Language of document : ECLI:EU:T:2011:46





Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 17 febbraio 2011 – Zhejiang Xinshiji Foods et Hubei Xinshiji Foods / Consiglio

(causa T‑122/09)

«Dumping – Importazioni di agrumi preparati o conservati originari della Repubblica popolare cinese – Diritti della difesa – Obbligo di motivazione – Principio di buona amministrazione – Art. 15, n. 2, e art. 20, nn. 4 e 5, del regolamento (CE) n. 384/96 [divenuti art. 15, n. 2, e art. 20, nn. 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009]»

1.                     Diritto dell’Unione – Principi – Diritti della difesa – Rispetto nell’ambito dei procedimenti amministrativi – Antidumping – Obbligo delle istituzioni di garantire l’informazione delle imprese interessate – Portata – Modalità di comunicazione – Inosservanza del termine di un mese tra la comunicazione dell’informazione finale alle imprese interessate e la decisione definitiva o la proposta di atto definitivo della Commissione – Rilevanza (Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 20, n. 4) (v. punti 26-27, 29)

2.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Inchiesta – Obbligo delle istituzioni di garantire l’informazione delle imprese interessate – Portata – Omissione, nei documenti d’informazione finale, di spiegazioni precise sul metodo di calcolo dei volumi delle vendite dell’industria comunitaria – Rilevanza (Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 20) (v. punti 37-38, 40-42)

3.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Danno – Fattori da prendere in considerazione – Fattori, diversi dalle importazioni, che causano un pregiudizio all’industria comunitaria – Incidenza dei prezzi delle materie prime (Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 3, nn. 5‑7) (v. punti 52-62)

4.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Danno – Potere discrezionale delle istituzioni – Limiti – Obbligo di esame diligente e imparziale di tutte le circostanze pertinenti – Obbligo delle istituzioni di garantire l’informazione delle imprese interessate – Omessa comunicazione da parte della Commissione degli elementi che dimostrano l'equità del confronto tra i prezzi all’esportazione e prezzi dell’industria comunitaria – Violazione dei diritti della difesa e dell’obbligo di motivazione (Regolamento del Consiglio n. 384/96, artt. 3, nn. 2 e 3, e 20) (v. punti 75‑80, 84-86, 90-91)

5.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Regolarizzazione di un difetto di motivazione nel corso del procedimento contenzioso – Inammissibilità (Art. 296 TFUE) (v. punto 92)

6.                     Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Violazione delle forme sostanziali – Violazione da parte di un’istituzione del suo regolamento interno (Art. 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 15, n. 2) (v. punti 102-110)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 18 dicembre 2008, n. 1355, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese (GU L 350, pag. 35), nella parte riguardante le ricorrenti.

Dispositivo

1)

Il regolamento (CE) del Consiglio 18 dicembre 2008, n. 1355, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese, è annullato nella parte riguardante la Zhejiang Xinshiji Foods Co. Ltd e la Hubei Xinshiji Foods Co. Ltd.

2)

La Zhejiang Xinshiji Foods e la Hubei Xinshiji Foods sopporteranno la metà delle loro spese.

3)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese nonché la metà di quelle sostenute dalla Zhejiang Xinshiji Foods e dalla Hubei Xinshiji Foods.

4)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.