Language of document : ECLI:EU:C:2014:350

Causa C‑356/12

Wolfgang Glatzel

contro

Freistaat Bayern

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerischer Verwaltungsgerichtshof)

«Rinvio pregiudiziale – Trasporti – Direttiva 2006/126/CE – Allegato III, punto 6.4 – Validità – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 20, 21, paragrafo 1, e 26 – Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità – Patente di guida – Idoneità fisica e mentale per la guida di un veicolo a motore – Norme minime – Acutezza visiva – Parità di trattamento – Impossibilità di deroghe – Proporzionalità»

Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 22 maggio 2014

1.        Diritti fondamentali – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Parità di trattamento – Divieto di discriminazione fondata sulla disabilità – Portata

(Direttiva del Consiglio 2000/78; decisione del Consiglio 2010/48)

2.        Trasporti – Trasporti su strada – Patente di guida – Direttiva 2006/126 – Riconoscimento reciproco delle patenti di guida – Requisiti in fatto di acutezza visiva – Verifica della validità alla luce del divieto di discriminazione fondata sulla disabilità – Limitazione ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Validità – Verifica della validità alla luce dell’obbligo di inserimento delle persone con disabilità – Validità – Verifica della validità alla luce del principio della parità di trattamento – Validità

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 20, 21, § 1, e 26; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/126, artt. 4 e 7 e allegato III)

1.        Relativamente alla questione della discriminazione fondata su una disabilità, l’articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea richiede al legislatore dell’Unione, in particolare, che non pratichi trattamenti differenziati sul fondamento di una limitazione risultante segnatamente da menomazioni fisiche, mentali o psichiche durature, la quale, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri, a meno che una tale disparità di trattamento non sia obiettivamente giustificata.

(v. punto 46)

2.        L’esame della questione pregiudiziale non ha rivelato nessun elemento che possa inficiare la validità dell’allegato III, punto 6.4, della direttiva 2006/126, concernente la patente di guida, con riferimento agli articoli 20, 21, paragrafo 1, o 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Invero, una disparità di trattamento nei confronti di una persona a seconda che possieda o meno l’acutezza visiva necessaria per guidare veicoli a motore non è, in linea di principio, contraria al divieto di discriminazione fondata su una disabilità sancito all’articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, purché una tale condizione risponda effettivamente a un obiettivo di interesse generale, sia necessaria e non costituisca un onere eccessivo. Ebbene, fissando nell’allegato III, per i conducenti del gruppo 2 ai sensi di detto allegato, una soglia minima di acutezza visiva per l’occhio meno sano, la direttiva 2006/126 intende migliorare la sicurezza della circolazione e risponde, così, all’obiettivo di interesse generale di migliorare la sicurezza della circolazione. Quanto alla necessità di tali norme minime, è essenziale, per garantire la sicurezza della circolazione, che le persone alle quali è rilasciata la patente di guida posseggano capacità fisiche adeguate, specialmente visive, in quanto i difetti fisici possono avere conseguenze notevoli. Infine, il legislatore dell’Unione ha messo sulla bilancia, da un lato, le necessità della sicurezza della circolazione e, dall’altro, il diritto delle persone affette da un handicap visivo a non essere discriminate in un modo che risulti sproporzionato rispetto agli obiettivi perseguiti.

Inoltre, se è vero che l’articolo 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea prescrive all’Unione di rispettare e riconoscere il diritto dei disabili di beneficiare di misure di inserimento, il principio consacrato da tale disposizione non implica, però, che il legislatore dell’Unione sia tenuto ad adottare questa o quella misura particolare. Affinché produca pienamente effetti, detto articolo deve essere concretizzato da disposizioni del diritto dell’Unione o del diritto nazionale. Esso non può, quindi, conferire di per sé ai singoli un diritto soggettivo autonomamente azionabile.

Infine, il fatto che, per i conducenti del gruppo 1 ai sensi dell’allegato III della direttiva 2006/126 che non soddisfano le norme relative, segnatamente, all’acutezza visiva, il rilascio della patente di guida possa nondimeno essere preso in considerazione in «casi eccezionali» se il conducente si sottopone a un esame individuale di idoneità alla guida, mentre una tale possibilità manca per i conducenti del gruppo 2, non integra una disparità di trattamento contraria all’articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Il legislatore dell’Unione si è dato cura di creare due categorie di conducenti in funzione delle dimensioni del veicolo, del numero di passeggeri trasportati e delle responsabilità che derivano, quindi, dalla guida di tali veicoli. In effetti, le caratteristiche dei veicoli considerati – per esempio dimensioni, peso, manovrabilità – giustificano l’esistenza di condizioni differenti per il rilascio della patente per poterli guidare. Conseguentemente, le situazioni dei conducenti di tali veicoli non sono simili. Proprio nei limiti in cui le situazioni suddette non sono simili, una disparità di trattamento fra le stesse non viola il diritto dei conducenti dell’uno o dell’altro gruppo all’«uguaglianza davanti alla legge» consacrata dall’articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(v. punti 50, 51, 54, 72, 78, 80, 83, 84, 86 e dispositivo)