Language of document :

Comunicazione sulla GU

 

     SENTENZA DEL TRIBUNALE

     23 ottobre 2002

nella causa T-388/00: Institut für Lernsysteme GmbH contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (1)

    ("Marchio comunitario ( Procedimento di opposizione ( Marchio anteriore figurativo che contiene la sigla ILS ( Domanda di marchio comunitario denominativo ELS ( Prova dell'uso del marchio anteriore

( Art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 40/94 e regola 22 del regolamento (CE) n. 2868/95 ( Impedimento relativo alla registrazione ( Rischio di confusione ( Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 ( Motivazione")

    (Lingua processuale: l'inglese)

Nella causa T-388/00, Institut für Lernsysteme GmbH, con sede in Amburgo (Germania), rappresentato dagli avv.ti J. Schneider e A. Buddee, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agenti: signori A. von Mühlendahl, A. di Carlo e O. Waelbroeck), altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) ELS Educational Services, Inc., con sede in Culver City, California (Stati Uniti), avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 18 ottobre 2000 (procedimento R 074/2000-3), il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. M. Vilaras, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. P. Mengozzi, giudici, cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore, ha pronunciato il 23 ottobre 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)La decisione della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni, modelli) 18 ottobre 2000 (procedimento R 074/2000-3) è annullata per la parte relativa all'esame del rischio di confusione tra i marchi confliggenti.

2)Il ricorso è respinto per il resto.

3)La parte convenuta sopporterà le proprie spese nonché i due terzi di quelle sostenute dalla parte ricorrente. Quest'ultima sopporterà un terzo delle proprie spese.

____________

1 - GU C 79 del 10.3.2001