Language of document : ECLI:EU:C:2022:380


 


 



Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 12 maggio 2022 –
Commissione / Italia (Valori limite – NO2)

(causa C573/19) (1)

«Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 2008/50/CE – Qualità dell’aria ambiente – Articolo 13, paragrafo 1, e allegato XI – Superamento sistematico e continuato dei valori limite fissati per il biossido di azoto (NO2) in alcune zone ed in alcuni agglomerati italiani – Articolo 23, paragrafo 1 – Allegato XV – Periodo di superamento “il più breve possibile” – Misure appropriate»

1.      Ricorso per inadempimento – Oggetto della lite – Determinazione durante il procedimento precontenzioso – Presa in considerazione di fatti posteriori al parere motivato – Presupposti – Fatti della stessa natura e costitutivi dello stesso comportamento di quelli in un primo momento considerati

(Art. 258 TFUE)

(v. punto 71)

2.      Ricorso per inadempimento – Oggetto della lite – Determinazione durante il procedimento precontenzioso – Formulazione più dettagliata delle censure nella memoria di replica, senza modifica né ampliamento dell’oggetto della controversia – Ammissibilità

(Art. 258 TFUE)

(v. punto 72)

3.      Ambiente – Inquinamento atmosferico – Qualità dell’aria ambiente – Direttiva 2008/50 – Valori limite per la protezione della salute umana – Superamento sistematico e persistente – Inadempimento

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/50, art. 13, § 1, e allegato XI)

(v. punti 7476, 9298, dispositivo 1)

4.      Ricorso per inadempimento – Natura obiettiva – Origine dell’inadempimento – Irrilevanza

(Art. 258 TFUE)

(v. punti 100109)

5.      Ambiente – Inquinamento atmosferico – Qualità dell’aria ambiente – Direttiva 2008/50 – Valori limite per la protezione della salute umana – Biossido di azoto – Superamento – Conseguenze – Obbligo per lo Stato membro di elaborare un piano per porvi rimedio – Termine – Mancata adozione di misure appropriate ed efficaci che garantiscano un periodo di superamento il più breve possibile – Inadempimento

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/50, artt. 13, § 1, e 23, § 1, e allegati XI e XV, sezione A)

(v. punti 150168, dispositivo1)

6.      Ambiente – Inquinamento atmosferico – Qualità dell’aria ambiente – Direttiva 2008/50 – Superamento dei valori limite di qualità dell’aria – Obbligo di predisporre un piano per porvi rimedio – Termine – Fissazione di un periodo eccessivamente lungo – Inammissibilità – Inadempimento

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/50, art. 23, § 1)

(v. punti 169173)

Dispositivo

1)

La Repubblica italiana, non avendo provveduto affinché non fosse superato, in modo sistematico e continuato, il valore limite annuale fissato per il biossido di azoto (NO2),

–        a partire dall’anno 2010 fino al 2018 incluso, nelle zone IT0118 (agglomerato di Torino); IT0306 (agglomerato di Milano); IT0307 (agglomerato di Bergamo); IT0308 (agglomerato di Brescia); IT0711 (Comune di Genova); IT0906 (agglomerato di Firenze) e IT1215 (agglomerato di Roma);

–        a partire dall’anno 2010 fino al 2017 incluso, nella IT 0309 (zona A – pianura ad elevata urbanizzazione);

–        a partire dall’anno 2010 fino al 2012 e a partire dall’anno 2014 fino al 2018 incluso, nella zona IT1912 (agglomerato di Catania), nonché

–        a partire dall’anno 2010 fino al 2012 e a partire dall’anno 2014 fino al 2017 incluso, nella zona IT1914 (zone industriali),

è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del combinato disposto dell’articolo 13, paragrafo 1, e dell’allegato XI della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa e, non avendo adottato, a partire dall’11 giugno 2010, misure appropriate per garantire il rispetto del valore limite annuale fissato per il NO2 in tutte le suddette zone e, in particolare, non avendo provveduto affinché i piani per la qualità dell’aria prevedessero misure appropriate affinché il periodo di superamento di detto valore limite fosse il più breve possibile, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 23, paragrafo 1, di tale direttiva, letto da solo e in combinato disposto con l’allegato XV, punto A, di quest’ultima.

2)

La Repubblica italiana è condannata alle spese.


1 GU C 305 del 9.9.2019.