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Sentenza del Tribunale del 6 settembre 2013 – Iranian Offshore Engineering & Construction / Consiglio

(Causa T-110/12) 1

(«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare – Congelamento dei capitali – Ricorso di annullamento – Termine per l’adeguamento delle conclusioni – Ricevibilità – Obbligo di motivazione – Errore manifesto di valutazione»)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Iranian Offshore Engineering & Construction Co. (Teheran, Iran) (rappresentanti: J. Viñals Camallonga, L. Barriola Urruticoechea e J. Iriarte Ángel, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: P. Plaza García, V. Piessevaux e G. Ramos Ruano, in qualità di agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento, da un lato, della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 71) e, dall’altro, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 11), nonché del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1), nella parte in cui tali atti riguardano la ricorrente.

Dispositivo

1)    La decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran, è annullata nella parte in cui ha inserito il nome della Iranian Offshore Engineering & Construction Co. nell’allegato II alla decisione 2010/413/PESC.

2)    Il regolamento di esecuzione (UE) n.1245/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, è annullato nella parte in cui ha inserito il nome della Iranian Offshore Engineering & Construction Co. nell’allegato VIII al regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007.

3)    L’allegato IX al regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010, è annullato nella parte in cui concerne la Iranian Offshore Engineering & Construction Co.

4)    Gli effetti della decisione 2010/413/PESC, come modificata dalla decisione 2011/783, sono mantenuti, per quanto riguarda la Iranian Offshore Engineering & Construction Co, dalla sua entrata in vigore, il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fino a quando non prenderà effetto l’annullamento parziale del regolamento n. 267/2012.

5)    Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Iranian Offshore Engineering & Construction Co. nell’ambito del presente giudizio e del procedimento sommario.

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1 GU C 126 del 28.4.2012.