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Sentenza del Tribunale del 20 gennaio 2015 – Spagna / Commissione

(Causa T-109/12) 1

(«Fondo di coesione – Riduzione del contributo finanziario – Termine per l’adozione di una decisione»)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: A. Rubio González, avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Recchia, agente, assistito inizialmente da J. Rivas Andrés e X. M. García García, successivamente da J. Rivas Andrés, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C (2011) 9992 della Commissione, del 22 dicembre 2011, relativa alla riduzione dell’aiuto concesso a titolo di Fondo di coesione ai progetti «Azioni da svolgere nell’ambito dello sviluppo della 2a fase del piano generale di gestione dei residui solidi urbani della Comunità autonoma dell’Estremadura» (CCI 2000.ES.16.C.PE.020), «Emissari: Bacino medio Getafe e bacino inferiore dell’Arroyo Culebro (bacino del Tago-risanamento)» (CCI 2002.ES.16.C.PE.002), «Riutilizzo di acque depurate per l’irrigazione di zone verdi a Santa Cruz de Tenerife» (CCI 2003.ES.16.C.PE.003) e «Assistenza tecnica per lo studio e la redazione del progetto di ampliamento e approvvigionamento idrico della Mancomunidad [consorzio di comuni] de Algodor» (CCI 2002.ES.16.C.PE.040).

Dispositivo

La decisione C (2011) 9992 della Commissione, del 22 dicembre 2011, relativa alla riduzione dell’aiuto concesso a titolo di Fondo di coesione ai progetti «Azioni da svolgere nell’ambito dello sviluppo della 2a fase del piano generale di gestione dei residui solidi urbani della Comunità autonoma dell’Estremadura» (CCI 2000.ES.16.C.PE.020), «Emissari: Bacino medio Getafe e bacino inferiore dell’Arroyo Culebro (bacino del Tago-risanamento)» (CCI 2002.ES.16.C.PE.002), «Riutilizzo di acque depurate per l’irrigazione di zone verdi a Santa Cruz de Tenerife» (CCI 2003.ES.16.C.PE.003) e «Assistenza tecnica per lo studio e la redazione del progetto di ampliamento e approvvigionamento idrico della Mancomunidad [consorzio di comuni] de Algodor» (CCI 2002.ES.16.C.PE.040), è annullata.

La Commissione europea è condannata alle spese.

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1 GU C 126 del 28.04.2012.