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Ricorso proposto il 23 marzo 2009 - Zhejiang Xinshiji Foods e Hubei Xinshiji Foods / Consiglio

(Causa T-122/09)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Zhejiang Xinshiji Foods Co. Ltd, Hubei Xinshiji Foods Co. Ltd (rappresentanti: F. Carlin, Barrister, A. MacGregor, Solicitor, avv.ti N. Niejahr e Q. Azau)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni delle ricorrenti

annullare il regolamento nei limiti in cui esso istituisce dazi antidumping su prodotti fabbricati ed esportati dalle ricorrenti;

ordinare al Consiglio dell'Unione europea di pagare le proprie spese e quelle sostenute dalle ricorrenti nell'ambito del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Con il loro ricorso, le ricorrenti chiedono l'annullamento, in base all'art. 230 CE, del regolamento (CE) del Consiglio 18 dicembre 2008, n. 1355, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese 1 ("il regolamento definitivo"), per quanto riguarda le ricorrenti.

Le ricorrenti chiedono l'annullamento del regolamento definitivo riguardo ad esse, poiché tale regolamento viola i loro diritti della difesa, l'obbligo di motivazione ed il principio di buona amministrazione.

Le ricorrenti sostengono che i loro diritti della difesa sono stati violati,

per non essere state tempestivamente informate dei fatti in modo corretto, come richiesto dall'art. 20, n. 4, del regolamento (CE) del Consiglio 384/96 2, e per la mancata fornitura di chiarimenti adeguati in merito ad incoerenze nei volumi di vendita dell'industria comunitaria, con la conseguenza che le ricorrenti non hanno effettivamente potuto comunicare le loro osservazioni o difendere i loro interessi in modo significativo.

nel contesto dell'accertamento di un danno con riferimento al quale la Commissione ha omesso di:

rispondere ai quesiti delle ricorrenti riguardo ad incoerenze dei dati nei volumi di vendita dell'industria comunitaria in tempo utile per consentire loro di comunicare le proprie osservazioni prima che il Consiglio adottasse il regolamento definitivo;

fornire alle ricorrenti i chiarimenti richiesti in relazione al rifiuto di tener conto dell'impatto dei prezzi delle materie prime;

spiegare come la Commissione ha calcolato la maggiorazione del 2% dei costi di importazione e del margine dell'importatore, e

prendendo in considerazione, per errore manifesto di valutazione, incoerenze significative relativamente ai dati delle vendite dell'industria comunitaria in sede di determinazione del danno.

Le ricorrenti affermano che il regolamento definitivo viola altresì l'art. 253 CE, non indicando i motivi sui cui esso si fondava riguardo ad un elemento essenziale di fatto, vale a dire la maggiorazione del 2% dei costi di importazione e del margine dell'importatore, il quale è attinente alle osservazioni svolte nel regolamento definitivo che ha portato all'imposizione di dazi antidumping definitivi applicabili alle ricorrenti.

Infine, le ricorrenti sostengono che, in considerazione delle dichiarazioni rese dalle ricorrenti durante tutto il procedimento, riconducibili alle varie omissioni della Commissione di spiegare debitamente il fondamento di fatto su cui la Commissione proponeva l'adozione di misure antidumping definitive e la tutela adeguata dei diritti della difesa delle ricorrenti, il Consiglio ha violato il principio di buona amministrazione nel momento in cui ha adottato il regolamento definitivo come proposto dalla Commissione.

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1 - GU 2008 L 350, pag. 35.

2 - Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996 L 56, pag. 1).