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Comunicazione sulla GU

 

     SENTENZA DELLA CORTE

     (Quinta Sezione)

     21 marzo 2002

nella causa C-174/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Hoge Raad der Nederlanden): Kennemer Golf & Country Club contro Staatssecretaris van Financiën (1)

    ("Sesta direttiva IVA ( Art. 13, parte A, n. 1, lett. m) ( Operazioni esenti ( Prestazioni connesse con la pratica dello sport ( Organizzazione senza scopo lucrativo")

    (Lingua processuale: l'olandese)

    (Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella "Raccolta della giurisprudenza della Corte")

Nel procedimento C-174/00, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, in applicazione dell'art. 234 CE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Kennemer Golf & Country Club e Staatssecretaris van Financiën, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 13, parte A, n. 1, lett. m), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari ( Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. P. Jann (relatore), presidente di sezione, S. von Bahr e C.W.A. Timmermans, giudici, avvocato generale: F.G. Jacobs, cancelliere: L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato il 21 marzo 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)L'art. 13, parte A, n. 1, lett. m), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari ( Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che la qualificazione di un'organizzazione come organizzazione "senza scopo lucrativo" deve essere effettuata prendendo in considerazione l'insieme delle attività della stessa.

2)L'art. 13, parte A, n. 1, lett. m), della sesta direttiva 77/388 deve essere interpretato nel senso che un'organizzazione può essere qualificata come organizzazione "senza scopo lucrativo", anche se essa tende sistematicamente a produrre eccedenze, che in seguito vengono dalla stessa destinate all'esecuzione delle sue prestazioni. La prima parte della condizione facoltativa che figura all'art. 13, parte A, n. 2, lett. a), primo trattino, della sesta direttiva 77/388 deve essere interpretata allo stesso modo.

3)L'art. 2, punto 1, della sesta direttiva 77/388 deve essere interpretato nel senso che i contributi annuali dei soci di un'associazione sportiva, come quella considerata nella causa principale, possono costituire il corrispettivo delle prestazioni di servizi fornite dalla stessa, anche quando i soci che non utilizzano gli impianti dell'associazione o non li utilizzano regolarmente sono comunque tenuti a versare il loro contributo annuale.

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1 - GU C 192 del 8.7.2000