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Ricorso proposto il 24 dicembre 2012 - Changshu City Standard Parts Factory / Consiglio

(Causa T-558/12)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Changshu City Standard Parts Factory (Changshu, Cina) (rappresentanti: avv.ti R. Antonini e E. Monard)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 924/2012 del Consiglio, del 4 ottobre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 91/2009 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese, nella parte in cui riguarda la ricorrente; e

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che l'esclusione dal calcolo del dumping di talune operazioni di esportazione della ricorrente viola gli articoli 2, paragrafo 11, 2, paragrafo 8, 2, paragrafo 9, 2, paragrafo 7, lettera a), e 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, il principio di non discriminazione e l'articolo 2, paragrafo 4, comma 2, dell'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe e sul commercio del 1994.

Secondo motivo, vertente sul fatto che il rigetto di taluni adeguamenti richiesti dalla ricorrente viola l'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea e l'articolo 2, paragrafo 4, dell'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe e sul commercio del 1994. In subordine, la ricorrente ritiene che il Consiglio abbia violato l'articolo 296 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

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