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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso del sig. Andreas Mausolf contro Europol, presentato l'11 luglio 2003

(Causa T-258/03)

L'11 luglio 2003, il sig. Andreas Mausolf, abitante in Leiden (Olanda) rappresentato dagli Avvocati Maria Franciscus Baltussen e Pauline de Casparis, ha presentato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Europol.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

(annullare la decisione dell'Europol di parziale rigetto del reclamo del ricorrente avverso la decisione 30 settembre 2002 previo contestuale annullamento della decisione 30 settembre 2002;

(condannare l'Europol al risarcimento dei danni a favore del sig. Andreas Mausolf, inclusi, comunque, le spese della presente causa.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente presta la sua attività lavorativa fino dal 1( luglio 1999 per il convenuto. In data 1( luglio 2003 scadeva il suo attuale contratto. La domanda del ricorrente che il suo contratto fosse prorogato veniva però respinta dal convenuto. Tale decisione veniva impugnata dal ricorrente.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduceva il primo luogo violazione del principio di motivazione.

Il ricorrente deduce altresì, che il convenuto ha ecceduto i limiti del suo potere discrezionale. Il convenuto ha emanato presupposti, regole amministrative e un programma articolato su più fasi, per curare che la proroga dei contratti avvenisse in modo chiaro e trasparente. Secondo il ricorrente il convenuto nell'applicare tali regole ha ecceduto i limiti del suo potere discrezionale.

Il ricorrente deduce altresì violazione del dovere di sollecitudine e del principio di parità.

Il ricorrente deduce infine che il fatto che faccia parte del consiglio d'azienda dell'Europol, nella sua posizione di membro del sindacato è stata la ragione per cui il suo contratto non è stato prorogato. Il ricorrente è del parere che un lavoratore che faccia parte di un organo paritetico debba godere di una particolare tutela del licenziamento e che spetta al datore di lavoro rendere evidente che non vi è alcun nesso tra il licenziamento e l'attività del lavoratore.

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