorse della ricorrente. A tal fine, il punto 85 della sezione I B dell’allegato IX del regolamento n. 267/2012 indica, in sostanza, le stesse motivazioni esposte negli allegati di cui all’articolo 1 della decisione 2011/783 e all’articolo 1 del regolamento n. 1245/2011 (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti contestati»).

8        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 2 febbraio 2012, seguito da una memoria di replica recante estensione delle conclusioni, la ricorrente ha proposto un ricorso diretto, in sostanza, all’annullamento degli atti contestati, nei limiti in cui la riguardano.

9        Con separato atto, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 1° febbraio 2013, la ricorrente ha proposto la domanda di provvedimenti provvisori in esame, in cui, sostanzialmente, conclude che il Tribunale voglia:

–        disporre la sospensione dell’esecuzione degli atti contestati nei limiti in cui la riguardano, fino alla pronuncia del Tribunale sul ricorso principale;

–        condannare il Consiglio alle spese.

10      Nelle sue osservazioni sulla domanda di provvedimenti provvisori, depositate presso la cancelleria del Tribunale il 19 febbraio 2013, il Consiglio chiede che il presidente del Tribunale voglia:

–        respingere la domanda di provvedimenti provvisori;

–        condannare la ricorrente alle spese.

11      Nel procedimento principale le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti del Tribunale all’udienza del 26 febbraio 2013.

 In diritto

12      Dal combinato disposto degli articoli 278 TFUE e 279 TFUE, da una parte, e dell’articolo 256, paragrafo 1, TFUE, dall’altra, risulta che il giudice del procedimento sommario, qualora reputi che le circostanze lo richiedano, può ordinare la sospensione dell’esecuzione di un atto impugnato dinanzi al Tribunale o disporre i provvedimenti provvisori necessari. Nondimeno, l’articolo 278 TFUE sancisce il principio del carattere non sospensivo dei ricorsi, poiché sussiste una presunzione di legittimità degli atti adottati dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell’Unione europea. Solamente a titolo eccezionale il giudice del procedimento sommario può quindi ordinare la sospensione dell’esecuzione di un atto del genere o disporre provvedimenti provvisori (v., in tal senso, ordinanza del presidente del Tribunale del 17 dicembre 2009, Vereniging Milieudefensie e Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht/Commissione, T‑396/09 R, non pubblicata nella Raccolta, punto 31 e la giurisprudenza ivi citata).

13      Inoltre, l’articolo 104, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale prevede che le domande di provvedimenti provvisori debbano precisare l’oggetto della causa, i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustificano prima facie l’adozione del provvedimento provvisorio richiesto. Pertanto, la sospensione dell’esecuzione e gli altri provvedimenti provvisori possono essere accordati dal giudice del procedimento sommario se è comprovato che la loro concessione è giustificata prima facie in fatto e in diritto (fumus boni iuris) e che essi sono urgenti, nel senso che è necessario, per evitare un danno grave e irreparabile agli interessi del richiedente, che detti provvedimenti vengano adottati e producano i loro effetti già prima della decisione sul ricorso principale. Questi presupposti sono cumulativi, di modo che, ove manchi uno di essi, i provvedimenti provvisori devono essere negati [ordinanza del presidente della Corte del 14 ottobre 1996, SCK e FNK/Commissione, C‑268/96 P(R), Racc. pag. I‑4971, punto 30].

14      Nell’ambito di tale valutazione d’insieme, il giudice del procedimento sommario dispone di un ampio potere discrezionale ed è libero di stabilire, considerate le particolarità del caso di specie, il modo in cui vanno accertate le varie condizioni in parola nonché l’ordine in cui condurre tale esame, dato che nessuna disposizione di diritto gli impone uno schema di analisi predeterminato per valutare la necessità di statuire in via provvisoria [ordinanze del presidente della Corte del 19 luglio 1995, Commissione/Atlantic Container Line e a., C‑149/95 P(R), Racc. pag. I‑2165, punto 23, e del 3 aprile 2007, Vischim/Commissione, C‑459/06 P(R), non pubblicata nella Raccolta, punto 25]. Il giudice del procedimento sommario procede altresì, se del caso, al bilanciamento degli interessi in gioco (ordinanza del presidente della Corte del 23 febbraio 2001, Austria/Consiglio, C‑445/00 R, Racc. pag. I‑1461, punto 73).

15      Alla luce degli elementi contenuti nel fascicolo, il giudice del procedimento sommario ritiene di disporre di tutti gli elementi necessari per statuire sulla domanda di provvedimenti provvisori in esame, senza che sia necessario preliminarmente sentire le osservazioni orali delle parti.

16      Nella presente fattispecie, occorre anzitutto esaminare se sia soddisfatta la condizione relativa all’urgenza.

 Sull’urgenza

17      La ricorrente afferma di aver già subìto danni gravi e irreparabili che si protrarranno e aumenteranno con il passare del tempo. Rinviando a una documentazione allegata alla domanda di provvedimenti provvisori, essa precisa che tali danni sono di natura molto diversa e incidono non solo sulla sua produzione, ma anche sulla struttura stessa della sua impresa. In tale contesto, essa dà atto [riservato] (1). Infine, le misure sanzionatorie avrebbero un effetto extraterritoriale inammissibile che si sarebbe ripercosso su Stati terzi.

18      Secondo la ricorrente, i danni derivanti dall’applicazione degli atti contestati, che minacciano l’esistenza stessa della sua impresa, si concretizzano segnatamente in due conseguenze molto negative: il ritardo nell’esecuzione dei progetti alla cui realizzazione si è impegnata [riservato]. Inoltre, sarebbe difficile per la ricorrente accedere a taluni beni e attrezzature necessari per portare a buon fine la sua attività di costruzione. L’impossibilità di trattare direttamente con i suoi clienti e i suoi fornitori comporterebbe la perdita di clienti e la mancata realizzazione di opere e, in generale, la degradazione della reputazione commerciale e del prestigio della ricorrente. Si tratterebbe di danni difficilmente quantificabili, la cui valutazione economica sarebbe in gran parte impossibile.

19      A tal riguardo occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, l’urgenza dev’essere valutata rispetto alla necessità di statuire in via provvisoria, al fine di evitare che la parte che richiede il provvedimento provvisorio subisca un danno grave e irreparabile. L’imminenza del danno non deve essere dimostrata con una certezza assoluta. È sufficiente che essa sia prevedibile con un grado di probabilità sufficiente (v. ordinanza del presidente del Tribunale del 7 giugno 2007, IMS/Commissione, T‑346/06 R, Racc. pag. II‑1781, punti 121 e 123 nonché la giurisprudenza ivi citata). Tuttavia, la parte che la fa valere resta tenuta a provare i fatti che si ritiene siano alla base della prospettiva di tale danno grave e irreparabile [ordinanza del presidente della Corte del 14 dicembre 1999, HFB e a./Commissione, C‑335/99 P(R), Racc. pag. I‑8705, punto 67; ordinanze del presidente del Tribunale del 15 novembre 2001, Duales System Deutschland/Commissione, T‑151/01 R, Racc. pag. II‑3295, punto 188, e del 25 giugno 2002, B/Commissione, T‑34/02 R, Racc. pag. II‑2803, punto 86] e a presentare al giudice del procedimento sommario indicazioni concrete e precise, supportate da documenti dettagliati che dimostrino la sua situazione e consentano di valutare le esatte conseguenze che si produrrebbero, verosimilmente, in assenza dei provvedimenti richiesti. La parte che chiede il provvedimento provvisorio deve quindi fornire informazioni, suffragate da documenti probatori, atte a dimostrare una rappresentazione fedele e completa della situazione che essa ritiene giustifichi l’adozione di tali provvedimenti (v., in tal senso, ordinanza del presidente del Tribunale del 7 maggio 2010, Almamet/Commissione, T‑410/09 R, non pubblicata nella Raccolta, punti 32, 57 e 61).

20      Poiché la ricorrente afferma, nel caso di specie, che essa rischia di subire un danno di carattere finanziario, occorre aggiungere che, secondo una giurisprudenza consolidata, un danno di tale natura non può essere considerato, salvo circostanze eccezionali, irreparabile o anche solo difficilmente riparabile, dal momento che, di norma, può essere oggetto di una compensazione finanziaria successiva. In tal caso, il provvedimento provvisorio richiesto sarebbe giustificato se risultasse che, in mancanza di tale provvedimento, la richiedente si troverebbe in una situazione tale da porre in pericolo la sua capacità finanziaria prima della pronuncia della sentenza che conclude la causa di merito o se risultasse che le sue quote di mercato verrebbero modificate irrimediabilmente e sensibilmente viste, in particolare, le dimensioni della sua impresa (v. ordinanza del presidente del Tribunale del 28 aprile 2009, United Phosphorus/Commissione, T‑95/09 R, non pubblicata nella Raccolta, punti 33‑35 e la giurisprudenza ivi citata).

21      Ne consegue che la ricorrente, al fine di dimostrare il carattere grave e irreparabile del danno finanziario dedotto fornendo una rappresentazione fedele e completa della sua situazione economica e finanziaria, era tenuta a presentare dinanzi al giudice del procedimento sommario tutti gli elementi che gli consentissero di valutare tale situazione, in particolare le caratteristiche economiche e finanziarie della sua impresa, rappresentazione questa che doveva, del resto, essere fornita nel testo della domanda di provvedimenti provvisori. Infatti, una siffatta domanda deve essere sufficientemente chiara e precisa da consentire, di per sé, al convenuto di predisporre le proprie osservazioni e al giudice del procedimento sommario di statuire sulla domanda, eventualmente senza il sostegno di ulteriori informazioni, in quanto gli elementi essenziali di fatto e di diritto su cui essa è fondata devono emergere in maniera coerente e comprensibile dal testo stesso della domanda di provvedimenti provvisori [ordinanze del presidente della Corte del 30 aprile 2010, Ziegler/Commissione, C‑113/09 P(R), non pubblicata nella Raccolta, punto 13, e del presidente del Tribunale del 31 agosto 2010, Babcock Noell/Entreprise commune Fusion for Energy, T‑299/10 R, non pubblicata nella Raccolta, punto 17]. Inoltre, le indicazioni che dimostrano una tale rappresentazione fedele e completa devono essere supportate da documenti dettagliati, certificati da un esperto indipendente della parte che chiede il provvedimento provvisorio, che consentano di valutare la veridicità delle suddette indicazioni (v., in tal senso, ordinanze del presidente del Tribunale del 15 gennaio 2001, Le Canne/Commissione, T‑241/00 R, Racc. pag. II‑37, punto 35; del 13 ottobre 2006, Vischim/Commissione, T‑420/05 R II, Racc. pag. II‑4085, punto 83, e del 15 marzo 2010, GL2006 Europe/Commissione, T‑435/09 R, non pubblicata nella Raccolta, punto 34).

22      Orbene, si deve necessariamente constatare che la presente domanda di provvedimenti provvisori non soddisfaceva i criteri ricordati da tale giurisprudenza.

23      Infatti, se è vero che la domanda di provvedimenti provvisori contiene alcuni dati relativi al danno finanziario dedotto, la ricorrente si astiene dall’esporre la situazione finanziaria della sua impresa. In particolare, essa non indica le diverse categorie di risorse di cui può disporre, né la natura e il valore di tutti i beni mobili e immobili a essa appartenenti. Essa non indica neppure la somma dei capitali in suo possesso e che costituiscono oggetto dei provvedimenti di congelamento controversi, né la percentuale che tale somma rappresenta rispetto alla sua potenza finanziaria complessiva, né il volume delle attività esercitate sul mercato dell’Unione. La ricorrente ha dunque manifestamente omesso di fornire gli elementi che consentivano di avere la rappresentazione fedele e completa della sua situazione che l’avrebbe messa nelle condizioni di far valere utilmente la gravità del danno finanziario dedotto.

24      Per quanto riguarda più in particolare la documentazione allegata alla domanda di provvedimenti provvisori, si tratta di un testo del 30 gennaio 2013 e firmato dal direttore generale della ricorrente che si limita a indicare, su due pagine, gli stessi danni indicati nella domanda di provvedimenti provvisori. È evidente che tale testo non soddisfa le condizioni menzionate dalla giurisprudenza ricordata al precedente punto 21, in quanto non fornisce la rappresentazione fedele e completa della situazione economica e finanziaria della ricorrente e non è, del resto, certificato da un esperto indipendente di quest’ultima.

25      Occorre poi ricordare che l’obiettivo del regime di congelamento dei capitali è quello di impedire che le persone o le entità indicate abbiano accesso a risorse economiche o finanziarie che potrebbero utilizzare per sostenere attività nucleari che presentano un rischio di proliferazione o per lo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari. Affinché tale divieto conservi il suo effetto utile e le sanzioni imposte dall’Unione nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran restino effettive, si deve escludere che le suddette persone o entità possano eludere il congelamento dei loro capitali o delle loro risorse economiche e proseguire la loro attività a sostegno del programma nucleare iraniano. In tale ottica, le disposizioni pertinenti degli atti dell’Unione sul congelamento di capitali o di risorse economiche legittimano le autorità nazionali competenti ad autorizzare, in deroga, lo svincolo di taluni capitali congelati, i quali dovrebbero, in linea di principio, consentire di coprire le spese e soddisfare i bisogni fondamentali o di assolvere gli obblighi contrattuali assunti prima che il suddetto congelamento dispiegasse i suoi effetti [v., in tal senso, ordinanze del presidente della Corte del 14 giugno 2012, Qualitest FZE/Consiglio, C‑644/11 P(R), punti 41, 42 e 44, e del 25 ottobre 2012, Hassan/Consiglio, C‑168/12 P(R), punto 39].

26      Di conseguenza, sebbene misure restrittive, quali quelle oggetto della fattispecie, abbiano un’incidenza significativa sui diritti e sulle libertà delle persone, delle entità o degli organismi indicati (v., in tal senso, sentenze della Corte del 3 settembre 2008, Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione, C‑402/05 P e C‑415/05 P, Racc. pag. I‑6351, punto 375, e del 29 aprile 2010, M e a., C‑340/08, Racc. pag. I‑3913, punto 65), resta il fatto che le disposizioni derogatorie succitate consentono di garantire la sopravvivenza delle persone, delle entità o degli organismi indicati dalle suddette misure e di evitare, in questo modo, che l’esistenza stessa di questi ultimi sia messa in pericolo (v., in tal senso, ordinanza Qualitest FZE/Consiglio, cit., punto 43).

27      Nel caso di specie, sono l’articolo 20, paragrafi 3, 4 e 6, della decisione 2010/413 nonché gli articoli 24‑26 del regolamento n. 267/2012 che consentono, a titolo di deroga, di garantire che l’entità del danno finanziario causato alla ricorrente dal congelamento dei suoi capitali e delle sue risorse economiche non sia tale da minacciare la sua stessa esistenza. Considerate tali premesse, occorre valutare la presente domanda diretta a ottenere la sospensione dell’esecuzione degli atti contestati, rispetto all’applicazione, al caso della ricorrente, delle suddette procedure derogatorie di autorizzazione finalizzate allo svincolo di taluni capitali congelati (v., in tal senso, ordinanza Qualitest FZE/Consiglio, cit., punto 66, e ordinanza Hassan/Consiglio, cit., punto 40).

28      Orbene, la ricorrente è rimasta silenziosa riguardo alle possibilità di svincolo in forza dell’articolo 20 della decisione 2010/413 e degli articoli 24‑26 del regolamento n. 267/2012. In particolare, essa non ha indicato se aveva presentato una domanda diretta a ottenere l’autorizzazione di utilizzare capitali congelati o se aveva incontrato difficoltà oppure se le era stato opposto un rifiuto che non le consentiva di ottenere una tale autorizzazione da parte delle autorità competenti di uno Stato membro.

29      Per questa ulteriore ragione, la gravità del danno finanziario dedotto non è stata dimostrata.

30      Riguardo al carattere irreparabile di tale danno, si deve ricordare che un danno di carattere finanziario, come quello fatto valere nel caso di specie, di norma può essere oggetto di una compensazione finanziaria successiva. Infatti, in caso di annullamento degli atti contestati, la ricorrente potrebbe ottenere una compensazione finanziaria mediante un ricorso per risarcimento ai sensi degli articoli 268 TFUE e 340 TFUE, fermo restando che, secondo una giurisprudenza consolidata, la possibilità di presentare un siffatto ricorso è da sola sufficiente, in linea di principio, a dimostrare la risarcibilità del danno finanziario, e ciò nonostante l’incertezza legata all’esito della controversia in questione [v., in tal senso, ordinanze del presidente della Corte del 14 dicembre 2001, Commissione/Euroalliages e a. C‑404/01 P(R), Racc. pag. I‑10367, punti 70‑75, e Hassan/Consiglio, cit., punti 77‑81).

31      Ne consegue che nel caso di specie non è soddisfatta la condizione relativa all’urgenza.

32      Tale soluzione è coerente con il bilanciamento dei diversi interessi in gioco.

 Sul bilanciamento degli interessi

33      Secondo giurisprudenza consolidata, nell’ambito del bilanciamento dei diversi interessi in gioco, il giudice del procedimento sommario deve stabilire, segnatamente, se l’interesse della parte che chiede la sospensione dell’esecuzione ad ottenerne la concessione prevalga o meno sull’interesse che presenta l’applicazione immediata dell’atto impugnato, esaminando, più in particolare, se l’eventuale annullamento di tale atto da parte del giudice preposto all’esame del merito consentirebbe il capovolgimento della situazione che si sarebbe verificata in caso di esecuzione immediata della decisione stessa e se, al contrario, la sospensione dell’esecuzione del suddetto atto sarebbe tale da ostacolare la sua piena efficacia nel caso in cui il ricorso principale fosse respinto (v., in tal senso, ordinanza del presidente della Corte del 26 giugno 2003, Belgio e Forum 187/Commissione, C‑182/03 R e C‑217/03 R, Racc. pag. I‑6887, punto 142, e ordinanza Babcock Noell/Impresa commune Fusion for Energy, cit., punto 64).

34      Nella fattispecie, risulta che una sospensione dell’esecuzione degli atti contestati potrebbe essere tale da ostacolare la loro piena efficacia nel caso di rigetto del ricorso principale e, pertanto, da rendere impossibile il capovolgimento della situazione. Infatti, una tale sospensione consentirebbe alla ricorrente di procedere immediatamente al ritiro di tutti i capitali detenuti presso le banche obbligate ad assicurarne il congelamento e di svuotare i suoi conti bancari prima della pronuncia della decisione nel merito. In tal modo essa avrebbe la possibilità di beneficiare dei suoi capitali eludendo la finalità delle misure restrittive adottate nei suoi confronti, che consiste nel fare pressione sulla Repubblica islamica dell’Iran affinché ponga fine alle attività nucleari che presentano un rischio di proliferazione e allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari, senza che tale situazione possa essere capovolta da una successiva decisione di rigetto del ricorso principale. Orbene, secondo costante giurisprudenza, i provvedimenti provvisori richiesti al giudice del procedimento sommario non devono vanificare anticipatamente le conseguenze dell’emananda decisione nel procedimento principale (ordinanza Commissione/Atlantic Container Line e a., cit., punto 22, e ordinanza del presidente del Tribunale del 7 maggio 2002, Aden e a./Consiglio e Commissione, T‑306/01 R, Racc. pag. II‑2387, punto 41).

35      Per contro, non avendo la ricorrente dimostrato il sorgere di un danno grave e irreparabile nel caso in cui la domanda di provvedimenti provvisori fosse stata respinta, risulta che un annullamento da parte del giudice preposto all’esame del merito degli atti contestati, nei limiti in cui riguardano la ricorrente, consentirebbe il capovolgimento della situazione provocata dalla loro esecuzione immediata.

36      Si deve aggiungere che risulta dalla giurisprudenza della Corte che atti come quelli contestati hanno «natura regolamentare» (sentenze della Corte Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione, cit., punti 241‑243, e del 16 novembre 2011, Bank Melli Iran/Consiglio, C‑548/09 P, Racc. pag. I‑11381, punto 45). Per quanto riguarda gli effetti nel tempo dell’annullamento di un atto regolamentare, l’articolo 60, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea prevede che le decisioni del Tribunale che annullano un siffatto atto abbiano effetto soltanto a decorrere dalla scadenza del termine di impugnazione o oppure, se entro tale termine è stata proposta impugnazione, a decorrere dal rigetto di quest’ultima da parte della Corte (sentenza del Tribunale del 5 febbraio 2013, Bank Saderat Iran/Consiglio, T‑494/10, punti 119‑124).

37      Tale mantenimento della validità delle misure sanzionatorie è stato giustificato dalla necessità di dare al Consiglio l’opportunità di porre rimedio all’illegittimità accertata adottando, se del caso, nuove misure (sentenza Bank Saderat Iran/Consiglio, cit., punto 125). Del resto, anche la Corte, facendo riferimento alla controversia che ha dato origine alla citata sentenza Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione, ha ordinato il mantenimento per tre mesi delle misure sanzionatorie appena annullate, in quanto il loro annullamento con effetto immediato potrebbe arrecare un pregiudizio grave e irreversibile all’efficacia di tali misure, dal momento che, nel lasso di tempo precedente alla loro eventuale sostituzione con nuove misure, gli interessati potrebbero evitare che tali misure possano ancora essere applicate utilmente nei loro confronti (sentenza Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione, cit., punti 373 e 376).

38      Le considerazioni sin qui svolte, elaborate a proposito di regolamenti, sono state estese sistematicamente alle decisioni che impongono il congelamento dei capitali e delle risorse economiche, e ciò in forza dell’articolo 264, secondo comma, TFUE, il quale autorizza il Tribunale a precisare gli effetti dell’atto annullato che devono essere considerati definitivi. Così, per quanto riguarda più in particolare la decisione 2010/413, come modificata dalla decisione 2011/783, il Tribunale ha dichiarato, nella citata sentenza Bank Saderat Iran/Consiglio (punto 126 e la giurisprudenza ivi citata), che l’esistenza di una differenza fra la data di presa d’effetto dell’annullamento del regolamento n. 267/2012 e quella di presa d’effetto dell’annullamento della decisione 2010/413 potrebbe comportare un serio danno alla certezza del diritto, dato che i due atti suddetti dispongono a carico della Bank Saderat Iran misure identiche. Esso ha dunque mantenuto gli effetti della decisione 2010/413, nei confronti della Bank Saderat Iran, fino alla presa d’effetto dell’annullamento del regolamento n. 267/2012.

39      Di conseguenza, se il Tribunale, al termine del procedimento principale, dovesse adottare il ragionamento che aveva seguito nella causa che ha dato luogo alla citata sentenza Bank Saderat Iran/Consiglio, anche l’annullamento degli atti contestati non produrrebbe l’effetto immediato di cancellare il nome della ricorrente indicato nei suddetti atti, con il conseguente mantenimento, oltre la data di pronuncia della sentenza di annullamento, delle misure di congelamento dei capitali adottate nei suoi confronti. In ogni caso, anche se gli effetti nel tempo di un annullamento della decisione 2010/413, come modificata dalla decisione 2011/783, non fossero allineati a quelli di un annullamento del regolamento n. 267/2012, nondimeno le misure di congelamento dei capitali adottate nei confronti della ricorrente a titolo del suddetto regolamento sarebbero mantenute, ai sensi dell’articolo 60, secondo comma, dello Statuto della Corte, oltre la data di pronuncia della sentenza di annullamento, di modo che il nome della ricorrente non sarebbe, in nessun caso, immediatamente cancellato in forza di tale sentenza.

40      Dal momento che il procedimento sommario ha un carattere puramente accessorio rispetto al procedimento principale sul quale si innesta ed è unicamente diretto a garantire la piena efficacia della futura decisione nel merito (v. ordinanza del presidente del Tribunale del 16 novembre 2012, Akzo Nobel e a./Commissione, T‑345/12 R, punto 25 e la giurisprudenza ivi citata) e che qualsiasi provvedimento provvisorio disposto dal giudice del procedimento sommario cessa automaticamente di produrre i suoi effetti, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, del regolamento di procedura, dalla pronuncia della sentenza definitiva, ne consegue che l’interesse della ricorrente alla concessione di uno svincolo provvisorio dei suoi capitali e delle sue risorse economiche mira alla concessione di un beneficio che essa non potrebbe ottenere nemmeno con una sentenza di annullamento. Infatti, una tale sentenza produrrebbe gli effetti pratici voluti dalla ricorrente – ossia la cancellazione del suo nome nell’elenco delle persone i cui capitali e le cui risorse economiche sono congelati – soltanto successivamente rispetto alla data di pronuncia di tale sentenza, mentre, in tale data, il giudice del procedimento sommario di primo grado avrà perso qualsiasi competenza ratione temporis e, in ogni caso, il nome della ricorrente potrebbe essere conservato in tale elenco grazie a una nuova misura restrittiva che, entro il termine di cui all’articolo 60, secondo comma, dello Statuto della Corte, avrebbe sostituito le misure annullate. Ciò premesso, l’interesse della ricorrente diretto a ottenere, mediante procedimento sommario, lo svincolo provvisorio dei suoi capitali e delle sue risorse economiche non è nelle condizioni di essere tutelato dal giudice del procedimento sommario.

41      Dalle considerazioni sin qui svolte risulta che il confronto fra i diversi interessi in gioco non fa pendere la bilancia a favore della ricorrente.

42      Di conseguenza, la domanda di provvedimenti provvisori deve essere respinta, senza che sia necessario pronunciarsi sull’esistenza di un fumus boni iuris.

43      Per quanto riguarda il contenzioso sulle misure di congelamento dei capitali e delle risorse economiche, risulta dunque che il procedimento più appropriato per garantire una tutela giurisdizionale urgente fosse il procedimento accelerato ai sensi dell’articolo 76 bis del regolamento di procedura, che la ricorrente avrebbe dovuto chiedere con atto separato al momento del deposito del ricorso principale.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

così provvede:

1)      La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)      Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 11 marzo 2013

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Lingua processuale: lo spagnolo.


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