Language of document : ECLI:EU:C:2022:307

Causa C804/21 PPU

C
e
CD

contro

Syyttäjä

(domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Korkein oikeus)

 Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 28 aprile 2022

«Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 23, paragrafo 3 – Intervento obbligatorio dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione – Articolo 6, paragrafo 2 – Servizi di polizia – Esclusione – Forza maggiore – Nozione – Ostacoli giuridici alla consegna – Azioni legali proposte dal ricercato – Domanda di asilo – Esclusione – Articolo 23, paragrafo 5 – Scadenza dei termini previsti per la consegna – Conseguenze – Rilascio – Obbligo di adottare qualunque altra misura necessaria per evitare la fuga»

1.        Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Termine per la consegna del ricercato – Fissazione di una nuova data di consegna in caso di impossibilità di consegnare la persona entro il termine previsto per causa di forza maggiore – Nozione di forza maggiore – Interpretazione restrittiva – Ostacoli giuridici alla consegna derivanti da azioni legali proposte dal ricercato, basate sul diritto dello Stato membro dell’esecuzione – Insussistenza di forza maggiore – Conseguenze – Mancata sospensione dei termini di consegna

(Decisione quadro del Consiglio 2002/584, quale modificata dalla decisione quadro 2009/299, art. 23, § 3)

(v. punti 44-49, 51, 58, disp. 1)

2.        Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Intervento obbligatorio di un’autorità giudiziaria dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro – Intervento di un servizio di polizia dello Stato membro dell’esecuzione – Inammissibilità – Conseguenze – Scadenza dei termini di consegna della persona oggetto del mandato d’arresto europeo – Rilascio di detta persona – Obbligo dello Stato membro dell’esecuzione di proseguire la procedura di esecuzione del mandato d’arresto europeo – Autorità competente di detto Stato membro tenuta ad adottare qualunque altra misura necessaria per evitare la fuga di tale persona, fatta eccezione per le misure privative della libertà

(Decisione quadro del Consiglio 2002/584, quale modificata dalla decisione quadro 2009/299, considerando 8 e 9, artt. 6, 7, 15, § 1, e 23)

(v. punti 61-63, 66-69, 71-76, disp. 2)

Sintesi

Nel maggio 2015, alcuni mandati di arresto europei (MAE) sono stati emessi da un’autorità giudiziaria rumena nei confronti di C e CD, due cittadini rumeni (in prosieguo: gli «interessati»), ai fini dell’esecuzione di pene privative della libertà. Nel 2020, gli interessati sono stati arrestati e posti in detenzione in Finlandia, in base a detti MAE. Nell’aprile 2021, il Korkein oikeus (Corte suprema, Finlandia) ha ordinato la loro consegna alle autorità rumene e il Keskusrikospoliisi (Ufficio centrale di polizia giudiziaria, Finlandia) ha stabilito, come prima data di consegna, il 7 maggio 2021. Tuttavia, questa consegna non è avvenuta in conseguenza di un’impugnazione proposta dagli interessati dinanzi al medesimo organo giurisdizionale. Prima di respingere detta impugnazione, il 31 maggio 2021, la Corte suprema aveva infatti provvisoriamente vietato l’esecuzione delle decisioni di consegna. Come seconda data di consegna è stato stabilito l’11 giugno 2021, ma essa è stata di nuovo rinviata, a causa dell’impossibilità di organizzare un trasporto aereo che rispettasse il calendario prefissato. La terza data stabilita per la loro consegna, alla fine del giugno 2021, non ha potuto condurre a una consegna a causa della presentazione, da parte degli interessati, di domande di asilo in Finlandia.

Gli interessati hanno adito allora il Helsingin käräjäoikeus (tribunale di primo grado di Helsinki, Finlandia), proponendo un’azione diretta al loro rilascio e al rinvio della loro consegna a causa delle loro domande di asilo. Detto giudice ha dichiarato i ricorsi irricevibili. In tale contesto la Corte suprema, investita delle impugnazioni avverso tali decisioni del tribunale di primo grado di Helsinki, s’interroga, da un lato, riguardo alla nozione di forza maggiore la quale autorizza, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 (1), il rinvio della consegna di una persona oggetto di un MAE. Posta di fronte agli impedimenti previsti dal diritto finlandese essa si chiede, in particolare, se ostacoli giuridici quali un divieto di esecuzione delle decisioni di consegna in pendenza di un giudizio oppure la presentazione di una domanda di asilo possano costituire casi di forza maggiore ai sensi di tale disposizione. Dall’altro, essa s’interroga sulle modalità procedurali per la valutazione dell’esistenza di un caso di forza maggiore, in considerazione del ruolo fondamentale dell’Ufficio centrale di polizia giudiziaria nell’esecuzione della consegna.

Nel quadro del procedimento pregiudiziale d’urgenza, la Corte risponde in senso negativo alla prima questione, enunciando che la nozione di «forza maggiore» non comprende gli ostacoli giuridici alla consegna, derivanti da azioni legali promosse dalla persona oggetto del MAE e basate sul diritto dello Stato membro dell’esecuzione, quando la decisione definitiva sulla consegna è stata adottata dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione (2). Peraltro, la Corte precisa che lo Stato membro dell’esecuzione, il quale affidi a un servizio di polizia il compito di verificare l’esistenza di un caso di forza maggiore, il rispetto delle condizioni richieste per il mantenimento in detenzione della persona oggetto del MAE e di decidere in merito a un’eventuale nuova data di consegna, non rispetta l’obbligo di intervento dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione, previsto dall’articolo 23, paragrafo 3, persino quando detta persona abbia il diritto di adire in qualsiasi momento l’autorità giudiziaria dell’esecuzione affinché quest’ultima si pronunci su questi diversi elementi.

Giudizio della Corte

In primo luogo, la Corte ricorda che la nozione di «forza maggiore» presuppone l’esistenza di circostanze estranee a colui che l’invoca, anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non sarebbero state evitabili malgrado tutta la diligenza posta in opera. A tale riguardo, le azioni legali proposte dalla persona oggetto di un MAE, nel quadro di procedure previste dal diritto dello Stato membro dell’esecuzione, al fine di contestare la sua consegna o aventi l’effetto di ritardarla, non possono essere considerate una circostanza imprevedibile. Di conseguenza, ostacoli giuridici alla consegna derivanti da questo tipo di azioni legali non possono costituire un caso di forza maggiore ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584. Quando la decisione definitiva di consegnare tale persona è stata adottata dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione, i termini di consegna previsti dall’articolo 23 di questa stessa decisione quadro non possono considerarsi sospesi a causa di siffatte procedure pendenti, avviate nello Stato membro dell’esecuzione, e le autorità di questo Stato membro restano obbligate a consegnare la persona in questione alle autorità dello Stato membro di emissione entro detti termini.

In secondo luogo, la Corte ricorda che i servizi di polizia di uno Stato membro non rientrano nella nozione di «autorità giudiziaria» prevista dall’articolo 6 della decisione quadro 2002/584. Pertanto, l’intervento di un’autorità giudiziaria dell’esecuzione richiesto dall’articolo 23, paragrafo 3, di questa stessa decisione quadro, al fine di valutare l’esistenza di un caso di forza maggiore e stabilire un’eventuale nuova data di consegna, non può essere affidato a un servizio di polizia. Infatti, a prescindere dall’esistenza materiale di un caso di forza maggiore, l’intervento di un siffatto servizio per questi due tipi di decisione non soddisfa i requisiti formali previsti da tale disposizione. Di conseguenza, in mancanza di un intervento dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione, i termini previsti per la consegna dall’articolo 23, paragrafi da 2 a 4, della decisione quadro non possono essere prorogati a motivo di un caso di forza maggiore. In una situazione del genere, questi termini devono considerarsi scaduti, il che implica il rilascio dell’interessato. Nessuna eccezione è prevista per quest’ultimo obbligo dello Stato membro dell’esecuzione in un’ipotesi di questo tipo. Tuttavia, la mera scadenza dei termini di consegna stabiliti dall’articolo 23 della decisione quadro 2002/584 non può avere l’effetto di consentire allo Stato membro dell’esecuzione di sottrarsi all’obbligo ad esso incombente di proseguire la procedura di esecuzione di un MAE e di consegnare il ricercato; le autorità interessate devono concordare una nuova data di consegna. Pertanto, in caso di rilascio dell’interessato, l’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione è tenuta ad adottare qualunque misura necessaria per evitare la fuga di tale persona, fatta eccezione per misure privative della libertà.

In particolare, l’articolo 23 della decisione quadro 2002/584 stabilisce i termini per la consegna dei ricercati in esecuzione di un MAE una volta che sia stata adottata, dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione, la decisione definitiva di consegnare dette persone. Qualora la consegna sia impedita a motivo di un caso di forza maggiore, detto termine può essere prorogato ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 3. Se il ricercato non è consegnato entro i termini previsti dalla decisione quadro, egli dev’essere rilasciato ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 5.


1      Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), quale modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24).


2      Questa decisione definitiva sulla consegna è adottata dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584; questa disposizione enuncia il rispetto necessario dei termini e delle condizioni previsti da detta decisione quadro.