Language of document : ECLI:EU:T:1999:256

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

14 ottobre 1999 (1)

«Politica agricola comune — Aiuti alimentari — Procedura di gara — Pagamentodegli aggiudicatari con frutta diversa da quella specificata nel bando di gara»

Nelle cause riunite T-191/96 e T-106/97,

CAS Succhi di Frutta SpA, società di diritto italiano, con sede in Castagnaro(Verona), con gli avv.ti Alberto Miele, del foro di Padova, Antonio Tizzano e GianMichele Roberti, del foro di Napoli, e Carlo Scarpa, del foro di Venezia,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Paolo Ziotti,membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall'avv. Alberto DalFerro, del foro di Vicenza, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signorCarlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner,Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento delle decisioni dellaCommissione 6 settembre 1996, C(96) 2208 (causa T-191/96), che modifica la

decisione 14 giugno 1996, e 22 luglio 1996, C(96) 1916 (causa T-106/97), relativealla fornitura di succhi di frutta e confetture destinate alle popolazioni dell'Armeniae dell'Azerbaigian, conformemente al regolamento (CE) n. 228/96,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),

composto dai signori A. Potocki, presidente, C.W. Bellamy e A.W.H. Meij, giudici,

cancelliere: H. Jung

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 10febbraio 1999,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto giuridico , fatti e procedimento

1.
    Il 4 agosto 1995 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1975/95, relativoall'azione di fornitura gratuita di prodotti agricoli destinati alle popolazioni dellaGeorgia, dell'Armenia, dell'Azerbaigian, del Kirghizistan e del Tagikistan (GUL 191, pag. 2; in prosieguo: il «regolamento n. 1975/95»). Nei primi due'considerando‘ di tale regolamento si rileva che «occorre prevedere la messa adisposizione per le popolazioni della Georgia e dell'Armenia, dell'Azerbaigian, delKirghizistan e del Tagikistan di prodotti agricoli al fine di migliorare le condizionidi rifornimento, tenendo conto delle diversità delle situazioni locali e, al contempo,non compromettendo l'evoluzione verso un approvvigionamento secondo le regoledel mercato», e che «la Comunità dispone di prodotti agricoli all'ammasso inseguito a misure di intervento e che, in via eccezionale, occorre smaltire questiprodotti in via prioritaria per realizzare l'azione prevista».

2.
    A tenore dell'art. 1 del regolamento n. 1975/95:

«Si procede, nelle condizioni stabilite dal presente regolamento, ad azioni con unafornitura gratuita a favore delle popolazioni della Georgia, dell'Armenia,dell'Azerbaigian, del Kirghizistan e del Tagikistan di prodotti agricoli dadeterminare, disponibili in seguito a misure di intervento; in caso di indisponibilità

temporanea dei prodotti all'intervento, gli stessi possono essere mobilizzati sulmercato comunitario al fine di rispettare gli impegni assunti dalla Comunità».

3.
    L'art. 2 del regolamento n. 1975/95 dispone:

«1.    I prodotti sono forniti tali e quali o dopo trasformazione.

2.    Le azioni possono anche riguardare i prodotti alimentari disponibili o chepossono essere ottenuti sul mercato tramite la fornitura mediante pagamento diprodotti che provengono dalle scorte di intervento appartenenti allo stesso gruppodi prodotti.

3.    Le spese di fornitura, tra cui il trasporto e, se necessario, la trasformazionesono determinate mediante gara o, per ragioni legate all'urgenza o a difficoltà diinoltro, licitazione privata.

(...)».

4.
    Successivamente, la Commissione ha emanato il regolamento (CE) 18 agosto 1995,n. 2009, recante disposizioni applicabili alla fornitura gratuita di prodotti agricoliprovenienti dalle scorte di intervento, destinati alla Georgia, all'Armenia,all'Azerbaigian, al Kirghizistan e al Tagikistan prevista dal regolamento n. 1975/95(GU L 196, pag. 4; in prosieguo: il «regolamento n. 2009/95»).

5.
    Nel secondo 'considerando‘ del regolamento n. 2009/95 si rileva che

«(...) le forniture gratuite sono da effettuarsi sotto forma di prodotti agricoli nontrasformati provenienti dalle scorte di intervento, nonché di prodotti della stessacategoria non disponibili all'intervento; (...) occorre pertanto definire le modalitàspecifiche per la fornitura di prodotti trasformati; (...) si deve prevedere, inparticolare, la possibilità che tali forniture vengano pagate in materie primeprovenienti dalle scorte di intervento».

6.
    L'art. 2, n. 2, del regolamento n. 2009/95 dispone:

«La gara può vertere sul quantitativo di prodotti da prelevare fisicamente dallescorte di intervento come corrispettivo per la fornitura di prodotti trasformati dellastessa categoria merceologica allo stadio di consegna da stabilirsi nel bando digara».

7.
    Secondo l'art. 6, n. 1, lett. e), sub 1), del regolamento n. 2009/95, l'offerta, peressere valida, deve contenere, in caso di applicazione dell'art. 2, n. 2, «la quantitàdi prodotti proposta espressa in tonnellate (peso netto) in cambio di una tonnellatanetta di prodotto finito nelle condizioni e allo stadio di consegna previste nel bandodi gara».

8.
    A tenore dell'art. 6, n. 2, del regolamento n. 2009/95:

«Un'offerta che non sia presentata a norma del presente articolo, che non rispondache parzialmente alle condizioni del regolamento della gara, o che contengacondizioni diverse da quelle stabilite dal presente regolamento potrà essererifiutata».

9.
    Ai sensi dell'art. 15, n. 1, del regolamento n. 2009/95, nei bandi di gara sonospecificati tra l'altro:

«—    le clausole e condizioni complementari,

—    la definizione delle partite,

(...)

—    le principali caratteristiche fisiche e tecnologiche delle varie partite,

(...)».

10.
    Secondo l'art. 15, n. 2, del regolamento n. 2009/95, nel caso di gara di cui all'art.2, n. 2, del medesimo regolamento il bando in particolare specifica:

«—    le partite o i gruppi di partite da prendere in consegna in pagamento dellafornitura;

—    le caratteristiche del prodotto trasformato da fornire: natura, quantità,qualità, condizionamento, ecc.».

11.
    La Commissione ha poi emanato il regolamento (CE) 7 febbraio 1996, n. 228,relativo alla fornitura di succhi di frutta e confetture destinate alle popolazionidell'Armenia e dell'Azerbaigian (GU L 30, pag. 18; in prosieguo: il «regolamenton. 228/96»).

12.
    Il primo e il secondo 'considerando‘ del regolamento n. 228/96 recitano:

«(...) il regolamento (CE) n. 1975/95 prevede che le azioni di fornitura di prodottiagricoli possano riguardare derrate alimentari disponibili o che possono essereottenute sul mercato mediante la fornitura in pagamento di prodotti disponibili aseguito di misure di intervento;

(...) per rispondere alle richieste dei paesi beneficiari di succhi di frutta e confetturedi frutta è opportuno indire una gara per la determinazione delle condizioni piùvantaggiose per la fornitura di tali prodotti e di prevedere il pagamentodell'aggiudicatario in frutta ritirata dal mercato a seguito di operazioni di ritiro, inapplicazione degli articoli 15 e 15bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 del

Consiglio, del 18 maggio 1972, recante organizzazione comune dei mercati nelsettore degli ortofrutticoli [GU L 118, pag. 1], modificato da ultimo dalregolamento (CE) n. 1363/95 della Commissione [GU L 132, pag. 8]».

13.
    Ai sensi dell'art. 1 del regolamento n. 228/96:

«E' indetta una gara per la fornitura di un massimo di 1 000 tonnellate di succhidi frutta, 1 000 tonnellate di succhi di frutta concentrati e 1 000 tonnellate diconfettura di frutta, come indicato nell'allegato I, secondo le modalità previste dalregolamento (CE) n. 2009/95, in particolare all'articolo 2, paragrafo 2, nonché inconformità alle disposizioni specifiche del presente regolamento».

14.
    L'allegato I del regolamento n. 228/96 contiene le seguenti precisazioni:

Partita n. 1        Prodotto da fornire: 500 tonnellate nette di succo di mele

            Prodotto da ritirare: mele

Partita n. 2        Prodotto da fornire: 500 tonnellate nette di succo di meleconcentrato al 50%

            Prodotto da ritirare: mele

Partita n. 3        Prodotto da fornire: 500 tonnellate nette di succo di arance

            Prodotto da ritirare: arance

Partita n. 4        Prodotto da fornire: 500 tonnellate nette di succo di aranceconcentrato al 50%

            Prodotto da ritirare: arance

Partita n. 5        Prodotto da fornire: 500 tonnellate nette di confetture di fruttavaria

            Prodotto da ritirare: mele

Partita n. 6        Prodotto da fornire: 500 tonnellate nette di confetture di fruttavaria

            Prodotto da ritirare: arance

Per ognuna di tali partite la data di consegna è fissata al 20 marzo 1996.

15.
    Con lettera 15 febbraio 1996 la ricorrente ha presentato un'offerta per le partitenn. 1 e 2, proponendo di ritirare come pagamento della fornitura dei suoi prodottiper ciascuna di queste due partite 12 500 e 25 000 tonnellate di mele.

16.
    La Trento Frutta SpA (in prosieguo: la «Trento Frutta») e la Loma GmbH (inprosieguo: la «Loma») hanno offerto, rispettivamente, di ritirare 8 000 tonnellatedi mele per la partita n. 1 e 13 500 tonnellate di mele per la partita n. 2. Inoltre,

la Trento Frutta ha fatto presente che, in caso di insufficienza di mele, era prontaa ricevere pesche.

17.
    Il 6 marzo 1996 la Commissione ha indirizzato all'Azienda di Stato per gliInterventi nel Mercato Agricolo (in prosieguo: l'«AIMA»), con copia alla TrentoFrutta, la nota n. 10663, in cui comunicava che aveva aggiudicato le partite nn. 1,3, 4, 5 e 6 a quest'ultima. Secondo tale nota, la Trento Frutta avrebbe ricevuto,come pagamento, un accesso prioritario alle seguenti quantità di frutta ritirate dalmercato:

Partita n. 1:        8 000 tonnellate di mele o, in alternativa, 8 000 tonnellate dipesche;

Partita n. 3:        20 000 tonnellate di arance o, in alternativa, 8 500 tonnellate dimele oppure 8 500 tonnellate di pesche;

Partita n. 4:        32 000 tonnellate di arance o, in alternativa, 13 000 tonnellatedi mele oppure 13 000 tonnellate di pesche;

Partita n. 5:        18 000 tonnellate di mele o, in alternativa, 18 000 tonnellate dipesche;

Partita n. 6:        45 000 tonnellate di arance o, in alternativa, 18 000 tonnellatedi mele oppure 18 000 tonnellate di pesche.

18.
    Il 13 marzo 1996 la Commissione ha indirizzato all'AIMA la nota n. 11832 in cuicomunicava di aver aggiudicato la partita n. 2 alla Loma contro il ritiro di 13 500tonnellate di mele.

19.
    L'AIMA ha preso, conformemente al regolamento n. 228/96, i provvedimentinecessari per l'esecuzione delle citate note della Commissione nn. 10663 e 11832con circolare 21 marzo 1996, n. 93, che riprendeva il contenuto di queste.

20.
    Il 14 giugno 1996 la Commissione ha emanato la decisione C(96) 1453, relativa allafornitura di succhi di frutta e confetture destinate alle popolazioni dell'Armenia edell'Azerbaigian prevista dal regolamento n. 228/96 (in prosieguo: la «decisione 14giugno 1996»). Nel secondo 'considerando‘ della detta decisione si rileva che dalmomento in cui è stata decisa l'aggiudicazione i quantitativi dei prodotti in causaritirati dal mercato erano irrilevanti rispetto ai quantitativi necessari e che per i dueprodotti la campagna di ritiro era praticamente conclusa. Era quindi necessario, perportare a termine questa operazione, consentire agli aggiudicatari che lodesiderassero ottenere in pagamento, in sostituzione delle mele e delle arance, lafornitura di altri prodotti ritirati dal mercato in proporzioni prestabilite cheriflettessero l'equivalenza di trasformazione dei prodotti in causa.

21.
    L'art. 1 della decisione 14 giugno 1996 dispone che i prodotti ritirati dal mercatosono messi a disposizione degli aggiudicatari (cioè la Trento Frutta e la Loma) suloro richiesta, secondo i seguenti coefficienti di equivalenza:

a)    una tonnellata di pesche per una tonnellata di mele,

b)    0,667 tonnellate di albicocche per una tonnellata di mele,

c)    0,407 tonnellate di pesche per una tonnellata di arance,

d)    0,270 tonnellate di albicocche per una tonnellata di arance.

22.
    Tale decisione è stata indirizzata alla Repubblica italiana, alla Repubblica francese,alla Repubblica ellenica e al Regno di Spagna.

23.
    Il 22 luglio 1996 la Commissione ha emanato la decisione C(96) 1916, relativa allafornitura di succhi di frutta e confetture destinate alle popolazioni dell'Armenia edell'Azerbaigian, conformemente al regolamento n. 228/96 (in prosieguo: la«decisione 22 luglio 1996»). Secondo il terzo 'considerando‘ della detta decisione,la quantità disponibile di pesche e albicocche non sarebbe stata sufficiente per laconclusione dell'operazione ed era quindi opportuno permettere, altresì, disostituire nettarine alle mele che dovevano essere prelevate dagli aggiudicatari.

24.
    L'art. 1 della decisione 22 luglio 1996 dispone che i prodotti ritirati dal mercatosono messi a disposizione della Trento Frutta e della Loma su loro richiesta,secondo il coefficiente di equivalenza 1,4 tonnellate di nettarine per una tonnellatadi mele.

25.
    Tale decisione è stata indirizzata alla Repubblica italiana.

26.
    Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, enotificato all'AIMA il 24 luglio 1996, la ricorrente ha chiesto l'annullamento dellacitata circolare n. 93/96 dell'AIMA.

27.
    Il 26 luglio 1996, nel corso di una riunione tenutasi a sua richiesta con i servizi delladirezione generale «Agricoltura» della Commissione (DG VI), la ricorrente hapresentato le sue obiezioni alla sostituzione di altre frutta alle mele e alle aranceautorizzata dalla Commissione ed ha ottenuto una copia della decisione 14 giugno1996.

28.
    Il 2 agosto 1996 la ricorrente ha fatto pervenire alla Commissione la «relazionetecnica n. 94», realizzata dal Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestalidell'Università di Padova, in merito ai coefficienti di equivalenza economica travarie frutta ai fini della trasformazione in succo.

29.
    Il 6 settembre 1996 la Commissione ha emanato la decisione C(96) 2208, chemodifica la decisione della Commissione 14 giugno 1996, relativa alla fornitura di

succhi di frutta e confetture destinate alle popolazioni dell'Armenia edell'Azerbaigian conformemente al regolamento n. 228/96 (in prosieguo: la«decisione 6 settembre 1996»). A tenore del secondo 'considerando‘ della dettadecisione, per realizzare una sostituzione più equilibrata, sull'insieme del periododi ritiro delle pesche, tra mele ed arance utilizzate per la fornitura di succhi difrutta alle popolazioni del Caucaso e pesche ritirate dal mercato per il pagamentodi tali forniture, era opportuno modificare i coefficienti stabiliti nella decisione 14giugno 1996. I nuovi coefficienti dovevano applicarsi unicamente ai prodotti chenon erano ancora stati ritirati dagli aggiudicatari a titolo di pagamento delleforniture.

30.
    Ai sensi dell'art. 1 della decisione 6 settembre 1996, l'art. 1, n. 1, lett. a) e c), delladecisione 14 giugno 1996 era così modificato:

«a)    0,914 tonnellate di pesche per una tonnellata di mele,

(...)

c)    0,372 tonnellate di pesche per una tonnellata di arance».

31.
    Tale decisione è stata indirizzata alla Repubblica italiana, alla Repubblica francese,alla Repubblica ellenica e al Regno di Spagna.

32.
    Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 25 novembre 1996, laricorrente ha proposto un ricorso diretto all'annullamento della decisione 6settembre 1996; tale causa è stata iscritta a ruolo con il numero T-191/96.

33.
    Con ordinanza 26 febbraio 1997, causa T-191/96 R, CAS Succhi diFrutta/Commissione (Racc. pag. II-211), il presidente del Tribunale ha respinto ladomanda di sospensione dell'esecuzione della decisione 6 settembre 1996,presentata dalla ricorrente il 16 gennaio 1997.

34.
    Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 9 aprile 1997, la ricorrente haproposto un ricorso diretto all'annullamento della decisione 22 luglio 1996,deducendo di aver ricevuto copia della detta decisione solo il 30 gennaio 1997, nelcontesto del procedimento sommario. Tale causa è stata iscritta a ruolo con ilnumero T-106/97.

35.
    Con ordinanza 20 marzo 1998, il presidente della Seconda Sezione del Tribunaleha respinto l'istanza proposta dall'Allione Industria Alimentare SpA al fine diessere autorizzata ad intervenire a sostegno delle conclusioni della ricorrente nellacausa T-191/96 (Racc. pag. II-575).

36.
    Con ordinanza 14 ottobre 1998, il presidente della Seconda Sezione del Tribunaleha disposto la riunione delle cause T-191/96 e T-106/97 ai fini della fase orale delprocedimento e della sentenza.

37.
    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Seconda Sezione) ha deciso dipassare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Tuttavia, esso ha invitato laCommissione a dichiarare per iscritto prima dell'udienza quale fosse lo stato dellescorte di mele disponibili presso enti d'intervento al momento dei fatti. LaCommissione ha ottemperato a tale invito entro il termine impartito. L'udienza siè svolta il 10 febbraio 1999.

Conclusioni

38.
    Nella causa T-191/96 la ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

—    annullare la decisione 6 settembre 1996 che modifica la decisione 14 giugno1996;

—    condannare la Commissione alle spese.

39.
    Nella causa T-106/97 la ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

—    annullare la decisione 22 luglio 1996;

—    condannare la Commissione alle spese.

40.
    In entrambe le cause la Commissione conclude che il Tribunale voglia:

—    dichiarare il ricorso irricevibile o, in subordine, respingerlo;

—    condannare la ricorrente alle spese.

Causa T-191/96

Sulla ricevibilità

Argomenti delle parti

41.
    La Commissione sostiene che il ricorso è irricevibile per il duplice motivo che laricorrente non è direttamente e individualmente riguardata dalla decisione 6settembre 1996 e non ha alcun interesse ad ottenerne l'annullamento.

42.
    La Commissione rileva anzitutto che la ricorrente non contesta l'aggiudicazionedelle partite per le quali ha presentato un'offerta. Essa deduce che l'atto impugnatonel caso di specie non ha previsto la sostituzione delle mele e delle arance conpesche ma si limita a modificare i coefficienti di equivalenza tra queste due frutta,essendo tale sostituzione stata autorizzata con la decisione 14 giugno 1996.

43.
    Orbene, il fatto che tali coefficienti di equivalenza siano più o meno favorevoli agliaggiudicatari potrebbe riguardare individualmente solo questi ultimi. La situazionedella ricorrente con riferimento alla decisione 6 settembre 1996 non differisceaffatto da quella di qualsiasi altro operatore del settore di cui trattasi diverso dagliaggiudicatari della gara (v., in particolare, ordinanza del Tribunale 29 giugno 1995,causa T-183/94, Cantina cooperativa fra produttori vitivinicoli di Torre diMosto/Commissione, Racc. pag. II-1941, punto 49).

44.
    La giurisprudenza relativa all'impugnazione di un procedimento d'aggiudicazione,in particolare la sentenza della Corte 6 marzo 1979, causa 92/78,Simmenthal/Commissione (Racc. pag. 777), non sarebbe conferente. La decisione6 settembre 1996 sarebbe un atto indipendente dal bando di gara, adottatosuccessivamente all'aggiudicazione, alla quale non apporterebbe alcune modifica.Infatti gli aggiudicatari sarebbero effettivamente gli offerenti che hanno propostodi ricevere in pagamento il minor quantitativo di mele. Di conseguenza, lapartecipazione della ricorrente alla gara di cui trattasi non le conferirebbe alcunaparticolare qualifica rispetto a qualsiasi altro terzo, con riferimento alla decisione6 settembre 1996.

45.
    Del resto, la semplice circostanza che un atto possa influire sui rapporti diconcorrenza esistenti sul mercato di cui trattasi non sarebbe sufficiente a farritenere che qualsiasi operatore economico che si trovi in qualsiasi rapporto diconcorrenza con il destinatario dell'atto sia direttamente ed individualmenteinteressato da quest'ultimo (sentenza della Corte 10 dicembre 1969, cause riunite10/68 e 18/68, Eridania/Commissione (Racc. pag. 459, punto 7).

46.
    Inoltre, dato che la decisione impugnata ha modificato nel senso auspicato dallaricorrente i coefficienti di equivalenza fissati nella decisione 14 giugno 1996, laricorrente non avrebbe alcun interesse a chiederne l'annullamento, giacché taleannullamento avrebbe l'effetto di ripristinare i coefficienti precedenti (v. ordinanzedel Tribunale 15 marzo 1995, causa T-6/95 R, Cantine dei colli Berici/Commissione,Racc. pag. II-647, punto 29, e 29 giugno 1995, causa T-6/95, Cantine dei colliBerici/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 46).

47.
    La Commissione sottolinea, infine, che i motivi sollevati dalla ricorrente avrebberopotuto essere diretti contro la decisione 14 giugno 1996, che per essa era piùsfavorevole, ma che non ha impugnato nei termini prescritti.

48.
    La ricorrente sostiene di essere direttamente riguardata dalla decisione impugnata.Essa sarebbe pure individualmente riguardata dalla decisione impugnata, in primoluogo, in qualità di offerente (sentenza Simmenthal/Commissione, citata, punti 25e 26) e, in secondo luogo, in ragione del gravissimo danno economico che avrebbesubito a causa dell'aggiudicazione a concorrenti, come pagamento delle forniture,di frutti sostitutivi e in quantità eccessiva. Essa rileva che la decisione controversaè stata adottata a seguito di un riesame completo della situazione effettuato dallaCommissione a sua richiesta.

49.
    La ricorrente sostiene inoltre di aver un interesse a perseguire l'annullamento delladecisione impugnata, anche se l'aggiudicazione dell'appalto a favore dei suoiconcorrenti è stata pienamente attuata (sentenza Simmenthal/Commissione, citata,punto 32).

Giudizio del Tribunale

50.
    L'art. 173 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE) offre, nelquarto comma, alle persone fisiche o giuridiche la possibilità di proporre un ricorsod'annullamento contro le decisioni di cui sono destinatari e contro quelle che, purapparendo come un regolamento o una decisione rivolta ad altre persone, leriguardino direttamente ed individualmente.

51.
    Secondo una costante giurisprudenza, i soggetti diversi dai destinatari di unadecisione possono essere individualmente riguardati, ai sensi di detta disposizione,solo se la decisione li tocchi a motivo di determinate qualità personali o di unasituazione di fatto che li caratterizzi rispetto a chiunque altro e, quindi, li identifichiin modo analogo al destinatario (sentenza della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62,Plaumann/Commissione, Racc. pag. 197; v., ad esempio, sentenza del Tribunale 11febbraio 1999, causa T-86/96, Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt-Unternehmen e Hapag Lloyd Fluggesellschaft/Commissione, non ancora pubblicatanella Raccolta, punto 42, e la giurisprudenza citata).

52.
    E' pacifico, nel caso di specie, che la ricorrente ha partecipato alla gara perl'aggiudicazione delle partite nn. 1 e 2 e che la partita n. 1 è stata attribuita allaTrento Frutta.

53.
    D'altra parte, la Commissione non nega che la sua citata nota 6 marzo 1996,n. 10663, contenga elementi che non corrispondono alle condizioni poste nel bandodi gara previsto dal regolamento n. 228/96 in quanto prevede, in particolare, lasostituzione di pesche alle mele e alle arance come modo di pagamento delleforniture della Trento Frutta. La suddetta nota comporta quindi una modifica dellemodalità di pagamento previste per le diverse partite.

54.
    La modifica delle modalità di pagamento previste per le diverse partite è stataratificata con la decisione 14 giugno 1996 nei confronti di tutti gli aggiudicatari. Inseguito la ricorrente ha chiesto alla Commissione di riesaminare tale decisione. Atal fine tra i servizi della DG VI e la ricorrente si è tenuta, il 26 luglio 1996, unariunione a seguito della quale questa ha fatto pervenire alla Commissione larelazione tecnica n. 94 (punti 27 e 28, supra).

55.
    Alla luce degli elementi nuovi così portati a sua conoscenza e di un riesamedell'insieme della situazione, in particolare del livello dei prezzi delle pesche sulmercato comunitario accertato dai suoi servizi a metà agosto 1996 (v. il documentodi lavoro della DG VI, allegato 11 del controricorso), la Commissione ha adottato

la decisione controversa 6 settembre 1996, che prevede nuovi coefficientid'equivalenza tra le pesche, da una parte, e le mele e le arance, dall'altra.

56.
    Di conseguenza, la decisione controversa deve considerarsi una decisioneautonoma, adottata a seguito di una domanda della ricorrente, in base ad elementinuovi, e che modifica le condizioni per l'aggiudicazione in quanto prevede, concoefficienti d'equivalenza diversi, la sostituzione di pesche alle mele e alle arancecome modo di pagamento degli aggiudicatari, e ciò nonostante i contatti intercorsinel frattempo tra le parti.

57.
    Alla luce di quanto sopra si deve ritenere che la ricorrente sia individualmenteriguardata dalla decisione controversa. Essa lo è, in primo luogo, nella sua qualitàdi offerente non prescelta in quanto una delle rilevanti condizioni perl'aggiudicazione — quella riguardante il modo di pagamento delle forniture di cuitrattasi — è stata successivamente modificata dalla Commissione. Infatti, un siffattoofferente non è individualmente riguardato soltanto dalla decisione dellaCommissione che determina l'esito favorevole o sfavorevole di ciascuna delleofferte presentate a seguito del bando di gara (sentenza Simmenthal/Commissione,citata, punto 25). Esso conserva anche un interesse individuale a vigilare affinchéle condizioni del bando di gara siano osservate nella fase di esecuzione della stessaaggiudicazione. Infatti, la mancanza di indicazioni da parte della Commissione, nelbando di gara, della possibilità per gli aggiudicatari di ottenere frutta diversa daquella prevista come pagamento delle loro forniture ha privato la ricorrente dellapossibilità di presentare un'offerta diversa da quella che essa aveva presentato edi disporre quindi delle stesse opportunità della Trento Frutta.

58.
    In secondo luogo, nelle specifiche condizioni del caso di specie, la ricorrente èindividualmente riguardata dalla decisione controversa in quanto questa è stataadottata a seguito del riesame dell'insieme della situazione, operato a sua domandae alla luce, in particolare, dei dati supplementari che essa ha presentato allaCommissione.

59.
    La ricorrente è altresì direttamente riguardata dalla decisione controversa, dato chela Commissione non ha lasciato alcun margine di valutazione alle autorità nazionaliquanto alle modalità di attuazione di tale decisione (v., ad esempio, sentenza dellaCorte 13 maggio 1971, cause riunite 41/70, 42/70, 43/70 e 44/70, International FruitCompany/Commissione, Racc. pag. 411, punti 25-28).

60.
    Si deve poi respingere l'argomento relativo al fatto che la ricorrente non haimpugnato entro i termini prescritti la decisione 14 giugno 1996, dato che ladecisione controversa non può considerarsi come un atto meramente confermativodi questa. Infatti, come si è rilevato sopra, la Commissione ha accettato, su richiestadella ricorrente, di riesaminare la sua decisione 14 giugno 1996 e la decisionecontroversa è stata adottata a seguito di tale riesame. D'altronde, la decisionecontroversa fissa coefficienti di equivalenza diversi e si basa su elementi nuovi. Diconseguenza, il ricorso della ricorrente non può essere dichiarato irricevibile per

questo motivo (v. sentenze del Tribunale 3 marzo 1994, causa T-82/92, CortesJimenez e a./Commissione, Racc. PI pag. II-237, punto 14; 15 ottobre 1997, causaT-331/94, IPK/Commissione, Racc. pag. II-1665, punto 24; 8 luglio 1998, causa T-130/96, Aquilino/Consiglio, Racc. PI pag. II-1017, punto 34, e 21 ottobre 1998,causa T-100/96, Vicente-Nuñez/Commissione, Racc. PI pag. II-1779, punti 37-42).

61.
    Si deve respingere altresì l'argomento secondo il quale la ricorrente non avrebbealcun interesse ad agire poiché l'annullamento della decisione controversa avrebbeil solo effetto di ripristinare i coefficienti, per essa meno favorevoli, previsti nelladecisione 14 giugno 1996.

62.
    Infatti, non occorre presumere, per valutare la ricevibilità del ricorso, che unasentenza d'annullamento della decisione 6 settembre 1996 avrebbe il solo scopo direndere nuovamente validi i coefficienti d'equivalenza previsti dalla decisione 14giugno 1996, tenuto conto, in particolare, dell'obbligo della Commissione diadottare i provvedimenti che l'esecuzione della presente sentenza comporta, inconformità all'art. 176 del Trattato CE (divenuto art. 233 CE) (v. sentenza dellaCorte 26 aprile 1988, cause riunite 97/86, 99/86, 193/86 e 215/86,Asteris/Commissione, Racc. pag. 2181, punti 27-32).

63.
    Comunque, dal punto 32 della citata sentenza Simmenthal/Commissione risulta che,anche nel caso in cui una decisione di aggiudicazione sia stata pienamente attuataa favore di altri concorrenti, un offerente ha pur sempre un interesseall'annullamento di tale decisione per ottenere dalla Commissione un'adeguatarettifica della propria situazione o per indurre la Commissione ad apportare, infuturo, le opportune modifiche al sistema delle gare nel caso in cui questo fossedichiarato contrastante con determinate esigenze giuridiche. Tale giurisprudenzapuò essere trasposta nel caso di specie, tanto più che è pacifico che le operazionicontemplate dal bando di gara de quo non erano state ancora pienamente attuateal momento dell'adozione della decisione controversa.

64.
    Da quanto precede risulta che il ricorso è ricevibile.

Nel merito

65.
    A sostegno della sua domanda di annullamento della decisione 6 settembre 1996la ricorrente deduce sette motivi relativi, rispettivamente: 1) alla violazione delregolamento n. 228/96 e dei principi di trasparenza e di parità di trattamento; 2)alla violazione dei regolamenti nn. 1975/95 e 2009/95; 3) allo sviamento di potere;4) ad errori manifesti di valutazione; 5) alla violazione dell'art. 39 del Trattato CE(divenuto art. 33 CE) e del n. 3 dell'art. 40 del Trattato CE (divenuto, in seguitoa modifica, art. 34 CE), nonché del menzionato regolamento 18 maggio 1972,n. 1035; 6) al difetto di motivazione; 7) alla manifesta inadeguatezza del criteriodella sostituzione.

66.
    Occorre esaminare il primo motivo, relativo alla violazione del regolamenton. 228/96 e dei principi di trasparenza e di parità di trattamento.

Argomenti delle parti

67.
    La ricorrente assume che, autorizzando l'aggiudicatario a ritirare, in pagamentodella fornitura, un prodotto diverso da quello previsto dal regolamento n. 228/96,la Commissione ha violato tale regolamento nonché i principi di trasparenza e diparità di trattamento.

68.
    La Commissione rileva, anzitutto, che l'obiettivo della normativa di cui trattasi èquello di fornire un aiuto umanitario alle popolazioni dell'Armenia edell'Azerbaigian, utilizzando i prodotti ritirati dal mercato dagli enti di interventoper sostenere il prezzo dei prodotti agricoli. In tale contesto la possibilità disostituire la frutta indicata nell'allegato I del regolamento n. 228/96 con altra fruttaritirata dal mercato deriverebbe dal primo e dal secondo 'considerando‘ di taleregolamento e dai regolamenti nn. 1975/95 e 2009/95.

69.
    Infatti, il primo e il secondo 'considerando‘ del regolamento n. 228/96, come pureil secondo 'considerando‘ del regolamento n. 1975/95, prevederebbero soltanto chela frutta consegnata in pagamento agli aggiudicatari della gara provenga dallescorte di frutta ritirate dal mercato a seguito delle misure d'intervento, senzaprecisare che tale frutta data in pagamento agli aggiudicatari della gara debbaessere contemplata espressamente dal bando di gara. In particolare, l'art. 2, n. 2,del regolamento n. 1975/95 nonché l'art. 2, n. 2, del regolamento n. 2009/95 nonprescriverebbero che la frutta ritirata dai magazzini d'intervento sia identica aquella che dev'essere fornita dagli aggiudicatari, ma semplicemente che essa deveappartenere «allo stesso gruppo di prodotti».

70.
    Del resto, un siffatto obbligo non sarebbe conciliabile con le effettive esigenze degliStati che vengono aiutati. Così, se uno di essi avesse bisogno di succo di arancia ese non ci fossero abbastanza arance ritirate dal mercato, è ovvio che gliaggiudicatari sarebbero pagati con frutta diversa dalle arance. Analogamente, comepagamento della fornitura di confetture di frutta diversa che costituisce oggettodelle partite nn. 5 e 6 del regolamento n. 228/96, il prodotto da ritirare sarebbecostituito da arance o mele.

71.
    La sostituzione, dopo l'aggiudicazione, della frutta da ricevere in pagamento noncostituirebbe assolutamente una violazione dei principi di parità di trattamento edi trasparenza in quanto non avrebbe alcuna influenza sullo svolgimento dellaprocedura di gara. Infatti, i partecipanti alla gara avrebbero concorso tutti nellemedesime condizioni, cioè quelle previste dal regolamento n. 228/96 e dal suoallegato I. La sostituzione della frutta avvenuta dopo l'aggiudicazione non avrebbeavuto la minima influenza sullo svolgimento dell'operazione.

Giudizio del Tribunale

72.
    Relativamente alla direttiva del Consiglio 26 luglio 1971, 71/305/CEE, che coordinale procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici (GU L 185, pag. 5),la Corte ha affermato che, quando un ente aggiudicatore ha fissato prescrizioni nelcapitolato d'appalto, il rispetto del principio della parità di trattamento degliofferenti impone che tutte le offerte siano conformi a tali prescrizioni allo scopodi garantire un raffronto obiettivo tra le offerte (sentenze della Corte 22 giugno1993, causa C-243/89, Commissione/Danimarca, Racc. pag. I-3353, punto 37, e 25aprile 1996, causa C-87/94, Commissione/Belgio, Racc. pag. I-2043, punto 70).Inoltre, ha affermato che la procedura del raffronto tra le offerte deve rispettare,in tutte le sue fasi, tanto il principio della parità di trattamento degli offerentiquanto quello della trasparenza, affinché tutti gli offerenti dispongano delle stessepossibilità nella formulazione delle loro offerte (sentenza Commissione/Belgio,citata, punto 54).

73.
    Questa giurisprudenza si può trasporre nel caso di specie. Ne deriva che laCommissione era tenuta a precisare chiaramente nel bando di gara l'oggetto e lecondizioni della gara ed a conformarsi rigorosamente alle condizioni enunciateaffinché tutti gli offerenti disponessero delle stesse possibilità nella formulazionedelle loro offerte. In particolare, la Commissione non poteva modificaresuccessivamente le condizioni della gara, in particolare quelle vertenti sull'offertada presentare, in un modo non previsto nel bando di gara stesso, senza trasgredireil principio di trasparenza.

74.
    Come è stato rilevato sopra, la decisione controversa consente agli aggiudicatari,cioè alla Trento Frutta e alla Loma, di prelevare in pagamento delle loro fornitureprodotti diversi da quelli contemplati dal bando di gara, in particolare pesche insostituzione delle mele e delle arance.

75.
    Una sostituzione del genere non è prevista dal bando di gara quale risulta dalregolamento n. 228/96. Infatti, emerge dall'allegato I di tale regolamento,interpretato secondo l'art. 15, nn. 1 e 2, del regolamento n. 2009/95 (v. punti 9-13supra), che solo i prodotti citati, cioè, per quanto riguarda le partite nn. 1, 2 e 5,mele e, per quanto riguarda le partite nn. 3, 4 e 6, arance, potevano essere ritiratidagli aggiudicatari come pagamento delle forniture.

76.
    Inoltre dall'art. 6, n. 1, lett. e), sub 1), del regolamento n. 2009/95 (v. punto 7,supra) risulta che un'offerta, per essere valida, doveva contenere il quantitativo diprodotti richiesto dall'offerente come pagamento della fornitura di prodottitrasformati nelle condizioni previste nel bando di gara.

77.
    La sostituzione delle pesche alle mele o alle arance in pagamento delle fornituredi cui trattasi e la fissazione dei coefficienti d'equivalenza tra tali fruttacostituiscono quindi una rilevante modifica di una condizione sostanziale del bandodi gara, cioè le modalità di pagamento dei prodotti da fornire.

78.
    Ora, contrariamente a quanto afferma la Commissione, nessuna delle disposizionida esse citate, in particolare il primo e il secondo 'considerando‘ del regolamenton. 228/96 e l'art. 2, n. 2, del regolamento n. 1975/95 (punti 3 e 12, supra), autorizza,neanche implicitamente, una sostituzione del genere. Non è nemmeno prevista unasostituzione nell'ipotesi, prospettata dalla Commissione, in cui i quantitativi di fruttanei magazzini d'intervento siano insufficienti e le frutta di sostituzione fornite comepagamento agli aggiudicatari appartengano allo «stesso gruppo di prodotti» deiloro fornitori.

79.
    Del resto, la decisione controversa prevede non soltanto la sostituzione di peschealle mele e alle arance, ma fissa pure coefficienti d'equivalenza con riferimento adeventi verificatisi successivamente alla gara, cioè il livello dei prezzi delle frutta dicui trattasi sul mercato a metà agosto 1996, mentre la presa in considerazione ditali elementi, successivi alla gara, per determinare le modalità di pagamentoapplicabili alle forniture in questione non è affatto prevista nel bando di gara.

80.
    Inoltre, i dati forniti dalla Commissione nel corso del giudizio (v. l'allegato 3 delcontroricorso e la risposta della Commissione ai quesiti del Tribunale) nonattestano che, al momento dell'adozione della decisione controversa, esistesse unaindisponibilità di mele nei magazzini d'intervento tale da impedire l'esecuzionedelle operazioni contemplate dal bando di gara.

81.
    Anche ammettendo che siffatta indisponibilità di mele da poter ritirare sia esistitaa livello comunitario, ciò non toglie che toccava alla Commissione prevedere, nelbando di gara, le precise condizioni di una sostituzione di frutta a quella previstaquale pagamento delle forniture in questione, al fine di osservare i principi ditrasparenza e di parità di trattamento. In mancanza, la Commissione dovevabandire una nuova procedura di gara.

82.
    Da quanto precede risulta che la decisione controversa viola il bando di garaprevisto dal regolamento n. 228/96 e i principi di trasparenza e di parità ditrattamento e che essa deve quindi essere annullata, senza che sia necessariostatuire sugli altri motivi sollevati dalla ricorrente.

Causa T-106/97

83.
    Occorre esaminare la ricevibilità del ricorso.

Argomenti delle parti

84.
    La Commissione deduce che il ricorso del 9 aprile 1997 è stato proposto dopo lascadenza del termine previsto dall'art. 173, quinto comma, del Trattato, il qualeavrebbe cominciato a decorrere il 31 ottobre 1996.

85.
    Infatti, la ricorrente avrebbe certamente preso cognizione del contenuto delladecisione 22 luglio 1996 all'udienza del 31 ottobre 1996 dinanzi al Tribunale

amministrativo regionale del Lazio. In tale data (anzi dieci giorni prima, ossia il 21ottobre 1996, secondo la memoria dell'AIMA) l'AIMA avrebbe versato agli attidella causa pendente dinanzi a tale giudice la nota della Commissione 23 luglio1996, n. 29903 (allegato 11 del controricorso nella causa T-106/97). Questa notariprodurrebbe il contenuto della decisione 22 luglio 1996 e, in particolare, ilcoefficiente d'equivalenza tra le mele e le nettarine. Il testo di tale decisionesarebbe anche stato allegato alla nota.

86.
    Nel ricorso nella causa T-191/96 (punto 12), depositato nella cancelleria delTribunale il 25 novembre 1996, la ricorrente avrebbe d'altra parte sostenuto disapere che il 22 luglio 1996 era stata adottata una decisione della Commissione cheestendeva, rispetto alla decisione 14 giugno 1996, la «possibilità di sostituzione»delle frutta. La ricorrente avrebbe pure dimostrato di essere a conoscenza delcontenuto della decisione 22 luglio 1996, facendo espressamente riferimento, nelpunto 23 del ricorso nella causa T-191/96, alla «frutta in questione (mele e arance,da un lato, pesche, albicocche e noce-pesche, dall'altro)».

87.
    Il fatto che la ricorrente non abbia chiesto una copia della citata nota 23 luglio1996, n. 29903, nel contesto del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativoregionale del Lazio, e non si sia preoccupata di ottenere la comunicazione di taledocumento, mentre aveva esperito contro l'AIMA un'azione riguardante la gara dequa, costituirebbe una grave negligenza e non potrebbe essere invocato pergiustificare l'inosservanza del termine di ricorso nella presente causa.

88.
    Anche ammettendo che la ricorrente non abbia effettivamente avuto cognizione deltesto integrale della decisione 22 luglio 1996, essa avrebbe, comunque, dovutochiederlo formalmente alla Commissione (sentenza del Tribunale 29 maggio 1991,causa T-12/90, Bayer/Commissione, Racc. pag. II-219, ordinanza della Corte 5marzo 1993, causa C-102/92, Ferriere Acciaierie Sarde/Commissione, Racc. pag. I-801, punto 17 e seguenti, e ordinanza del Tribunale 10 febbraio 1994, causa T-468/93, Frinil/Commissione, Racc. pag. II-33, punto 31 e seguenti).

89.
    La ricorrente assume di aver avuto cognizione del testo della decisione 22 luglio1996 solo quando la Commissione ha presentato il controricorso nella causa T-191/96, il 30 gennaio 1997.

90.
    Nel corso della riunione del 26 luglio 1996 con i servizi della DG VI la ricorrenteavrebbe espressamente chiesto informazioni su un'eventuale decisione che avrebbeesteso la possibilità di sostituzione di frutta a quella prevista nel bando di gara.Tuttavia, essa non avrebbe ricevuto alcuna precisazione dai funzionari presenti.

91.
    Benché la memoria dell'AIMA depositata nel contesto del procedimento dinanzial giudice amministrativo italiano abbia menzionato, in allegato, la citata nota 23luglio 1996, n. 29903, la ricorrente non avrebbe ricevuto copia di tale documentoe non ne avrebbe chiesta una, ritenendo che si trattasse di una nota analoga alle

altre, relative alla sostituzione delle mele e delle arance con pesche e albicocche.D'altronde, le osservazioni dell'AIMA non avrebbero contenuto alcun riferimentoalla decisione 22 luglio 1996 e questa non sarebbe stata nemmeno richiamataall'udienza del 31 ottobre 1996.

92.
    Con lettera 5 settembre 1997, che rispondeva ad una domanda della ricorrente,l'AIMA avrebbe peraltro dichiarato di non trovare tracce nei suoi atti della«decisione della Commissione che parrebbe adottata in data 22 luglio 1996»(allegato 3 della replica nella causa T-106/97).

Giudizio del Tribunale

93.
    Nel punto 12 del ricorso nella causa T-191/96 la ricorrente ha affermato di aversaputo, nella riunione del 26 luglio 1996 (v. punto 27, supra), che la Commissioneaveva consentito agli aggiudicatari di ritirare, quale corrispettivo delle forniture inquestione, frutta diversa da quella prevista nel bando di gara con due decisionidistinte, rispettivamente datate 14 giugno e 22 luglio 1996, di cui la seconda, chenon le era stata comunicata, avrebbe «esteso ulteriormente la possibilità disostituzione».

94.
    Ne risulta che il 26 luglio 1996 la ricorrente ha preso conoscenza dell'adozione daparte della Commissione, il 22 luglio 1996, di una decisione che estendeva lapossibilità di sostituzione di frutta alle mele e alle arance prevista dalla decisione14 giugno 1996.

95.
    Successivamente, nella memoria 21 ottobre 1996 presentata dinanzi al Tribunaleamministrativo regionale del Lazio (allegato 4 della replica nella causa T-191/96),l'AIMA ha precisato:

«Stà di fatto che i lamentati parametri di conversione tra frutti (mele, arance,pesche, albicocche e nettarine) quale pagamento del prezzo di fornitura dariconoscersi in favore della Trento Frutta e della Loma sono scaturiti da altrettantedecisioni comunitarie (v. note n. 24700 del 20.6.96 e n. 29903 del 23.7.96) cuil'AIMA, necessariamente, ha dovuto dar seguito portandone a conoscenza gliinteressati».

96.
    Nella memoria si precisa che la nota della Commissione 23 luglio 1996, n. 29903,era allegata alla medesima. E' pacifico che la suddetta nota riporta il contenutodella decisione della Commissione 22 luglio 1996.

97.
    L'udienza dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio si è tenuta il 31ottobre 1996.

98.
    Ne risulta che al più tardi il 31 ottobre 1996 la ricorrente aveva conoscenza, perlo meno, del fatto che la Commissione aveva adottato una decisione che consentivala sostituzione delle nettarine alla frutta prevista quale pagamento delle forniture

effettuate dalla Trento Frutta e dalla Loma e che il contenuto di tale decisione erariportato in una nota della Commissione 23 luglio 1996, n. 29903.

99.
    Questa constatazione trova conferma nel fatto che al punto 23 del ricorso nellacausa T-191/96, depositato nella cancelleria del Tribunale il 25 novembre 1996, laricorrente ha fatto riferimento alla possibilità di sostituzione delle nettarine allafrutta contemplata dal bando di gara.

100.
    Anche se, come essa asserisce, la ricorrente non ha avuto cognizione del testointegrale della decisione 22 luglio 1996 prima del 30 gennaio 1997, data deldeposito del controricorso nella causa T-191/96, al quale era allegata una copia ditale decisione, occorre ricordare che, secondo la costante giurisprudenza dellaCorte, spetta a colui che abbia conoscenza dell'esistenza di un atto che lo riguardachiederne il testo integrale entro un termine ragionevole (ordinanza FerriereAcciaierie Sarde/Commissione, citata, punto 18).

101.
    Ora, nel caso di specie non è provato che la ricorrente abbia chiesto allaCommissione di fornirle il testo integrale della decisione 22 luglio 1996 dopo lariunione del 26 luglio 1996, ovvero dopo il deposito della memoria dell'AIMAdinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio il 21 ottobre 1996 o, infine,dopo l'udienza dinanzi a tale Tribunale il 31 ottobre 1996.

102.
    Di conseguenza, la ricorrente non può sostenere che il dies a quo del termine diricorso dev'essere fissato al 30 gennaio 1997. Infatti, da quanto precede risulta cheun termine ragionevole per chiedere il testo integrale della decisione 22 luglio 1996era stato nettamente superato prima di detta data.

103.
    Ne consegue che il ricorso, proposto il 9 aprile 1997, dev'essere considerato tardivoe, pertanto, irricevibile.

Sulle spese

104.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura, la partesoccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi dell'art.87, n. 3, del regolamento di procedura il Tribunale può ripartire le spese o decidereche ciascuna parte sopporti le proprie spese se le parti soccombono rispettivamentesu uno o più capi ovvero per motivi eccezionali.

105.
    Poiché la Commissione è rimasta soccombente nella causa T-191/96 e poiché laricorrente ne ha fatto domanda, occorre condannarla alle spese nella presentecausa. Per quanto riguarda il procedimento sommario T-191/96 R, il Tribunaleritiene, alla luce dell'ordinanza del presidente del Tribunale 26 febbraio 1997, cheoccorra disporre che ciascuna parte sopporti le proprie spese.

106.
    Per contro, dato che la ricorrente è rimasta soccombente nella causa T-106/97, edato che la Commissione ne ha fatto domanda, occorre condannarla a sopportarele relative spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1)    La decisione della Commissione 6 settembre 1996, C(96) 2208, è annullata.

2)    Il ricorso nella causa T-106/97 è irricevibile.

3)    La Commissione è condannata alle spese nella causa T-191/96. Ciascunaparte sopporterà le proprie spese nel procedimento T-191/96 R. Laricorrente è condannata alle spese relative alla causa T-106/97.

Potocki

Bellamy
Meij

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 ottobre 1999.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

A. Potocki


1: Lingua processuale: l'italiano.

Racc.