Language of document : ECLI:EU:T:2021:186

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

14 aprile 2021 (*)

«Disegno o modello comunitario – Domanda multipla di disegni o modelli comunitari che raffigurano apparecchi e articoli per la ginnastica e per lo sport – Diritto di priorità – Articolo 41 del regolamento (CE) n. 6/2002 – Domanda ai sensi del Trattato di cooperazione in materia di brevetti – Articolo 4 della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale – Termine di priorità»

Nella causa T‑579/19,

The KaiKai Company Jaeger Wichmann GbR, con sede in Monaco di Baviera (Germania), rappresentata da J. Hellmann-Cordner, avvocato,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da D. Walicka, in qualità di agente,

convenuto,

avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 13 giugno 2019 (procedimento R 573/2019-3), relativa a una domanda di registrazione di apparecchi e articoli per la ginnastica e per lo sport come disegni o modelli comunitari, che rivendica il diritto di priorità di una domanda internazionale di brevetto depositata in forza del Trattato di cooperazione in materia di brevetti,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto da A.M. Collins, presidente, G. De Baere e G. Steinfatt (relatrice), giudici,

cancelliere: E. Coulon

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 20 agosto 2019,

visto il controricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 15 novembre 2019,

visto che le parti non hanno presentato, nel termine di tre settimane a decorrere dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento, domanda di fissazione di un’udienza, e avendo deciso, ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire omettendo la fase orale del procedimento,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Contesto normativo

 Diritto internazionale

1        La convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale è stata firmata a Parigi (Francia) il 20 marzo 1883, riveduta da ultimo a Stoccolma (Svezia) il 14 luglio 1967 e modificata il 28 settembre 1979 (Recueil des traités des Nations Unies, vol. 828, n. 11851, pag. 305; in prosieguo: la «convenzione di Parigi»). Tutti gli Stati membri dell’Unione europea sono parti di tale convenzione.

2        L’articolo 4, sezione A, paragrafo 1, della convenzione di Parigi dispone quanto segue:

«Chiunque avrà regolarmente depositato in uno degli [Stati che aderiscono alla convenzione di Parigi] una domanda di brevetto d’invenzione, di modello d’utilità, di disegno o modello industriale, di marchio di fabbrica o di commercio, o il suo avente causa, godrà, per eseguire il deposito negli altri paesi, di un diritto di priorità entro i termini sotto indicati».

3        L’articolo 4, sezione C, paragrafo 1, della convenzione di Parigi è così formulato:

«I termini di priorità sopra menzionati saranno di dodici mesi per i brevetti d’invenzione e i modelli d’utilità, di sei mesi per i disegni o modelli industriali e per i marchi di fabbrica o di commercio».

4        L’articolo 4, sezione E, della convenzione di Parigi prevede quanto segue:

«(1)      Quando un disegno o modello industriale sia stato depositato in un Paese in virtù di un diritto di priorità basato sul deposito di un modello di utilità, il termine di priorità sarà quello fissato per i disegni o modelli industriali.

(2)      È, inoltre, consentito di depositare in un Paese un modello di utilità in virtù di un diritto di priorità basato sul deposito di una domanda di brevetto e viceversa».

5        L’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS), che costituisce l’allegato 1 C dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), è stato firmato a Marrakech (Marocco) il 15 aprile 1994 e approvato con decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) (GU 1994, L 336, pag. 1; in prosieguo: l’«accordo TRIPS»). Sono parti dell’accordo TRIPS i membri dell’OMC, tra cui tutti gli Stati membri dell’Unione europea e la stessa Unione europea.

6        L’articolo 2 dell’accordo TRIPS, intitolato «Convenzioni in materia di proprietà intellettuale», stabilisce quanto segue:

«(1)      In relazione alle parti II, III e IV del presente accordo, i membri si conformano agli articoli da 1 a 12 e all’articolo 19 della [c]onvenzione di Parigi [per la protezione della proprietà industriale, come riveduta a Stoccolma il 14 luglio 1967].

(2)      Nessuna disposizione delle parti da I a IV del presente accordo pregiudica gli eventuali obblighi reciproci incombenti ai membri in forza della [c]onvenzione di Parigi (...)».

7        Il Trattato di cooperazione in materia di brevetti è stato concluso a Washington il 19 giugno 1970 e modificato da ultimo il 3 ottobre 2001 (Recueil des traités des Nations Unies, vol. 1160, n. 18336, pag. 231, Patent Cooperation Treaty; in prosieguo: il «PCT»). Tutti gli Stati membri dell’Unione sono parti del PCT.

8        L’articolo 1, paragrafo 2, del PCT prevede quanto segue:

«Nessuna disposizione del presente Trattato potrà essere interpretata come limitazione dei diritti previsti dalla [c]onvenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale a favore dei cittadini dei paesi membri di questa convenzione o delle persone domiciliate in questi paesi».

9        L’articolo 2, punti i) e ii), del PCT stabilisce quanto segue:

«Ai sensi del presente Trattato e del Regolamento d’esecuzione, e salvo sia stato stabilito diversamente in modo esplicito:

i)      si deve intendere per “domanda” una domanda di protezione per un’invenzione; ogni riferimento ad una “domanda” deve essere inteso quale riferimento alle domande di brevetto d’invenzione, di certificati di autore d’invenzione, di certificati di utilità, di modelli di utilità, di brevetti completivi, di certificati completivi, di certificati di autore completivi e di certificati di utilità completivi;

ii)      ogni riferimento a un “brevetto” deve essere inteso quale riferimento ai brevetti d’invenzione, ai certificati di autore d’invenzione, ai certificati di utilità, ai modelli di utilità, ai brevetti completivi, ai certificati completivi, ai certificati di autore d’invenzione completivi e ai certificati di utilità completivi (...)».

10      L’articolo 3, paragrafo 1, del PCT è così formulato:

«Le domande di protezione delle invenzioni in ogni Stato contraente possono essere depositate come domande internazionali ai sensi del presente Trattato».

 Diritto dellUnione

11      L’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1), così recita:

«Chiunque abbia regolarmente depositato una domanda di registrazione di un disegno o modello o di un modello d’utilità in uno o per uno degli Stati che aderiscono alla convenzione di Parigi o all’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, ovvero il suo avente causa, fruisce, per un periodo di sei mesi dalla data di deposito della prima domanda, di un diritto di priorità per effettuare il deposito di una domanda di registrazione di disegno o modello comunitario per il medesimo disegno o modello o per il medesimo modello di utilità».

 Fatti

12      Il 24 ottobre 2018 la The KaiKai Company Jaeger Wichmann GbR, ricorrente, presentava all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento n. 6/2002, una domanda di registrazione multipla riguardante dodici disegni o modelli comunitari. I prodotti nei quali tali disegni o modelli sono destinati ad essere incorporati rientrano nella classe 21-02 ai sensi dell’accordo di Locarno dell’8 ottobre 1968, che istituisce una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali, come modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Apparecchi e articoli per la ginnastica e per lo sport». La ricorrente rivendicava, per l’insieme di questi disegni o modelli, una priorità che era fondata sulla domanda internazionale di brevetto PCT/EP2017/077469, depositata il 26 ottobre 2017 presso l’Ufficio europeo dei brevetti (UEB).

13      Con lettera del 31 ottobre 2018, l’esaminatore dell’EUIPO informava la ricorrente che la domanda multipla era stata accolta integralmente, ma che il diritto di priorità rivendicato era stato negato per l’insieme dei disegni o modelli, poiché la data del deposito anteriore precedeva di oltre sei mesi la data di deposito della domanda multipla.

14      Poiché la ricorrente manteneva la sua rivendicazione di priorità e chiedeva che fosse emessa una decisione impugnabile, l’esaminatore, con decisione del 16 gennaio 2019, respingeva il diritto di priorità per l’insieme dei disegni o modelli comunitari.

15      A sostegno della sua decisione, l’esaminatore affermava, basandosi sul punto 6.2.1.1 delle direttive relative all’esame dei disegni o modelli comunitari registrati del 1º ottobre 2018 (in prosieguo: le «direttive dell’EUIPO»), che, anche se una domanda ai sensi del PCT poteva, in linea di principio, fondare un diritto di priorità a norma dell’articolo 41 del regolamento n. 6/2002, dato che l’ampia definizione della nozione di «brevetto» di cui all’articolo 2 del PCT comprendeva anche i modelli di utilità, tale domanda era parimenti soggetta ad un termine di priorità di sei mesi, il quale non era stato rispettato nel caso di specie.

16      Il 14 marzo 2019 la ricorrente proponeva ricorso dinanzi all’EUIPO, ai sensi degli articoli da 55 a 60 del regolamento n. 6/2002, avverso la decisione dell’esaminatore.

17      Con decisione del 13 giugno 2019 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la terza commissione di ricorso dell’EUIPO respingeva il ricorso proposto dalla ricorrente contro la decisione dell’esaminatore. Essa riteneva, in sostanza, che quest’ultimo avesse applicato correttamente l’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, il quale rifletterebbe fedelmente le disposizioni della convenzione di Parigi.

18      Essa constatava, in proposito, che, conformemente all’articolo 4, sezione A, paragrafo 1, e all’articolo 4, sezione C, paragrafo 1, della convenzione di Parigi, chiunque depositi regolarmente a livello nazionale una domanda di disegno o modello o di modello di utilità gode di un diritto di priorità per un termine di dodici mesi per i brevetti e i modelli di utilità e di sei mesi per i disegni o modelli e i marchi. Inoltre, dall’articolo 4, sezione E, paragrafo 1, di tale convenzione risulterebbe che, nel caso di una domanda successiva di disegno o modello, la priorità di una domanda di modello di utilità può essere rivendicata unicamente entro il termine di priorità di sei mesi applicabile ai disegni o modelli. Per contro, ai sensi dell’articolo 4, sezione E, paragrafo 2, di detta convenzione, la priorità di una domanda di brevetto potrebbe essere rivendicata per una domanda successiva di modello di utilità entro il termine di priorità di dodici mesi applicabile ai modelli di utilità e ai brevetti, e viceversa. La commissione di ricorso riteneva che la convenzione di Parigi non contenesse quindi alcuna disposizione secondo cui una domanda di brevetto avrebbe fatto sorgere un diritto di priorità per una domanda di disegno o modello.

19      Essa constatava altresì che l’articolo 4 della convenzione di Parigi si applicava, conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, dell’accordo TRIPS, mutatis mutandis all’Unione, che è un membro dell’OMC. Ciò premesso, essa rilevava che non esisteva alcun primato della convenzione di Parigi sulle disposizioni del regolamento n. 6/2002, poiché quest’ultimo non costituiva un accordo particolare ai sensi dell’articolo 19 di detta convenzione. Pertanto, l’opponibilità di un diritto di priorità dovrebbe essere valutata unicamente alla luce di detto regolamento.

20      La commissione di ricorso considerava, inoltre, che il testo dell’articolo 41 del regolamento n. 6/2002 era inequivocabile, che, conformemente a quest’ultimo, il termine di priorità era di sei mesi a decorrere dalla data del deposito anteriore e che il diritto di priorità derivava esclusivamente dal deposito regolare di una domanda di registrazione di un disegno o modello o di un modello di utilità, e non da una domanda di brevetto. Basandosi sul punto 6.2.1.1 delle direttive dell’EUIPO, la commissione di ricorso ammetteva che la nozione di modello di utilità doveva essere interpretata in senso ampio, come comprendente le domande internazionali di brevetto depositate in forza del PCT, poiché queste ultime includevano i modelli di utilità, conformemente alla definizione di cui all’articolo 2, punto ii), del PCT. Tuttavia, secondo la commissione di ricorso, tale interpretazione estensiva non può avere alcuna incidenza sulla durata del termine legale di priorità di sei mesi, cosicché anche la priorità di una domanda di brevetto depositata in forza del PCT dovrebbe essere rivendicata entro tale termine.

21      Inoltre, la commissione di ricorso riteneva che non sussistesse alcuna contraddizione tra le due ordinanze del Bundespatentgericht (Corte federale dei brevetti, Germania) del 10 novembre 1967 invocate dalla ricorrente e l’articolo 41 del regolamento n. 6/2002, poiché tali ordinanze riguardavano la rivendicazione di diritti di priorità per domande successive di modelli di utilità, e non per domande di disegni o modelli.

22      Di conseguenza, la commissione di ricorso considerava che la ricorrente poteva rivendicare la priorità della domanda internazionale di brevetto depositata in forza del PCT il 26 ottobre 2017 solo entro un termine di sei mesi a decorrere da tale data, ossia fino al 26 aprile 2018.

 Conclusioni delle parti

23      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        annullare la decisione dell’esaminatore del 16 gennaio 2019 nella parte in cui non è stata riconosciuta la priorità dei disegni o modelli comunitari n. 5807179-0001-0012; riconoscere la priorità del 26 ottobre 2017 rivendicata e procedere alla rettifica della pubblicazione dei disegni o modelli comunitari indicando la priorità;

–        condannare l’EUIPO a rimborsarle la tassa di ricorso;

–        condannare l’EUIPO alle spese;

–        in subordine, tenere un’udienza.

24      L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

 Sulla ricevibilità

25      Il secondo capo della domanda della ricorrente consta di due parti. Con la prima parte, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione dell’esaminatore del 16 gennaio 2019 nella misura in cui per i disegni o modelli comunitari di cui trattasi non è stata riconosciuta la priorità della domanda internazionale di brevetto anteriore.

26      Va ricordato, in proposito, che, ai sensi dell’articolo 61, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 6/2002, la decisione impugnata, e non la decisione dell’esaminatore, è impugnabile dinanzi al Tribunale, il quale è competente ad annullare e a riformare la decisione impugnata.

27      Inoltre, conformemente all’articolo 61, paragrafo 6, dello stesso regolamento, l’EUIPO è tenuto a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del Tribunale. Pertanto, poiché la decisione dell’esaminatore del 16 gennaio 2019 è stata oggetto del ricorso che ha dato luogo alla decisione impugnata, in caso di annullamento di quest’ultima, spetterà alla commissione di ricorso riesaminarla alla luce della presente sentenza.

28      Di conseguenza, la prima parte del secondo capo della domanda dev’essere respinta in quanto irricevibile.

29      Per quanto concerne la seconda parte del secondo capo della domanda, con cui la ricorrente chiede che il Tribunale riconosca la priorità rivendicata e proceda alla rettifica della pubblicazione dei disegni o modelli comunitari di cui trattasi indicando detta priorità, occorre ricordare che, nell’ambito di un ricorso proposto dinanzi al giudice dell’Unione contro la decisione di una commissione di ricorso dell’EUIPO, dall’articolo 61, paragrafo 6, del regolamento n. 6/2002 risulta che non spetta al Tribunale rivolgere ingiunzioni all’EUIPO, al quale spetta trarre le conseguenze dal dispositivo e dalla motivazione delle sentenze emesse dal Tribunale [v., in tal senso, sentenza del 27 febbraio 2018, Gramberg/EUIPO – Mahdavi Sabet (Custodie per telefoni cellulari), T‑166/15, EU:T:2018:100, punto 96; v. anche, in tal senso e per analogia, sentenza del 25 novembre 2015, Jaguar Land Rover/UAMI (forma di un autoveicolo), T‑629/14, non pubblicata, EU:T:2015:878, punto 10].

30      Di conseguenza, la seconda parte del secondo capo della domanda della ricorrente è irricevibile e, pertanto, tale capo della domanda lo è nel suo insieme.

31      Per quanto riguarda il quinto capo della domanda della ricorrente, presentato in subordine, occorre constatare che la domanda di fissazione di un’udienza formulata nel ricorso era prematura alla luce delle disposizioni del regolamento di procedura del Tribunale. Infatti, dalla giurisprudenza emerge che le domande di fissazione dell’udienza, come l’esame da parte del Tribunale dell’utilità dello svolgimento di siffatta udienza, possono intervenire solo dopo che, conclusa la fase scritta del procedimento, le parti e il Tribunale dispongano di tutti gli elementi del fascicolo e dell’argomentazione di ogni parte per pronunciarsi su tale utilità [v., in tal senso, sentenza del 26 ottobre 2017, Erdinger Weißbräu Werner Brombach/EUIPO (Forma di un grande bicchiere), T‑857/16, non pubblicata, EU:T:2017:754, punto 13; v. anche, per analogia, sentenza del 3 marzo 2015, Schmidt Spiele/UAMI (Raffigurazione di tavoli per giochi di società), T‑492/13 e T‑493/13, EU:T:2015:128, punto 10].

32      Con lettera del 18 novembre 2019 con cui ha notificato alla ricorrente il controricorso e la chiusura della fase scritta del procedimento, la cancelleria del Tribunale ha richiamato l’attenzione di quest’ultima sulle disposizioni dell’articolo 106 del regolamento di procedura e ha rilevato che il termine per il deposito di una domanda di fissazione di un’udienza decorreva una sola volta, a partire da detta notifica. Tuttavia, la ricorrente non ha depositato alcuna nuova domanda di fissazione di un’udienza entro il termine di tre settimane previsto in detta disposizione.

33      In tali circostanze, il Tribunale ha deciso, in applicazione dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura, di statuire senza avviare la fase orale del procedimento.

 Nel merito

34      A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi, vertenti, il primo, sulla violazione di forme sostanziali e, il secondo, sulla violazione del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con una norma giuridica relativa alla sua applicazione, conformemente all’articolo 61, paragrafo 2, di detto regolamento.

35      Il Tribunale ritiene opportuno esaminare anzitutto il secondo motivo presentato dalla ricorrente. Tale motivo deve essere inteso nel senso che verte su un’interpretazione e un’applicazione erronee dell’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002. Infatti, sebbene il titolo II del ricorso sia «L’inapplicabilità dell’articolo 41 del [regolamento n. 6/2002]», la ricorrente precisa tuttavia, ai punti 12 e 21 del ricorso, che essa invoca «in particolare (...) una violazione del regolamento [n. 6/2002], in combinato disposto con una norma giuridica relativa alla sua applicazione, conformemente all’articolo 61, paragrafo 2, [di tale regolamento n. 6/2002]», e che essa «ritiene che sia particolarmente importante nella presente causa tener conto, nell’interpretazione delle disposizioni del [suddetto regolamento], dell’insieme delle disposizioni pertinenti della convenzione di Parigi».

36      In sostanza, la ricorrente fa valere che la commissione di ricorso ha erroneamente concluso che la rivendicazione di priorità per i dodici disegni o modelli comunitari oggetto della domanda di registrazione multipla del 24 ottobre 2018, basata sulla domanda internazionale di brevetto del 26 ottobre 2017, era avvenuta fuori termine. In proposito, la ricorrente si basa sul termine di priorità di dodici mesi per i brevetti stabilito dalla convenzione di Parigi e afferma che il termine di sei mesi previsto dal regolamento n. 6/2002 per i modelli di utilità non è applicabile al caso di specie.

37      Il secondo motivo è suddiviso in due parti. In primo luogo, la ricorrente contesta alla commissione di ricorso di aver errato nel ritenere che tutte le domande depositate in forza del PCT rientrassero nella nozione di «modello di utilità» ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002.

38      In secondo luogo, la ricorrente fa valere che, tenuto conto dell’assenza di una norma chiara nel regolamento n. 6/2002 per quanto riguarda la priorità derivante da una domanda internazionale di brevetto, la commissione di ricorso avrebbe dovuto prendere in considerazione le disposizioni pertinenti della convenzione di Parigi, che costituiscono la base di detto regolamento. Orbene, poiché l’articolo 4, sezione C, paragrafo 1, di tale convenzione prevede un termine di priorità di dodici mesi per i brevetti e poiché detta convenzione si baserebbe sul principio secondo cui la domanda anteriore è determinante per il termine di priorità se la priorità si basa su un diritto di natura diversa, indipendentemente dalla natura del diritto sul quale verte la domanda successiva, la commissione di ricorso non avrebbe dovuto applicare un termine di sei mesi.

39      In via preliminare, occorre rilevare che, nella decisione impugnata, la commissione di ricorso ha riconosciuto che il diritto di priorità derivava da una domanda internazionale di brevetto depositata in forza del PCT. Essa si è basata al riguardo sul punto 6.2.1.1 delle direttive dell’EUIPO, il quale enuncia che, per l’esame dei disegni o modelli comunitari registrati, «la priorità di una domanda internazionale presentata in forza del [PCT] può essere rivendicata ai sensi dell’articolo 2 di tale trattato, che definisce il termine “brevetto” in senso ampio, in modo da comprendere i modelli di utilità».

40      Di conseguenza, la commissione di ricorso ha riconosciuto che la domanda internazionale di brevetto PCT/EP2017/077469, depositata dalla ricorrente il 26 ottobre 2017, faceva sorgere un diritto di priorità nell’ambito della domanda successiva di disegni o modelli comunitari. Tale constatazione non è rimessa in discussione nel caso di specie.

 Sulla prima parte del secondo motivo, vertente su un errore di interpretazione della nozione di «modello di utilità» di cui all’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002

41      Con la prima parte del secondo motivo, la ricorrente fa valere che la commissione di ricorso ha erroneamente adottato un’interpretazione estensiva della nozione di «modello di utilità» di cui all’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, e ciò sulla base di una lettura erronea dell’articolo 2 del PCT.

42      Essa contesta l’interpretazione dell’EUIPO secondo cui una domanda depositata in forza del PCT sarebbe unicamente una domanda di modello di utilità o, quantomeno, equivalente ad una domanda di modello di utilità. L’articolo 2, punto ii), del PCT invocato dall’EUIPO non definirebbe la nozione di domanda depositata in forza del PCT in quanto tale. Una domanda internazionale di brevetto sarebbe al contempo una domanda di brevetto e una domanda di modello di utilità.

43      L’EUIPO contesta gli argomenti della ricorrente.

44      Anzitutto, occorre constatare che l’argomento della ricorrente è ambivalente. Infatti, essa contesta l’interpretazione estensiva della commissione di ricorso per quanto riguarda la nozione di «modello di utilità», sebbene, come risulta dal punto 39 della presente sentenza, tale interpretazione abbia consentito alla commissione di ricorso di constatare che una domanda internazionale di brevetto poteva far sorgere un diritto di priorità ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002. Come rilevato dalla commissione di ricorso al punto 16 della decisione impugnata, la formulazione di detta disposizione non prevede espressamente l’esistenza di un diritto di priorità derivante dal deposito di una domanda internazionale di brevetto. Pertanto, è solo in forza dell’ampia interpretazione di detta nozione adottata dall’EUIPO che è stato esaminato il diritto di priorità rivendicato dalla ricorrente nell’ambito della sua domanda successiva di disegni o modelli. Di conseguenza, come rilevato dall’EUIPO nel controricorso, l’argomento della ricorrente non le giova e deve essere respinto.

45      In ogni caso, si deve sottolineare che, secondo la definizione fornita all’articolo 2, punto ii), del PCT, «ogni riferimento ad un “brevetto” deve essere inteso quale riferimento ai brevetti d’invenzione, ai certificati di autore d’invenzione, ai certificati di utilità, ai modelli di utilità (...)». Ne consegue che le domande di brevetto depositate in forza del PCT includono i modelli di utilità, come rilevato dalla commissione di ricorso al punto 16 della decisione impugnata.

46      È vero che, come sostiene giustamente la ricorrente, tale constatazione non implica un’identità delle nozioni di «brevetto» e di «modello di utilità», né implica che la nozione di «modello di utilità» comprenda quella di «brevetto».

47      Va osservato, in proposito, che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del PCT, le domande di protezione delle invenzioni in ogni Stato contraente possono essere depositate come domande internazionali ai sensi di tale Trattato. Inoltre, conformemente all’articolo 2, punto i), di quest’ultimo, «ogni riferimento ad una “domanda” deve essere inteso quale riferimento alle domande di brevetto d’invenzione, di certificati di autore d’invenzione, di certificati di utilità, di modelli di utilità, di brevetti completivi, di certificati completivi, di certificati di autore completivi e di certificati di utilità completivi». Risulta quindi che il PCT non distingue a seconda dei diversi diritti con cui i vari Stati designati accordano la protezione dell’invenzione.

48      In tali circostanze, per non escludere ingiustificatamente una parte delle domande di modello di utilità, l’interpretazione estensiva dell’EUIPO consente di accettare tutte le domande internazionali di brevetti depositate in forza del PCT come base di un diritto di priorità, evitando così di impedire la protezione legale dei diritti di proprietà industriale prevista dal PCT. Sebbene domande internazionali di brevetto possano così far sorgere un diritto di priorità per disegni o modelli in forza dell’articolo 41 del regolamento n. 6/2002, ciò non trasforma tuttavia le domande di brevetto in domande di modello di utilità né le assoggetta automaticamente alle norme previste per queste ultime.

49      Alla luce delle considerazioni che precedono, è giocoforza constatare che, sebbene la formulazione dell’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 non riguardi espressamente la rivendicazione di un diritto di priorità fondato su un brevetto, la commissione di ricorso ha giustamente preso in considerazione, nell’ambito di detto articolo, le domande internazionali di brevetto. Tale interpretazione ampia di detta disposizione è conforme alla logica del PCT, che consiste nel garantire, in presenza di una domanda internazionale, una protezione equivalente dei modelli di utilità e dei brevetti.

50      Ne consegue che la commissione di ricorso non ha errato nel considerare che la rivendicazione del diritto di priorità fondata sulla domanda internazionale di brevetto depositata dalla ricorrente in forza del PCT fosse disciplinata dall’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 per quanto riguarda la questione se un diritto di priorità possa essere fondato su una tale domanda internazionale di brevetto.

 Sulla seconda parte del secondo motivo, vertente sull’omessa presa in considerazione dell’articolo 4, sezione C, paragrafo 1, della convenzione di Parigi per la determinazione del termine di priorità

51      Con la seconda parte del secondo motivo, la ricorrente considera che, poiché il termine di sei mesi previsto dall’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 non è applicabile nel caso di specie, la commissione di ricorso avrebbe dovuto avvalersi delle norme della convenzione di Parigi, la quale, all’articolo 4, sezione C, paragrafo 1, prevede un termine di dodici mesi per un diritto di priorità fondato su una domanda di brevetto.

–       Sulla rilevanza della convenzione di Parigi ai fini dell’interpretazione dell’articolo 41 del regolamento n. 6/2002

52      La ricorrente si oppone all’interpretazione del regolamento n. 6/2002 adottata dalla commissione di ricorso, secondo cui le condizioni per la rivendicazione di un diritto di priorità sono stabilite in modo esaustivo da tale regolamento e riflettono le disposizioni della convenzione di Parigi, cosicché non occorrerebbe fare riferimento a quest’ultima.

53      La ricorrente ritiene che, in mancanza di una chiara disposizione nel regolamento n. 6/2002 riguardante le condizioni che consentono di avvalersi di un diritto di priorità sulla base del deposito di una domanda internazionale di brevetto, nell’ambito della procedura di registrazione dinanzi all’EUIPO debbano essere prese in considerazione le disposizioni della convenzione di Parigi.

54      L’EUIPO contesta l’argomento della ricorrente. Il regolamento n. 6/2002 darebbe corretta attuazione alle norme rilevanti della convenzione di Parigi relative ai disegni o modelli. La formulazione univoca dell’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 esprimerebbe chiaramente la volontà del legislatore dell’Unione di prevedere, per le domande di disegni o modelli comunitari, una normativa esaustiva concernente il termine di rivendicazione di priorità. Pertanto, un’applicazione diretta o per analogia della convenzione di Parigi non sarebbe necessaria né appropriata.

55      Va ricordato, in proposito, che, secondo una giurisprudenza costante, quando si interpreta una disposizione del diritto dell’Unione occorre tenere conto non soltanto della formulazione di quest’ultima, ma anche del suo contesto e degli obiettivi che persegue l’atto di cui fa parte. Anche la genesi di una disposizione del diritto dell’Unione può fornire elementi rilevanti per la sua interpretazione (v. sentenza dell’11 novembre 2020, EUIPO/John Mills, C‑809/18 P, EU:C:2020:902, punto 55 e giurisprudenza ivi citata).

56      Per quanto concerne il tenore letterale dell’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, occorre rilevare che esso non prevede la situazione in cui una domanda di disegno o modello è depositata rivendicando un diritto di priorità fondato su una domanda di brevetto, e non disciplina quindi neppure il termine per rivendicare la priorità in tale situazione.

57      Pertanto, contrariamente a quanto sembra sostenere l’EUIPO, l’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 non disciplina in modo esaustivo la questione del termine entro cui può essere rivendicata una priorità nell’ambito di una domanda successiva di disegno o modello.

58      Quanto alla genesi dell’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, occorre rilevare che i passaggi dei lavori preparatori indicano che le disposizioni di detto regolamento relative al diritto di priorità mirano a conformare quest’ultimo alla convenzione di Parigi per quanto concerne il diritto di priorità e il suo termine [v. proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui disegni e modelli comunitari del 3 dicembre 1993, COM(93) 342 final-COD 463, preambolo, parte II, titolo IV, sezione 2].

59      Il nesso tra il diritto di priorità previsto all’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 e la convenzione di Parigi si riflette anche nella formulazione stessa di tale disposizione, la quale accorda un diritto di priorità a «chiunque abbia regolarmente depositato una domanda di registrazione (...) in uno o per uno degli Stati che aderiscono alla convenzione di Parigi o all’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, ...». Tale riferimento consente di concludere che la finalità dell’articolo 41 del regolamento n. 6/2002 è quella di tener conto dell’obbligo creato dalla convenzione di Parigi, e incombente ai membri dell’OMC, di rispettare le priorità derivanti dal deposito di una domanda regolare di protezione in uno degli Stati che aderiscono ad una di tali convenzioni.

60      Infatti, poiché l’Unione, in quanto membro dell’OMC, è parte contraente dell’accordo ADPIC, essa è tenuta ad interpretare la sua legislazione sulla proprietà intellettuale, nella misura del possibile, alla luce della lettera e della finalità di detto accordo. Orbene, l’articolo 2, paragrafo 1, dell’accordo TRIPS prevede che, in relazione alle parti II, III e IV di detto accordo, gli Stati contraenti si conformino agli articoli da 1 a 12 e all’articolo 19 della Convenzione di Parigi (v., per il diritto dei marchi, sentenze del 16 novembre 2004, Anheuser-Busch, C‑245/02, EU:C:2004:717, punto 42 e giurisprudenza ivi citata, e dell’11 novembre 2020, EUIPO/John Mills, C‑809/18 P, EU:C:2020:902, punto 64). Tale constatazione, elaborata dalla giurisprudenza nel contesto del diritto dei marchi, è trasponibile al diritto dei disegni o modelli, poiché, come risulta dal preambolo della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui disegni e modelli comunitari del 3 dicembre 1993, COM (93) 342 final-COD 463, le norme sul diritto di priorità del regolamento n. 6/2002 sono state redatte in particolare per analogia con le disposizioni quasi identiche della proposta di regolamento sul marchio comunitario.

61      Inoltre, occorre ricordare la giurisprudenza della Corte secondo cui, anche se l’Unione non è parte contraente di una convenzione internazionale conclusa dai suoi Stati membri, ma è tenuta, in forza di un trattato internazionale di cui è parte, a non ostacolare gli obblighi degli Stati membri derivanti da tale convenzione, le nozioni contenute nell’atto di diritto derivato dell’Unione devono essere interpretate in maniera tale da rimanere compatibili con detta convenzione e con detto trattato, tenendo parimenti conto del contesto in cui tali nozioni si collocano e della finalità perseguita dalle pertinenti disposizioni convenzionali in materia di proprietà intellettuale, e tale giurisprudenza si applica non soltanto al diritto dei marchi, ma anche in altri settori del diritto della proprietà intellettuale (v., in tal senso e per analogia, sentenze del 15 marzo 2012, SCF, C‑135/10, EU:C:2012:140, punti 50 e 56, e del 15 novembre 2012, Bericap Záródástechnikai, C‑180/11, EU:C:2012:717, punti 69 e 70).

62      Quanto al diritto di priorità, va rilevato che tale diritto trova la sua origine nell’articolo 4 della convenzione di Parigi [v., per quanto concerne il diritto di priorità previsto all’articolo 29 del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), sentenza del 15 novembre 2001, Signal Communications/UAMI (TELEYE), T‑128/99, EU:T:2001:266, punto 37].

63      Ne consegue che, per quanto riguarda l’interpretazione dell’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, occorre tener conto delle disposizioni della convenzione di Parigi.

64      Giustamente quindi la ricorrente sostiene che, dal momento che il termine di priorità derivante da una domanda internazionale di brevetto anteriore non è previsto dal regolamento n. 6/2002, si deve ricorrere alla normativa sottesa a quest’ultimo, vale a dire alla convenzione di Parigi, di cui devono essere prese in considerazione, quale riferimento per l’interpretazione di tale regolamento e a titolo complementare, le disposizioni relative alla determinazione del termine di rivendicazione della priorità basata sul deposito di una domanda di brevetto nell’ambito di una domanda successiva di disegno o modello.

65      Infine, va osservato che la commissione di ricorso, pur ammettendo, per gli stessi motivi della ricorrente, che la convenzione di Parigi si applicava mutatis mutandis all’Unione europea, ha considerato, in tale contesto, che non sussisteva alcun primato di tale convenzione sulle disposizioni del regolamento n. 6/2002, in quanto quest’ultimo non costituiva un accordo particolare ai sensi dell’articolo 19 di detta convenzione, e che l’opponibilità di un diritto di priorità dovrebbe essere valutata unicamente alla luce di detto regolamento.

66      Orbene, quanto alla questione del termine di priorità in circostanze come quelle del caso di specie, non si tratta di una questione di primato della convenzione di Parigi sul regolamento n. 6/2002. Infatti, come risulta dai punti 56 e 57 della presente sentenza, il ricorso a tale convenzione mira a colmare una lacuna di detto regolamento, che nulla dice in merito al termine di priorità derivante da una domanda internazionale di brevetto.

–       Sul termine di priorità derivante da una domanda internazionale di brevetto in conformità all’articolo 4 della convenzione di Parigi

67      La ricorrente invoca le disposizioni dell’articolo 4 della convenzione di Parigi, in particolare l’articolo 4, sezione C, paragrafo 1. Poiché la domanda di priorità riguarda, nel caso di specie, una domanda depositata in forza del PCT, e quindi una domanda di brevetto d’invenzione ai sensi dell’articolo 4, sezione A, paragrafo 1, della convenzione di Parigi, ne risulterebbe che il termine di priorità applicabile al deposito della sua domanda multipla di registrazione di disegni o modelli sarebbe di dodici mesi, conformemente all’articolo 4, sezione C, paragrafo 1, della convenzione di Parigi.

68      L’EUIPO replica, in sostanza, che la ricorrente non dimostra che la convenzione di Parigi contenga norme relative al termine controverso. Da un lato, essa non invocherebbe alcuna disposizione della convenzione di Parigi che disciplini specificamente la rivendicazione di una priorità fondata su una domanda di brevetto anteriore nell’ambito di una domanda di disegno o modello e, dall’altro, tale convenzione non prevedrebbe una norma generale applicabile a tutte le situazioni di domanda successiva ipotizzabili.

69      Secondo l’EUIPO, la convenzione di Parigi disciplina unicamente due situazioni in cui la priorità di un diritto di protezione può essere rivendicata nell’ambito della domanda successiva di un diritto di protezione di natura diversa. Queste due situazioni sarebbero disciplinate dall’articolo 4, sezione E, di detta convenzione e, in entrambi i casi, il termine dipenderebbe dalla natura della domanda successiva.

70      In proposito, è pacifico che la ricorrente rivendica, nell’ambito di una domanda di disegno o modello, un diritto di priorità fondato su una domanda internazionale di brevetto anteriore.

71      Orbene, i termini di priorità applicabili dipendono, secondo l’articolo 4, sezione C, paragrafo 1, della convenzione di Parigi, dalla natura del diritto di cui trattasi. Anche supponendo che la domanda successiva e la domanda su cui si fonda la rivendicazione del diritto di priorità abbiano lo stesso oggetto, il termine di priorità, secondo tale disposizione, è di dodici mesi per il brevetto e il modello di utilità, mentre è di sei mesi per il disegno o modello.

72      Come giustamente rilevato dall’EUIPO, la convenzione di Parigi non contiene alcuna norma esplicita in merito al termine di priorità applicabile a una situazione in cui la domanda successiva riguardi un disegno o modello, mentre la rivendicazione di priorità si fonda su una domanda internazionale di brevetto anteriore.

73      L’EUIPO osserva altresì giustamente che la convenzione di Parigi, all’articolo 4, sezione E, paragrafo 1, contiene una norma secondo cui il termine di priorità fissato per il diritto successivo è determinante se tale diritto successivo è un disegno o modello e se il diritto anteriore è un modello di utilità.

74      Per contro, per quanto concerne l’articolo 4, sezione E, paragrafo 2, della convenzione di Parigi, ai sensi del quale il deposito di una domanda di brevetto può servire da base e fondare un diritto di priorità rispetto al deposito successivo di un modello di utilità e viceversa, occorre rilevare che tale disposizione non fornisce alcuna indicazione in merito al termine di priorità, contrariamente a quanto sembra suggerire l’EUIPO.

75      Si pone pertanto la questione se l’articolo 4, sezione E, paragrafo 1, della convenzione di Parigi, in quanto unica norma espressa riguardante il caso di due domande successive vertenti su diritti ai quali sono ricollegati termini di priorità differenti, rifletta una regola generale secondo cui il termine di priorità derivante dalla natura del diritto successivo sarebbe determinante o se, al contrario, si tratti di un’eccezione a una regola generale secondo cui sarebbe la natura del diritto anteriore a determinare la durata del termine di priorità.

76      La ricorrente, basandosi su due ordinanze del Bundespatentgericht (Corte federale dei brevetti) del 10 novembre 1967 e su articoli di dottrina tedeschi, afferma che, per quanto concerne il termine di priorità, occorre basarsi sul diritto anteriore nel caso di priorità rivendicate per diritti di protezione di natura diversa. In dette ordinanze, il Bundespatentgericht (Corte federale dei brevetti) cita in particolare il memorandum sull’Atto addizionale di Bruxelles (Denkschrift zur Brüsseler Zusatzakte), un documento esplicativo del 1903 riguardante la revisione, durante la Conferenza di Bruxelles del 1900, della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 1883, da cui risulterebbe che la logica interna delle priorità internazionali era quella di consentire a coloro che miravano ad ottenere la protezione internazionale di diritti industriali di procedere per fasi, condizionando la domanda in altri Stati al successo della prima domanda, solitamente nazionale. Secondo detto documento, era in tale ottica che il termine del diritto di priorità fondato su un brevetto aveva dovuto essere esteso da sei a dodici mesi, in quanto, in particolare in Germania, la prima fase dell’esame della possibilità di protezione di un brevetto sarebbe già durata, di per sé, sette mesi.

77      Dalla logica inerente al sistema delle priorità risulta che, in linea generale, è la natura del diritto anteriore a determinare la durata del termine di priorità. Va rilevato, in proposito, che la ragione per cui, conformemente all’articolo 4, sezione C, paragrafo 1, della convenzione di Parigi, il termine di priorità applicabile ai brevetti e ai modelli di utilità è più lungo di quello applicabile ai disegni o modelli nonché ai marchi discende dalla natura più complessa dei brevetti e dei modelli di utilità. Infatti, dato che, ai sensi dell’articolo 4, sezione C, paragrafo 2, della convenzione di Parigi, il termine di priorità inizia a decorrere dal deposito della prima domanda e che la procedura di registrazione dei brevetti o dei modelli di utilità è più lunga di quella dei disegni o modelli o dei marchi, il diritto di priorità risultante dal deposito di una domanda di brevetto o di modello di utilità rischierebbe di decadere se lo stesso termine, relativamente breve, di sei mesi fosse applicato a tutti i diritti che possono far sorgere un diritto di priorità. Orbene, il vantaggio che il diritto di priorità dovrebbe procurare è quello di consentire al richiedente di valutare le possibilità di ottenere una protezione per l’invenzione in questione sulla base della domanda anteriore di brevetto depositata in uno Stato prima di cercare eventualmente, con una domanda successiva, di ottenere la protezione in un altro Stato espletando le pratiche e i preparativi necessari e sostenendo i relativi costi e formalità. Al riguardo, per quanto concerne i marchi, il Tribunale ha già ricordato che i redattori della convenzione di Parigi hanno voluto consentire che uno dei beneficiari del diritto di uno degli Stati aderenti a tale convenzione, di fronte all’impossibilità di depositare simultaneamente un marchio in tutti questi Stati, possa chiedere la sua registrazione di volta in volta in detti Stati, dando quindi una dimensione internazionale alla protezione ottenuta in uno di questi senza che vi sia una moltiplicazione di formalità da compiere (sentenza del 15 novembre 2001, TELEYE, T‑128/99, EU:T:2001:266, punto 38).

78      Inoltre, risulta coerente che la natura del diritto anteriore determini la durata del termine di priorità, poiché, come ha constatato il Tribunale nel contesto del diritto dei marchi (sentenza del 15 novembre 2001, TELEYE, T‑128/99, EU:T:2001:266, punto 42), è la domanda di registrazione di tale diritto anteriore a far sorgere il diritto di priorità. Inoltre, il termine di priorità inizia a decorrere dalla data di deposito di detta domanda. Se il sorgere stesso del diritto di priorità nonché la decorrenza del termine di tale diritto dipendono dal diritto anteriore e dalla domanda di registrazione di quest’ultimo, è logico che la durata del diritto di priorità dipenda anch’essa dal diritto anteriore. Per contro, nessun elemento consente di presumere che la durata del diritto di priorità dipenda, in linea generale, dal diritto successivo.

79      Ciò è confermato dai lavori preparatori della prima revisione della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 1883, avvenuta nel 1900. Infatti, dalla documentazione e dai verbali della conferenza tenutasi a Bruxelles dal 1° al 14 dicembre 1897 e dall’11 al 14 dicembre 1900, in particolare da un quadro d’insieme del punto 1 della memoria presentata dalla delegazione tedesca nel corso della riunione preparatoria del 1° dicembre 1897, del verbale della quarta sessione del 7 dicembre 1897 nonché del verbale della seconda sessione del 12 dicembre 1900 (v. Atti della Conferenza riunita a Bruxelles dal 1° al 14 dicembre 1897 e dall’11 al 14 dicembre 1900, Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale, Berna, 1901; in prosieguo: gli «atti della conferenza di Bruxelles», rispettivamente pag. 169, da pag. 209 a pag. 212 e da pag. 379 a pag. 382) risulta che il termine di priorità è stato esteso da sei a dodici mesi per il diritto di priorità basato su un brevetto, poiché l’esame preliminare al quale erano soggette le domande di brevetto, in particolare secondo le normative tedesca, austriaca e ungherese, richiedeva più tempo. Di conseguenza, gli Stati interessati si ritenevano impossibilitati ad aderire a detta convenzione a causa della durata, a loro avviso, troppo breve del termine di priorità per i brevetti, poiché la durata dell’esame preliminare superava quasi sempre quella del termine di priorità (v. gli atti della conferenza di Bruxelles, pag. 37). L’estensione del termine di priorità per i brevetti era stata proposta dall’Ufficio internazionale dell’Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale «al fine di tener conto delle esigenze speciali dei paesi in cui [veniva] effettuato l’esame preliminare» (v. gli atti della conferenza di Bruxelles, pag. 144) e, successivamente, era stata accettata ed attuata con l’articolo 1, punto II, dell’atto addizionale del 14 dicembre 1900, che modifica la convenzione del 20 marzo 1883 (v. gli atti della conferenza di Bruxelles, pag. 410).

80      L’insieme di tali elementi conferma che, secondo il concetto all’origine del sistema dei termini di priorità, è proprio il diritto anteriore ad essere determinante per la durata del termine di priorità.

81      Inoltre, il fatto che l’articolo 4, sezione E, paragrafo 1, della convenzione di Parigi si presenti come una regola speciale che costituisce un’eccezione al principio secondo cui, per stabilire la durata del termine di priorità, è determinante la natura del diritto anteriore, risulta dalla formulazione stessa di tale disposizione. Infatti, il termine «quando», che significa, nel contesto di detta disposizione, «nel caso in cui», indica che tale regola è applicabile solo nel caso espressamente enunciato. Del pari, la formulazione espressa dalla locuzione «sarà [soltanto]» indica il carattere eccezionale della determinazione della durata del termine di priorità con riferimento al diritto successivo, vale a dire i disegni o modelli, in deroga alla regola generale.

82      La natura di eccezione dell’articolo 4, sezione E, paragrafo 1, della convenzione di Parigi risulta altresì da un’analisi storica, che rivela che l’articolo 4, sezione E, di detta convenzione è stato concepito per essere applicato esclusivamente ai modelli di utilità. L’articolo 4, sezione E, della convenzione di Parigi è stato adottato nel 1925. L’inserimento di tale norma relativa ai modelli di utilità si era rivelato opportuno dopo che, nel 1911, la sfera di applicazione della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 1883 era stata ampliata per includervi detti modelli di utilità, ricomprendendoli nell’elenco dei diritti di proprietà industriale di cui detta convenzione garantiva la protezione in forza del suo articolo 2 (divenuto articolo 1, paragrafo 2, della convenzione di Parigi). L’aggiunta, nel 1925, di detta sezione E all’articolo 4 consentiva di evitare che un modello di utilità pubblicato da diverso tempo, al quale sarebbe stato applicabile il termine di dodici mesi previsto all’articolo 4, sezione C, paragrafo 1, della convenzione di Parigi, fosse oggetto di un nuovo deposito come disegno o modello.

83      La ricorrente sostiene quindi giustamente che il trattamento differenziato previsto nel caso particolare dell’articolo 4, sezione E, paragrafo 1, della convenzione di Parigi tra i brevetti e i modelli di utilità si spiega, in particolare, con la diversa durata delle loro rispettive procedure di registrazione, poiché i modelli di utilità sono registrati e pubblicati dopo un breve esame formale, mentre le domande di brevetti non sono generalmente pubblicate prima della scadenza del termine di priorità di dodici mesi. Pertanto, tale sezione non era destinata a produrre effetti al di là dei casi che comportavano modelli di utilità, contrariamente a quanto sembra suggerire l’EUIPO, che propone di applicare al deposito di una domanda internazionale di brevetto il termine di sei mesi previsto all’articolo 41 del regolamento n. 6/2002 per il deposito di una domanda di modello di utilità, che rispecchierebbe fedelmente l’articolo 4, sezione E, della convenzione di Parigi.

84      Per quanto concerne la successione, come nel caso di specie, di una domanda di brevetto anteriore e di una domanda successiva di disegno o modello, la ricorrente sostiene giustamente che l’obiettivo sotteso all’articolo 4, sezione E, paragrafo 1, della convenzione di Parigi non riguarda le domande di brevetti. Infatti, il rischio che un brevetto pubblicato da diverso tempo sia oggetto di un nuovo deposito come disegno o modello è quasi inesistente, il che è confermato dalla presente causa, nella quale la ricorrente aveva depositato la domanda di brevetto PCT/EP2017/077469 presso l’UEB il 26 ottobre 2017, mentre l’articolo 93, paragrafo 1, della convenzione sulla concessione di brevetti europei, del 5 ottobre 1973, prevede una pubblicazione solo dopo 18 mesi a decorrere dalla data del deposito.

85      È giocoforza rilevare che gli argomenti addotti dall’EUIPO per sostenere la posizione contraria non sono tali da rimettere in discussione la conclusione secondo cui la regola generale sottesa alla convenzione di Parigi è che la natura del diritto anteriore è decisiva per la determinazione della durata del termine di priorità. In particolare, l’EUIPO non fa valere alcun argomento idoneo a dimostrare che la norma speciale creata per i modelli di utilità debba applicarsi anche ai brevetti.

86      Di conseguenza, si deve concludere che la commissione di ricorso ha errato nel considerare che il termine applicabile alla rivendicazione, da parte della ricorrente, della priorità della domanda internazionale di brevetto PCT/EP2017/077469 per l’insieme dei dodici disegni o modelli di cui essa ha chiesto la registrazione fosse di sei mesi.

87      Pertanto, il secondo motivo dev’essere accolto.

88      Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta, senza che sia necessario esaminare il primo motivo dedotto dalla ricorrente, che il ricorso deve essere accolto nella parte in cui è diretto all’annullamento della decisione impugnata e deve essere respinto quanto al resto.

 Sulle spese

89      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Le spese indispensabili sostenute dalle parti per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso sono considerate spese ripetibili, ai sensi dell’articolo 190, paragrafo 2, di detto regolamento di procedura. Nella fattispecie, poiché l’EUIPO è rimasto sostanzialmente soccombente, occorre condannarlo alle spese, conformemente alla domanda della ricorrente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione della terza commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 13 giugno 2019 (procedimento R 573/2019-3) è annullata.

2)      Per il resto, il ricorso è respinto.

3)      L’EUIPO è condannato alle spese.

Collins

De Baere

Steinfatt

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 aprile 2021.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.