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Comunicazione sulla GU

 

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

10 dicembre 2004

nella causa T-261/03, Euro Style '94 Srl contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)1

(Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo comprendente l'elemento denominativo "GLOVE" - Marchi nazionali e internazionali figurativi e denominativi "GLOBE" - Impedimento relativo alla registrazione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 - Ricorso manifestamente privo di qualsiasi fondamento giuridico)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nella causa T-261/03, Euro Style '94 Srl, con sede in Barletta (Italia), rappresentata dall'avv. G. Pica, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agenti: sigg. J. Laporta Insa et A. Folliard-Monguiral); altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: RCN-Companhia de Importaçao e Esportaçao de Texteis, LDA, con sede in Oeiras (Portogallo), avente ad oggetto il ricorso contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 19 maggio 2003 (procedimento R 67/2001-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la RCN-Companhia de Importaçao e Esportaçao de Texteis e l'Euro Style '94 Srl, il Tribunale (seconda sezione), composto dai sigg. J. Pirrung, presidente, N. J. Forwood e S. S. Papasavvas, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, il 10 dicembre 2004 ha emesso un'ordinanza dal seguente dispositivo:

1)    Il ricorso è respinto.

2)     La ricorrente è condannata alle spese.

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1 - GU C 264 del 1.11.2003