Language of document : ECLI:EU:T:1999:256

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

14 ottobre 1999 (1)

«Politica agricola comune — Aiuti alimentari — Procedura di gara — Pagamento degli aggiudicatari con frutta diversa da quella specificata nel bando di gara»

Nelle cause riunite T-191/96 e T-106/97,

CAS Succhi di Frutta SpA, società di diritto italiano, con sede in Castagnaro (Verona), con gli avv.ti Alberto Miele, del foro di Padova, Antonio Tizzano e Gian Michele Roberti, del foro di Napoli, e Carlo Scarpa, del foro di Venezia,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Paolo Ziotti, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall'avv. Alberto Dal Ferro, del foro di Vicenza, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento delle decisioni della Commissione 6 settembre 1996, C(96) 2208 (causa T-191/96), che modifica la

decisione 14 giugno 1996, e 22 luglio 1996, C(96) 1916 (causa T-106/97), relative alla fornitura di succhi di frutta e confetture destinate alle popolazioni dell'Armenia e dell'Azerbaigian, conformemente al regolamento (CE) n. 228/96,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),

composto dai signori A. Potocki, presidente, C.W. Bellamy e A.W.H. Meij, giudici,

cancelliere: H. Jung

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 10 febbraio 1999,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto giuridico , fatti e procedimento

1.
    Il 4 agosto 1995 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1975/95, relativo all'azione di fornitura gratuita di prodotti agricoli destinati alle popolazioni della Georgia, dell'Armenia, dell'Azerbaigian, del Kirghizistan e del Tagikistan (GU L 191, pag. 2; in prosieguo: il «regolamento n. 1975/95»). Nei primi due 'considerando‘ di tale regolamento si rileva che «occorre prevedere la messa a disposizione per le popolazioni della Georgia e dell'Armenia, dell'Azerbaigian, del Kirghizistan e del Tagikistan di prodotti agricoli al fine di migliorare le condizioni di rifornimento, tenendo conto delle diversità delle situazioni locali e, al contempo, non compromettendo l'evoluzione verso un approvvigionamento secondo le regole del mercato», e che «la Comunità dispone di prodotti agricoli all'ammasso in seguito a misure di intervento e che, in via eccezionale, occorre smaltire questi prodotti in via prioritaria per realizzare l'azione prevista».

2.
    A tenore dell'art. 1 del regolamento n. 1975/95:

«Si procede, nelle condizioni stabilite dal presente regolamento, ad azioni con una fornitura gratuita a favore delle popolazioni della Georgia, dell'Armenia, dell'Azerbaigian, del Kirghizistan e del Tagikistan di prodotti agricoli da determinare, disponibili in seguito a misure di intervento; in caso di indisponibilità

temporanea dei prodotti all'intervento, gli stessi possono essere mobilizzati sul mercato comunitario al fine di rispettare gli impegni assunti dalla Comunità».

3.
    L'art. 2 del regolamento n. 1975/95 dispone:

«1.    I prodotti sono forniti tali e quali o dopo trasformazione.

2.    Le azioni possono anche riguardare i prodotti alimentari disponibili o che possono essere ottenuti sul mercato tramite la fornitura mediante pagamento di prodotti che provengono dalle scorte di intervento appartenenti allo stesso gruppo di prodotti.

3.    Le spese di fornitura, tra cui il trasporto e, se necessario, la trasformazione sono determinate mediante gara o, per ragioni legate all'urgenza o a difficoltà di inoltro, licitazione privata.

(...)».

4.
    Successivamente, la Commissione ha emanato il regolamento (CE) 18 agosto 1995, n. 2009, recante disposizioni applicabili alla fornitura gratuita di prodotti agricoli provenienti dalle scorte di intervento, destinati alla Georgia, all'Armenia, all'Azerbaigian, al Kirghizistan e al Tagikistan prevista dal regolamento n. 1975/95 (GU L 196, pag. 4; in prosieguo: il «regolamento n. 2009/95»).

5.
    Nel secondo 'considerando‘ del regolamento n. 2009/95 si rileva che

«(...) le forniture gratuite sono da effettuarsi sotto forma di prodotti agricoli non trasformati provenienti dalle scorte di intervento, nonché di prodotti della stessa categoria non disponibili all'intervento; (...) occorre pertanto definire le modalità specifiche per la fornitura di prodotti trasformati; (...) si deve prevedere, in particolare, la possibilità che tali forniture vengano pagate in materie prime provenienti dalle scorte di intervento».

6.
    L'art. 2, n. 2, del regolamento n. 2009/95 dispone:

«La gara può vertere sul quantitativo di prodotti da prelevare fisicamente dalle scorte di intervento come corrispettivo per la fornitura di prodotti trasformati della stessa categoria merceologica allo stadio di consegna da stabilirsi nel bando di gara».

7.
    Secondo l'art. 6, n. 1, lett. e), sub 1), del regolamento n. 2009/95, l'offerta, per essere valida, deve contenere, in caso di applicazione dell'art. 2, n. 2, «la quantità di prodotti proposta espressa in tonnellate (peso netto) in cambio di una tonnellata netta di prodotto finito nelle condizioni e allo stadio di consegna previste nel bando di gara».

8.
    A tenore dell'art. 6, n. 2, del regolamento n. 2009/95:

«Un'offerta che non sia presentata a norma del presente articolo, che non risponda che parzialmente alle condizioni del regolamento della gara, o che contenga condizioni diverse da quelle stabilite dal presente regolamento potrà essere rifiutata».

9.
    Ai sensi dell'art. 15, n. 1, del regolamento n. 2009/95, nei bandi di gara sono specificati tra l'altro:

«—    le clausole e condizioni complementari,

—    la definizione delle partite,

(...)

—    le principali caratteristiche fisiche e tecnologiche delle varie partite,

(...)».

10.
    Secondo l'art. 15, n. 2, del regolamento n. 2009/95, nel caso di gara di cui all'art. 2, n. 2, del medesimo regolamento il bando in particolare specifica:

«—    le partite o i gruppi di partite da prendere in consegna in pagamento della fornitura;

—    le caratteristiche del prodotto trasformato da fornire: natura, quantità, qualità, condizionamento, ecc.».

11.
    La Commissione ha poi emanato il regolamento (CE) 7 febbraio 1996, n. 228, relativo alla fornitura di succhi di frutta e confetture destinate alle popolazioni dell'Armenia e dell'Azerbaigian (GU L 30, pag. 18; in prosieguo: il «regolamento n. 228/96»).

12.
    Il primo e il secondo 'considerando‘ del regolamento n. 228/96 recitano:

«(...) il regolamento (CE) n. 1975/95 prevede che le azioni di fornitura di prodotti agricoli possano riguardare derrate alimentari disponibili o che possono essere ottenute sul mercato mediante la fornitura in pagamento di prodotti disponibili a seguito di misure di intervento;

(...) per rispondere alle richieste dei paesi beneficiari di succhi di frutta e confetture di frutta è opportuno indire una gara per la determinazione delle condizioni più vantaggiose per la fornitura di tali prodotti e di prevedere il pagamento dell'aggiudicatario in frutta ritirata dal mercato a seguito di operazioni di ritiro, in applicazione degli articoli 15 e 15bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 del

Consiglio, del 18 maggio 1972, recante organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [GU L 118, pag. 1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 della Commissione [GU L 132, pag. 8]».

13.
    Ai sensi dell'art. 1 del regolamento n. 228/96:

«E' indetta una gara per la fornitura di un massimo di 1 000 tonnellate di succhi di frutta, 1 000 tonnellate di succhi di frutta concentrati e 1 000 tonnellate di confettura di frutta, come indicato nell'allegato I, secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 2009/95, in particolare all'articolo 2, paragrafo 2, nonché in conformità alle disposizioni specifiche del presente regolamento».

14.
    L'allegato I del regolamento n. 228/96 contiene le seguenti precisazioni:

Partita n. 1        Prodotto da fornire: 500 tonnellate nette di succo di mele

            Prodotto da ritirare: mele

Partita n. 2        Prodotto da fornire: 500 tonnellate nette di succo di mele concentrato al 50%

            Prodotto da ritirare: mele

Partita n. 3        Prodotto da fornire: 500 tonnellate nette di succo di arance

            Prodotto da ritirare: arance

Partita n. 4        Prodotto da fornire: 500 tonnellate nette di succo di arance concentrato al 50%

            Prodotto da ritirare: arance

Partita n. 5        Prodotto da fornire: 500 tonnellate nette di confetture di frutta varia

            Prodotto da ritirare: mele

Partita n. 6        Prodotto da fornire: 500 tonnellate nette di confetture di frutta varia

            Prodotto da ritirare: arance

Per ognuna di tali partite la data di consegna è fissata al 20 marzo 1996.

15.
    Con lettera 15 febbraio 1996 la ricorrente ha presentato un'offerta per le partite nn. 1 e 2, proponendo di ritirare come pagamento della fornitura dei suoi prodotti per ciascuna di queste due partite 12 500 e 25 000 tonnellate di mele.

16.
    La Trento Frutta SpA (in prosieguo: la «Trento Frutta») e la Loma GmbH (in prosieguo: la «Loma») hanno offerto, rispettivamente, di ritirare 8 000 tonnellate di mele per la partita n. 1 e 13 500 tonnellate di mele per la partita n. 2. Inoltre,

la Trento Frutta ha fatto presente che, in caso di insufficienza di mele, era pronta a ricevere pesche.

17.
    Il 6 marzo 1996 la Commissione ha indirizzato all'Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo (in prosieguo: l'«AIMA»), con copia alla Trento Frutta, la nota n. 10663, in cui comunicava che aveva aggiudicato le partite nn. 1, 3, 4, 5 e 6 a quest'ultima. Secondo tale nota, la Trento Frutta avrebbe ricevuto, come pagamento, un accesso prioritario alle seguenti quantità di frutta ritirate dal mercato:

Partita n. 1:        8 000 tonnellate di mele o, in alternativa, 8 000 tonnellate di pesche;

Partita n. 3:        20 000 tonnellate di arance o, in alternativa, 8 500 tonnellate di mele oppure 8 500 tonnellate di pesche;

Partita n. 4:        32 000 tonnellate di arance o, in alternativa, 13 000 tonnellate di mele oppure 13 000 tonnellate di pesche;

Partita n. 5:        18 000 tonnellate di mele o, in alternativa, 18 000 tonnellate di pesche;

Partita n. 6:        45 000 tonnellate di arance o, in alternativa, 18 000 tonnellate di mele oppure 18 000 tonnellate di pesche.

18.
    Il 13 marzo 1996 la Commissione ha indirizzato all'AIMA la nota n. 11832 in cui comunicava di aver aggiudicato la partita n. 2 alla Loma contro il ritiro di 13 500 tonnellate di mele.

19.
    L'AIMA ha preso, conformemente al regolamento n. 228/96, i provvedimenti necessari per l'esecuzione delle citate note della Commissione nn. 10663 e 11832 con circolare 21 marzo 1996, n. 93, che riprendeva il contenuto di queste.

20.
    Il 14 giugno 1996 la Commissione ha emanato la decisione C(96) 1453, relativa alla fornitura di succhi di frutta e confetture destinate alle popolazioni dell'Armenia e dell'Azerbaigian prevista dal regolamento n. 228/96 (in prosieguo: la «decisione 14 giugno 1996»). Nel secondo 'considerando‘ della detta decisione si rileva che dal momento in cui è stata decisa l'aggiudicazione i quantitativi dei prodotti in causa ritirati dal mercato erano irrilevanti rispetto ai quantitativi necessari e che per i due prodotti la campagna di ritiro era praticamente conclusa. Era quindi necessario, per portare a termine questa operazione, consentire agli aggiudicatari che lo desiderassero ottenere in pagamento, in sostituzione delle mele e delle arance, la fornitura di altri prodotti ritirati dal mercato in proporzioni prestabilite che riflettessero l'equivalenza di trasformazione dei prodotti in causa.

21.
    L'art. 1 della decisione 14 giugno 1996 dispone che i prodotti ritirati dal mercato sono messi a disposizione degli aggiudicatari (cioè la Trento Frutta e la Loma) su loro richiesta, secondo i seguenti coefficienti di equivalenza:

a)    una tonnellata di pesche per una tonnellata di mele,

b)    0,667 tonnellate di albicocche per una tonnellata di mele,

c)    0,407 tonnellate di pesche per una tonnellata di arance,

d)    0,270 tonnellate di albicocche per una tonnellata di arance.

22.
    Tale decisione è stata indirizzata alla Repubblica italiana, alla Repubblica francese, alla Repubblica ellenica e al Regno di Spagna.

23.
    Il 22 luglio 1996 la Commissione ha emanato la decisione C(96) 1916, relativa alla fornitura di succhi di frutta e confetture destinate alle popolazioni dell'Armenia e dell'Azerbaigian, conformemente al regolamento n. 228/96 (in prosieguo: la «decisione 22 luglio 1996»). Secondo il terzo 'considerando‘ della detta decisione, la quantità disponibile di pesche e albicocche non sarebbe stata sufficiente per la conclusione dell'operazione ed era quindi opportuno permettere, altresì, di sostituire nettarine alle mele che dovevano essere prelevate dagli aggiudicatari.

24.
    L'art. 1 della decisione 22 luglio 1996 dispone che i prodotti ritirati dal mercato sono messi a disposizione della Trento Frutta e della Loma su loro richiesta, secondo il coefficiente di equivalenza 1,4 tonnellate di nettarine per una tonnellata di mele.

25.
    Tale decisione è stata indirizzata alla Repubblica italiana.

26.
    Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, e notificato all'AIMA il 24 luglio 1996, la ricorrente ha chiesto l'annullamento della citata circolare n. 93/96 dell'AIMA.

27.
    Il 26 luglio 1996, nel corso di una riunione tenutasi a sua richiesta con i servizi della direzione generale «Agricoltura» della Commissione (DG VI), la ricorrente ha presentato le sue obiezioni alla sostituzione di altre frutta alle mele e alle arance autorizzata dalla Commissione ed ha ottenuto una copia della decisione 14 giugno 1996.

28.
    Il 2 agosto 1996 la ricorrente ha fatto pervenire alla Commissione la «relazione tecnica n. 94», realizzata dal Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali dell'Università di Padova, in merito ai coefficienti di equivalenza economica tra varie frutta ai fini della trasformazione in succo.

29.
    Il 6 settembre 1996 la Commissione ha emanato la decisione C(96) 2208, che modifica la decisione della Commissione 14 giugno 1996, relativa alla fornitura di

succhi di frutta e confetture destinate alle popolazioni dell'Armenia e dell'Azerbaigian conformemente al regolamento n. 228/96 (in prosieguo: la «decisione 6 settembre 1996»). A tenore del secondo 'considerando‘ della detta decisione, per realizzare una sostituzione più equilibrata, sull'insieme del periodo di ritiro delle pesche, tra mele ed arance utilizzate per la fornitura di succhi di frutta alle popolazioni del Caucaso e pesche ritirate dal mercato per il pagamento di tali forniture, era opportuno modificare i coefficienti stabiliti nella decisione 14 giugno 1996. I nuovi coefficienti dovevano applicarsi unicamente ai prodotti che non erano ancora stati ritirati dagli aggiudicatari a titolo di pagamento delle forniture.

30.
    Ai sensi dell'art. 1 della decisione 6 settembre 1996, l'art. 1, n. 1, lett. a) e c), della decisione 14 giugno 1996 era così modificato:

«a)    0,914 tonnellate di pesche per una tonnellata di mele,

(...)

c)    0,372 tonnellate di pesche per una tonnellata di arance».

31.
    Tale decisione è stata indirizzata alla Repubblica italiana, alla Repubblica francese, alla Repubblica ellenica e al Regno di Spagna.

32.
    Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 25 novembre 1996, la ricorrente ha proposto un ricorso diretto all'annullamento della decisione 6 settembre 1996; tale causa è stata iscritta a ruolo con il numero T-191/96.

33.
    Con ordinanza 26 febbraio 1997, causa T-191/96 R, CAS Succhi di Frutta/Commissione (Racc. pag. II-211), il presidente del Tribunale ha respinto la domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione 6 settembre 1996, presentata dalla ricorrente il 16 gennaio 1997.

34.
    Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 9 aprile 1997, la ricorrente ha proposto un ricorso diretto all'annullamento della decisione 22 luglio 1996, deducendo di aver ricevuto copia della detta decisione solo il 30 gennaio 1997, nel contesto del procedimento sommario. Tale causa è stata iscritta a ruolo con il numero T-106/97.

35.
    Con ordinanza 20 marzo 1998, il presidente della Seconda Sezione del Tribunale ha respinto l'istanza proposta dall'Allione Industria Alimentare SpA al fine di essere autorizzata ad intervenire a sostegno delle conclusioni della ricorrente nella causa T-191/96 (Racc. pag. II-575).

36.
    Con ordinanza 14 ottobre 1998, il presidente della Seconda Sezione del Tribunale ha disposto la riunione delle cause T-191/96 e T-106/97 ai fini della fase orale del procedimento e della sentenza.

37.
    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Seconda Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Tuttavia, esso ha invitato la Commissione a dichiarare per iscritto prima dell'udienza quale fosse lo stato delle scorte di mele disponibili presso enti d'intervento al momento dei fatti. La Commissione ha ottemperato a tale invito entro il termine impartito. L'udienza si è svolta il 10 febbraio 1999.

Conclusioni

38.
    Nella causa T-191/96 la ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

—    annullare la decisione 6 settembre 1996 che modifica la decisione 14 giugno 1996;

—    condannare la Commissione alle spese.

39.
    Nella causa T-106/97 la ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

—    annullare la decisione 22 luglio 1996;

—    condannare la Commissione alle spese.

40.
    In entrambe le cause la Commissione conclude che il Tribunale voglia:

—    dichiarare il ricorso irricevibile o, in subordine, respingerlo;

—    condannare la ricorrente alle spese.

Causa T-191/96

Sulla ricevibilità

Argomenti delle parti

41.
    La Commissione sostiene che il ricorso è irricevibile per il duplice motivo che la ricorrente non è direttamente e individualmente riguardata dalla decisione 6 settembre 1996 e non ha alcun interesse ad ottenerne l'annullamento.

42.
    La Commissione rileva anzitutto che la ricorrente non contesta l'aggiudicazione delle partite per le quali ha presentato un'offerta. Essa deduce che l'atto impugnato nel caso di specie non ha previsto la sostituzione delle mele e delle arance con pesche ma si limita a modificare i coefficienti di equivalenza tra queste due frutta, essendo tale sostituzione stata autorizzata con la decisione 14 giugno 1996.

43.
    Orbene, il fatto che tali coefficienti di equivalenza siano più o meno favorevoli agli aggiudicatari potrebbe riguardare individualmente solo questi ultimi. La situazione della ricorrente con riferimento alla decisione 6 settembre 1996 non differisce affatto da quella di qualsiasi altro operatore del settore di cui trattasi diverso dagli aggiudicatari della gara (v., in particolare, ordinanza del Tribunale 29 giugno 1995, causa T-183/94, Cantina cooperativa fra produttori vitivinicoli di Torre di Mosto/Commissione, Racc. pag. II-1941, punto 49).

44.
    La giurisprudenza relativa all'impugnazione di un procedimento d'aggiudicazione, in particolare la sentenza della Corte 6 marzo 1979, causa 92/78, Simmenthal/Commissione (Racc. pag. 777), non sarebbe conferente. La decisione 6 settembre 1996 sarebbe un atto indipendente dal bando di gara, adottato successivamente all'aggiudicazione, alla quale non apporterebbe alcune modifica. Infatti gli aggiudicatari sarebbero effettivamente gli offerenti che hanno proposto di ricevere in pagamento il minor quantitativo di mele. Di conseguenza, la partecipazione della ricorrente alla gara di cui trattasi non le conferirebbe alcuna particolare qualifica rispetto a qualsiasi altro terzo, con riferimento alla decisione 6 settembre 1996.

45.
    Del resto, la semplice circostanza che un atto possa influire sui rapporti di concorrenza esistenti sul mercato di cui trattasi non sarebbe sufficiente a far ritenere che qualsiasi operatore economico che si trovi in qualsiasi rapporto di concorrenza con il destinatario dell'atto sia direttamente ed individualmente interessato da quest'ultimo (sentenza della Corte 10 dicembre 1969, cause riunite 10/68 e 18/68, Eridania/Commissione (Racc. pag. 459, punto 7).

46.
    Inoltre, dato che la decisione impugnata ha modificato nel senso auspicato dalla ricorrente i coefficienti di equivalenza fissati nella decisione 14 giugno 1996, la ricorrente non avrebbe alcun interesse a chiederne l'annullamento, giacché tale annullamento avrebbe l'effetto di ripristinare i coefficienti precedenti (v. ordinanze del Tribunale 15 marzo 1995, causa T-6/95 R, Cantine dei colli Berici/Commissione, Racc. pag. II-647, punto 29, e 29 giugno 1995, causa T-6/95, Cantine dei colli Berici/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 46).

47.
    La Commissione sottolinea, infine, che i motivi sollevati dalla ricorrente avrebbero potuto essere diretti contro la decisione 14 giugno 1996, che per essa era più sfavorevole, ma che non ha impugnato nei termini prescritti.

48.
    La ricorrente sostiene di essere direttamente riguardata dalla decisione impugnata. Essa sarebbe pure individualmente riguardata dalla decisione impugnata, in primo luogo, in qualità di offerente (sentenza Simmenthal/Commissione, citata, punti 25 e 26) e, in secondo luogo, in ragione del gravissimo danno economico che avrebbe subito a causa dell'aggiudicazione a concorrenti, come pagamento delle forniture, di frutti sostitutivi e in quantità eccessiva. Essa rileva che la decisione controversa è stata adottata a seguito di un riesame completo della situazione effettuato dalla Commissione a sua richiesta.

49.
    La ricorrente sostiene inoltre di aver un interesse a perseguire l'annullamento della decisione impugnata, anche se l'aggiudicazione dell'appalto a favore dei suoi concorrenti è stata pienamente attuata (sentenza Simmenthal/Commissione, citata, punto 32).

Giudizio del Tribunale

50.
    L'art. 173 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE) offre, nel quarto comma, alle persone fisiche o giuridiche la possibilità di proporre un ricorso d'annullamento contro le decisioni di cui sono destinatari e contro quelle che, pur apparendo come un regolamento o una decisione rivolta ad altre persone, le riguardino direttamente ed individualmente.

51.
    Secondo una costante giurisprudenza, i soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono essere individualmente riguardati, ai sensi di detta disposizione, solo se la decisione li tocchi a motivo di determinate qualità personali o di una situazione di fatto che li caratterizzi rispetto a chiunque altro e, quindi, li identifichi in modo analogo al destinatario (sentenza della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione, Racc. pag. 197; v., ad esempio, sentenza del Tribunale 11 febbraio 1999, causa T-86/96, Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt-Unternehmen e Hapag Lloyd Fluggesellschaft/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 42, e la giurisprudenza citata).

52.
    E' pacifico, nel caso di specie, che la ricorrente ha partecipato alla gara per l'aggiudicazione delle partite nn. 1 e 2 e che la partita n. 1 è stata attribuita alla Trento Frutta.

53.
    D'altra parte, la Commissione non nega che la sua citata nota 6 marzo 1996, n. 10663, contenga elementi che non corrispondono alle condizioni poste nel bando di gara previsto dal regolamento n. 228/96 in quanto prevede, in particolare, la sostituzione di pesche alle mele e alle arance come modo di pagamento delle forniture della Trento Frutta. La suddetta nota comporta quindi una modifica delle modalità di pagamento previste per le diverse partite.

54.
    La modifica delle modalità di pagamento previste per le diverse partite è stata ratificata con la decisione 14 giugno 1996 nei confronti di tutti gli aggiudicatari. In seguito la ricorrente ha chiesto alla Commissione di riesaminare tale decisione. A tal fine tra i servizi della DG VI e la ricorrente si è tenuta, il 26 luglio 1996, una riunione a seguito della quale questa ha fatto pervenire alla Commissione la relazione tecnica n. 94 (punti 27 e 28, supra).

55.
    Alla luce degli elementi nuovi così portati a sua conoscenza e di un riesame dell'insieme della situazione, in particolare del livello dei prezzi delle pesche sul mercato comunitario accertato dai suoi servizi a metà agosto 1996 (v. il documento di lavoro della DG VI, allegato 11 del controricorso), la Commissione ha adottato

la decisione controversa 6 settembre 1996, che prevede nuovi coefficienti d'equivalenza tra le pesche, da una parte, e le mele e le arance, dall'altra.

56.
    Di conseguenza, la decisione controversa deve considerarsi una decisioneautonoma, adottata a seguito di una domanda della ricorrente, in base ad elementi nuovi, e che modifica le condizioni per l'aggiudicazione in quanto prevede, con coefficienti d'equivalenza diversi, la sostituzione di pesche alle mele e alle arance come modo di pagamento degli aggiudicatari, e ciò nonostante i contatti intercorsi nel frattempo tra le parti.

57.
    Alla luce di quanto sopra si deve ritenere che la ricorrente sia individualmente riguardata dalla decisione controversa. Essa lo è, in primo luogo, nella sua qualità di offerente non prescelta in quanto una delle rilevanti condizioni per l'aggiudicazione — quella riguardante il modo di pagamento delle forniture di cui trattasi — è stata successivamente modificata dalla Commissione. Infatti, un siffatto offerente non è individualmente riguardato soltanto dalla decisione della Commissione che determina l'esito favorevole o sfavorevole di ciascuna delle offerte presentate a seguito del bando di gara (sentenza Simmenthal/Commissione, citata, punto 25). Esso conserva anche un interesse individuale a vigilare affinché le condizioni del bando di gara siano osservate nella fase di esecuzione della stessa aggiudicazione. Infatti, la mancanza di indicazioni da parte della Commissione, nel bando di gara, della possibilità per gli aggiudicatari di ottenere frutta diversa da quella prevista come pagamento delle loro forniture ha privato la ricorrente della possibilità di presentare un'offerta diversa da quella che essa aveva presentato e di disporre quindi delle stesse opportunità della Trento Frutta.

58.
    In secondo luogo, nelle specifiche condizioni del caso di specie, la ricorrente è individualmente riguardata dalla decisione controversa in quanto questa è stata adottata a seguito del riesame dell'insieme della situazione, operato a sua domanda e alla luce, in particolare, dei dati supplementari che essa ha presentato alla Commissione.

59.
    La ricorrente è altresì direttamente riguardata dalla decisione controversa, dato che la Commissione non ha lasciato alcun margine di valutazione alle autorità nazionali quanto alle modalità di attuazione di tale decisione (v., ad esempio, sentenza della Corte 13 maggio 1971, cause riunite 41/70, 42/70, 43/70 e 44/70, International Fruit Company/Commissione, Racc. pag. 411, punti 25-28).

60.
    Si deve poi respingere l'argomento relativo al fatto che la ricorrente non ha impugnato entro i termini prescritti la decisione 14 giugno 1996, dato che la decisione controversa non può considerarsi come un atto meramente confermativo di questa. Infatti, come si è rilevato sopra, la Commissione ha accettato, su richiesta della ricorrente, di riesaminare la sua decisione 14 giugno 1996 e la decisione controversa è stata adottata a seguito di tale riesame. D'altronde, la decisione controversa fissa coefficienti di equivalenza diversi e si basa su elementi nuovi. Di conseguenza, il ricorso della ricorrente non può essere dichiarato irricevibile per

questo motivo (v. sentenze del Tribunale 3 marzo 1994, causa T-82/92, Cortes Jimenez e a./Commissione, Racc. PI pag. II-237, punto 14; 15 ottobre 1997, causa T-331/94, IPK/Commissione, Racc. pag. II-1665, punto 24; 8 luglio 1998, causa T-130/96, Aquilino/Consiglio, Racc. PI pag. II-1017, punto 34, e 21 ottobre 1998, causa T-100/96, Vicente-Nuñez/Commissione, Racc. PI pag. II-1779, punti 37-42).

61.
    Si deve respingere altresì l'argomento secondo il quale la ricorrente non avrebbe alcun interesse ad agire poiché l'annullamento della decisione controversa avrebbe il solo effetto di ripristinare i coefficienti, per essa meno favorevoli, previsti nella decisione 14 giugno 1996.

62.
    Infatti, non occorre presumere, per valutare la ricevibilità del ricorso, che una sentenza d'annullamento della decisione 6 settembre 1996 avrebbe il solo scopo di rendere nuovamente validi i coefficienti d'equivalenza previsti dalla decisione 14 giugno 1996, tenuto conto, in particolare, dell'obbligo della Commissione di adottare i provvedimenti che l'esecuzione della presente sentenza comporta, in conformità all'art. 176 del Trattato CE (divenuto art. 233 CE) (v. sentenza della Corte 26 aprile 1988, cause riunite 97/86, 99/86, 193/86 e 215/86, Asteris/Commissione, Racc. pag. 2181, punti 27-32).

63.
    Comunque, dal punto 32 della citata sentenza Simmenthal/Commissione risulta che, anche nel caso in cui una decisione di aggiudicazione sia stata pienamente attuata a favore di altri concorrenti, un offerente ha pur sempre un interesse all'annullamento di tale decisione per ottenere dalla Commissione un'adeguata rettifica della propria situazione o per indurre la Commissione ad apportare, in futuro, le opportune modifiche al sistema delle gare nel caso in cui questo fosse dichiarato contrastante con determinate esigenze giuridiche. Tale giurisprudenza può essere trasposta nel caso di specie, tanto più che è pacifico che le operazioni contemplate dal bando di gara de quo non erano state ancora pienamente attuate al momento dell'adozione della decisione controversa.

64.
    Da quanto precede risulta che il ricorso è ricevibile.

Nel merito

65.
    A sostegno della sua domanda di annullamento della decisione 6 settembre 1996 la ricorrente deduce sette motivi relativi, rispettivamente: 1) alla violazione del regolamento n. 228/96 e dei principi di trasparenza e di parità di trattamento; 2) alla violazione dei regolamenti nn. 1975/95 e 2009/95; 3) allo sviamento di potere; 4) ad errori manifesti di valutazione; 5) alla violazione dell'art. 39 del Trattato CE (divenuto art. 33 CE) e del n. 3 dell'art. 40 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 34 CE), nonché del menzionato regolamento 18 maggio 1972, n. 1035; 6) al difetto di motivazione; 7) alla manifesta inadeguatezza del criterio della sostituzione.

66.
    Occorre esaminare il primo motivo, relativo alla violazione del regolamento n. 228/96 e dei principi di trasparenza e di parità di trattamento.

Argomenti delle parti

67.
    La ricorrente assume che, autorizzando l'aggiudicatario a ritirare, in pagamento della fornitura, un prodotto diverso da quello previsto dal regolamento n. 228/96, la Commissione ha violato tale regolamento nonché i principi di trasparenza e di parità di trattamento.

68.
    La Commissione rileva, anzitutto, che l'obiettivo della normativa di cui trattasi è quello di fornire un aiuto umanitario alle popolazioni dell'Armenia e dell'Azerbaigian, utilizzando i prodotti ritirati dal mercato dagli enti di intervento per sostenere il prezzo dei prodotti agricoli. In tale contesto la possibilità di sostituire la frutta indicata nell'allegato I del regolamento n. 228/96 con altra frutta ritirata dal mercato deriverebbe dal primo e dal secondo 'considerando‘ di tale regolamento e dai regolamenti nn. 1975/95 e 2009/95.

69.
    Infatti, il primo e il secondo 'considerando‘ del regolamento n. 228/96, come pure il secondo 'considerando‘ del regolamento n. 1975/95, prevederebbero soltanto che la frutta consegnata in pagamento agli aggiudicatari della gara provenga dalle scorte di frutta ritirate dal mercato a seguito delle misure d'intervento, senza precisare che tale frutta data in pagamento agli aggiudicatari della gara debba essere contemplata espressamente dal bando di gara. In particolare, l'art. 2, n. 2, del regolamento n. 1975/95 nonché l'art. 2, n. 2, del regolamento n. 2009/95 non prescriverebbero che la frutta ritirata dai magazzini d'intervento sia identica a quella che dev'essere fornita dagli aggiudicatari, ma semplicemente che essa deve appartenere «allo stesso gruppo di prodotti».

70.
    Del resto, un siffatto obbligo non sarebbe conciliabile con le effettive esigenze degli Stati che vengono aiutati. Così, se uno di essi avesse bisogno di succo di arancia e se non ci fossero abbastanza arance ritirate dal mercato, è ovvio che gli aggiudicatari sarebbero pagati con frutta diversa dalle arance. Analogamente, come pagamento della fornitura di confetture di frutta diversa che costituisce oggetto delle partite nn. 5 e 6 del regolamento n. 228/96, il prodotto da ritirare sarebbe costituito da arance o mele.

71.
    La sostituzione, dopo l'aggiudicazione, della frutta da ricevere in pagamento non costituirebbe assolutamente una violazione dei principi di parità di trattamento e di trasparenza in quanto non avrebbe alcuna influenza sullo svolgimento della procedura di gara. Infatti, i partecipanti alla gara avrebbero concorso tutti nelle medesime condizioni, cioè quelle previste dal regolamento n. 228/96 e dal suo allegato I. La sostituzione della frutta avvenuta dopo l'aggiudicazione non avrebbe avuto la minima influenza sullo svolgimento dell'operazione.

Giudizio del Tribunale

72.
    Relativamente alla direttiva del Consiglio 26 luglio 1971, 71/305/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici (GU L 185, pag. 5), la Corte ha affermato che, quando un ente aggiudicatore ha fissato prescrizioni nel capitolato d'appalto, il rispetto del principio della parità di trattamento degli offerenti impone che tutte le offerte siano conformi a tali prescrizioni allo scopo di garantire un raffronto obiettivo tra le offerte (sentenze della Corte 22 giugno 1993, causa C-243/89, Commissione/Danimarca, Racc. pag. I-3353, punto 37, e 25 aprile 1996, causa C-87/94, Commissione/Belgio, Racc. pag. I-2043, punto 70). Inoltre, ha affermato che la procedura del raffronto tra le offerte deve rispettare, in tutte le sue fasi, tanto il principio della parità di trattamento degli offerenti quanto quello della trasparenza, affinché tutti gli offerenti dispongano delle stesse possibilità nella formulazione delle loro offerte (sentenza Commissione/Belgio, citata, punto 54).

73.
    Questa giurisprudenza si può trasporre nel caso di specie. Ne deriva che la Commissione era tenuta a precisare chiaramente nel bando di gara l'oggetto e le condizioni della gara ed a conformarsi rigorosamente alle condizioni enunciate affinché tutti gli offerenti disponessero delle stesse possibilità nella formulazione delle loro offerte. In particolare, la Commissione non poteva modificare successivamente le condizioni della gara, in particolare quelle vertenti sull'offerta da presentare, in un modo non previsto nel bando di gara stesso, senza trasgredire il principio di trasparenza.

74.
    Come è stato rilevato sopra, la decisione controversa consente agli aggiudicatari, cioè alla Trento Frutta e alla Loma, di prelevare in pagamento delle loro forniture prodotti diversi da quelli contemplati dal bando di gara, in particolare pesche in sostituzione delle mele e delle arance.

75.
    Una sostituzione del genere non è prevista dal bando di gara quale risulta dal regolamento n. 228/96. Infatti, emerge dall'allegato I di tale regolamento, interpretato secondo l'art. 15, nn. 1 e 2, del regolamento n. 2009/95 (v. punti 9-13 supra), che solo i prodotti citati, cioè, per quanto riguarda le partite nn. 1, 2 e 5, mele e, per quanto riguarda le partite nn. 3, 4 e 6, arance, potevano essere ritirati dagli aggiudicatari come pagamento delle forniture.

76.
    Inoltre dall'art. 6, n. 1, lett. e), sub 1), del regolamento n. 2009/95 (v. punto 7, supra) risulta che un'offerta, per essere valida, doveva contenere il quantitativo di prodotti richiesto dall'offerente come pagamento della fornitura di prodotti trasformati nelle condizioni previste nel bando di gara.

77.
    La sostituzione delle pesche alle mele o alle arance in pagamento delle forniture di cui trattasi e la fissazione dei coefficienti d'equivalenza tra tali frutta costituiscono quindi una rilevante modifica di una condizione sostanziale del bando di gara, cioè le modalità di pagamento dei prodotti da fornire.

78.
    Ora, contrariamente a quanto afferma la Commissione, nessuna delle disposizioni da esse citate, in particolare il primo e il secondo 'considerando‘ del regolamento n. 228/96 e l'art. 2, n. 2, del regolamento n. 1975/95 (punti 3 e 12, supra), autorizza, neanche implicitamente, una sostituzione del genere. Non è nemmeno prevista una sostituzione nell'ipotesi, prospettata dalla Commissione, in cui i quantitativi di frutta nei magazzini d'intervento siano insufficienti e le frutta di sostituzione fornite come pagamento agli aggiudicatari appartengano allo «stesso gruppo di prodotti» dei loro fornitori.

79.
    Del resto, la decisione controversa prevede non soltanto la sostituzione di pesche alle mele e alle arance, ma fissa pure coefficienti d'equivalenza con riferimento ad eventi verificatisi successivamente alla gara, cioè il livello dei prezzi delle frutta di cui trattasi sul mercato a metà agosto 1996, mentre la presa in considerazione di tali elementi, successivi alla gara, per determinare le modalità di pagamento applicabili alle forniture in questione non è affatto prevista nel bando di gara.

80.
    Inoltre, i dati forniti dalla Commissione nel corso del giudizio (v. l'allegato 3 del controricorso e la risposta della Commissione ai quesiti del Tribunale) non attestano che, al momento dell'adozione della decisione controversa, esistesse una indisponibilità di mele nei magazzini d'intervento tale da impedire l'esecuzione delle operazioni contemplate dal bando di gara.

81.
    Anche ammettendo che siffatta indisponibilità di mele da poter ritirare sia esistita a livello comunitario, ciò non toglie che toccava alla Commissione prevedere, nel bando di gara, le precise condizioni di una sostituzione di frutta a quella prevista quale pagamento delle forniture in questione, al fine di osservare i principi di trasparenza e di parità di trattamento. In mancanza, la Commissione doveva bandire una nuova procedura di gara.

82.
    Da quanto precede risulta che la decisione controversa viola il bando di gara previsto dal regolamento n. 228/96 e i principi di trasparenza e di parità di trattamento e che essa deve quindi essere annullata, senza che sia necessario statuire sugli altri motivi sollevati dalla ricorrente.

Causa T-106/97

83.
    Occorre esaminare la ricevibilità del ricorso.

Argomenti delle parti

84.
    La Commissione deduce che il ricorso del 9 aprile 1997 è stato proposto dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 173, quinto comma, del Trattato, il quale avrebbe cominciato a decorrere il 31 ottobre 1996.

85.
    Infatti, la ricorrente avrebbe certamente preso cognizione del contenuto della decisione 22 luglio 1996 all'udienza del 31 ottobre 1996 dinanzi al Tribunale

amministrativo regionale del Lazio. In tale data (anzi dieci giorni prima, ossia il 21 ottobre 1996, secondo la memoria dell'AIMA) l'AIMA avrebbe versato agli atti della causa pendente dinanzi a tale giudice la nota della Commissione 23 luglio 1996, n. 29903 (allegato 11 del controricorso nella causa T-106/97). Questa nota riprodurrebbe il contenuto della decisione 22 luglio 1996 e, in particolare, il coefficiente d'equivalenza tra le mele e le nettarine. Il testo di tale decisione sarebbe anche stato allegato alla nota.

86.
    Nel ricorso nella causa T-191/96 (punto 12), depositato nella cancelleria del Tribunale il 25 novembre 1996, la ricorrente avrebbe d'altra parte sostenuto di sapere che il 22 luglio 1996 era stata adottata una decisione della Commissione che estendeva, rispetto alla decisione 14 giugno 1996, la «possibilità di sostituzione» delle frutta. La ricorrente avrebbe pure dimostrato di essere a conoscenza del contenuto della decisione 22 luglio 1996, facendo espressamente riferimento, nel punto 23 del ricorso nella causa T-191/96, alla «frutta in questione (mele e arance, da un lato, pesche, albicocche e noce-pesche, dall'altro)».

87.
    Il fatto che la ricorrente non abbia chiesto una copia della citata nota 23 luglio 1996, n. 29903, nel contesto del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, e non si sia preoccupata di ottenere la comunicazione di tale documento, mentre aveva esperito contro l'AIMA un'azione riguardante la gara de qua, costituirebbe una grave negligenza e non potrebbe essere invocato per giustificare l'inosservanza del termine di ricorso nella presente causa.

88.
    Anche ammettendo che la ricorrente non abbia effettivamente avuto cognizione del testo integrale della decisione 22 luglio 1996, essa avrebbe, comunque, dovuto chiederlo formalmente alla Commissione (sentenza del Tribunale 29 maggio 1991, causa T-12/90, Bayer/Commissione, Racc. pag. II-219, ordinanza della Corte 5 marzo 1993, causa C-102/92, Ferriere Acciaierie Sarde/Commissione, Racc. pag. I-801, punto 17 e seguenti, e ordinanza del Tribunale 10 febbraio 1994, causa T-468/93, Frinil/Commissione, Racc. pag. II-33, punto 31 e seguenti).

89.
    La ricorrente assume di aver avuto cognizione del testo della decisione 22 luglio 1996 solo quando la Commissione ha presentato il controricorso nella causa T-191/96, il 30 gennaio 1997.

90.
    Nel corso della riunione del 26 luglio 1996 con i servizi della DG VI la ricorrente avrebbe espressamente chiesto informazioni su un'eventuale decisione che avrebbe esteso la possibilità di sostituzione di frutta a quella prevista nel bando di gara. Tuttavia, essa non avrebbe ricevuto alcuna precisazione dai funzionari presenti.

91.
    Benché la memoria dell'AIMA depositata nel contesto del procedimento dinanzi al giudice amministrativo italiano abbia menzionato, in allegato, la citata nota 23 luglio 1996, n. 29903, la ricorrente non avrebbe ricevuto copia di tale documento e non ne avrebbe chiesta una, ritenendo che si trattasse di una nota analoga alle

altre, relative alla sostituzione delle mele e delle arance con pesche e albicocche. D'altronde, le osservazioni dell'AIMA non avrebbero contenuto alcun riferimento alla decisione 22 luglio 1996 e questa non sarebbe stata nemmeno richiamata all'udienza del 31 ottobre 1996.

92.
    Con lettera 5 settembre 1997, che rispondeva ad una domanda della ricorrente, l'AIMA avrebbe peraltro dichiarato di non trovare tracce nei suoi atti della «decisione della Commissione che parrebbe adottata in data 22 luglio 1996» (allegato 3 della replica nella causa T-106/97).

Giudizio del Tribunale

93.
    Nel punto 12 del ricorso nella causa T-191/96 la ricorrente ha affermato di aver saputo, nella riunione del 26 luglio 1996 (v. punto 27, supra), che la Commissione aveva consentito agli aggiudicatari di ritirare, quale corrispettivo delle forniture in questione, frutta diversa da quella prevista nel bando di gara con due decisioni distinte, rispettivamente datate 14 giugno e 22 luglio 1996, di cui la seconda, che non le era stata comunicata, avrebbe «esteso ulteriormente la possibilità di sostituzione».

94.
    Ne risulta che il 26 luglio 1996 la ricorrente ha preso conoscenza dell'adozione da parte della Commissione, il 22 luglio 1996, di una decisione che estendeva la possibilità di sostituzione di frutta alle mele e alle arance prevista dalla decisione 14 giugno 1996.

95.
    Successivamente, nella memoria 21 ottobre 1996 presentata dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio (allegato 4 della replica nella causa T-191/96), l'AIMA ha precisato:

«Stà di fatto che i lamentati parametri di conversione tra frutti (mele, arance, pesche, albicocche e nettarine) quale pagamento del prezzo di fornitura da riconoscersi in favore della Trento Frutta e della Loma sono scaturiti da altrettante decisioni comunitarie (v. note n. 24700 del 20.6.96 e n. 29903 del 23.7.96) cui l'AIMA, necessariamente, ha dovuto dar seguito portandone a conoscenza gli interessati».

96.
    Nella memoria si precisa che la nota della Commissione 23 luglio 1996, n. 29903, era allegata alla medesima. E' pacifico che la suddetta nota riporta il contenuto della decisione della Commissione 22 luglio 1996.

97.
    L'udienza dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio si è tenuta il 31 ottobre 1996.

98.
    Ne risulta che al più tardi il 31 ottobre 1996 la ricorrente aveva conoscenza, per lo meno, del fatto che la Commissione aveva adottato una decisione che consentiva la sostituzione delle nettarine alla frutta prevista quale pagamento delle forniture

effettuate dalla Trento Frutta e dalla Loma e che il contenuto di tale decisione era riportato in una nota della Commissione 23 luglio 1996, n. 29903.

99.
    Questa constatazione trova conferma nel fatto che al punto 23 del ricorso nella causa T-191/96, depositato nella cancelleria del Tribunale il 25 novembre 1996, la ricorrente ha fatto riferimento alla possibilità di sostituzione delle nettarine alla frutta contemplata dal bando di gara.

100.
    Anche se, come essa asserisce, la ricorrente non ha avuto cognizione del testo integrale della decisione 22 luglio 1996 prima del 30 gennaio 1997, data del deposito del controricorso nella causa T-191/96, al quale era allegata una copia di tale decisione, occorre ricordare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, spetta a colui che abbia conoscenza dell'esistenza di un atto che lo riguarda chiederne il testo integrale entro un termine ragionevole (ordinanza Ferriere Acciaierie Sarde/Commissione, citata, punto 18).

101.
    Ora, nel caso di specie non è provato che la ricorrente abbia chiesto alla Commissione di fornirle il testo integrale della decisione 22 luglio 1996 dopo la riunione del 26 luglio 1996, ovvero dopo il deposito della memoria dell'AIMA dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio il 21 ottobre 1996 o, infine, dopo l'udienza dinanzi a tale Tribunale il 31 ottobre 1996.

102.
    Di conseguenza, la ricorrente non può sostenere che il dies a quo del termine di ricorso dev'essere fissato al 30 gennaio 1997. Infatti, da quanto precede risulta che un termine ragionevole per chiedere il testo integrale della decisione 22 luglio 1996 era stato nettamente superato prima di detta data.

103.
    Ne consegue che il ricorso, proposto il 9 aprile 1997, dev'essere considerato tardivo e, pertanto, irricevibile.

Sulle spese

104.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi dell'art. 87, n. 3, del regolamento di procedura il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi ovvero per motivi eccezionali.

105.
    Poiché la Commissione è rimasta soccombente nella causa T-191/96 e poiché la ricorrente ne ha fatto domanda, occorre condannarla alle spese nella presente causa. Per quanto riguarda il procedimento sommario T-191/96 R, il Tribunale ritiene, alla luce dell'ordinanza del presidente del Tribunale 26 febbraio 1997, che occorra disporre che ciascuna parte sopporti le proprie spese.

106.
    Per contro, dato che la ricorrente è rimasta soccombente nella causa T-106/97, e dato che la Commissione ne ha fatto domanda, occorre condannarla a sopportare le relative spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1)    La decisione della Commissione 6 settembre 1996, C(96) 2208, è annullata.

2)    Il ricorso nella causa T-106/97 è irricevibile.

3)    La Commissione è condannata alle spese nella causa T-191/96. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese nel procedimento T-191/96 R. La ricorrente è condannata alle spese relative alla causa T-106/97.

Potocki

Bellamy
Meij

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 ottobre 1999.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

A. Potocki


1: Lingua processuale: l'italiano.

Racc.