Language of document : ECLI:EU:T:2020:180

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

21 marzo 2024 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2014/26/UE – Gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi – Organismi di gestione collettiva – Entità di gestione indipendenti – Accesso all’attività di gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi – Direttiva 2000/31/CE – Ambito di applicazione materiale – Articolo 3, paragrafo 3 – Direttiva 2006/123/CE – Ambito di applicazione materiale – Articolo 17, punto 11 – Articolo 56 TFUE»

Nella causa C‑10/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale ordinario di Roma (Italia), con ordinanza del 5 gennaio 2022, pervenuta in cancelleria il 5 gennaio 2022, nel procedimento

Liberi editori e autori (LEA)

contro

Jamendo SA,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan, presidente di sezione, M. Ilešič (relatore), I. Jarukaitis, A. Kumin e D. Gratsias, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: C. Di Bella, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 febbraio 2023,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Liberi editori e autori (LEA), da D. Malandrino, A. Peduto e G.M. Riccio, avvocati;

–        per la Jamendo SA, da M. Dalla Costa, G. Donà e A. Ferraro, avvocati;

–        per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da R. Guizzi, avvocato dello Stato;

–        per il governo austriaco, da A. Posch, J. Schmoll, G. Kunnert e F. Parapatits, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da V. Di Bucci e J. Samnadda, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 25 maggio 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno (GU 2014, L 84, pag. 72).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Liberi editori e autori (LEA) e la Jamendo SA, relativa allo svolgimento, da parte di quest’ultima, dell’attività di intermediazione in materia di diritti d’autore e di diritti connessi nel territorio italiano.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

 Direttiva 2000/31/CE

3        L’articolo 1 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU 2000, L 178, pag. 1, e rettifica in GU 2002, L 285, pag. 27), al paragrafo 1 dispone quanto segue:

«La presente direttiva mira a contribuire al buon funzionamento del mercato interno garantendo la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione tra Stati membri».

4        Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, di tale direttiva:

«Gli Stati membri non possono, per motivi che rientrano nell’ambito regolamentato, limitare la libera circolazione dei servizi [della] società dell’informazione provenienti da un altro Stato membro».

5        L’articolo 3, paragrafo 3, di detta direttiva prevede, tra l’altro, che l’articolo 3, paragrafo 2, di quest’ultima non si applica ai settori di cui all’allegato di tale direttiva.

6        Ai sensi di detto allegato, i paragrafi 1 e 2 dell’articolo 3 della direttiva 2000/31 non si applicano «ai seguenti settori: (...) i diritti d’autore, diritti connessi e i diritti di cui alle direttive 87/54/CEE [del Consiglio, del 16 dicembre 1986, sulla tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori (GU 1987, L 24, pag. 36)] e 96/9/CEE [del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU 1996, L 77, pag. 20)], nonché i diritti di proprietà industriale».

 Direttiva 2006/123/CE

7        L’articolo 1 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU 2006, L 376, pag. 36), intitolato «Oggetto», al paragrafo 1 così dispone:

«La presente direttiva stabilisce le disposizioni generali che permettono di agevolare l’esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori nonché la libera circolazione dei servizi, assicurando nel contempo un elevato livello di qualità dei servizi stessi».

8        L’articolo 3 di tale direttiva, intitolato «Relazione con le altre disposizioni del diritto comunitario», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Se disposizioni della presente direttiva confliggono con disposizioni di altri atti comunitari che disciplinano aspetti specifici dell’accesso ad un’attività di servizi o del suo esercizio in settori specifici o per professioni specifiche, le disposizioni di questi altri atti comunitari prevalgono e si applicano a tali settori o professioni specifiche. (...)».

9        L’articolo 16 di detta direttiva, intitolato «Libera prestazione di servizi», al paragrafo 1 così dispone:

«Gli Stati membri rispettano il diritto dei prestatori di fornire un servizio in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stabiliti.

(...)».

10      Ai sensi dell’articolo 17 della medesima direttiva, intitolato «Ulteriori deroghe alla libera prestazione di servizi»:

«L’articolo 16 non si applica:

(...)

11)      ai diritti d’autore e diritti connessi (...)».

 Direttiva 2014/26

11      I considerando da 2 a 4, da 7 a 9, 15, 16, 19 e 55 della direttiva 2014/26 così recitano:

«(2)      La diffusione di contenuti protetti da diritti d’autore e diritti connessi, compresi i libri, le produzioni audiovisive e la musica incisa, e servizi a essi correlati, è subordinata alla concessione di licenze da parte dei vari titolari dei diritti [d’autore] e dei diritti connessi, come autori, interpreti o esecutori, produttori ed editori. Solitamente è il titolare dei diritti a scegliere se gestire i propri diritti in prima persona o optare per una gestione collettiva, a meno che gli Stati membri non dispongano diversamente, in conformità del diritto unionale e degli obblighi internazionali assunti dall’Unione [europea] e dai suoi Stati membri. La gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi comprende la concessione di licenze agli utilizzatori, l’audit degli utilizzatori, il monitoraggio dell’utilizzazione dei diritti, l’esecuzione dei diritti d’autore e dei diritti connessi, la riscossione dei proventi relativi allo sfruttamento dei diritti e la distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti. Gli organismi di gestione collettiva consentono ai titolari dei diritti di essere remunerati per gli usi che non sarebbero in condizione di controllare o fare rispettare, inclusi gli usi effettuati nei mercati esteri.

(3)      A norma dell’articolo 167 [TFUE], l’Unione deve tenere conto della diversità culturale nell’azione che svolge e contribuire al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune. Gli organismi di gestione collettiva svolgono e dovrebbero continuare a svolgere un ruolo importante in quanto promotori della diversità delle espressioni culturali, sia consentendo l’accesso al mercato dei repertori più piccoli e meno conosciuti sia fornendo servizi sociali, culturali ed educativi a beneficio dei loro titolari di diritti e del pubblico.

(4)      È opportuno che gli organismi di gestione collettiva stabiliti nell’Unione possano beneficiare delle libertà sancite dai trattati nel rappresentare titolari dei diritti residenti o stabiliti in altri Stati membri o nel concedere licenze a utilizzatori residenti o stabiliti in altri Stati membri.

(...)

(7)      Al fine di proteggere gli interessi dei membri degli organismi di gestione collettiva, dei titolari dei diritti e di terzi, è opportuno che la normativa degli Stati membri in materia di diritti d’autore e di concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online sia coordinata in modo tale da garantire che vi siano garanzie equivalenti in tutta l’Unione. Pertanto, la presente direttiva dovrebbe avere quale base giuridica l’articolo 50, paragrafo 1, TFUE.

(8)      La presente direttiva mira a coordinare le normative nazionali sull’accesso all’attività di gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi da parte degli organismi di gestione collettiva, le modalità di governance e il quadro di sorveglianza, pertanto la direttiva dovrebbe avere quale base giuridica l’articolo 53, paragrafo 1, TFUE. Inoltre, trattandosi di un settore che offre servizi in tutta l’Unione, la presente direttiva dovrebbe avere quale base giuridica l’articolo 62 TFUE.

(9)      La presente direttiva è volta a stabilire i requisiti applicabili agli organismi di gestione collettiva, al fine di garantire standard elevati in materia di governance, gestione finanziaria, trasparenza e comunicazioni. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia restare liberi di mantenere o imporre standard più rigorosi rispetto a quelli previsti al titolo II della presente direttiva, a condizione che tali standard più rigorosi siano compatibili con il diritto dell’Unione.

(...)

(15)      I titolari dei diritti dovrebbero essere liberi di poter affidare la gestione dei propri diritti a entità di gestione indipendenti. Tali entità di gestione indipendenti [sono entità commerciali] che differiscono dagli organismi di gestione collettiva, tra le altre cose perché non sono detenute o controllate dai titolari dei diritti. Tuttavia, nella misura in cui tali entità di gestione indipendenti svolgono le stesse attività degli organismi di gestione collettiva, esse dovrebbero essere tenute a fornire determinate informazioni ai titolari dei diritti che rappresentano, agli organismi di gestione collettiva, agli utilizzatori e al pubblico.

(16)      I produttori audiovisivi, i produttori discografici e le emittenti concedono in licenza i propri diritti, in alcuni casi insieme ai diritti che sono stati ceduti loro ad esempio da interpreti o esecutori, sulla base di accordi negoziati singolarmente, e agiscono nel proprio interesse. Gli editori di libri, musica o giornali concedono in licenza i diritti che sono stati ceduti loro sulla base di accordi negoziati singolarmente, e agiscono nel proprio interesse. Pertanto i produttori audiovisivi, i produttori discografici, le emittenti e gli editori non dovrebbero essere considerati “entità di gestione indipendenti”. Inoltre i gestori e gli agenti di autori e interpreti o esecutori che agiscono in qualità di intermediari e rappresentano i titolari dei diritti nei loro rapporti con gli organismi di gestione collettiva non dovrebbero essere considerati “entità di gestione indipendenti” in quanto non gestiscono diritti in termini di determinazione delle tariffe, concessione di licenze o riscossione di denaro dagli utilizzatori.

(...)

(19)      Viste le libertà sancite dal TFUE, i servizi di gestione collettiva di diritti d’autore e di diritti connessi dovrebbero consentire a un titolare dei diritti di poter scegliere liberamente l’organismo di gestione collettiva cui affidare la gestione dei suoi diritti, sia che si tratti di diritti di comunicazione al pubblico o di riproduzione, o di categorie di diritti legati a forme di sfruttamento quali la trasmissione radiotelevisiva, la riproduzione in sala o la riproduzione destinata alla distribuzione online, a condizione che l’organismo di gestione collettiva che il titolare dei diritti desidera scegliere già gestisca tali diritti o categorie di diritti.

(...)

(...) i titolari dei diritti dovrebbero avere la facoltà di revocare facilmente tali diritti o categorie di diritti a un organismo di gestione collettiva e di gestirli individualmente o di affidarne o trasferirne interamente o in parte la gestione a un altro organismo di gestione collettiva o a un’altra entità, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, residenza o stabilimento dell’organismo di gestione collettiva, dell’altra entità o del titolare dei diritti. Qualora uno Stato membro, conformemente al diritto dell’Unione e agli obblighi internazionali assunti dall’Unione e dai suoi Stati membri, preveda la gestione collettiva obbligatoria dei diritti, la scelta dei titolari dei diritti sarà limitata ad altri organismi di gestione collettiva.

(...)

(...)

(55) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, in particolare migliorare la capacità dei membri degli organismi di gestione collettiva di esercitare un controllo sulle attività degli stessi organismi, garantire una sufficiente trasparenza da parte degli organismi di gestione collettiva e migliorare la concessione delle licenze multiterritoriali dei diritti d’autore [su] opere musicali per l’uso online, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo delle loro dimensioni e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello dell’Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del [TUE]. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo».

12      Ai sensi dell’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Oggetto»:

«La presente direttiva stabilisce i requisiti necessari per garantire il buon funzionamento della gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi da parte degli organismi di gestione collettiva. Essa stabilisce inoltre i requisiti per la concessione di licenze multiterritoriali da parte di organismi di gestione collettiva dei diritti d’autore per l’uso online di opere musicali».

13      L’articolo 2 di detta direttiva, intitolato «Ambito di applicazione», è così formulato:

«1.      I titoli I, II, IV e V, ad eccezione dell’articolo 34, paragrafo 2, e dell’articolo 38, si applicano a tutti gli organismi di gestione collettiva stabiliti nell’Unione.

2.      Il titolo III, l’articolo 34, paragrafo 2, e l’articolo 38 si applicano agli organismi di gestione collettiva stabiliti nell’Unione che gestiscono diritti d’autore su opere musicali per l’uso online su base multiterritoriale.

3.      Le disposizioni pertinenti della presente direttiva si applicano alle entità direttamente o indirettamente detenute o controllate, integralmente o in parte, da un organismo di gestione collettiva purché tali entità svolgano un’attività, che, se condotta da un organismo di gestione collettiva, sarebbe soggetta alle disposizioni della presente direttiva.

4.      L’articolo 16, paragrafo 1, gli articoli 18 e 20, l’articolo 21, paragrafo 1, lettere a), b), c), e), f) e g), e gli articoli 36 e 42 si applicano a tutte le entità di gestione indipendenti stabilite nell’Unione».

14      L’articolo 3 della medesima direttiva, intitolato «Definizioni», così dispone:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

a)      “organismo di gestione collettiva”: un organismo autorizzato, per legge o in base a una cessione dei diritti, una licenza o qualsiasi altro accordo contrattuale, a gestire i diritti d’autore o i diritti connessi ai diritti d’autore per conto di più di un titolare dei diritti, a vantaggio collettivo di tali titolari come finalità unica o principale e che soddisfa uno o entrambi i seguenti criteri:

i)      è detenuto o controllato dai propri membri;

ii)      è organizzato senza fini di lucro;

b)      “entità di gestione indipendente”: un organismo autorizzato, per legge o in base a una cessione dei diritti, una licenza o qualsiasi altro accordo contrattuale, a gestire i diritti d’autore o i diritti connessi ai diritti d’autore per conto di più di un titolare dei diritti, a vantaggio collettivo di tali titolari, come finalità unica o principale, il quale:

i)      non è né detenuto né controllato, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, dai titolari dei diritti; e

ii)      è organizzato con fini di lucro;

(...)

j)      “accordo di rappresentanza”: qualsiasi accordo tra organismi di gestione collettiva in cui un organismo di gestione collettiva conferisce a un altro il mandato di gestire i diritti che esso rappresenta, incluso un accordo concluso a norma degli articoli 29 e 30;

(...)».

15      L’articolo 4 della direttiva 2014/26, intitolato «Principi generali», prevede quanto segue:

«Gli Stati membri fanno sì che gli organismi di gestione collettiva agiscano nell’interesse dei titolari dei diritti di cui rappresentano i diritti e non impongano loro nessun obbligo che non sia oggettivamente necessario per la protezione dei loro diritti e interessi o per la gestione efficace dei loro diritti».

16      Ai sensi dell’articolo 5 di tale direttiva, intitolato «Diritti dei titolari dei diritti»:

«1.      Gli Stati membri garantiscono che i titolari dei diritti abbiano i diritti di cui ai paragrafi da 2 a 8 e che tali diritti siano indicati nello statuto o nelle condizioni di adesione dell’organismo di gestione collettiva.

2.      I titolari dei diritti hanno il diritto di autorizzare un organismo di gestione collettiva di loro scelta a gestire i diritti, le categorie di diritti o i tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta, per i territori di loro scelta, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell’organismo di gestione collettiva o del titolare dei diritti. A meno che non abbia ragioni oggettivamente giustificate per rifiutare la gestione, l’organismo di gestione collettiva è obbligato a gestire tali diritti, categorie di diritti o tipi di opere e altri materiali protetti, purché la gestione degli stessi rientri nel suo ambito di attività.

3.      I titolari dei diritti hanno il diritto di concedere licenze per l’uso non commerciale di diritti, categorie di diritti o tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta.

4.      I titolari dei diritti hanno il diritto di ritirare l’autorizzazione di gestire diritti, categorie di diritti o tipi di opere e altri materiali protetti da loro concessa a un organismo di gestione collettiva o di revocare a un organismo di gestione collettiva diritti, categorie di diritti o tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta, conformemente al paragrafo 2, per i territori di loro scelta, con un ragionevole preavviso non superiore a sei mesi. L’organismo di gestione collettiva può decidere che tale ritiro o revoca produca effetti soltanto alla fine dell’esercizio finanziario.

5.      In caso di somme dovute a un titolare dei diritti per atti di sfruttamento che si sono verificati prima del ritiro dell’autorizzazione o della revoca dei diritti, o in base a una licenza concessa prima dell’eventuale ritiro o revoca, il titolare conserva i diritti di cui agli articoli 12, 13, 18, 20, 28 e 33.

6.      Un organismo di gestione collettiva non restringe l’esercizio dei diritti di cui ai paragrafi 4 e 5 esigendo, quale condizione per l’esercizio di tali diritti, che la gestione dei diritti o delle categorie di diritti o del tipo di opere e altri materiali protetti oggetto del ritiro o della revoca sia affidata ad altri organismi di gestione collettiva.

(...)».

17      L’articolo 6 di detta direttiva, intitolato «Norme di adesione agli organismi di gestione collettiva», al paragrafo 2 stabilisce quanto segue:

«Un organismo di gestione collettiva accetta come membri i titolari dei diritti e le entità che rappresentano i titolari dei diritti, compresi altri organismi di gestione collettiva e associazioni di titolari dei diritti, che soddisfano i requisiti di adesione, i quali si basano su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori. (...)».

18      Ai sensi dell’articolo 16 della direttiva 2014/26, intitolato «Concessione delle licenze»:

«1.      Gli Stati membri garantiscono che gli organismi di gestione collettiva e gli utilizzatori conducano in buona fede le negoziazioni per la concessione di licenze sui diritti. (...)

2.      Le condizioni di concessione delle licenze sono basate su criteri oggettivi e non discriminatori. (...)

I titolari dei diritti ricevono una remunerazione adeguata per l’uso dei diritti. Le tariffe relative a diritti esclusivi e a diritti al compenso sono ragionevoli in rapporto, tra l’altro, al valore economico dell’utilizzo dei diritti negoziati e tengono conto della natura e della portata dell’uso delle opere e di altri materiali protetti, nonché del valore economico del servizio fornito dall’organismo di gestione collettiva. (...)

3.      Gli organismi di gestione collettiva rispondono senza indebito ritardo alle richieste degli utenti specificando, fra l’altro, le informazioni necessarie all’organismo di gestione collettiva per offrire una licenza.

Una volta ricevute tutte le informazioni pertinenti, l’organismo di gestione collettiva, senza indebito ritardo, offre una licenza o fornisce all’utente una dichiarazione motivata in cui spiega i motivi per cui non intende sottoporre a licenza un determinato servizio.

(...)».

19      L’articolo 30 di tale direttiva, intitolato «Obbligo di rappresentanza di un altro organismo di gestione collettiva per la concessione di licenze multiterritoriali», al paragrafo 1 così dispone:

«Gli Stati membri garantiscono che, qualora un organismo di gestione collettiva che non concede o offre la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online del proprio repertorio chieda a un altro organismo di gestione collettiva di stipulare un accordo di rappresentanza relativo a tali diritti, l’organismo di gestione collettiva interpellato sia tenuto ad accettare tale richiesta se già concede o offre la concessione di licenze multiterritoriali per la stessa categoria di diritti su opere musicali online del repertorio di uno o più altri organismi di gestione collettiva».

20      Ai sensi dell’articolo 36 di detta direttiva, intitolato «Rispetto della presente direttiva»:

«1.      Gli Stati membri garantiscono che il rispetto delle disposizioni di diritto interno adottate e attuate conformemente agli obblighi stabiliti nella presente direttiva da parte degli organismi di gestione collettiva stabiliti nel loro territorio sia controllato dalle autorità competenti designate e tale scopo.

(...)

3.      Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti designate a tal fine abbiano il potere di imporre sanzioni adeguate e di adottare misure appropriate in caso di inosservanza delle disposizioni del diritto nazionale di attuazione della presente direttiva. Tali sanzioni e misure sono effettive, proporzionate e dissuasive.

(...)».

21      L’articolo 39 della direttiva 2014/26, intitolato «Notifica degli organismi di gestione collettiva», prevede quanto segue:

«Gli Stati membri, sulla base delle informazioni a loro disposizione, forniscono alla Commissione [europea] un elenco degli organismi di gestione collettiva con sede sul proprio territorio entro il 10 aprile 2016.

Gli Stati membri comunicano qualsiasi modifica a tale elenco alla Commissione senza indebito ritardo.

La Commissione pubblica tali informazioni e le tiene aggiornate».

22      L’articolo 41 di tale direttiva, intitolato «Gruppo di esperti», così dispone:

«È istituito un gruppo di esperti. Esso è composto di rappresentanti delle competenti autorità degli Stati membri. Il gruppo di esperti è presieduto da un rappresentante della Commissione e si riunisce su iniziativa del presidente, o su richiesta della delegazione di uno Stato membro. I compiti del gruppo sono i seguenti:

a)      esaminare l’impatto della trasposizione della presente direttiva sul funzionamento degli organismi di gestione collettiva e sulle entità di gestione indipendenti nel mercato interno e sottolineare eventuali difficoltà;

(...)».

 Diritto italiano

23      L’articolo 180 della legge del 22 aprile 1941, n. 633 – Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (GURI n. 166 del 16 luglio 1941), come modificata dal decreto-legge del 16 ottobre 2017, n. 148 – Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili (GURI n. 242 del 16 ottobre 2017) (in prosieguo: la «legge sulla protezione del diritto d’autore»), così dispone:

«L’attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l’esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, è riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) ed agli altri organismi di gestione collettiva di cui al decreto legislativo [del] 15 marzo 2017, n. 35 [ – Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno (GURI n. 72 del 27 marzo 2017; in prosieguo: il «decreto legislativo n. 35/2017»)].

Tale attività è esercitata per effettuare:

1)      la concessione, per conto e nell’interesse degli aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per l’utilizzazione economica di opere tutelate;

2)      la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni;

3)      la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto.

L’attività della SIAE si esercita altresì secondo le norme stabilite dal regolamento in quei paesi stranieri nei quali essa ha una rappresentanza organizzata.

La suddetta esclusività di poteri non pregiudica la facoltà spettante all’autore, ai suoi successori o agli aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti da questa legge.

(...)».

24      Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del decreto legislativo n. 35/2017:

«I titolari dei diritti possono affidare ad un organismo di gestione collettiva o ad un’entità di gestione indipendente di loro scelta la gestione dei loro diritti, delle relative categorie o dei tipi di opere e degli altri materiali protetti per i territori da essi indicati, indipendentemente dallo Stato dell’Unione europea di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell’organismo di gestione collettiva, dell’entità di gestione indipendente o del titolare dei diritti, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 180, della [legge sulla protezione del diritto d’autore], in riferimento all’attività di intermediazione di diritti d’autore».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

25      La LEA è un organismo di gestione collettiva disciplinato dal diritto italiano e legittimato all’intermediazione di diritti d’autore in Italia.

26      La Jamendo, società di diritto lussemburghese, è un’entità di gestione indipendente che svolge la sua attività in Italia dal 2004.

27      La LEA ha proposto dinanzi al Tribunale ordinario di Roma (Italia), giudice del rinvio, un’azione inibitoria nei confronti della Jamendo, chiedendo che sia ordinato a quest’ultima di cessare la sua attività di intermediazione in materia di diritti d’autore in Italia. A sostegno di detta domanda, la LEA invoca il fatto che la Jamendo esercita illecitamente tale attività in Italia in quanto, in primo luogo, non è iscritta nell’elenco degli organismi legittimati all’intermediazione dei diritti d’autore in Italia, in secondo luogo, non è in possesso degli specifici requisiti previsti dal decreto legislativo n. 35/2017 e, in terzo luogo, non ha informato il Ministero delle Telecomunicazioni (Italia) prima di iniziare a esercitare detta attività, in violazione dell’articolo 8 di detto decreto legislativo.

28      Dinanzi al giudice del rinvio, la Jamendo eccepisce l’errata trasposizione della direttiva 2014/26 nel diritto italiano, sostenendo che il legislatore italiano ha omesso di conferire alle entità di gestione indipendenti i diritti previsti da detta direttiva.

29      A questo proposito, la Jamendo precisa che, in forza dell’articolo 180 della legge sulla protezione del diritto d’autore, l’attività di intermediazione in Italia è riservata in via esclusiva alla SIAE e agli altri organismi di gestione collettiva ivi indicati, il che preclude alle entità di gestione indipendenti di operarvi nell’ambito dell’intermediazione in materia di diritti d’autore, costringendole a concludere accordi di rappresentanza con la SIAE o con altri organismi di gestione collettiva autorizzati.

30      In subordine, la Jamendo afferma che la propria attività non rientra nell’ambito della gestione collettiva, bensì nell’ambito della gestione diretta dei diritti d’autore, invocando al riguardo il considerando 16 della direttiva 2014/26, dal quale risulterebbe che le entità che concedono in licenza diritti ceduti loro sulla base di accordi negoziati «singolarmente» non rientrano nella nozione di «entità di gestione indipendente», ai sensi dell’articolo 3, lettera b), di tale direttiva.

31      Il giudice del rinvio ritiene, da un lato, che l’attività della Jamendo non appare inquadrabile come «gestione diretta», posto che essa concede licenze e sublicenze, incassa i compensi in base al numero di utilizzazioni dell’opera e trattiene un corrispettivo determinato percentualmente sull’incassato. Neppure i contratti che la Jamendo sottopone ai propri iscritti parrebbero essere frutto di negoziati singoli e la scelta tra diverse opzioni non farebbe venire meno il «carattere adesivo» della contrattazione, il che osterebbe a considerare ciascuno di detti contratti come frutto di specifica contrattazione.

32      Dall’altro lato, tale giudice rileva che l’articolo 180 della legge sulla protezione del diritto d’autore non consente alle entità di gestione indipendenti di esercitare l’attività di intermediario per l’esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate.

33      In tali circostanze, il Tribunale ordinario di Roma ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se la direttiva [2014/26] debba essere interpretata nel senso che essa osti ad una legge nazionale che riservi l’accesso al mercato dell’intermediazione dei diritti d’autore, o comunque la concessione di licenze agli utilizzatori, solo ai soggetti qualificabili, secondo la definizione della medesima direttiva, come organismi di gestione collettiva, escludendo quelli qualificabili come entità di gestione indipendenti, costituiti sia nel medesimo Stato sia in altri Stati membri».

 Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

34      All’udienza dinanzi alla Corte, il governo italiano ha eccepito l’irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale sulla base del rilievo che la controversia nel procedimento principale avrebbe carattere fittizio.

35      Secondo tale governo, il fatto che, dinanzi alla Corte, le parti nel procedimento principale sostengano posizioni convergenti volte, in sostanza, a far dichiarare l’incompatibilità con il diritto dell’Unione della normativa italiana che riserva l’accesso all’attività di intermediazione nel settore dei diritti d’autore ai soli organismi di gestione collettiva, ad esclusione delle entità di gestione indipendenti, sarebbe sufficiente a dimostrare il carattere artificioso del procedimento principale.

36      A tale riguardo si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, nell’ambito della cooperazione tra quest’ultima e i giudici nazionali istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumere la responsabilità della futura decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte è, in via di principio, tenuta a statuire (sentenza del 12 ottobre 2023, INTER CONSULTING, C‑726/21, EU:C:2023:764, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).

37      Ne consegue che le questioni vertenti sul diritto dell’Unione godono di una presunzione di rilevanza. Il rifiuto della Corte di statuire su una questione pregiudiziale sottoposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che la richiesta interpretazione, o valutazione della validità, di una norma dell’Unione non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o l’oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (sentenza del 12 ottobre 2023, INTER CONSULTING, C‑726/21, EU:C:2023:764, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

38      Nel caso di specie, occorre certamente osservare che, mentre dinanzi al giudice del rinvio la LEA chiede che sia ordinato alla Jamendo di cessare la sua attività di intermediazione in materia di diritti d’autore in Italia in quanto tale esercizio viola la normativa italiana di cui trattasi nel procedimento principale, nelle osservazioni scritte che essa ha presentato alla Corte la LEA afferma, in sostanza, che tale normativa italiana non è conforme al diritto dell’Unione.

39      Tuttavia, tenuto conto della giurisprudenza ricordata ai punti 36 e 37 della presente sentenza, tale circostanza, nonché quella che le parti del procedimento principale concordano sull’interpretazione del diritto dell’Unione, non sono sufficienti a inficiare l’effettività del procedimento principale né, di conseguenza, la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale, in assenza di elementi che indichino in modo manifesto che tale procedimento presenti un carattere artificioso o fittizio (v., in tal senso, sentenze del 22 novembre 2005, Mangold, C‑144/04, EU:C:2005:709, punti da 37 a 39, nonché del 19 giugno 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys, C‑307/10, EU:C:2012:361, punti da 31 a 34).

40      Tuttavia, occorre rilevare che il giudice del rinvio fa riferimento, nel testo della sua questione pregiudiziale, alle entità di gestione indipendenti costituite «sia nel medesimo Stato sia in altri Stati membri». Orbene, la Jamendo è stabilita in Lussemburgo e nessun elemento del fascicolo a disposizione della Corte consente di ritenere che il procedimento principale riguardi una qualsivoglia entità di gestione indipendente stabilita in Italia. In tali circostanze, si deve constatare che, nella parte in cui riguarda le entità di gestione indipendenti stabilite nello Stato membro interessato, la questione pregiudiziale ha carattere ipotetico.

41      Pertanto, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 37 della presente sentenza, la domanda di pronuncia pregiudiziale deve essere dichiarata irricevibile nella parte in cui riguarda le entità di gestione indipendenti stabilite in Italia.

 Sulla questione pregiudiziale

42      Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 2014/26 debba essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa di uno Stato membro che esclude in modo generale e assoluto la possibilità per le entità di gestione indipendenti stabilite in un altro Stato membro di prestare i loro servizi di gestione dei diritti d’autore nel primo di tali Stati membri.

43      Come risulta dai considerando 7, 8 e 55 di tale direttiva, quest’ultima mira a coordinare le normative nazionali sull’accesso all’attività di gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi da parte degli organismi di gestione collettiva, le modalità di governance, il quadro di sorveglianza nonché le condizioni di concessione delle licenze multiterritoriali dei diritti d’autore su opere musicali per l’uso online, al fine di proteggere gli interessi dei membri degli organismi di gestione collettiva, dei titolari dei diritti e di terzi, garantendo che essi beneficino di garanzie equivalenti in tutta l’Unione.

44      A tal fine, l’articolo 1 di detta direttiva, letto alla luce del considerando 9 di quest’ultima, prevede che la medesima direttiva stabilisca i requisiti applicabili agli organismi di gestione collettiva, al fine di garantire standard elevati in materia di governance, gestione finanziaria, trasparenza e comunicazioni.

45      Reputando, come affermato al considerando 15 della direttiva 2014/26, che, pur essendo entità commerciali che differiscono dagli organismi di gestione collettiva in ragione, segnatamente, del fatto di non essere detenute o controllate dai titolari dei diritti, le entità di gestione indipendenti svolgano le stesse attività degli organismi di gestione collettiva, il legislatore dell’Unione ha ritenuto che occorresse assoggettarle all’obbligo di comunicare determinate informazioni.

46      A questo scopo, l’articolo 2, paragrafo 4, della direttiva 2014/26 rende applicabili alle entità di gestione indipendenti talune specifiche disposizioni di detta direttiva, relative alla comunicazione di informazioni ai titolari dei diritti rappresentati da tali entità, agli organismi di gestione collettiva, agli utilizzatori e al pubblico.

47      Tuttavia, l’articolo 5 di tale direttiva – il quale, al paragrafo 2, conferisce ai titolari dei diritti il diritto di scegliere l’organismo di gestione collettiva incaricato di rappresentarli, e ciò indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell’organismo di gestione collettiva o del titolare dei diritti – non fa parte delle disposizioni elencate all’articolo 2, paragrafo 4, di detta direttiva.

48      Inoltre, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 38 delle sue conclusioni, nessun’altra disposizione della direttiva 2014/26 disciplina l’accesso di tali entità all’attività di gestione dei diritti d’autore.

49      È vero che il considerando 19 della direttiva 2014/26 stabilisce, in particolare, che i titolari dei diritti dovrebbero avere la facoltà di revocarli facilmente a un organismo di gestione collettiva e di gestirli individualmente o di affidarne la gestione a un altro organismo di gestione collettiva o a un’altra entità, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, residenza o stabilimento dell’organismo di gestione collettiva di cui trattasi, dell’altra entità o del titolare dei diritti.

50      Tuttavia, da un lato, la facoltà per i titolari dei diritti di revocarne la gestione a un organismo di gestione collettiva, sancita all’articolo 5, paragrafo 4, di tale direttiva, non implica un obbligo per gli Stati membri di garantire che tali titolari abbiano il diritto di autorizzare un’entità di gestione indipendente di loro scelta a gestire i loro diritti, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, di residenza o di stabilimento di tale entità.

51      Dall’altro lato, il considerando 19 di detta direttiva non può condurre a un’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 4, e dell’articolo 5, paragrafo 2, della stessa che sarebbe incompatibile con il tenore letterale di tali disposizioni. Invero, secondo una giurisprudenza costante, anche se il preambolo di un atto dell’Unione è idoneo a precisare il contenuto delle disposizioni di tale atto e fornisce elementi di interpretazione che possono chiarire la volontà del suo autore, esso non ha valore giuridico vincolante e non può essere fatto valere per derogare alle disposizioni stesse dell’atto di cui trattasi, o per interpretare tali disposizioni in un senso contrario al loro tenore letterale (v., in tal senso, sentenza del 25 marzo 2021, Balgarska Narodna Banka, C‑501/18, EU:C:2021:249, punto 90 e giurisprudenza ivi citata).

52      Di conseguenza, tenuto conto del fatto che l’articolo 2, paragrafo 4, della direttiva 2014/26 enuncia in modo esaustivo le disposizioni applicabili alle entità di gestione indipendenti, l’articolo 5, paragrafi 1, 2 e 4, di tale direttiva, in combinato disposto con il considerando 19 di quest’ultima, non può essere interpretato nel senso che esso impone agli Stati membri di garantire che i titolari dei diritti abbiano il diritto di autorizzare un’entità di gestione indipendente di loro scelta a gestire i loro diritti indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell’entità di gestione indipendente o del titolare dei diritti di cui trattasi.

53      In mancanza di un tale obbligo nella direttiva 2014/26 e, più in generale, di una disposizione che disciplini l’accesso di tali entità all’attività di gestione dei diritti d’autore, si deve ritenere che detta direttiva non armonizzi le condizioni di un tale accesso e, pertanto, che essa non osti a una normativa di uno Stato membro che esclude in modo generale ed assoluto la possibilità per le entità di gestione indipendenti stabilite in un altro Stato membro di prestare i loro servizi di gestione dei diritti d’autore nel primo di tali Stati membri.

54      Tuttavia, da ciò non si può dedurre che una tale normativa nazionale sia sottratta al diritto dell’Unione nel suo complesso né, a fortiori, che essa sia conforme a detto diritto.

55      Nel caso di specie, dall’ordinanza di rinvio risulta che il procedimento principale è caratterizzato da una situazione che presenta un collegamento con gli scambi tra gli Stati membri, poiché alla Jamendo, società di diritto lussemburghese, viene impedito, in applicazione della normativa italiana, di fornire, in Italia, prestazioni di servizi di gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi in qualità di entità di gestione indipendente. Da tali elementi emerge quindi che, tenuto conto dell’oggetto del procedimento principale, la Corte, al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, deve interpretare altre disposizioni del diritto dell’Unione.

56      Infatti, poiché disciplina situazioni che presentano un collegamento con gli scambi tra gli Stati membri, tale normativa può rientrare nell’ambito delle disposizioni del Trattato FUE relative alle libertà fondamentali (v., in tal senso, sentenza del 18 settembre 2019, VIPA, C‑222/18, EU:C:2019:751, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).

57      A tal proposito, occorre ricordare che, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte, istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia sottopostagli. Di conseguenza, benché formalmente il giudice del rinvio abbia limitato la sua questione all’interpretazione di una disposizione specifica del diritto dell’Unione, tale circostanza non osta a che la Corte gli fornisca tutti gli elementi interpretativi del diritto dell’Unione che possano essere utili per definire la controversia di cui è investito, a prescindere dal fatto che detto giudice vi abbia fatto riferimento o no nel formulare le proprie questioni. A tal fine, spetta alla Corte ricavare dall’insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale, e segnatamente dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi di tale diritto che richiedono un’interpretazione tenuto conto dell’oggetto della controversia (v., in tal senso, sentenza del 18 settembre 2019, VIPA, C‑222/18, EU:C:2019:751, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).

58      Inoltre, una misura nazionale relativa a un settore che sia stato oggetto di armonizzazione esaustiva al livello dell’Unione deve essere valutata alla luce delle disposizioni di tale misura d’armonizzazione e non di quelle del diritto primario (v., in tal senso, sentenza del 18 settembre 2019, VIPA, C‑222/18, EU:C:2019:751, punto 52).

59      Orbene, nel caso di specie, è vero che, come risulta dal punto 53 della presente sentenza, la direttiva 2014/26 non ha proceduto a un’armonizzazione delle condizioni di accesso delle entità di gestione indipendenti all’attività di gestione dei diritti d’autore. Tuttavia, al pari di quanto fatto dall’avvocato generale ai paragrafi 40 e 41 delle sue conclusioni, occorre ancora esaminare se i servizi di gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi prestati da un’entità di gestione indipendente come la Jamendo possano rientrare nell’ambito di applicazione materiale della direttiva 2000/31 o della direttiva 2006/123.

60      Al riguardo, si deve preliminarmente rilevare che, in virtù dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2000/31, quest’ultima disciplina specificamente i servizi della società dell’informazione. Orbene, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2006/123, quest’ultima non è applicabile se le sue disposizioni confliggono con disposizioni di altri atti dell’Unione che disciplinano aspetti specifici dell’accesso ad un’attività di servizi o del suo esercizio in settori specifici o per professioni specifiche.

61      Pertanto, occorre esaminare, innanzitutto, se l’attività di gestione dei diritti d’autore svolta dalle entità di gestione indipendenti sia disciplinata dalla direttiva 2000/31 e, in caso contrario, se tale attività rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/123.

 Sullapplicabilità della direttiva 2000/31

62      L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2000/31 vieta agli Stati membri di limitare la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione provenienti da un altro Stato membro.

63      Tuttavia, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, di tale direttiva, i paragrafi 1 e 2 di detto articolo non si applicano ai «settori» di cui all’allegato di tale direttiva, il quale riguarda, in particolare, «i diritti d’autore» e i «diritti connessi».

64      Va constatato che la deroga prevista dall’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2000/31 è formulata in modo ampio, riguardando in maniera generale le restrizioni alla libera prestazione dei servizi rientranti nel «settore» dei diritti d’autore e dei diritti connessi.

65      Inoltre, nulla in tale direttiva indica che il legislatore dell’Unione, adottando detta deroga, abbia voluto escludere dalla portata di quest’ultima i servizi di gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi.

66      Di conseguenza, si deve ritenere che la gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi, la quale, come risulta dal considerando 2 della direttiva 2014/26, comprende, in particolare, la concessione di licenze agli utilizzatori, il monitoraggio dell’utilizzazione dei diritti, l’esecuzione dei diritti d’autore e dei diritti connessi, la riscossione dei proventi relativi allo sfruttamento dei diritti e la distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti, rientri nella deroga prevista dall’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2000/31, in combinato disposto con l’allegato di quest’ultima.

67      Tale interpretazione non può essere messa in discussione dal fatto che l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2000/31, in quanto deroga alla regola generale prevista dall’articolo 3, paragrafo 2, di tale direttiva, debba essere interpretato restrittivamente. Infatti, se è vero che risulta da una giurisprudenza costante che le disposizioni che derogano ad una libertà fondamentale devono essere interpretate restrittivamente, occorre nondimeno salvaguardare l’effetto utile della deroga così istituita e rispettarne la finalità (v., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2011, Football Association Premier League e a., C‑403/08 e C‑429/08, EU:C:2011:631, punti 162 e 163).

68      In tali circostanze, occorre constatare che le disposizioni della direttiva 2000/31 non sono applicabili ai servizi di gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi.

 Sullapplicabilità della direttiva 2006/123

69      In virtù dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/123, quest’ultima mira in particolare ad agevolare l’esercizio della libera circolazione dei servizi, assicurando nel contempo un elevato livello di qualità dei servizi.

70      A tal fine, l’articolo 16, paragrafo 1, primo comma, di detta direttiva stabilisce che gli Stati membri rispettano il diritto dei prestatori di fornire un servizio in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stabiliti.

71      Tuttavia, ai sensi dell’articolo 17, punto 11, di detta direttiva, l’articolo 16 di quest’ultima non è applicabile ai diritti d’autore e ai diritti connessi.

72      La Corte ha interpretato tale disposizione nel senso che l’attività di gestione collettiva dei diritti d’autore fosse esclusa dall’ambito di applicazione dell’articolo 16 della direttiva 2006/123 (sentenza del 27 febbraio 2014, OSA, C‑351/12, EU:C:2014:110, punto 65).

73      Invero, tale deroga, al pari di quella prevista dall’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2000/31, è formulata in modo ampio, riferendosi in via generale ai diritti d’autore e ai diritti connessi, cosicché non si può dedurre dall’articolo 17, punto 11, della direttiva 2006/123 una qualsivoglia intenzione del legislatore dell’Unione di escludere i servizi di gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi dall’ambito di applicazione di detta deroga.

74      Ne consegue che i servizi di gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 16 della direttiva 2006/123.

75      Dal momento che, come risulta dai punti 53, 68 e 74 della presente sentenza, l’accesso delle entità di gestione indipendenti all’attività di gestione dei diritti d’autore non è oggetto di un’armonizzazione esaustiva a livello dell’Unione, la determinazione delle norme in materia resta di competenza degli Stati membri, a condizione che siano osservate le disposizioni del Trattato FUE e, in particolare, quelle relative alle libertà fondamentali (v., in tal senso, sentenza del 18 settembre 2019, VIPA, C‑222/18, EU:C:2019:751, punto 56 e giurisprudenza ivi citata). Pertanto, una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale deve essere valutata alla luce delle disposizioni pertinenti del diritto primario, nella fattispecie l’articolo 56 TFUE.

 Sulla conformità della misura di cui trattasi nel procedimento principale alla libera prestazione di servizi garantita dallarticolo 56 TFUE

76      Secondo costante giurisprudenza, l’articolo 56 TFUE osta a ogni misura nazionale che, benché indistintamente applicabile, sia tale da vietare, ostacolare o rendere meno attraente l’esercizio, da parte dei cittadini dell’Unione, della libera prestazione dei servizi garantita da tale articolo del Trattato FUE (v., in tal senso, sentenza dell’11 febbraio 2021, Katoen Natie Bulk Terminals e General Services Antwerp, C‑407/19 e C‑471/19, EU:C:2021:107, punto 58 e giurisprudenza ivi citata).

77      Nel caso di specie, occorre constatare che una misura nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, nella misura in cui non consente alle entità di gestione indipendenti stabilite in un altro Stato membro di prestare in Italia i loro servizi di gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi, costringendo in tal modo queste ultime a concludere accordi di rappresentanza con un organismo di gestione collettiva autorizzato in tale Stato membro, costituisce manifestamente una restrizione alla libera prestazione dei servizi garantita dall’articolo 56 TFUE.

78      Tuttavia, detta restrizione può essere giustificata da motivi imperativi di interesse generale, purché sia idonea a garantire il conseguimento dell’obiettivo di interesse pubblico di cui trattasi e non vada oltre quanto è necessario per conseguire tale obiettivo (v., in tal senso, sentenza del 27 febbraio 2014, OSA, C‑351/12, EU:C:2014:110, punto 70).

 Sull’esistenza di un motivo imperativo di interesse generale idoneo a giustificare la restrizione di cui trattasi

79      Secondo costante giurisprudenza, la tutela dei diritti di proprietà intellettuale costituisce un motivo imperativo di interesse generale (sentenza del 27 febbraio 2014, OSA, C‑351/12, EU:C:2014:110, punto 71 e giurisprudenza ivi citata).

80      Pertanto, una normativa come quella di cui trattasi nel procedimento principale può essere giustificata sulla base dell’obiettivo di protezione del diritto d’autore.

 Sulla proporzionalità della restrizione di cui trattasi

81      Per quanto concerne la proporzionalità della restrizione di cui trattasi, occorre verificare, sotto un primo profilo, se la restrizione consistente nell’escludere dall’attività di intermediazione dei diritti d’autore le entità di gestione indipendenti stabilite in un altro Stato membro sia idonea a garantire il conseguimento dell’obiettivo di interesse generale connesso alla protezione del diritto d’autore perseguito da tale misura.

82      Al riguardo, la Corte ha dichiarato che una normativa nazionale che, ai fini della gestione dei diritti d’autore relativi a una categoria di opere protette, accordi a una società di gestione un monopolio nel territorio dello Stato membro interessato, deve essere considerata idonea a tutelare i diritti di proprietà intellettuale, in quanto essa è idonea a consentire una gestione efficace dei diritti d’autore e dei diritti connessi nonché un controllo efficace del loro rispetto nel territorio dello Stato membro interessato (sentenza del 27 febbraio 2014, OSA, C‑351/12, EU:C:2014:110, punto 72).

83      Nel caso di specie, tuttavia, la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non conferisce il monopolio dell’attività di gestione dei diritti d’autore nel territorio dello Stato membro interessato a un organismo di gestione collettiva. L’articolo 180 della legge sulla protezione del diritto d’autore consente infatti che detta attività sia esercitata nel territorio italiano non solo dalla SIAE, ma anche dagli organismi di gestione collettiva contemplati dal decreto legislativo n. 35/2017, il cui articolo 4, paragrafo 2, stabilisce che i titolari dei diritti possono affidare ad un organismo di gestione collettiva o ad un’entità di gestione indipendente di loro scelta la gestione dei loro diritti, e ciò «indipendentemente dallo Stato dell’Unione europea di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell’organismo di gestione collettiva, dell’entità di gestione indipendente o del titolare dei diritti» di cui trattasi, precisando al contempo che tale disposizione si applica fatto salvo quanto disposto dall’articolo 180 della legge sulla protezione del diritto d’autore.

84      Come risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, detta disposizione ha l’effetto di precludere alle entità di gestione indipendenti stabilite in un altro Stato membro di svolgere l’attività di gestione dei diritti d’autore in Italia, consentendo al contempo a organismi di gestione collettiva stabiliti in altri Stati membri di svolgere una tale attività.

85      In questo contesto, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, una normativa nazionale è idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito solo se risponde realmente all’intento di conseguirlo in modo coerente e sistematico (sentenza del 3 febbraio 2021, Fussl Modestraße Mayr, C‑555/19, EU:C:2021:89, punto 59 e giurisprudenza ivi citata).

86      Di conseguenza, occorre esaminare se il trattamento differenziato al quale la normativa italiana di cui trattasi nel procedimento principale assoggetta, da un lato, gli organismi di gestione collettiva e, dall’altro, le entità di gestione indipendenti, soddisfi tale requisito.

87      Al riguardo, va rilevato che, a differenza degli organismi di gestione collettiva, i quali sono stati oggetto di ampia armonizzazione per quanto concerne l’accesso all’attività di gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi, le modalità di governance nonché il quadro di sorveglianza, le entità di gestione indipendenti sono soggette, come risulta dall’articolo 2, paragrafo 4, della direttiva 2014/26, solo a un numero limitato di disposizioni di detta direttiva e che, pertanto, diversi obblighi previsti da quest’ultima non sono applicabili a tali entità.

88      In primo luogo, infatti, solo gli organismi di gestione collettiva sono soggetti all’obbligo di concedere le licenze sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori in forza dell’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2014/26, mentre le entità di gestione indipendenti sono tenute soltanto a condurre in buona fede le negoziazioni per la concessione di licenze conformemente al paragrafo 1 di tale articolo e a scambiare tutte le informazioni necessarie a tal fine. In applicazione di detto articolo 16, paragrafo 2, solo gli organismi di gestione collettiva sono soggetti all’obbligo di concedere ai titolari dei diritti che essi rappresentano una remunerazione adeguata quale corrispettivo per l’uso dei loro diritti. Gli organismi di gestione collettiva sono altresì tenuti ad applicare tariffe ragionevoli in rapporto, tra l’altro, al valore economico dell’utilizzo dei diritti negoziati e tengono conto della natura e della portata dell’uso delle opere e di altri materiali protetti, nonché del valore economico del servizio fornito dall’organismo di gestione collettiva, mentre le entità di gestione indipendenti sono libere di applicare le tariffe che desiderano.

89      A differenza delle entità di gestione indipendenti, gli organismi di gestione collettiva sono inoltre tenuti, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, di tale direttiva, a rispondere senza indebito ritardo alle richieste degli utenti e a offrire loro una licenza o, altrimenti, a spiegare in maniera giustificata i motivi per cui non intendono sottoporre a licenza un determinato servizio.

90      In secondo luogo, contrariamente agli organismi di gestione collettiva, le entità di gestione indipendenti non sono tenute ad accettare come membri i titolari dei diritti che soddisfino i requisiti di adesione, i quali si basano su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, di detta direttiva.

91      In terzo luogo, le entità di gestione indipendenti non sono tenute a gestire i diritti dei titolari che ne fanno loro richiesta, come imposto dall’articolo 5, paragrafo 2, seconda frase, della direttiva 2014/26 agli organismi di gestione collettiva, a meno che questi ultimi non abbiano ragioni oggettivamente giustificate, qualora la gestione degli stessi rientri nel loro ambito di attività, il che implica che dette entità sono libere di scegliere le categorie di diritti più redditizie dal punto di vista finanziario e di lasciare agli organismi di gestione collettiva il compito di gestire le altre. Dette entità non sono neppure soggette all’obbligo, previsto all’articolo 5, paragrafo 4, di tale direttiva, di rispettare la libertà dei titolari dei diritti di ritirare l’autorizzazione di gestire i loro diritti, categorie di diritti o tipi di opere o di revocare diritti per determinati territori.

92      In quarto luogo, contrariamente agli organismi di gestione collettiva, le entità di gestione indipendenti non sono vincolate dalle disposizioni che disciplinano le condizioni di adesione, le modalità di governance e di sorveglianza nonché i conflitti di interesse, di cui agli articoli da 6 a 10 della direttiva 2014/26, né dalle disposizioni relative alle procedure di reclamo e di risoluzione di controversie di cui agli articoli da 33 a 35 della stessa direttiva.

93      In quinto luogo, tali entità non sono soggette ai requisiti in materia di gestione dei proventi dei diritti di cui agli articoli da 11 a 15 della direttiva 2014/26, il che consente loro di massimizzare i profitti.

94      In sesto luogo, per quanto riguarda gli specifici requisiti imposti da detta direttiva in materia di trasparenza, solo l’articolo 20 e talune disposizioni dell’articolo 21 di quest’ultima sono applicabili alle entità di gestione indipendenti. In particolare, contrariamente agli organismi di gestione collettiva, le entità di gestione indipendenti non sono soggette agli obblighi di cui al capo 5 della direttiva 2014/26, segnatamente all’obbligo di elaborare una relazione di trasparenza annuale, di cui all’articolo 22 della stessa.

95      Infine, in settimo luogo, neppure il titolo III della direttiva 2014/26, relativo alla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti sulle opere musicali online, è applicabile alle entità di gestione indipendenti.

96      Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve ritenere che il trattamento differenziato, operato dalla normativa nazionale di cui trattasi, delle entità di gestione indipendenti rispetto agli organismi di gestione collettiva risponda all’intento di conseguire l’obiettivo di protezione del diritto d’autore in modo coerente e sistematico, dal momento che la direttiva 2014/26 assoggetta le entità di gestione indipendenti ad obblighi meno rigorosi rispetto a quelli degli organismi di gestione collettiva per quanto riguarda, in particolare, l’accesso all’attività di gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi, la concessione delle licenze, le modalità di governance nonché il quadro di sorveglianza cui sono soggette. In dette circostanze, tale trattamento differenziato può essere considerato idoneo a garantire il conseguimento di detto obiettivo.

97      Tuttavia, per quanto concerne, sotto un secondo profilo, la questione se la restrizione consistente nell’escludere le entità di gestione indipendenti dall’attività di intermediazione dei diritti d’autore non vada oltre quanto è necessario per garantire il conseguimento dell’obiettivo di interesse generale connesso alla protezione del diritto d’autore, occorre rilevare che una misura meno lesiva della libera prestazione di servizi potrebbe consistere, segnatamente, nel subordinare la prestazione di servizi di intermediazione dei diritti d’autore nello Stato membro interessato a obblighi normativi specifici che sarebbero giustificati riguardo all’obiettivo di protezione del diritto d’autore.

98      Pertanto, occorre constatare che la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, nella misura in cui preclude, in modo assoluto, a qualsiasi entità di gestione indipendente, a prescindere dagli obblighi normativi cui essa è soggetta in forza del diritto nazionale dello Stato membro in cui è stabilita, di esercitare una libertà fondamentale garantita dal Trattato FUE, risulta andare oltre quanto è necessario per proteggere il diritto d’autore.

99      Alla luce di tutte le precedenti considerazioni, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 56 TFUE, in combinato disposto con la direttiva 2014/26, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro che esclude in modo generale e assoluto la possibilità per le entità di gestione indipendenti stabilite in un altro Stato membro di prestare i loro servizi di gestione dei diritti d’autore nel primo di tali Stati membri.

 Sulle spese

100    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

L’articolo 56 TFUE, in combinato disposto con la direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno,

deve essere interpretato nel senso che:

esso osta a una normativa di uno Stato membro che esclude in modo generale e assoluto la possibilità per le entità di gestione indipendenti stabilite in un altro Stato membro di prestare i loro servizi di gestione dei diritti d’autore nel primo di tali Stati membri.



Regan

Ilešič

Jarukaitis

Kumin

 

Gratsias

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 21 marzo 2024.

Il cancelliere

 

Il presidente di sezione

A. Calot Escobar

 

E. Regan


*      Lingua processuale: l’italiano.