Language of document : ECLI:EU:T:2013:118

Causa T‑110/12 R

Iranian Offshore Engineering & Construction Co.

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Procedimento sommario – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Domanda di provvedimenti provvisori – Insussistenza dell’urgenza – Bilanciamento degli interessi»

Massime – Ordinanza del Presidente del Tribunale dell’11 marzo 2013

1.      Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Fumus boni iuris — Urgenza — Danno grave ed irreparabile — Carattere cumulativo — Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco — Potere discrezionale del giudice dei procedimenti sommari

(Artt. 256, § 1, TFUE, 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, § 2)

2.      Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Urgenza — Danno grave ed irreparabile — Danno pecuniario — Situazione tale da mettere in pericolo l’esistenza della società richiedente — Onere della prova — Necessità di fornire un quadro fedele e globale della situazione finanziaria dell’impresa

(Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, § 2)

3.      Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Presupposti per la concessione — Danno grave ed irreparabile — Misure dirette al congelamento dei capitali o delle risorse economiche — Presa in considerazione dell’obiettivo del congelamento e della necessità di garantirne l’effetto utile

(Art. 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, § 2; regolamento del Consiglio n. 267/2012; decisione del Consiglio 2010/413)

4.      Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Danno grave ed irreparabile — Danno pecuniario — Danno risarcibile nell’ambito del ricorso principale — Insussistenza dell’irreparabilità

(Artt. 268 TFUE, 278 TFUE, 279 TFUE e 340 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, § 2)

5.      Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Presupposti per la concessione — Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco — Decisione di congelamento dei beni nell’ambito della lotta contro il terrorismo — Competenza del giudice dell’Unione ad annullare l’atto non prima della scadenza del termine di impugnazione — Interesse del ricorrente non meritevole di tutela da parte del giudice dei procedimenti sommari

(Art. 278 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 60, secondo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 107, § 3), regolamento del Consiglio n. 267/2012; decisione del Consiglio 2010/413)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 12-14, 33, 34)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 19-21)

3.      L’obiettivo del regime di congelamento dei capitali è quello di impedire che le persone o le entità indicate abbiano accesso a risorse economiche o finanziarie che potrebbero utilizzare per sostenere attività nucleari che presentano un rischio di proliferazione o per lo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari. Affinché tale divieto conservi il suo effetto utile e le sanzioni imposte dall’Unione nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran restino effettive, si deve escludere che le suddette persone o entità possano eludere il congelamento dei loro capitali o delle loro risorse economiche e proseguire la loro attività a sostegno del programma nucleare iraniano. In tale ottica, le disposizioni pertinenti degli atti dell’Unione sul congelamento di capitali o di risorse economiche legittimano le autorità nazionali competenti ad autorizzare, in deroga, lo svincolo di taluni capitali congelati, i quali dovrebbero, in linea di principio, consentire di coprire le spese e soddisfare i bisogni fondamentali o di adempiere le obbligazioni contrattuali assunte prima che il suddetto congelamento dispiegasse i suoi effetti.

Di conseguenza, sebbene le misure restrittive abbiano un’incidenza significativa sui diritti e sulle libertà delle persone, delle entità o degli organismi indicati, resta il fatto che le disposizioni derogatorie succitate consentono di garantire la sopravvivenza delle persone, delle entità o degli organismi destinatari delle suddette misure e di evitare, in questo modo, che l’esistenza stessa di questi ultimi sia messa in pericolo.

(v. punti 25, 26)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punto 30)

5.      Nell’ambito del bilanciamento dei diversi interessi in gioco, il giudice dei procedimenti sommari deve stabilire, segnatamente, se l’interesse della parte che chiede la sospensione dell’esecuzione ad ottenerne la concessione prevalga o meno sull’interesse che presenta l’applicazione immediata dell’atto impugnato, esaminando, più in particolare, se l’eventuale annullamento di tale atto da parte del giudice preposto all’esame del merito possa consentire il capovolgimento della situazione che si sarebbe verificata in caso di esecuzione immediata della decisione stessa e se, al contrario, la sospensione dell’esecuzione del suddetto atto possa essere tale da ostacolare la sua piena efficacia nel caso in cui il ricorso principale fosse respinto.

Per quanto riguarda la sospensione dell’esecuzione di una misura di congelamento dei capitali e delle risorse economiche, dato che tale atto ha natura regolamentare e che l’articolo 60, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia prevede che le decisioni del Tribunale che annullano un siffatto atto abbiano effetto soltanto a decorrere dalla scadenza del termine di impugnazione o, se del caso, a decorrere dal rigetto di quest’ultima da parte della Corte, l’annullamento dell’atto non produrrebbe l’effetto immediato di cancellare il nome del ricorrente in esso indicato, con il conseguente mantenimento, oltre la data di pronuncia della sentenza di annullamento, delle misure di congelamento dei capitali adottate nei suoi confronti.

Di conseguenza, dal momento che il procedimento sommario ha un carattere puramente accessorio rispetto al procedimento principale sul quale si innesta ed è unicamente diretto a garantire la piena efficacia della futura decisione nel merito e che qualsiasi provvedimento provvisorio disposto dal giudice del procedimento sommario cessa automaticamente di produrre i suoi effetti, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, del regolamento di procedura, dalla pronuncia della sentenza che pone fine al giudizio, ne consegue che l’interesse del ricorrente alla concessione di uno svincolo provvisorio dei suoi capitali e delle sue risorse economiche mira alla concessione di un beneficio che esso non potrebbe ottenere nemmeno con una sentenza di annullamento. Infatti, una tale sentenza produrrebbe gli effetti pratici voluti dal ricorrente – ossia la cancellazione del suo nome nell’elenco delle persone i cui capitali e le cui risorse economiche sono congelati – soltanto successivamente rispetto alla data di pronuncia di tale sentenza, mentre, in tale data, il giudice dei procedimenti sommari di primo grado avrà perso qualsiasi competenza ratione temporis e, in ogni caso, il nome del ricorrente potrebbe essere conservato in tale elenco grazie a una nuova misura restrittiva che, entro il termine di cui all’articolo 60, secondo comma, dello Statuto della Corte, avrebbe sostituito le misure annullate. In tali circostanze, l’interesse del ricorrente diretto a ottenere, mediante procedimento sommario, lo svincolo provvisorio dei suoi capitali e delle sue risorse economiche non può essere tutelato dal giudice del procedimento sommario.

(v. punti 33, 36, 39, 40)