Language of document : ECLI:EU:T:2001:100

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)

21 marzo 2001 (1)

«Aiuti di Stato - Aiuti agli investimenti in materiali nel settore del trasporto combinato - Art. 93 del Trattato CE (divenuto art. 88 CE) - Ricorso di annullamento - Ricevibilità»

Nella causa T-69/96,

Hamburger Hafen- und Lagerhaus Aktiengesellschaft, con sede in Amburgo (Germania),

Z entralverband der Deutschen Seehafenbetriebe Ev, con sede in Amburgo,

e

Unternehmensverband Hafen Hamburg Ev, con sede in Amburgo,

rappresentate dagli avv.ti E. A. Undritz e G. Schohe, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. P.F. Nemitz, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento delle decisioni della Commissione, notificate al governo olandese in data 25 ottobre e 6 dicembre 1995, relative ai progetti di aiuti di Stato nn. 618/95 e 484/95,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione ampliata),

composto dalla sig.ra signora V. Tiili, presidente, sig.ra P. Lindh, sigg. R.M. Moura Ramos, J.D. Cooke e P. Mengozzi, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 28 giugno 2000,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti all'origine della controversia

1.
    Con lettera 28 aprile 1995 le autorità olandesi notificavano alla Commissione un progetto di aiuto di Stato, registrato con il n. 484/95. Con lettera 6 dicembre 1995 la Commissione comunicava alle autorità medesime la propria decisione di non sollevare obiezioni con riguardo al detto aiuto. Tale decisione era stata adottata il 20 settembre 1995 dopo aver ottenuto, da parte delle autorità olandesi, informazioni integrative in merito all'aiuto stesso.

2.
    L'aiuto n. 484/95 consisteva in una sovvenzione diretta di importo pari a ECU 241 000 a favore dell'impresa NS Cargo, destinata ad agevolare l'acquisto di due convogli di venti vagoni ferroviari da adibire al trasporto combinato di merci. Tale aiuto era finalizzato allo sviluppo del trasporto combinato ferroviario/stradale, in particolare sul tragitto Rotterdam-Praga.

3.
    Con lettera 27 giugno 1995 le autorità olandesi notificavano alla Commissione un secondo progetto di aiuto di stato, consistente in un regime generale di aiuti, parimenti destinato ad investimenti in materiali di trasporto combinato ferroviario/stradale. Tale progetto di aiuto veniva registrato con il n. 618/95; con lettera 25 ottobre 1995 indirizzata al governo olandese, la Commissione comunicava la propria decisione di non sollevare obiezioni con riguardo all'aiuto medesimo.

4.
    L'aiuto n. 618/95 consisteva in sovvenzioni dirette dell'importo complessivo pari ECU 960 000 che dovevano essere concesse nel 1995 e 1996 ad imprese operanti nel settore del trasporto combinato ferroviario/stradale.

5.
    Sia nella propria lettera 25 ottobre 1995 sia in quella 6 dicembre 1995, la Commissione motivava le proprie decisioni (in prosieguo: le «decisioni impugnate») facendo presente che «tali misure di aiuto si collocavano nell'ambito della politica comune intermodale e corrispondevano, in particolare, all'obiettivo espresso della politica comune dei trasporti consistente nello sviluppo del trasporto combinato anche per mezzo di interventi pubblici negli investimenti in materiali specializzati». Nelle stesse lettere si affermava, inoltre, che le decisioni favorevoli erano fondate sull'art. 3, n. 1, lett. e), del regolamento (CEE) del Consiglio giugno 1970, n. 1107, relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (GU L 130, pag. 1), nel testo modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 7 dicembre 1992, n. 3578 (GU L 364, pag. 11).

6.
    L'art. 3, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1107/70 consentiva agli Stati membri di adottare, sino al 31 dicembre 1995, misure di coordinamento dei trasporti con concessione di aiuti ai sensi dell'art. 77 del Trattato CE (divenuto art. 73 CE), a condizione che tali aiuti fossero accordati a titolo temporaneo e fossero diretti a facilitare lo sviluppo dei trasporti combinati, dovendo riferirsi, in particolare, «ad investimenti in materiali di trasporto adattati specificamente al trasporto combinato e destinati a suo uso esclusivo».

7.
    La ricorrente, società Hamburger Hafen- und Lagerhaus (in prosieguo: la «HHLA»), è un'impresa che provvede al trasbordo e al deposito di merci nel porto di Amburgo.

8.
    Le ricorrenti Unternehmensverband Hafen Hamburg (in prosieguo: la «UVHH») e Zentralverband der Deutschen Seehafenbetriebe (in prosieguo: la «ZDS») sono associazioni che rappresentano gli interessi dei porti marittimi tedeschi.

9.
    L'impresa NS Cargo, beneficiaria dell'aiuto n. 484/95, è una filiale dell'impresa ferroviaria olandese Nederlandse Spoorwegen (in prosieguo: la «NS»). La sua attività consiste nel trasporto di merci.

10.
    Nel settembre 1995, la HHLA veniva a conoscenza, attraverso la stampa, dei progetti di aiuto del governo olandese. Il 23 ottobre 1995 l'avocato della HHLA avviava contatti con la Commissione al fine di sapere se tali progetti fossero stati notificati. Con lettera 28 novembre 1995 la HHLA presentava una denuncia avverso i due progetti di aiuto, chiedendo l'accesso ai documenti del procedimento relativo ai progetti medesimi e l'avvio della procedura di cui all'art. 93, n. 2, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 2, CE).

11.
    A seguito di un colloquio telefonico con un agente della Commissione in data 29 novembre 1995, l'avvocato della HHLA avrebbe appreso che gli aiuti di cui trattasi erano stati dichiarati compatibili con il mercato comune e che non era stato quindi dato corso alla procedura prevista dall'art. 93, n. 2, del Trattato.

12.
    Successivamente al 1° dicembre 1995 la HHLA chiedeva alla Commissione, in svariate riprese, che le venisse trasmesso il testo di tutte le decisioni relative ai progetti di aiuto di cui trattasi e, con lettera 4 febbraio 1996, invitava l'istituzione medesima ad agire ai sensi dell'art. 175 del Trattato CE (divenuto art. 232 CE). In data 8 marzo 1996 la Commissione trasmetteva alla HHLA copia delle due decisioni indirizzate al governo olandese relative ai progetti di aiuto di Stato nn. 484/95 e 618/95.

13.
    La Commissione respingeva la richiesta di accesso ad altri documenti. I progetti di aiuto e le decisioni impugnate non sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Svolgimento del procedimento

14.
    Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 13 maggio 1996 le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.

15.
    Con separato atto, depositato presso la cancelleria il 1° ottobre 1996, la convenuta ha sollevato eccezione d'irricevibilità ai sensi dell'art. 114 del regolamento di procedura del Tribunale con riguardo alla decisione relativa all'aiuto n. 618/95.

16.
    Il 13 dicembre 1996 le ricorrenti hanno depositato le proprie osservazioni in merito all'eccezione d'irricevibilità.

17.
    Con ordinanza 4 agosto 1997 il Tribunale ha deciso di rinviare al merito l'eccezione d'irricevibilità sollevata.

18.
    In data 8 agosto 1997 il Tribunale ha invitato le parti a rispondere a taluni quesiti.

19.
    Il 20 giugno 2000 le ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di essere autorizzate a depositare in atti uno studio, realizzato dalla Planco Consulting GmbH il 19 giugno 2000, relativo al rapporto esistente tra il traffico interno proveniente dai e diretto verso i porti marittimi, da un lato, e la concorrenza tra i porti marittimi, dall'altro.

20.
    In data 21 giugno 2000 il presidente della Quarta Sezione ampliata ha deciso l'acquisizione del detto documento agli atti di causa.

21.
    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione ampliata) ha deciso di passare alla fase orale.

22.
    All'udienza del 28 giugno 2000 sono state sentite le difese orali delle parti e le risposte delle medesime ai quesiti orali del Tribunale.

Conclusioni delle parti

23.
    Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

-    annullare le decisioni impugnate;

-    condannare la convenuta alle spese.

24.
    La convenuta conclude che il Tribunale voglia:

-    respingere il ricorso in quanto irricevibile nella parte attinente all'aiuto n. 618/95;

-    respingere il ricorso in quanto irricevibile ovvero in quanto infondato nella parte attinente all'aiuto n. 484/95;

-    condannare le ricorrenti alle spese.

Sulla ricevibilità

Argomenti delle parti

25.
    Secondo la convenuta, le ricorrenti non sono individualmente interessate dalla decisione relativa all'aiuto n. 618/95. Essa sostiene, al riguardo, che la misura di aiuto di cui trattasi avrebbe istituito, in realtà, un regime generale di aiuti. La decisione della Commissione relativa all'aiuto n. 618/95 produrrebbe, conseguentemente, effetti giuridici nei confronti di una categoria di persone astrattamente individuata. Ciò risulterebbe in particolare dal quarto capoverso della lettera 25 ottobre 1995 che indica, quali beneficiari dell'aiuto, «le persone giuridiche private con sede nei Paesi Bassi che gestiscano, a titolo professionale e ai fini del trasporto combinato, materiale di trasporto di cui siano proprietarie».

26.
    Inoltre, la decisione relativa all'aiuto n. 618/95 non riguarderebbe direttamente le ricorrenti. La Commissione sottolinea al riguardo che, considerato che nell'ambito di un regime generale di aiuti la concessione effettiva dell'aiuto si realizza solamente per mezzo della decisione emanata dalla competenti autorità dello Stato membro interessato, la decisione della Commissione non riguarderebbe direttamente alcuno dei potenziali beneficiari. Conseguentemente, nemmeno le ricorrenti potrebbero essere direttamente interessate dalla decisione della Commissione, ancorché dimostrassero di essere concorrenti diretti dei potenziali beneficiari.

27.
    La Commissione fa inoltre valere che le ricorrenti non sarebbero, per di più, concorrenti dei potenziali beneficiari del regime di aiuti. Essa sottolinea, a tal riguardo, che le ricorrenti svolgono attività puramente portuali consistenti, in particolare, nel trasbordo e nel deposito di merci, mentre i potenziali beneficiari del regime di aiuti sono imprese di trasporto.

28.
    La Commissione contesta parimenti la ricevibilità del ricorso nella parte attinente alla decisione relativa all'aiuto n. 484/95. A suo parere, non sussisterebbe alcun rapporto concorrenziale diretto e attuale tra le ricorrenti, da un lato, e il beneficiario dell'aiuto, vale a dire l'impresa Cargo, dall'altro. Secondo la Commissione, concorrenti della NS Cargo sarebbero, con riguardo all'aiuto contestato, solamente le imprese di trasporti tra Rotterdam e Praga. La Commissione osserva che le ricorrenti non avrebbero minimamente provato sotto qual profilo avrebbero subito un pregiudizio concorrenziale per effetto dell'aiuto di cui trattasi. Conseguentemente, non potrebbero essere considerate «interessate» ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato.

29.
    Secondo le ricorrenti, la HHLA dovrebbe essere considerata quale «interessata» ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato e le decisioni impugnate la riguarderebbero, quindi, individualmente. Le ricorrenti sottolineano in proposito che, in considerazione dell'intersostituibilità, con riguardo sia ai gestori delle navi sia agli spedizionieri dell'Europa interna, delle attività di trasbordo nei vari porti marittimi situati tra Amburgo e Le Havre, la HHLA si troverebbe in concorrenza con le imprese di trasbordo operanti nel porto di Rotterdam. Tali imprese sarebbero riunite in seno alla società Europe Combined Terminal (in prosieguo: la «ECT»). Orbene, beneficiaria degli aiuti sarebbe sostanzialmente la ECT e non la NS Cargo o le altre imprese di trasporti operanti a partire dal porto di Rotterdam. Per quanto attiene all'aiuto n. 618/95, non si tratterebbe, in realtà, di un regime generale di aiuti, bensì di un contributo finanziario unico di cui la ECT costituirebbe il beneficiario. Le imprese di trasporto servirebbero unicamente da intermediari, ove i vantaggi concorrenziali sarebbero destinati alle imprese di trasbordo. Le ricorrenti sottolineano, al riguardo, che la NS Cargo detiene il 10% del capitale della ECT.

30.
    Le ricorrenti sostengono parimenti che le decisioni impugnate riguarderebbero direttamente la HHLA. Tali decisioni avrebbero prodotto, in particolare, unvantaggio diretto per la ECT, in quanto i gestori di navi e gli spedizionieri opterebbero più frequentemente per il porto di Rotterdam in considerazione dei minori costi gravanti - grazie agli aiuti contestati- sulle imprese di trasporti operanti da tale porto. Le decisioni impugnate avrebbero pertanto prodotto uno svantaggio diretto per le imprese di trasbordo operanti nei porti concorrenti a quello di Rotterdam, quale il porto di Amburgo. La circostanza che le autorità olandesi dovessero ancora concedere taluni aiuti nulla cambierebbe al riguardo, in quanto, in primo luogo, sarebbe stato certo che le autorità olandesi avrebbero versato gli aiuti autorizzati dalla Commissione e, in secondo luogo, in quanto i criteri di versamento di tali aiuti sarebbero stati già fissati in modo dettagliato e vincolante dalla Commissione.

31.
    Le ricorrenti ritengono inoltre che la UVHH e la ZDS debbano essere parimenti considerate individualmente e direttamente interessate dalle decisioni impugnate in quanto organizzazioni professionali dei concorrenti dei beneficiari degli aiuti.

32.
    Le ricorrenti aggiungono che, anche qualora il Tribunale dovesse ritenere che l'aiuto n. 618/95 costituisca un regime generale di aiuti, il ricorso resterebbe nondimeno ricevibile con riguardo alla UVHH e alla ZDS. Le ricorrenti sottolineano in proposito che, alla luce di costante giurisprudenza, le associazioni sono legittimate ad agire anche qualora l'atto contestato possieda portata generale. Le ricorrenti ricordano in proposito che è sufficiente che l'atto contestato riguardi un'associazione nel proprio ruolo di interlocutrice privilegiata della Commissione affinché l'associazione medesima sia legittimata a proporre ricorso di annullamento. In considerazione del diritto di difesa riconosciuto dalla giurisprudenza nei procedimenti amministrativi relativi agli aiuti di Stato, a tali associazioni sarebbe riconosciuto il diritto di presentare osservazioni dinanzi alla Commissione prima dell'emanazione delle decisioni contestate.

33.
    Le ricorrenti sostengono infine che il presente ricorso di annullamento costituirebbe l'unico strumento giuridico di cui disporrebbero al fine di impugnare gli aiuti contestati. In particolare, non sarebbe loro possibile impugnare dinanzi al giudice olandese gli atti con cui venga disposto il versamento di tali aiuti, vista la difficoltà insormontabile di ottenere informazioni in ordine agli atti medesimi.

Giudizio del Tribunale

34.
    Ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, quarto comma, CE), qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre ricorso contro una decisione presa nei confronti di altre persone soltanto se la detta decisione la riguardi direttamente e individualmente. Atteso che le decisioni impugnate sono rivolte al governo olandese, occorre esaminare, in primo luogo, se esse riguardino le ricorrenti individualmente.

35.
    Secondo costante giurisprudenza, colui che non sia destinatario di una decisione può sostenere che questa lo riguardi individualmente soltanto qualora il provvedimento lo interessi a causa di determinate qualità personali o di particolari circostanze atte a distinguerlo dalla generalità, e, quindi, lo identifichi alla stessa stregua dei destinatari (sentenze della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione, Racc. pag. 195, in particolare pag. 223, e sentenza 28 gennaio 1986, causa 169/84, Cofaz/Commissione, Racc. pag. 391, punto 22; sentenze del Tribunale 15 settembre 1998, causa T-11/95, BP Chemicals/Commissione, Racc. pag. II-3235, punto 71, e 15 dicembre 1999, cause riunite T-132/96 e T-143/96, Freistaat Sachsen e a./Commissione, Racc. pag. II-3663, punto 83).

36.
    Nel contesto del controllo degli aiuti di Stato, la fase preliminare di esame degli aiuti istituita dall'art. 93, n. 3, del Trattato, che ha soltanto lo scopo di consentire alla Commissione di formarsi una prima opinione sulla compatibilità, parziale o totale, dell'aiuto di cui trattasi, dev'essere tenuta distinta dalla fase di esame prevista dall'art. 93, n. 2, del Trattato. Solo nell'ambito di quest'ultima procedura, diretta a consentire alla Commissione di avere un'informazione completa su tutti i dati della pratica, il Trattato prevede l'obbligo della Commissione stessa di intimare agli interessati di presentare le loro osservazioni (v. sentenza del Tribunale 16 settembre 1998, causa T-188/95, Waterleiding Maatschappij/Commissione, Racc. pag. II-3713, punto 52).

37.
    Qualora, senza promuovere il procedimento ex art. 93, n. 2, del Trattato, la Commissione rilevi, sulla base del n. 3 dello stesso articolo, la compatibilità di un aiuto con il mercato comune, i beneficiari di tali garanzie procedurali possono ottenerne il rispetto solamente ove abbiano la possibilità di contestare dinanzi al giudice comunitario tale decisione della Commissione (sentenze della Corte 19 maggio 1993, causa C-198/91, Cook/Commissione, Racc. pag. I-2487, punto 23, e 15 giugno 1993, causa C-225/91, Matra/Commissione, Racc. pag. I-3203, punto 17; Waterleiding Maatschappij/Commissione, citata supra, punto 53). Per questi motivi, la Corte e il Tribunale dichiarano ricevibile un ricorso diretto all'annullamento di una decisione adottata sulla base dell'art. 93, n. 3, del Trattato, da parte di un interessato ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato, qualora l'interessato, proponendo il ricorso, miri a far salvaguardare i diritti procedurali a lui derivanti dall'art. 93, n. 2, del Trattato (sentenze Cook/Commissione, citata supra, punti 23-26, e Matra/Commissione, citata supra, punti 17-20, e Waterleiding Maatschppij/Commissione, citata supra, punto 53).

38.
    Nella specie, le due decisioni impugnate sono state emanate in base all'art. 93, n. 3, del Trattato, senza che la Commissione abbia avviato il procedimento formale previsto dal precedente n. 2 dello stesso articolo. Per di più, le ricorrenti chiedono l'annullamento delle decisioni impugnate in base al rilievo che, nel caso in esame, la Commissione non ha avviato tale procedura. Esse ritengono, infatti, che l'avvio di tale procedura fosse obbligatorio, atteso che una prima valutazione degli aiuti in questione avrebbe sollevato serie difficoltà di giudizio quanto alla loro compatibilità con il mercato comune.

39.
    Alla luce delle suesposte considerazioni, si dovrà quindi ritenere che le decisioni impugnate riguardino individualmente le ricorrenti, ove emerga che queste possiedano lo status di interessate ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato.

40.
    Secondo costante giurisprudenza, gli interessati ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato, sono non soltanto l'impresa o le imprese beneficiarie di un aiuto, bensì anche le persone, imprese o associazioni e, in particolare le imprese concorrenti e le organizzazioni professionali, eventualmente lese nei loro interessi dalla concessione dell'aiuto (sentenza della Corte 14 novembre 1984, causa 323/82, Intermills/Commissione, Racc. pag. 3809, punto 16; Cook/Commissione, citata supra, punto 24; Matra/Commissione, citata supra, punto 18, e 2 aprile 1998, causa C-367/95, Commissione/Sytraval et Brink's France, Racc. pag. I-1719, punto 41, che conferma la sentenza del Tribunale 28 settembre 1995, causa T-95/94, Sytraval/Commissione, Racc. pag. II-2651).

41.
    Dalla giurisprudenza emerge parimenti che, affinché il ricorso sia ricevibile, il concorrente del beneficiario dell'aiuto deve dimostrare che la propria posizione concorrenziale sul mercato è pregiudicata dalla concessione dell'aiuto. In caso contrario, il ricorrente non avrà lo status di interessato ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato (v. sentenza Waterleiding Maatschappij/Commissione, citata supra, punto 62).

42.
    Nella specie, per quanto riguarda la lesione della posizione delle ricorrenti sul mercato, si deve anzitutto rilevare che esse non sono concorrenti dirette dei beneficiari degli aiuti contestati, attinenti al trasporto combinato di merci ferroviario/stradale, mentre le ricorrenti sono, quanto all'una, un'impresa che provvede al trasbordo e al deposito di merci nel porto di Amburgo, quanto alle altre due, associazioni rappresentanti, in particolare, degli interessi di imprese esercenti le dette attività in porti marittimi tedeschi. Tale conclusione non è contraddetta dallo studio della Planco Consulting GmbH. Tale studio è inteso a dimostrare che una diminuzione dei costi dei trasporti interni provenienti dai e diretti verso i porti marittimi inciderebbe sulla concorrenza tra i porti stessi, senza peraltro provare che gli operatori nel settore del trasbordo e del deposito di merci nei porti tedeschi costituirebbero concorrenti diretti dei beneficiari degli aiuti contestati.

43.
    Si deve rilevare inoltre che le ricorrenti non hanno provato di essere lese dalle decisioni impugnate.

44.
    Esse deducono, al riguardo, la contrazione del volume di affari registrato nell'ambito del trasporto di merci verso Praga. Orbene, da un lato, dal complesso degli atti di causa emerge che il volume di affari delle ricorrenti non ha registrato, nel corso degli anni di concessione degli aiuti, una contrazione sostanziale e, dall'altro, che le ricorrenti non hanno dimostrato l'esistenza di un nesso diretto tra le dette contrazioni del loro volume di affari e la concessione degli aiuti contestati.

45.
    Le ricorrenti producono infatti, al riguardo, i volumi di affari realizzati dalla Metrans, società controllata dalla HHLA che provvede al trasporto interno di containers sul tragitto Amburgo-Praga e Zelechovice, dal gennaio 1992 al dicembre 1996, cifre che dimostrerebbero come, al momento dell'immissione in servizio del treno navetta di Rotterdam (direttamente sovvenzionato dall'aiuto n. 484/95), il numero di containers perso dal porto Amburgo sarebbe andato a beneficio del porto di Rotterdam.

46.
    Orbene, si deve osservare che, per quanto dai dati della tabella contenuta nell'allegato 24 della replica emerga che nel corso del settembre del 1994, vale a dire al momento dell'immissione in servizio del treno navetta tra Rotterdam e Praga, il volume di affari della Metrans abbia registrato una contrazione, dalla stessa tabella emerge che, dall'ottobre del 1994 in poi, tale volume di affari è di nuovo aumentato, parallelamente a quello del detto treno. Anche ammesso che il treno navetta di Rotterdam abbia in effetti assorbito parte delle attività dei treni partenti dal porto di Amburgo, si sarebbe trattato di un effetto provvisorio che non avrebbe seriamente inciso sul volume di affari degli operatori tedeschi. Inoltre, atteso che la temporanea contrazione del volume di affari della Metrans è stata registrata nei mesi di agosto e settembre del 1994, vale a dire al momento dell'immissione in servizio del treno navetta tra Rotterdam e Praga e non nel corso degli anni 1995 e 1996, vale a dire nel periodo di concessione dell'aiuto, si deve ritenere che ogni eventuale effetto sulle attività degli operatori tedeschi sia da ricondursi all'immissione in servizio del treno e non alla concessione dell'aiuto.

47.
    Infine, alla luce dei dati forniti dalle parti, non può trarsi la conclusione secondo cui nel corso degli anni 1994-1996 i porti marittimi tedeschi avrebbero fatto registrare, per quanto attiene al trasporto interno verso l'Europa dell'Est, uno sviluppo migliore rispetto al porto di Rotterdam, come riconosciuto dalle ricorrenti. In particolare, dall'allegato 20 della replica, contenente un estratto delle statistiche ufficiale della navigazione marittima redatte dall'Ufficio statistico federale relative all'evoluzione del trasbordo di containers nei porti di Amburgo, Brema e Bremahaven negli anni 1994-1996, risulta che il numero dei containers trasbordati è sempre aumentato in modo regolare.

48.
    Le ricorrenti non hanno pertanto forniti elementi sufficienti idonei a dimostrare che la loro posizione concorrenziale sul mercato sia stata lesa dalla concessione degli aiuti contestati.

49.
    Per quanto attiene alla pretesa legittimazione ad agire dell'UVHH e della ZDS, in quanto associazioni rappresentanti degli interessi dei porti marittimi tedeschi, si deve ricordare che, secondo costante giurisprudenza, un'associazione costituita per la tutela degli interessi collettivi di una categoria di soggetti singoli non può considerarsi individualmente lesa, ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato, da un atto riguardante gli interessi generali della stessa categoria e, di conseguenza, non è legittimata ad agire per l'annullamento qualora i suoi membri non lo siano a titolo individuale (sentenze della Corte 14 dicembre 1962, cause riunite 19/62-22/62, Fédération nationale de la boucherie en gros et du commerce en gros des viandes e a./Consiglio, Racc. pag. 943, e 2 aprile 1998, causa C-321/95, Greenpeace e a./Commissione, Racc. pag. I-1651, punti 14 e 29). Orbene, tale non è, nella specie, la posizione della UVHH e della ZDS, che non hanno dimostrato la legittimazione ad agire a titolo individuale dei loro membri.

50.
    Il ricorso delle dette associazioni non può essere peraltro ritenuto ricevibile alla luce delle sentenze della Corte 2 febbraio 1988, cause riunite 67/85, 68/85 e 70/85, Van der Kooy e a./Commissione (Racc. pag. 219, punti 21-24), e 24 marzo 1993, causa C-313/90, CIRFS e a./Commissione (Racc. pag. I-1125, punto 29-30). Infatti, nelle due dette sentenze la Corte ha riconosciuto l'esistenza di un interesse proprio ad agire dell'associazione ricorrente in considerazione della sua veste, rispettivamente, di negoziatrice della disciplina contestata dalla Commissione e di interlocutrice della Commissione stessa con riguardo all'istituzione, alla proroga e all'adeguamento di un regimi di aiuti di Stato nel settore di cui trattasi. Orbene, la UVHH e la ZDS non hanno dimostrato di aver agito in tale veste. Ne consegue che esse non possiedono alcun interesse proprio ad agire ai sensi della menzionata giurisprudenza (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 11 febbraio 1999, causa T-86/96, Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt-Untermehmen e Hapag-Lloyd/Commissione, Racc. pag. II-179, punti 55/64).

51.
    Per quanto attiene all'affermazione delle ricorrenti secondo cui il presente ricorso di annullamento costituirebbe l'unico giuridico di cui disporrebbero per poter impugnare gli aiuti contestati, si tratta di un'affermazione parimenti destituita di pertinenza. E' infatti sufficiente sottolineare, al riguardo, che la mancanza di efficaci rimedi giurisdizionali dinanzi al giudice nazionale non può indurre il Tribunale a travalicare i limiti della propria competenza stabiliti dall'art. 173, quarto comma, del Trattato (v. ordinanze della Corte 23 novembre 1995, causa C-10/95 P, Asocarne/Consiglio, Racc. pag. I-4149, punto 26, e ordinanza 24 aprile 1996, causa C-87/95 P, Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori/Consiglio, Racc. pag. I-2003, punto 38, nonché sentenze del Tribunale 5 giugno 1996, causa T-398/94, Kahn Scheepvaart/Commissione, Racc. pag. II-477, punto 50, e Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt-Unternehmen e Hapag Lloyd/Commissione, citata supra, punto 52).

52.
    Da tutte le suesposte considerazioni emerge che le decisioni impugnate non costituiscono, nei confronti delle ricorrenti, decisioni che le riguardano individualmente ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato.

53.
    Il ricorso deve essere quindi dichiarato irricevibile, senza che sia necessario esaminare se le ricorrenti siano direttamente interessate dalle decisioni impugnate.

Sulle spese

54.
    A termini dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda.

55.
    Le ricorrenti, essendo rimaste soccombenti ed avendone la Commissione chiesto la condanna, devono essere pertanto condannate alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)    Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)    Le ricorrenti sopporteranno le proprie spese e quelle della Commissione.

Tiili
Lindh
Moura Ramos

Cooke

Mengozzi

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 21 marzo 2001.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

P. Mengozzi


1: Lingua processuale: il tedesco.