Language of document : ECLI:EU:C:2020:352

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

GERARD HOGAN

presentate il 7 maggio 2020 (1)

Causa C594/18 P

Repubblica d’Austria

contro

Commissione europea

«Impugnazione – Aiuti di Stato – Aiuto previsto dal Regno Unito in favore della centrale nucleare di Hinkley Point C – Contratto per differenza, accordo con il ministero e garanzia di credito – Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno – Obiettivo di interesse pubblico – Aiuto all’investimento – Aiuto al funzionamento – Articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE – Articolo 194, paragrafo 2, TFUE – Articolo 106 bis, paragrafo 3, del trattato Euratom – Promozione dell’energia nucleare – Comunicazione sulle garanzie»






I.      Introduzione

1.        La presente causa può essere descritta come il profilo giuridico di una controversia tra Stati membri favorevoli e Stati membri contrari all’energia nucleare. Entrambi i gruppi sostengono di agire in difesa della tutela dell’ambiente (2). Al centro della controversia vi è la questione fondamentale se un aiuto di Stato per la costruzione di una centrale nucleare possa essere oggetto di approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. Si tratta, probabilmente, della questione più importante che si pone nell’ambito della presente impugnazione, e che emerge dalla decisione del Tribunale pronunciata il 12 luglio 2018 nella causa Austria/Commissione (3) (in prosieguo: la «sentenza impugnata»).

2.        Con tale decisione, il Tribunale ha respinto un ricorso di annullamento proposto dalla Repubblica d’Austria, che contestava la validità della decisione (UE) 2015/658 della Commissione, dell’8 ottobre 2014, relativa alla misura di aiuto SA.34947 (2013/C) (ex 2013/N)(4) (in prosieguo: la «decisione di cui trattasi»). Detta decisione concerne la fornitura di un sostegno finanziario da parte del Regno Unito per la costruzione della centrale nucleare di Hinkley Point C sulla costa sudoccidentale dell’Inghilterra. Com’è prevedibile, i dettagli della decisione di cui trattasi e della sentenza impugnata sono complessi: il solo fatto che la sentenza del Tribunale si componga di 736 punti è un segnale rivelatore.

3.        Orbene, come ho già osservato, al centro della presente impugnazione proposta dalla Repubblica d’Austria si colloca la sua asserzione secondo cui poiché essa (e, parimenti, vari altri Stati membri) si oppone fermamente alla costruzione di centrali nucleari, la concessione di aiuti per siffatti progetti da parte di altri Stati membri sostenitori dell’energia nucleare è esclusa, espressamente o implicitamente, dai vari trattati che disciplinano l’Unione europea (tra cui il trattato Euratom). Da parte sua, il Regno Unito (intervenuto a sostegno della decisione di cui trattasi), ha sostenuto di avere il diritto di determinare la propria politica energetica, ivi compreso il diritto di scegliere «tra varie fonti energetiche e la struttura generale del suo approvvigionamento energetico», come riconosciuto dall’articolo 194, paragrafo 2, secondo comma, TFUE.

4.        Solo raramente la Corte ha avuto occasione di pronunciarsi sulla corretta applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, disposizione in relazione alla quale il Tribunale ha sviluppato la propria giurisprudenza nel corso degli anni. Tra i vari temi sollevati dalla presente impugnazione, la Corte è chiamata a pronunciarsi sulla questione se gli aiuti di Stato debbano rispondere a obiettivi specifici per essere compatibili con il mercato comune conformemente all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e, in caso affermativo, quali siano tali obiettivi. Essa avrà inoltre l’occasione di esaminare se, nell’ambito della valutazione di aiuti di Stato connessi a un’attività rientrante nell’ambito del trattato Euratom, altri obiettivi dell’Unione, come precisati nel TUE e nel TFUE, nel caso di specie, la tutela dell’ambiente, debbano o meno essere tenuti in considerazione.

II.    Contesto normativo

5.        Gli articoli 107, paragrafo 3, lettera c), 192, paragrafo 2, lettera c), e 194, paragrafo 2, TFUE, e gli articoli 1, 2, 106 bis, paragrafo 3, e 192, paragrafo 1, del trattato Euratom sono le disposizioni di diritto primario che compongono il contesto normativo della presente impugnazione.

6.        L’articolo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (5), contiene la seguente definizione:

«“nuovi aiuti”: tutti gli aiuti, ossia regimi di aiuti e aiuti individuali, che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti».

7.        L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (6), prevede quanto segue:

«1.      Ai fini dell’articolo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 659/1999 si intende per modifica di un aiuto esistente qualsiasi cambiamento diverso dalle modifiche di carattere puramente formale e amministrativo che non possono alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto con il mercato comune. Un aumento non superiore al 20% della dotazione originaria di un regime di aiuti non è tuttavia considerato una modifica ad un aiuto esistente.

2.      Le seguenti modifiche di un aiuto esistente sono notificate utilizzando il modulo di notificazione semplificato riportato nell’allegato II:

a)      aumenti superiori al 20% della dotazione per un regime di aiuto autorizzato;

b)      proroga al massimo di sei anni di un regime di aiuto esistente autorizzato, con o senza aumento della dotazione;

c)      inasprimento delle condizioni per l’applicazione di un regime di aiuto autorizzato, riduzione dell’intensità dell’aiuto o riduzione delle spese ammissibili;

(…).

3.      La procedura di notificazione semplificata non è ammessa per la notificazione di modifiche di regimi di aiuti per i quali gli Stati membri non hanno trasmesso relazioni annuali (…)».

8.        Il punto 3.2 della comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (in prosieguo: la «comunicazione sulle garanzie») (7), prevede quanto segue:

«Nel caso delle garanzie statali ad hoc, la Commissione ritiene sufficiente che vengano rispettate tutte le condizioni seguenti per escludere la presenza di aiuti di Stato:

a)      Il mutuatario non si trova in difficoltà finanziarie.

(…)

b)      L’entità della garanzia può essere correttamente misurata al momento della concessione. Questo significa che la garanzia deve riguardare un’operazione finanziaria specifica, per un importo massimo fisso e per un periodo di tempo limitato.

c)      La garanzia non assiste più dell’80% del prestito (o di un’altra obbligazione finanziaria) in essere; tale limitazione non si applica alle garanzie che assistono i titoli di debito (…).

d)      Per la garanzia viene pagato un prezzo orientato al mercato.

(…)».

9.        I punti 5.1 e 5.2 della comunicazione sulle garanzie prevedono quanto segue:

«5.1      Aspetti generali

Le garanzie statali soggette all’articolo 87, paragrafo 1 [attuale articolo 107, paragrafo 1] del trattato devono essere esaminate dalla Commissione al fine di determinare se siano o non siano compatibili con il mercato comune. Per poter effettuare tale valutazione, devono prima essere individuati i beneficiari degli aiuti.

5.2.       Valutazione

La compatibilità degli aiuti con il mercato comune verrà valutata dalla Commissione secondo le stesse norme vigenti per gli aiuti concessi in altre forme (…)».

III. Fatti all’origine della controversia

10.      Il 22 ottobre 2013 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha notificato misure a sostegno di una nuova centrale nucleare da costruire a Hinkley Point C, accanto a due centrali nucleari esistenti, denominate Hinkley Point A e Hinkley Point B (in prosieguo: «Hinkley Point C»). Il beneficiario delle misure notificate è la società NNB Generation Company Limited (in prosieguo: la «NNBG»), che a sua volta è una controllata di EDF Energy plc (in prosieguo: l’«EDF»).

11.      Le misure notificate, descritte nel dettaglio alla sezione 2 della decisione di cui trattasi, sono le seguenti:

–        un accordo contrattuale volto a garantire la stabilità del prezzo di vendita dell’elettricità prodotta a Hinkley Point C. Il meccanismo di base del contratto è il seguente: la NNBG sarà tenuta a ricevere o a corrispondere la differenza tra un prezzo di esercizio predeterminato, calcolato sulla base delle stime dei costi di costruzione e di esercizio della NNBG, comprensivo di un margine di utile ragionevole (8), e un prezzo di riferimento fissato dal Regno Unito per tutti gli operatori che forniscono energia nello stesso segmento (9) e che operano nel quadro di siffatta misura (in prosieguo: il «contratto per differenza»). Il contratto contiene, inoltre, un meccanismo di «condivisione degli utili». Esso è stipulato dalla NNBG e dalla Low Carbon Contracts Company Ltd, un’entità finanziata con l’imposizione di un obbligo di legge in capo a tutti i fornitori di energia elettrica licenziatari.

–        Inoltre, la NNBG sarà tutelata contro talune modifiche legislative e potrà recuperare i costi da esse causati; la NNBG e i suoi investitori riceveranno un indennizzo in caso di chiusura anticipata per motivi politici (10) o per ragioni legate all’indisponibilità di un’assicurazione contro la responsabilità nucleare di terzi. In tali casi la NNBG potrà essere ceduta al governo del Regno Unito.

–        Il summenzionato diritto degli investitori della NNBG di ricevere un indennizzo in caso di chiusura per motivi politici è accompagnato da un accordo di garanzia stipulato tra il Ministero per l’energia e del cambiamento climatico e gli investitori della NNBG, ai sensi del quale il ministero si farà carico dell’indennizzo concordato nel caso in cui la Low Carbon Contracts Company Ltd non sia in grado di provvedervi (in prosieguo: l’«accordo con il ministero»).

–        Il Regno Unito garantirà le obbligazioni che la NNBG dovrà emettere al fine di finanziare l’investimento. La garanzia copre il pagamento puntuale del capitale e degli interessi del debito ammesso, fino a 17 miliardi di lire sterline (GBP) (in prosieguo: la «garanzia di credito»).

12.      Con decisione del 18 dicembre 2013 (11), la Commissione ha deciso di avviare un procedimento d’indagine formale sulle misure notificate.

13.      Detto procedimento ha portato all’adozione della decisione di cui trattasi da parte della Commissione l’8 ottobre 2014. In tale decisione, la Commissione ha affermato che le misure notificate costituivano aiuti di Stato, ma anche che tali misure erano compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.

14.      Il dispositivo della decisione di cui trattasi così recita:

«Articolo 1

L’aiuto a Hinkley Point C nella forma di un Contratto per differenza, dell’accordo con il ministero e della garanzia di credito, nonché tutti gli elementi correlati, al quale il Regno Unito intende dare esecuzione, è compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), [TFUE].

L’esecuzione di detto aiuto è di conseguenza autorizzata. (…)».

IV.    Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

15.      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 6 luglio 2015, la Repubblica d’Austria ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione di cui trattasi. Con decisione del presidente della sezione del 18 dicembre 2015, il Granducato di Lussemburgo è stato autorizzato a intervenire a sostegno delle conclusioni della Repubblica d’Austria. Con decisioni del presidente della sezione del 9 dicembre 2015, del 6 gennaio 2016 e dell’11 gennaio 2016, la Repubblica ceca, la Repubblica francese, l’Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Romania, la Repubblica di Slovacchia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono stati autorizzati a intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione.

16.      A sostegno del suo ricorso dinanzi al Tribunale, la Repubblica d’Austria ha dedotto dieci motivi.

17.      Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso. Esso ha condannato la Repubblica d’Austria a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea. Gli intervenienti sono stati condannati a sopportare le proprie spese.

V.      Sull’impugnazione

A.      Conclusioni delle parti e procedimento dinanzi alla Corte

18.      La Repubblica d’Austria chiede che la Corte voglia:

–        annullare, nella sua integralità, la sentenza impugnata;

–        accogliere integralmente la domanda, presentata in primo grado, diretta all’annullamento della decisione di cui trattasi;

–        condannare la Commissione europea alle spese.

19.      Il Granducato di Lussemburgo sostiene le conclusioni della Repubblica d’Austria.

20.      La Commissione chiede che la Corte voglia:

–        respingere l’impugnazione;

–        condannare la Repubblica d’Austria alle spese.

21.      La Repubblica ceca e la Repubblica slovacca sostengono pienamente le conclusioni della Commissione. La Repubblica francese, l’Ungheria, e la Repubblica di Polonia e il Regno Unito sostengono la richiesta della Commissione di respingere l’impugnazione.

22.      Tutte le parti intervenienti in primo grado, ad eccezione della Romania, hanno presentato osservazioni scritte sull’impugnazione. La Repubblica ceca, la Repubblica francese, l’Ungheria, la Repubblica d’Austria e il Regno Unito nonché la Commissione hanno presentato osservazioni orali dinanzi alla Corte all’udienza del 28 gennaio 2020.

B.      Effetti dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea e dall’Euratom

23.      Il Regno Unito ha lasciato l’Unione europea il 31 gennaio 2020 a mezzanotte (CET). Poiché il procedimento di cui alla presente causa non è stato instaurato nei confronti del Regno Unito, ciò non incide direttamente, di per sé, sul procedimento. Si può tuttavia rilevare che, in forza dell’articolo 89 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (12), la sentenza della Corte continuerà ad avere efficacia vincolante nella sua totalità per il Regno Unito e nel Regno Unito, qualora sia pronunciata prima della fine del periodo di transizione.

24.      In ogni caso, la Repubblica d’Austria è chiaramente legittimata a chiedere l’annullamento della sentenza impugnata.

C.      Analisi dell’impugnazione

25.      La presente impugnazione dinanzi alla Corte si articola in cinque motivi distinti, che riprendono in gran parte i vari motivi dedotti dinanzi al Tribunale. Si può notare, tuttavia, che la Repubblica d’Austria ha desistito da alcuni motivi dedotti dinanzi al Tribunale contro la decisione di cui trattasi.

26.      Con il suo primo motivo, la Repubblica d’Austria sostiene che la costruzione di una nuova centrale nucleare non costituisce un obiettivo legittimo nell’interesse dell’Unione che possa essere perseguito mediante aiuti di Stato. A tal fine, essa contesta i punti 79 e seguenti, 97 e 517 della sentenza impugnata. Con il suo secondo motivo, la Repubblica d’Austria sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel ritenere, ai punti 105, 139, 140, 144, 151 e 240 della sentenza impugnata, che le misure controverse fossero compatibili con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, in quanto l’attività economica rilevante non è stata definita correttamente e il Tribunale ha omesso di riconoscere che una carenza del mercato costituisce un requisito per la compatibilità di un aiuto con il mercato interno. Con il suo terzo motivo, la Repubblica d’Austria contesta la valutazione del Tribunale di cui ai punti 405, 413, 470, 499, 506, 507 e 515 e seguenti della sentenza impugnata, nella parte in cui il Tribunale ha considerato proporzionate le misure di aiuto. Con il suo quarto motivo, la Repubblica d’Austria sostiene che le misure costituiscono aiuti al funzionamento, contrari alle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato, contestando, quindi, i punti 612 e 613 della sentenza impugnata. Con il suo quinto motivo, la Repubblica d’Austria ritiene, da un lato, che la decisione di cui trattasi non abbia determinato in maniera sufficiente gli elementi di aiuto ai fini dell’effettuazione del controllo della proporzionalità e, dall’altro, che la decisione di cui trattasi violi la comunicazione sulle garanzie. A tale riguardo, essa censura i punti 251 e seguenti, 279 e 361 della sentenza impugnata, nei quali il Tribunale ha respinto l’applicazione, per effetto dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione, delle discipline e dei regolamenti che non sono direttamente applicabili, nonché i punti 309 e 338 della sentenza impugnata per quanto riguarda l’applicazione della comunicazione sulle garanzie.

27.      Propongo ora di trattare in successione i diversi motivi.

1.      Primo motivo: la costruzione di una centrale nucleare non costituisce un obiettivo legittimo nellinteresse dellUnione

a)      Sintesi degli argomenti della Repubblica dAustria

28.      Il primo motivo si articola in tre parti. In primo luogo, la Repubblica d’Austria sostiene che il Tribunale, ai punti 79 e seguenti della sentenza impugnata, ha erroneamente ritenuto che, per accertare se il sostegno all’energia nucleare sia un interesse che può essere perseguito mediante aiuti di Stato, il criterio pertinente consista nello stabilire se l’interesse perseguito corrisponda a un «interesse pubblico» anziché a un «interesse comune». Sulla base di tale valutazione, il Tribunale ha commesso un errore di diritto allorché ha ritenuto l’aiuto compatibile con il mercato interno semplicemente in quanto perseguiva un interesse pubblico.

29.      Nell’ambito di tale valutazione, la Repubblica d’Austria sostiene che il Tribunale si è discostato dalla prassi della Commissione e da una giurisprudenza costante ai sensi delle quali ogni aiuto di Stato deve perseguire un «interesse comune» dell’Unione. La Repubblica d’Austria sostiene, inoltre, che un interesse comune dell’Unione è un interesse che è comune a tutti gli Stati membri.

30.      Con la seconda parte del suo primo motivo, la Repubblica d’Austria sostiene che il Tribunale ha commesso un errore allorché ha considerato, al punto 97 della sentenza impugnata, che l’articolo 2, lettera c), del trattato Euratom può essere invocato per giustificare gli aiuti di Stato agli investimenti nel settore dell’energia nucleare. La formulazione di tale disposizione non contempla la creazione di nuove capacità di produzione di energia nucleare, ma si limita all’obiettivo di «agevolare gli investimenti ed assicurare (…) la realizzazione degli impianti fondamentali necessari allo sviluppo dell’energia nucleare nella Comunità». Nemmeno il capo 4 del Trattato Euratom («Investimenti») menziona gli aiuti di Stato come una misura prevista per perseguire tale obiettivo.

31.      Con la terza parte del suo primo motivo, la Repubblica d’Austria contesta al Tribunale di essersi basato sull’articolo 106 bis del trattato Euratom in sede di applicazione dell’articolo 107 TFUE, in ragione del fatto che il trattato Euratom non contiene alcuna normativa in materia di aiuti di Stato. Poiché il Tribunale ha applicato l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE a una situazione disciplinata dal trattato Euratom, esso avrebbe dovuto tenere in considerazione anche altre disposizioni del diritto dell’Unione al di fuori del trattato Euratom. Le disposizioni di cui trattasi sono quelle relative alla tutela dell’ambiente, in cui rientra la tutela della salute, segnatamente l’articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e l’articolo 11 TFUE e, più in particolare, «[n]el quadro dell’instaurazione o del funzionamento del mercato interno e tenendo conto dell’esigenza di preservare e migliorare l’ambiente (…), [la promozione del] risparmio energetico, [dell]’efficienza energetica e [dello] sviluppo di energie nuove e rinnovabili» specificamente definiti come obiettivi della politica energetica dell’Unione all’articolo 194, paragrafo 1, lettera c), TFUE. Essa sottolinea, inoltre, che il Tribunale non ha tenuto in considerazione tali obiettivi, circostanza che contrasterebbe con il principio di precauzione, il principio «chi inquina paga» e il principio di sostenibilità. A tale riguardo, la Repubblica d’Austria contesta il punto 516 della sentenza impugnata.

b)      Valutazione

32.      Può essere utile trattare, in primo luogo, la questione preliminare concernente il rapporto generale tra il trattato Euratom e il TFUE, che contiene le disposizioni relative agli aiuti di Stato qui in discussione, poiché tale questione è pertinente a molti degli argomenti dedotti dalla Repubblica d’Austria. Così facendo, esaminerò anche, parzialmente, la terza parte del primo motivo.

1)      Sul rapporto tra il trattato Euratom e le disposizioni del TUE e del TFUE

33.      Come mi propongo di illustrare in questa sede, sebbene la Repubblica d’Austria sostenga che l’installazione di nuove centrali nucleari non rientra nell’articolo 2, lettera c), del trattato Euratom, essa non sembra suggerire che il trattato Euratom non svolga alcun ruolo, in quanto tale, nella presente causa. Essa sostiene, piuttosto, che, poiché il trattato Euratom non si occupa di aiuti di Stato nel settore dell’energia nucleare, tale settore non dovrebbe – e, forse, più correttamente non potrebbe – essere sostenuto mediante aiuti di Stato. Tale affermazione invita a esaminare più dettagliatamente il rapporto tra il trattato Euratom e il TUE nonché il TFUE e, in particolare, la portata e il significato dell’articolo 106 bis, paragrafo 3, del trattato Euratom e dell’articolo 194, paragrafo 2, secondo comma, TFUE.

34.      Dalla formulazione dell’articolo 106 bis, paragrafo 3, del trattato Euratom emerge chiaramente che tale trattato si colloca su un piano di parità rispetto al TUE e al TFUE in quanto diritto primario (13). Esso prevede che le disposizioni del TUE e del TFUE non possano trovare applicazione nel quadro del trattato Euratom nella misura in cui deroghino alle disposizioni di tale trattato (14). Come affermato dal Tribunale, «[p]ertanto, le disposizioni del trattato Euratom costituiscono norme speciali rispetto alle disposizioni del [TFUE] e quindi, in caso di conflitto, derogano a queste ultime» (15).

35.      Ciò significa che, se una determinata questione è specificamente trattata da una disposizione del trattato Euratom, non vi è spazio per l’applicazione del TUE o del TFUE, nella misura in cui essi prevedano una disciplina differente.

36.      La questione relativa alle conseguenze del fatto che il trattato Euratom non si occupi di una determinata situazione non è, probabilmente, altrettanto semplice. Come rilevato dall’avvocato generale Szpunar nelle sue conclusioni nella causa Kernkraftwerke Lippe-Ems (16), vi sono due modi di concepire il rapporto tra tali trattati. Secondo un primo approccio, il trattato Euratom si occuperebbe in modo esaustivo di tutte le questioni che rientrano nel settore dell’energia nucleare, non lasciando alcuno spazio per l’applicazione del TUE o del TFUE. Il secondo approccio consiste nel ritenere applicabili il TUE e il TFUE in tutti i settori ricadenti nel diritto dell’Unione dei quali il trattato Euratom non si occupa.

37.      Poiché il trattato Euratom è un trattato settoriale diretto a promuovere la ricerca, lo sviluppo e gli investimenti nel settore nucleare (17), mentre il TUE e il TFUE hanno obiettivi molto più ampi, e tenuto conto delle vaste competenze dell’Unione in un’ampia gamma di aree e settori, sembra opportuno applicare le regole del TFUE ogniqualvolta il trattato Euratom non contenga norme più specifiche. Sarebbe singolare, ad esempio, se le disposizioni dell’articolo 157, paragrafo 1, TFUE relative alla parità delle retribuzioni non si applicassero ai lavoratori dipendenti nel settore dell’energia nucleare. In ogni caso, questo approccio si riflette anche nella giurisprudenza della Corte (18).

38.      Ne consegue, a mio avviso, che le disposizioni del trattato Euratom devono essere considerate come leges speciales rispetto alle disposizioni del TFUE, che non ostano all’applicazione di disposizioni del TFUE qualora il trattato Euratom non contenga norme speciali o specifiche in materia. Qualsiasi altra conclusione equivarrebbe, di fatto, a ritenere che la produzione di energia nucleare non sia disciplinata da alcuna delle norme generali che disciplinano il mercato interno. Nella presente causa, è chiaro che il trattato Euratom non contiene norme speciali in materia di aiuti di Stato. Ne consegue, pertanto, che le disposizioni di cui agli articoli 107, 108 e 109 TFUE si applicano agli aiuti concessi dagli Stati membri nel settore dell’energia nucleare.

39.      La Repubblica d’Austria sembra riconoscerlo. Essa sostiene tuttavia che, se si ammettesse che le norme in materia di aiuti di Stato, che perseguono l’obiettivo del TFUE di instaurare/mantenere una concorrenza non falsata, possano trovare applicazione nel settore dell’energia nucleare, in tal caso dovrebbero essere presi in considerazione, parimenti, altri obiettivi del Trattato, quali la tutela dell’ambiente, il principio «chi inquina paga» e l’articolo 37 della Carta (relativo alla tutela dell’ambiente).

40.      Per quanto mi riguarda, tuttavia, non posso condividere tale argomento. Esso equivale essenzialmente ad affermare che l’energia nucleare è di per sé incompatibile con gli obiettivi ambientali del TFUE e che, pertanto, non si possono ammettere aiuti di Stato, in qualsiasi forma, per la costruzione o la gestione di tali impianti.

41.      È certamente vero che, sul piano politico, i meriti (o, eventualmente, i demeriti) dell’energia nucleare sono oggetto di un acceso dibattito in numerosi Stati membri e che si tratta di una questione in relazione alla quale non vi è, ad oggi, un vero consenso. Per alcuni, sulla costruzione e lo sviluppo di qualsiasi centrale nucleare aleggiano le ombre di Three Mile Island, Fukushima e, soprattutto, di Chernobyl, e tali esperienze sono sufficienti per evidenziare l’esistenza di un grave rischio ambientale, la cui eliminazione è, semplicemente, impossibile. Per altri, poiché l’energia nucleare costituisce una fonte di energia sostenibile e a basse emissioni di carbonio, essa dovrebbe far parte della struttura composita dell’approvvigionamento energetico, qualora si intenda porre fine al ricorso ai combustibili fossili e raggiungere gli obiettivi in materia di cambiamenti climatici.

42.      È evidente che la Corte non dispone della competenza né, parimenti, della legittimazione democratica necessarie per pronunciarsi su tali questioni. Mi sembra sufficiente affermare che, se lo sviluppo dell’energia nucleare è, come emerge dal trattato Euratom, un obiettivo chiaramente definito del diritto primario dell’Unione, tale obiettivo non può essere giuridicamente subordinato ad altri obiettivi, eventualmente confliggenti, del TFUE. Inoltre, la chiara formulazione dell’articolo 194, paragrafo 2, secondo comma, TFUE riconosce apertamente il diritto di ciascuno Stato membro di scegliere «tra varie fonti energetiche e la struttura generale del suo approvvigionamento energetico», e siffatto diritto deve estendersi, qualora uno Stato membro lo ritenga opportuno, al diritto di produrre energia nucleare e sviluppare centrali nucleari nel quadro delle sue fonti di approvvigionamento energetico.

43.      Qualsiasi altra conclusione avrebbe come conseguenza che l’effetto utile dell’articolo 106 bis, paragrafo 3, del trattato Euratom e dell’articolo 194, paragrafo 2, secondo comma, TFUE sarebbe svuotato di contenuto.

2)      Se il primo motivo sia stato correttamente dedotto dinanzi alla Corte

44.      È ora necessario occuparsi dell’argomento della Commissione secondo cui il primo motivo è inconferente. A sostegno di tale argomento, essa si fonda sul punto 85 della sentenza impugnata e sul fatto che tale parte della sentenza non è stata contestata dalla Repubblica d’Austria (19). La Commissione sostiene che la questione se una misura di aiuto debba perseguire un «interesse comune» o un «interesse pubblico» è irrilevante, poiché il Tribunale ha affermato, in tal punto, che, ai fini dell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, è necessario distinguere tra l’obiettivo perseguito da uno Stato membro e il requisito secondo cui l’aiuto di Stato non deve alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Basandosi su tale punto, la Commissione fa valere che il Tribunale non ha ritenuto che l’aiuto, per essere compatibile ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, dovesse perseguire un interesse pubblico. Pertanto, mentre la Repubblica d’Austria sostiene che il criterio corretto avrebbe dovuto essere quello dell’«interesse comune», anziché dell’«interesse pubblico», la Commissione afferma che il Tribunale non ha applicato, nella sua sentenza, nessuno dei due criteri.

45.      Per quanto mi riguarda, non condivido siffatta valutazione. Al punto 87 della sentenza impugnata, il Tribunale indica che «non se ne può dedurre che gli obiettivi di interesse pubblico perseguibili da uno Stato membro [(20)] si limitino a quelli comuni a tutti o alla maggior parte degli Stati membri». Ciò presuppone quindi, che il Tribunale stesse esaminando la finalità di una misura di aiuto che, a suo avviso, doveva corrispondere a un interesse pubblico. Né il Tribunale avrebbe avuto necessità di «riqualificare» i termini «interesse comune», utilizzati dal Tribunale nella sua sentenza nella causa Mediaset/Commissione (21), nel senso di attribuire ad essi il significato di «interesse pubblico», in contrapposizione a un «interesse privato» (22), se il Tribunale non avesse considerato tale criterio rilevante (23).

46.      Non posso nemmeno condividere l’affermazione della Commissione secondo cui il Tribunale non si è basato su un criterio distinto ai sensi del quale l’aiuto in questione deve perseguire un «interesse pubblico», poiché agevolare lo sviluppo di «talune attività (…) economiche» – requisito che figura direttamente nel testo dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE – integra di per sé tale «interesse pubblico» né, l’affermazione secondo cui le nozioni di «interesse comune» e di «interesse pubblico» sono sinonimi. Volendo fornire soltanto tre esempi; in primo luogo, al punto 48 della sentenza impugnata il Tribunale ha rilevato che, «per essere dichiarato compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, un aiuto deve avere ad oggetto lo sviluppo di un’attività che costituisca un obiettivo di interesse pubblico (…)» (24). In secondo luogo, al punto seguente, il Tribunale ritiene opportuno esaminare, innanzitutto, l’obiettivo di interesse pubblico invocato dal Regno Unito.

47.      In terzo luogo, con il suo richiamo alla sua sentenza resa nella causa Mediaset/Commissione (25), il Tribunale chiarisce che esso si è basato su tale requisito, se non altro per escludere gli «interessi privati» (26). Soltanto nei punti da 79 a 128 della sentenza impugnata, intitolati «Sugli argomenti diretti a contestare la conclusione della Commissione, secondo cui l’energia nucleare rappresenta un obiettivo di interesse “comune”», l’espressione «obiettivo di interesse pubblico» è stata utilizzata 16 volte e, significativamente, anche in riferimento alla decisione di cui trattasi, in cui la Commissione ha accennato a «un obiettivo di interesse comune» (27). In tutti questi passaggi, il Tribunale si è occupato della questione se la promozione dell’energia nucleare persegua un obiettivo di interesse pubblico ai fini dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, e non se essa costituisca un interesse privato o pubblico. Sebbene la Commissione possa aver ragione nell’affermare che l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE non prevede che un aiuto debba soddisfare un interesse pubblico per essere compatibile con il mercato interno, tale tesi non è stata esplicitamente confermata dal Tribunale nella sentenza impugnata.

48.      Di conseguenza, non ritengo che, su tale base, il primo motivo sia inconferente. Si tratta, al contrario, di un motivo di cui la Corte si dovrà debitamente occupare.

3)      «Interesse pubblico» o «interesse comune» quali requisiti previsti dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE

49.      La Repubblica d’Austria sostiene, in sostanza, che, ai fini dell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, una misura di aiuto deve perseguire un «interesse comune» e che si deve ritenere che ciò si verifichi soltanto quando tutti gli Stati membri sostengono tale interesse. Al punto 79 e seguenti della sentenza impugnata, il Tribunale si è espresso in senso contrario. Tale questione si articola in due profili. Da un lato, la questione se l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE preveda un requisito supplementare che non figura nella sua formulazione, ossia che l’aiuto debba perseguire un «interesse comune» e, in caso affermativo, in che cosa consista siffatto «interesse comune». Dall’altro lato, qualora l’esistenza di un siffatto requisito supplementare possa essere accertata, è necessario altresì stabilire se tale «interesse comune» debba essere considerato dal punto di vista di tutti gli Stati membri.

50.      Nell’ambito della valutazione di tali questioni, occorre ricordare che la Corte ha costantemente affermato che la Commissione gode di un ampio potere discrezionale nel procedere all’esame, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, della compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno. L’esercizio di tale potere, che comporta valutazioni di ordine economico e sociale, deve necessariamente effettuarsi in un contesto comunitario (28). Di conseguenza, il controllo giurisdizionale applicato all’esercizio di tale potere discrezionale si limita alla verifica del rispetto delle regole di procedura e di motivazione nonché al controllo dell’esattezza materiale dei fatti presi in considerazione e dell’assenza di errore di diritto, di errore manifesto nella valutazione dei fatti o di sviamento di potere (29).

51.      Per quanto riguarda tale ampio potere discrezionale, desidero anzitutto trattare l’argomento della Repubblica d’Austria secondo cui il Tribunale, esigendo esclusivamente che la misura sostenuta da un aiuto di Stato persegua un «interesse pubblico» anziché un «interesse comune», si è discostato dalla prassi della Commissione nonché dalla maggior parte della giurisprudenza. A sostegno della prima censura, la Repubblica d’Austria deduce diversi strumenti non vincolanti (soft law), nessuno dei quali è tuttavia applicabile alla presente causa (30). Essa richiama, inoltre, la decisione di cui trattasi, che, infatti, si occupa alla sezione 9.2 della questione se l’aiuto promuova un «interesse comune» (31). A sostegno della seconda censura, essa richiama le sentenze della Corte nelle cause Philip Morris Holland/Commissione  (32), Deufil/Commissione (33), e Spagna/Commissione (34).

52.      Poiché la Commissione non ha alcuna competenza a legiferare nel settore degli aiuti di Stato, ne consegue, evidentemente, che eventuali comunicazioni, discipline e orientamenti non possono essere di per sé vincolanti. Se le comunicazioni e le discipline cui fa riferimento la Repubblica d’Austria fossero applicabili all’insieme delle circostanze del caso di specie, esse potrebbero effettivamente imporre un limite all’esercizio del potere discrezionale della Commissione (35). Tuttavia, anche in tal caso, la Commissione ne sarebbe vincolata solo nella misura in cui tali testi non si discostassero dalla corretta applicazione delle norme del TFUE, poiché le discipline e le comunicazioni emanate dalla Commissione non possono, ovviamente, derogare alle disposizioni del trattato (36).

53.      Tutto ciò significa che anche una posizione coerente della Commissione sulla questione concernente ciò che costituisce un obiettivo di «interesse comune» non può impedire al Tribunale (né, eventualmente, alla Corte) di dichiarare che non si tratta di un requisito necessario ai fini dell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. Per quanto concerne la giurisprudenza citata dalla Repubblica d’Austria, propongo di esaminare la questione se il requisito secondo cui l’aiuto deve perseguire un obiettivo di «interesse comune» rappresenti uno scostamento da tale giurisprudenza anteriore unitamente alla questione se, affinché un interesse possa essere qualificato come «interesse comune», tutti gli Stati membri debbano condividere, in un dato momento, siffatto interesse (37).

54.      Per quanto concerne la corretta applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, tale disposizione stabilisce che un aiuto di Stato può essere compatibile con il mercato comune se: i) è destinato ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche e ii) non altera le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. La formulazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE non fornisce, di per sé, alcuna indicazione in merito a eventuali requisiti supplementari che tali «attività economiche» devono soddisfare. Detta disposizione si pone in evidente contrasto con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE poiché quest’ultima disposizione esige chiaramente che l’aiuto sia destinato «a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo» (38).

55.      Tuttavia, il Tribunale ha statuito, in numerose cause, invocate dalla Repubblica d’Austria, che, «[p]er essere compatibile con il mercato comune ai sensi dell’art. [107, paragrafo 3, lettera c), TFUE], un aiuto deve perseguire un obiettivo di interesse comune ed essere necessario e proporzionato a tal fine» (39). Per quanto concerne la Commissione, nella sua decisione di avviare l’indagine, ha dedicato 31 punti alla trattazione della questione se l’aiuto perseguisse un obiettivo comune e, nella decisione di cui trattasi, la sezione 9.2 si è occupata di tale questione, concludendo che «le misure di aiuto volte a promuovere l’energia nucleare persegu[o]no un obiettivo di interesse comune (…)» (40).

56.      L’articolo 107, paragrafo 3, lettera c, TFUE è contenuto nel titolo VII, capo 1 di tale trattato, rubricato «Regole di concorrenza». Inserita nel capo relativo alla concorrenza, lo scopo di tale disposizione è evitare distorsioni della concorrenza ed effetti negativi sugli scambi. La sua posizione nel Trattato non indica che essa abbia lo scopo di attribuire alla Commissione competenze supplementari consistenti, ad esempio, in un potere di quasi audit al fine di garantire che gli Stati membri stanzino il denaro pubblico in modo efficace ed economicamente efficiente.

57.      Ne consegue, pertanto, che non è richiesto che l’aiuto soddisfi finalità che vanno oltre a quelle specificamente previste all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. Alla luce della formulazione e della collocazione della disposizione nel TFUE, un aiuto di questo tipo, per essere compatibile con il trattato, non deve perseguire un «obiettivo di interesse comune» né un «obiettivo di interesse pubblico». Esso deve soltanto «agevolare lo sviluppo di talune attività (…) economiche» e non «alter[are] le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse». Pertanto, l’argomento della Repubblica d’Austria secondo cui il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel dichiarare che l’aiuto deve perseguire soltanto un interesse «pubblico», e non un interesse «comune», non può essere accolto, dal momento che, a mio avviso, e contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale nella sentenza impugnata, nessuno di questi due criteri deve essere soddisfatto.

58.      A questo punto, si deve forse soltanto aggiungere, con il dovuto rispetto, che le conclusioni raggiunte dal Tribunale nel quadro del filone giurisprudenziale originato dalla causa Mediaset (41), ai sensi delle quali ogni aiuto approvato a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE deve perseguire un obiettivo di «interesse comune», non sono corrette in diritto. Come ho appena indicato, il testo dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE non contiene siffatto requisito, sebbene tale sia il caso dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE («gli aiuti destinati a promuovere (..) un importante progetto di comune interesse europeo (...)»).

59.      Di converso, l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE esige soltanto che l’aiuto «agevol[i] lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche». È vero che l’espressione «interesse comune» figura anche nell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. Detta disposizione contiene del pari una condizione negativa, ossia che l’aiuto «non alter[i] le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse». In tal caso, l’espressione «interesse comune» è utilizzata in un contesto del tutto diverso. Tale condizione negativa consente di garantire l’applicazione al regime di approvazione degli aiuti di requisiti quali la proporzionalità e la necessità: risulta chiaramente dalla formulazione e dalla struttura dell’intero paragrafo che ciò non significa che, ai fini dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, l’obiettivo dell’aiuto debba, di per sé, consistere nel perseguimento di un interesse comune. Se questa fosse stata l’intenzione dei redattori dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, essi avrebbero agevolmente potuto precisarlo, come è avvenuto nel caso dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE.

60.      Nell’ipotesi in cui la Corte non condivida la conclusione secondo cui l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE non contiene siffatto requisito supplementare, ritengo che sia chiaro, in ogni caso, che un eventuale requisito secondo cui l’aiuto al progetto di Hinkley Point C deve effettivamente perseguire un obiettivo di «interesse comune» è, di fatto, soddisfatto. Ciò vale indipendentemente dalla circostanza che tale criterio debba essere interpretato nel senso che si deve o che non si deve trattare di un obiettivo perseguito da tutti gli Stati membri.

61.      A tal riguardo, occorre anzitutto ricordare che tutti gli Stati membri dell’Unione hanno accettato anche le disposizioni del trattato Euratom e sono da esse vincolati. Sebbene gli Stati membri possano non trovarsi d’accordo, attualmente, sul tema dell’energia nucleare e, per tale precisa ragione, si sia rivelato impossibile integrare l’Euratom nell’Unione (42), resta il fatto che il trattato Euratom è rimasto praticamente invariato sin dalla sua entrata in vigore, mentre i Trattati che disciplinano la Comunità europea e l’Unione europea hanno subito, indubbiamente, modifiche fondamentali.

62.      Come ho rilevato altrove nelle presenti conclusioni (43), tanto attualmente quanto all’epoca della conclusione del trattato Euratom, lo sviluppo di centrali nucleari costituisce, e costituiva, un obiettivo centrale di tale trattato, che, certamente, rimane una fonte di diritto primario dell’Unione. Ne consegue che un obiettivo chiaramente indicato nel trattato, indipendentemente dal trattato istitutivo di cui trattasi, deve, quasi per definizione, poter essere considerato un obiettivo di interesse comune ai fini dell’applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato.

63.      Nell’affermare quanto precede, non trascuro l’affermazione della Repubblica d’Austria secondo cui se essa avesse saputo che lo sviluppo odierno delle centrali nucleari avrebbe potuto essere sostenuto mediante aiuti di Stato, essa non avrebbe mai accettato il trattato Euratom. Orbene, con tutto il rispetto, tale affermazione è del tutto irrealistica, poiché, in ogni caso, è difficile interpretare diversamente l’articolo 1 o l’articolo 2, lettera c), del trattato Euratom (disposizioni che ora considererò più dettagliatamente) in combinato disposto con l’articolo 106 bis, paragrafo 3, del medesimo trattato.

64.      È certamente vero che nessuno Stato membro è tenuto a consentire l’esercizio di centrali nucleari, né a fornire un sostegno finanziario a queste ultime se già esistenti sul proprio territorio. Ma la questione non è questa. Se uno Stato membro compie dei passi verso l’«incremento delle industrie nucleari» (44), procedendo alla costruzione di centrali nucleari, esso agisce conformemente a una disposizione espressa (articolo 1, in combinato disposto con l’articolo 192 del trattato Euratom) del diritto primario dell’Unione la quale, lo ribadisco, costituisce necessariamente, quasi per definizione, una questione di «interesse comune» ai fini delle norme in materia di aiuti di Stato. La Repubblica d’Austria sostiene, tuttavia, che la giurisprudenza relativa all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE si fonda su un interesse comune e collettivo, rispettivamente degli Stati membri o dell’Unione, che sarebbe necessariamente assente a causa della sua opposizione allo sviluppo odierno dell’energia nucleare. A tal fine, essa si fonda su tre decisioni della Corte che, a suo avviso, sostengono tale posizione. Poiché la Repubblica d’Austria si basa sugli stessi passaggi delle stesse decisioni per affermare che, se la Corte non applicasse il criterio secondo cui un aiuto deve perseguire un interesse comune, essa si discosterebbe dalla giurisprudenza pregressa, esaminerò tali questioni congiuntamente.

65.      Per quanto concerne la prima di tali pronunce, la sentenza nella causa Philip Morris/Commissione (45), la Repubblica d’Austria si fonda sui seguenti passaggi (ai punti da 24 a 26 di detta sentenza):

«È il caso di ricordare che la Commissione è titolare di un potere discrezionale, il cui esercizio comporta valutazioni di ordine economico e sociale da effettuarsi in un contesto comunitario.

(…)

(…) La valutazione della Commissione si fonda in gran parte sulla constatazione che il previsto incremento della produzione di sigarette verrebbe esportato negli altri Stati membri (…) pertanto non si può ritenere che le condizioni degli scambi non verrebbero alterate da un tale aiuto in misura contraria all’interesse comune».

66.      Tali passaggi riguardano l’applicazione della condizione negativa prevista all’articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato CEE (attuale articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE). La questione che si pone è se l’aiuto controverso incida sugli scambi in misura inaccettabile e, in tale contesto, deve essere esaminato, naturalmente, l’impatto sul mercato unico nel suo complesso. La questione di cui la Corte è chiamata a occuparsi nella presente causa, vale a dire se l’aiuto debba perseguire un obiettivo di interesse comune, è tuttavia, naturalmente antecedente a tale specifica questione. Anche se si dovesse pervenire a una conclusione differente, nel definire la questione concernente l’interesse comune, nulla in tale sentenza indica che occorra considerare i singoli obiettivi strategici di ciascuno Stato membro.

67.      Lo stesso dicasi per la seconda pronuncia invocata a tal fine, C‑310/85, la sentenza nella causa Deufil/Commissione (46). In tale causa, la Commissione aveva dichiarato l’incompatibilità di un aiuto regionale finalizzato allo sviluppo di un determinato settore economico in Germania. La Corte ha anzitutto reiterato (al punto 18 di detta sentenza) le considerazioni di cui al punto 24 della sentenza nella causa Philip Morris/Commissione (47). Essa ha quindi statuito quanto segue:

«Ritenendo che la concessione di un aiuto ad un investimento che aumenta le capacita produttive in un settore già largamente in eccedenza sia contraria all’interesse comune (…), la Commissione non ha in alcun modo ecceduto i limiti del suo potere di valutazione» (48).

68.      Orbene, tali passaggi sono totalmente ineccepibili, poiché la reiterazione della formula utilizzata nella causa Philip Morris/Commissione (49) riguarda, anche in tale causa, l’applicazione della condizione negativa prevista all’articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato CEE (ora articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE), e non la diversa questione dell’«interesse comune», che è una condizione positiva riguardante la questione se l’aiuto assolva a una finalità di interesse comune. Se è vero che la Corte ha affermato che la misura di aiuto era «contraria all’interesse comune», tale affermazione deve tuttavia essere collocata nel contesto specifico di un altro criterio esplicito contenuto nell’articolo 92, paragrafo 3, lettera c), prima frase, del trattato CEE (ora articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE). In altri termini, il progetto di aiuto di Stato in questione non soddisfaceva il criterio pertinente, non potendosi ritenere che gli aiuti a un settore già caratterizzato da una produzione in eccedenza «agevolino lo sviluppo di una regione economica». In ogni caso, nulla in tale passaggio suggerisce che un interesse comune debba essere condiviso da tutti gli altri Stati membri.

69.      La terza pronuncia, la sentenza nella causa Regno di Spagna/Commissione (50) concerneva un regime di aiuti spagnolo a favore di agricoltori situati nella comunità autonoma di Estremadura. La Repubblica d’Austria si fonda, in particolare, sul punto 67 di tale sentenza, che riprende, nuovamente, il punto 24 della sentenza nella causa Philip Morris Holland/Commissione (51). Il passaggio pertinente della sentenza Regno di Spagna/Commissione (52) è redatto nei seguenti termini:

«Tuttavia, la diversità di formulazione tra le lett. a) e c) dell’art. 87, n. 3, CE non può indurre a ritenere che la Commissione non debba affatto prendere in considerazione l’interesse comunitario laddove essa applichi la prima di queste due disposizioni, ma debba limitarsi a verificare la specificità regionale delle misure in causa senza valutare il loro impatto sul mercato o sui mercati pertinenti nell’insieme della Comunità. In casi del genere, la Commissione è tenuta, infatti, non solo a verificare che tali misure siano idonee a contribuire effettivamente allo sviluppo economico delle regioni interessate, ma pure a valutare l’impatto di tali aiuti sugli scambi interstatali e in particolare ad apprezzare le ripercussioni settoriali che essi possono provocare a livello comunitario. Come già rilevato dalla Corte, l’art. 87, n. 3, CE conferisce alla Commissione un potere discrezionale, il cui esercizio comporta valutazioni di ordine economico e sociale da effettuarsi in un contesto comunitario».

70.      Orbene, è chiaro che tale passaggio verte, ancora una volta, sulla questione del tutto distinta che si pone ai sensi della condizione negativa prevista all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), seconda frase, TFUE (ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c), TCE), vale a dire che l’aiuto in questione non deve avere un impatto sul mercato o sui mercati interessati nell’intera Comunità (attualmente Unione) in una misura tale da risultare contrario al comune interesse. Ciò non ha tuttavia alcuna incidenza sulla diversa questione se l’aiuto debba rispondere a un obiettivo di interesse comune o essere sostenuto da tutti gli Stati membri affinché possa essere qualificato come obiettivo di interesse comune.

71.      Ne consegue che nessuna di queste tre sentenze costituisce un’autorità ai fini dell’affermazione della Repubblica d’Austria secondo cui, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, è necessario che l’aiuto persegua un obiettivo di interesse comune. Tali sentenze non statuiscono neppure che un interesse comune è un interesse condiviso da tutti gli Stati membri.

72.      Occorre altresì ricordare che tutti gli Stati membri hanno firmato, ratificato e aderito al trattato Euratom. Conseguentemente, si deve intendere che tutti gli Stati membri abbiano giuridicamente espresso il loro consenso generale allo sviluppo di nuove centrali nucleari. Certamente, vi sono Stati membri, come la Repubblica d’Austria, che hanno deciso di non facilitare né consentire lo sviluppo di nuove centrali nucleari nel proprio territorio. Tuttavia, avendo accettato gli obiettivi di tale trattato, essi hanno espresso la loro accettazione senza riserve, almeno in linea di principio, del diritto degli altri Stati membri di sviluppare centrali nucleari nei loro territori, qualora lo desiderino.

73.      Ne consegue quindi, secondo qualsiasi lettura delle questioni giuridiche connesse, che lo sviluppo di centrali nucleari costituisce un obiettivo di interesse comune ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, al quale tutti gli Stati membri hanno, di fatto, acconsentito, se non altro per effetto della loro accettazione del trattato Euratom. Pertanto, anche supponendo che (contrariamente a quanto sostengo) l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE possa essere applicato solo se un aiuto di Stato persegue un obiettivo di interesse comune, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto. Vorrei inoltre aggiungere, per una questione di completezza, che lo sviluppo di centrali nucleari costituisce altresì un obiettivo di interesse pubblico, in contrapposizione a un obiettivo di interesse privato.

c)      Sulla tesi secondo cui la costruzione di centrali nucleari non costituirebbe una forma di promozione dellenergia nucleare contemplata dal trattato Euratom

74.      La Repubblica d’Austria contesta altresì la statuizione del Tribunale, al punto 97 della sentenza impugnata, secondo cui, alla luce dell’articolo 1, paragrafo 2, e dell’articolo 2, lettera c), del trattato Euratom, il Regno Unito era legittimato a creare incentivi alla creazione di nuove capacità di produzione di energia nucleare. Di converso, la Repubblica d’Austria sostiene, fondandosi sulla formulazione dell’articolo 2, lettera c), del trattato Euratom, che quest’ultimo non contempla la promozione della costruzione di nuove centrali nucleari o la sostituzione delle centrali nucleari esistenti con tecnologie più moderne, già sviluppate. In tale contesto, si può anzitutto osservare che l’articolo 1 del Trattato Euratom dichiara che l’obiettivo principale del Trattato è quello di creare «le premesse necessarie per la formazione e il rapido incremento delle industrie nucleari». L’articolo 2, lettera c), dispone poi che, per «l’assolvimento dei suoi compiti», l’Euratom deve «agevolare gli investimenti ed assicurare, particolarmente incoraggiando le iniziative delle imprese, la realizzazione degli impianti fondamentali necessari allo sviluppo dell’energia nucleare nella Comunità». In aggiunta a ciò, gli articoli 40 e 41 del trattato Euratom, letti in combinato disposto con il punto 11 dell’allegato II di tale trattato, sottolineano altresì che il trattato prevede investimenti in reattori nucleari. Infine, ai sensi dell’articolo 192 del trattato Euratom, gli Stati membri agevolano la Comunità nell’esecuzione della sua missione.

75.      Si potrebbe anzitutto affermare, a proposito di tali disposizioni generali, che esse presuppongono necessariamente l’esistenza di centrali nucleari, almeno in alcuni Stati membri, poiché in mancanza di centrali nucleari non può esservi energia nucleare. Inoltre, in assenza di energia nucleare, l’esistenza dell’Euratom o, parimenti, del trattato Euratom, avrebbe poco senso.

76.      In secondo luogo, gli Stati membri hanno manifestamente espresso il desiderio che il trattato Euratom fosse un documento vivo, suscettibile di sviluppo organico e di adeguamento alle circostanze correnti, in riferimento, chiaramente, all’intero trattato. Ritengo che ciò sia sufficiente, di per sé, per respingere l’argomento avanzato dalla Repubblica d’Austria secondo cui tali disposizioni del trattato Euratom non contemplerebbero la costruzione di nuove centrali nucleari, né la sostituzione e modernizzazione delle centrali obsolete con tecnologie più moderne, già sviluppate.

77.      Se tale argomento fosse corretto, ciò significherebbe, ad esempio, che il trattato Euratom sarebbe stato applicabile soltanto nella prima fase di costruzione delle centrali nucleari nel corso degli anni ’60 e ’70. Ne discenderebbe altresì che il Trattato non sarebbe applicabile a situazioni più recenti, poiché questa prima serie di centrali nucleari dovrebbe essere gradualmente smantellata, modernizzata e sostituita. Tuttavia, nella chiara intenzione degli autori del trattato Euratom, esso sarebbe stato applicabile a tempo indeterminato. Nulla indica che il trattato dovesse avere un ambito di applicazione limitato, in sostanza, alla prima fase della costruzione di centrali nucleari.

78.      In terzo luogo, in ogni caso, tale argomento della Repubblica d’Austria non è suffragato dalla lettera del trattato stesso. Del resto, l’articolo 1 dichiara che uno degli obiettivi del Trattato è quello di creare le premesse necessarie «per la formazione e il rapido incremento delle industrie nucleari». Analogamente, l’articolo 2, lettera c), di tale Trattato dichiara che uno dei compiti dell’Euratom è assicurare, «particolarmente incoraggiando le iniziative delle imprese, la realizzazione degli impianti fondamentali necessari allo sviluppo dell’energia nucleare nella Comunità». Tali disposizioni riguardano, evidentemente, la crescita e lo sviluppo dell’industria nucleare, anche attraverso l’intervento di imprese private a tal fine, come precisato dall’articolo 2, lettera c). L’argomento contrario dedotto dalla Repubblica d’Austria all’udienza del 28 gennaio 2020, secondo cui l’articolo 2, lettera c), del trattato Euratom non avrebbe affatto tale significato, ma avrebbe ad oggetto l’eventuale sviluppo di nuove tecnologie, è, con tutto il rispetto, alquanto irrealistico.

79.      Infine, è necessario richiamare ancora una volta, in tale contesto, l’articolo 194, paragrafo 2, TFUE. Tale disposizione deve, beninteso, essere letta congiuntamente con il trattato Euratom. Come ho già osservato, l’articolo 194, paragrafo 2, secondo comma, TFUE prevede che la competenza generale dell’Unione nel settore dell’energia non incide sul diritto di uno Stato membro «di determinare le condizioni di utilizzo delle sue fonti energetiche, la scelta tra varie fonti energetiche e la struttura generale del suo approvvigionamento energetico».

80.      Da tale disposizione emerge inequivocabilmente che, in linea di principio, il diritto di ciascuno Stato membro di scegliere il proprio mix energetico, che si tratti di combustibili fossili, di energie rinnovabili quali l’energia solare ed eolica o, come nel caso di specie, l’energia nucleare, si mantiene, a tutti gli effetti, intatto. Come sostenuto dal Regno Unito nelle sue osservazioni, esso ha scelto di sostenere l’energia nucleare in quanto «fonte affidabile e a basse emissioni di carbonio nel quadro del suo mix energetico più ampio».

81.      Tutto ciò rafforza la conclusione secondo cui gli obiettivi e le competenze del trattato Euratom possono essere correttamente interpretati nel senso che si estendono alla costruzione di centrali nucleari moderne da parte degli Stati membri, e non nel senso che contemplano soltanto le centrali previste o progettate all’epoca in cui il trattato Euratom è stato concluso. Il tenore generale e l’approccio del Tribunale nella sentenza impugnata sono perfettamente compatibili con siffatta interpretazione di tali disposizioni.

d)      Il Tribunale avrebbe dovuto tener conto anche di altri obiettivi del TFUE nellaccertare se le misure di aiuto perseguano un obiettivo di interesse comune?

82.      Al punto 517 della sentenza impugnata, contestato dalla Repubblica d’Austria, il Tribunale ha dichiarato che, indipendentemente dalla circostanza se la Commissione dovesse o meno tenere in considerazione i principi di protezione dell’ambiente, di precauzione, di «chi inquina paga» e di sostenibilità, se tali principi fossero interpretati nel senso di ostare alla concessione di un aiuto di Stato per la costruzione o la gestione di una centrale nucleare, siffatta interpretazione non sarebbe conforme all’articolo 106 bis, paragrafo 3, del trattato Euratom.

83.      Per contro, la Repubblica d’Austria sostiene che se, nonostante l’articolo 106 bis, paragrafo 3, del trattato Euratom, si applica l’articolo 107 TFUE all’energia nucleare, si devono applicare anche altri principi del diritto dell’Unione, quali gli obblighi in materia di protezione dell’ambiente, che includono la tutela della salute, di cui all’articolo 37 della Carta e all’articolo 11 TFUE. Inoltre, la Repubblica d’Austria sostiene che l’articolo 106 bis, paragrafo 3, del trattato Euratom non dovrebbe essere invocato per giustificare un aiuto di Stato, poiché tale disposizione si occupa principalmente dei conflitti concernenti la base giuridica di un’azione legislativa, e nella presente causa non sussisterebbe siffatto conflitto. Tali argomenti inducono a rispondere nel modo indicato nel prosieguo.

84.      In primo luogo, contrariamente a quanto avviene nel settore degli aiuti di Stato, il trattato Euratom si occupa delle questioni ambientali al titolo II, capo 3, rubricato «Protezione sanitaria» (53). Ai sensi dell’articolo 106 bis, paragrafo 3, del trattato Euratom, tali disposizioni prevalgono e non lasciano spazio all’applicazione di altri principi del diritto dell’Unione in tale settore (54).

85.      In secondo luogo, il fatto che una disposizione avrebbe potuto essere concepita principalmente per disciplinare conflitti concernenti la base giuridica di determinate misure non esclude la sua applicazione ad altre questioni. Ciò, in particolare, in quanto né la formulazione dell’articolo 106 bis, paragrafo 3, del trattato Euratom né il suo contesto (tale disposizione è stata spostata dalla parte sesta del trattato CE, dedicata alle disposizioni generali e finali, al capo del trattato Euratom rubricato «Applicazione di talune disposizioni del trattato sull’Unione europea e del trattato sul funzionamento dell’Unione europea»), confermano siffatta limitazione alla sua applicazione.

86.      In terzo luogo, l’articolo 106 bis, paragrafo 3, del trattato Euratom non è l’unica disposizione da prendere in considerazione in materia di approvvigionamento energetico degli Stati membri. Se si attribuisse alla Commissione una competenza più ampia nella valutazione delle decisioni adottate dagli Stati membri in materia di aiuti di Stato, secondo principi diversi da quelli enunciati all’articolo 107 TFUE, ciò limiterebbe chiaramente l’autonomia degli Stati membri in materia. Si tratta quindi di stabilire se i trattati consentano, di fatto, di procedere in tal senso. Il settore dell’«Energia» è oggetto del titolo XXI del TFUE. Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera i), TFUE, si tratta di un settore di competenza concorrente tra l’Unione e gli Stati membri., Il paragrafo 1 e il paragrafo 2, primo comma, dell’articolo 194 TFUE obbligano il Parlamento europeo e il Consiglio a stabilire le misure necessarie per conseguire determinati obiettivi nel settore dell’energia, «[n]el quadro dell’instaurazione o del funzionamento del mercato interno e tenendo conto dell’esigenza di preservare e migliorare l’ambiente». Come ho già sottolineato, l’articolo 194, paragrafo 2, TFUE prevede chiaramente, inoltre, che tali misure «non incidono sul diritto di uno Stato membro di determinare (…) la scelta tra varie fonti energetiche (…)» (55).

87.      Ne discende che il margine di manovra degli Stati membri per quanto riguarda il loro approvvigionamento energetico deve essere preservato e riconosciuto. In questo senso, l’articolo 194, paragrafo 2, TFUE rappresenta un’importante misura di riequilibrio del ruolo dei singoli Stati membri rispetto all’Unione nel settore della politica energetica. Pertanto, per queste sole ragioni, non appare opportuno consentire alla Commissione di considerare gli obiettivi dell’Unione al di là della protezione del mercato comune, specificamente prevista all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, nell’ambito del suo esame di un aiuto di Stato nel settore energetico (56).

88.      Nemmeno la giurisprudenza della Corte e del Tribunale, anche in aree esterne al settore dell’energia, impone o autorizza la Commissione ad agire in tal senso.

89.      I principi specifici invocati dalla Repubblica d’Austria, che, a suo avviso, avrebbero già dovuto essere presi in considerazione in sede di valutazione della circostanza se la misura di aiuto perseguisse o meno un obiettivo di interesse comune, sono i principi della protezione dell’ambiente, di precauzione, di «chi inquina paga» e di sostenibilità. Orbene, come correttamente rilevato dal Tribunale al punto 515 della sentenza impugnata, la Commissione avrebbe dovuto tener conto di tali principi soltanto se fossero stati effettivamente perseguiti dal Regno Unito con la sua misura di aiuto (57). In tal caso, essi avrebbero potuto essere esaminati dalla Commissione per valutare l’adeguatezza delle misure a perseguire tale obiettivo (58). Tuttavia, nel caso di specie, lo scopo perseguito era di agevolare la produzione di energia nucleare e la Commissione, conformemente all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, era tenuta soltanto a valutare se la misura alterasse le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse (59).

90.      Neppure la giurisprudenza menzionata nel prosieguo incide su tale conclusione: la Corte ha stabilito che, quando applica il procedimento in materia di aiuti di Stato, la Commissione è tenuta, in forza del sistema generale del Trattato, a rispettare la coerenza tra le disposizioni che disciplinano gli aiuti di Stato e le disposizioni specifiche diverse da quelle relative agli aiuti di Stato e, pertanto, a valutare la compatibilità dell’aiuto in questione con tali disposizioni specifiche, nel caso di modalità di aiuto così indissociabilmente connesse con l’oggetto dell’aiuto da far sì che sia impossibile valutarle isolatamente (60). Nella presente causa, come sottolineato dalla Commissione, la Repubblica d’Austria non ha dedotto l’esistenza di tale nesso indissolubile, né esso si può considerare esistente. I principi invocati dalla Repubblica d’Austria, vale a dire la protezione dell’ambiente, i principi di precauzione, di «chi inquina paga» e di sostenibilità, possono essere valutati separatamente e, se necessario, nell’ambito di altri procedimenti (61). È opportuno rilevare che, ai sensi del punto 150 della comparsa di risposta della Commissione, la Repubblica d’Austria non ha impugnato la successiva decisione vertente sul metodo di determinazione dei costi dei contratti concernenti i rifiuti nucleari, anch’esso considerato una misura d’aiuto e dichiarato compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE (62).

91.      Il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto nel dichiarare di non dover tener conto di altri obiettivi dei Trattati nel determinare se le misure di aiuto perseguissero un obiettivo di interesse comune.

2.      Secondo motivo: applicazione erronea dellarticolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, poiché il settore economico interessato non è stato definito correttamente e non è stato applicato il requisito di una carenza del mercato.

a)      Sintesi degli argomenti della Repubblica dAustria

92.      Ai punti 105, 139, 140 e 144 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che la promozione dell’energia nucleare costituiva l’attività economica rilevante ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e che lo sviluppo di Hinkley Point C concretizza siffatta promozione dell’energia nucleare. Ai punti 151 e 240 della sentenza impugnata, il Tribunale ha statuito che l’esistenza di una carenza del mercato può costituire un fattore pertinente ai fini della dichiarazione della compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno, ma che l’assenza di una carenza del mercato non implica necessariamente che le condizioni di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE non siano soddisfatte, e che, anche in assenza di tale carenza, l’intervento del Regno Unito era necessario, di fatto, per conseguire lo sviluppo di Hinkley Point C.

93.      Con il suo secondo motivo, la Repubblica d’Austria sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto in riferimento ai tre aspetti di seguito esposti. In primo luogo, esso avrebbe omesso di riconoscere che la decisione di cui trattasi non individua, ai fini dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, l’attività economica rilevante. A tal riguardo, la Repubblica d’Austria sostiene altresì che il Tribunale non ha adempiuto ai propri obblighi, ai sensi dell’articolo 296, paragrafo 2, TFUE, di motivare in maniera sufficiente, in fatto e in diritto, le sue conclusioni concernenti l’attività economica perseguita dall’aiuto a sostegno di Hinkley Point C. In secondo luogo, essa sostiene che il Tribunale avrebbe commesso un errore nell’individuare l’attività economica rilevante, dato che l’attività in questione è la produzione di energia, e non la produzione di energia nucleare. In terzo luogo, essa sostiene che il Tribunale ha omesso di riconoscere che la carenza del mercato è un presupposto giuridico per la constatazione della necessità ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.

b)      Valutazione

94.      Per quanto riguarda l’omessa individuazione dell’attività economica sostenuta dall’aiuto, il Tribunale non soltanto ha respinto l’argomento vertente sull’insufficienza della motivazione (63), ma ha riconosciuto che l’intera decisione muove dal presupposto che ciò che viene in considerazione è la produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo di energia nucleare e contiene numerosi riferimenti in tal senso. Sebbene possano essere citati vari esempi a tale riguardo, pare sufficiente richiamare il punto 358 della decisione di cui trattasi, che prevede quanto segue: «la Commissione conclude pertanto che il [contratto per differenza] per [Hinkley Point] definisce le condizioni per l’esercizio dell’attività di elettrogenerazione tramite il ricorso alla tecnologia nucleare (…)».

95.      A mio avviso, dunque, il Tribunale non ha commesso un errore di diritto laddove ha dichiarato, al punto 139 della sentenza impugnata, che «non può essere accolto l’argomento della Repubblica d’Austria secondo cui la Commissione non ha precisato quale attività economica ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE avrebbe dovuto essere promossa dalle misure contestate». In tale punto, il Tribunale si è fondato sul punto 392 della decisione di cui trattasi, che costituisce un ulteriore esempio del fatto che l’attività economica rilevante era stata chiaramente individuata. Nella misura in cui la Repubblica d’Austria deduce tale argomento al fine di ottenere il riesame della decisione della Commissione, tale motivo non è, ovviamente, ricevibile (64).

96.      Inoltre, la motivazione del Tribunale non è insufficiente. Occorre anzitutto sottolineare che la ricorrente si fonda, erroneamente, sull’articolo 296, secondo comma, TFUE. Risulta da una giurisprudenza costante che l’obbligo di motivazione che incombe al Tribunale a norma dell’articolo 53, in combinato disposto con l’articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia e con l’articolo 117, lettera m) del regolamento di procedura del Tribunale, non impone a quest’ultimo di fornire una spiegazione che segua esaustivamente e uno per uno tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia. Dunque la motivazione offerta dal Tribunale può essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali tale giudice non ha accolto i loro argomenti ed alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il proprio controllo (65).

97.      Ai punti 155 e 156 della sentenza impugnata, il Tribunale ha richiamato i motivi sui quali la Commissione ha fondato la sua valutazione e che dimostrano la specificità della produzione dell’energia nucleare come attività economica. Il Tribunale ha, quindi, chiaramente soddisfatto il summenzionato criterio.

98.      Con il suo secondo punto, la Repubblica d’Austria sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto statuire che l’attività economica rilevante era la produzione di elettricità, e non la produzione di energia nucleare. Tale parte deduce che, ai fini dell’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato, ciò che conta è il prodotto finale, ossia l’elettricità.

99.      Non posso concordare con tale tesi. L’intero compito connesso all’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato consiste nel definire l’attività economica rilevante al fine di valutare se l’aiuto di cui trattasi sia necessario per contribuire allo sviluppo economico. Occorre quindi chiedersi se l’aiuto di Stato contribuirà allo sviluppo dell’energia nucleare, e non alla produzione di energia elettrica in generale. Come constatato dal Tribunale (66), la Commissione disponeva di numerosi elementi di prova secondo i quali il mercato era riluttante o, persino, incapace di finanziare il progetto di Hinkley Point C in assenza delle garanzie e delle altre forme di aiuto fornite dal Regno Unito. Ai fini della presente causa è irrilevante il fatto che possa non esservi una carenza del mercato per quanto riguarda altre forme di produzione di energia elettrica. Occorre qui ricordare, ancora una volta, il diritto di ciascuno Stato membro di scegliere il proprio mix energetico ai sensi dell’articolo 194, paragrafo 2, TFUE.

100. Nella misura in cui la Repubblica d’Austria invoca i punti 54 e seguenti dell’ordinanza del Tribunale nella causa Greenpeace Energy e a./Commissione (67), occorre rilevare che, in tale causa, il Tribunale si è occupato del diritto di ricorso delle parti ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, che deve essere esaminato alla luce dei criteri enunciati nella causa C‑25/62, Plaumann/Commissione (68). A tal fine, il Tribunale ha esaminato la questione se i beneficiari dell’aiuto e le ricorrenti fossero concorrenti sul mercato. Tale valutazione mirava a stabilire se le ricorrenti fossero pregiudicate dall’aiuto. Si tratta tuttavia di una questione leggermente diversa da quella di determinare ciò che costituisce una «attività economica» ai fini dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. La determinazione dell’attività economica è effettuata al fine di stabilire il punto di riferimento per il controllo della proporzionalità, nell’ambito del quale si accerta la necessità dell’aiuto ai fini dell’agevolazione dell’attività economica e, qualora tale aiuto sia necessario, se esso produca, a tal fine, un effetto d’incentivazione. Dall’altro canto, la situazione della concorrenza sul mercato diviene rilevante soltanto alla luce dell’ulteriore criterio di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, concernente la valutazione se l’aiuto alteri o meno le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse (69). A tal fine, il Tribunale si è fondato, infatti, sul mercato dell’elettricità nel suo complesso anziché sulla sola «attività economica», ossia la produzione di elettricità attraverso l’utilizzo dell’energia nucleare (70).

101. Per tali ragioni, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto nel considerare la produzione di energia nucleare come attività economica rilevante ai fini del criterio positivo previsto all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), prima frase, TFUE, vale a dire se l’aiuto agevoli lo sviluppo di talune attività economiche.

102. Ai sensi del terzo argomento contenuto in tale capo, il Tribunale avrebbe dovuto considerare la carenza del mercato come un criterio pertinente per l’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. Contrariamente a quanto statuito dal Tribunale nella sua decisione, la Repubblica d’Austria sostiene che la Commissione avrebbe individuato una carenza del mercato, ma, secondo la prima parte, tale constatazione non era corretta, a motivo dell’erronea definizione del mercato.

103. Ancora una volta, non posso concordare con tale argomento. Anzitutto, la Commissione ha constatato una carenza del mercato in quanto si è basata sulla premessa secondo cui, in condizioni normali, i mercati dei capitali non finanzierebbero la costruzione di nuove centrali nucleari, tenuto conto dei tempi estremamente lunghi in gioco e del rischio politico associato a tali progetti (71).

104. Inoltre, è opportuno ricordare che il Tribunale, sinora, e a mio avviso correttamente, ha respinto la tesi secondo cui l’individuazione di una carenza di mercato costituisce un elemento essenziale nella valutazione ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE (72). Non vorrei essere frainteso in merito a tale aspetto: indubbiamente, l’esistenza di una carenza del mercato può spesso costituire la prova più stringente della necessità di un aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. Tuttavia, ciò che è necessario accertare ai fini di tale analisi non è l’esistenza di una carenza del mercato in quanto tale (73), bensì se l’aiuto di Stato di cui trattasi agevoli o meno talune attività economiche (74).

3.      Terzo motivo: se il Tribunale abbia commesso un errore nel controllo dellapplicazione del criterio della proporzionalità

a)      Sintesi degli argomenti della Repubblica dAustria

105. Ai punti 405 e 413 della sentenza impugnata, il Tribunale ha valutato gli effetti della misura di aiuto, segnatamente il fatto che Hinkley Point C potesse essere costruita, e le sue implicazioni sull’approvvigionamento di elettricità del carico di base nel Regno Unito. Esso ha inoltre constatato che la capacità necessaria non poteva realisticamente essere fornita attraverso energia eolica. Al punto 507 della sentenza, esso ha dichiarato che il Regno Unito aveva il diritto di mantenere l’energia nucleare nel suo mix energetico. Al punto 506, il Tribunale ha dichiarato di non disporre di motivi per dubitare dell’affermazione della Commissione secondo cui il rischio di distorsione della concorrenza era limitato. Ai punti 470 e 499, tale giudice ha precisato che le misure di aiuto non discriminano eccessivamente le altre tecnologie. Infine, ai punti 515 e seguenti, il Tribunale ha statuito che la Commissione non era tenuta a prendere in considerazione i principi menzionati al paragrafo 82 delle presenti conclusioni. La Repubblica d’Austria contesta tali statuizioni.

106. Inoltre, la Repubblica d’Austria sostiene che il Tribunale ha commesso un errore per quanto attiene al modo in cui ha condotto la valutazione della proporzionalità della misura. In particolare, essa sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto valutare la proporzionalità di tale misura con riferimento al mercato dell’energia elettrica nel suo complesso. In secondo luogo, il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere che il presente procedimento costituisce, in sostanza, una causa pilota riguardante, in generale, la proporzionalità di nuovi progetti nucleari. Dunque, eventuali distorsioni della concorrenza avrebbero dovuto essere valutate alla luce di tale considerazione. In terzo luogo, la sentenza del Tribunale produrrà l’effetto di garantire ai produttori nucleari un vantaggio continuo, a danno degli altri produttori di energia.

In quarto luogo, il Tribunale non avrebbe operato un bilanciamento tra gli effetti negativi dell’energia nucleare (compresi i costi a lungo termine connessi allo smaltimento dei rifiuti) e i suoi eventuali benefici.

b)      Valutazione

107. Il presente motivo verte sul criterio di proporzionalità che è la condizione negativa prevista all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), seconda frase, TFUE, ai sensi del quale una misura di aiuto non soltanto deve essere necessaria per agevolare lo sviluppo di un’attività economica, ma deve anche astenersi dall’alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

108. Per quanto riguarda l’argomento della proporzionalità in riferimento al mercato dell’energia elettrica nel suo complesso, esso pare, in realtà, una variante della seconda parte del secondo motivo, ossia che il mercato rilevante è rappresentato dal più ampio mercato dell’energia elettrica, distinto dal mercato della produzione di energia nucleare. In tale contesto, tuttavia, è irrilevante che l’energia elettrica possa essere prodotta con altri mezzi.

109. Quanto precedentemente indicato riconduce all’elemento fondamentale secondo cui, ai sensi dell’articolo 194, paragrafo 2, TFUE, il Regno Unito aveva il diritto di scegliere le sue diverse fonti di energia e ha scelto di collocare l’energia nucleare all’interno di tale mix energetico. La Commissione era quindi tenuta, ai sensi dell’articolo 194, paragrafo 2, TFUE, a tener conto della proporzionalità della misura in questione, destinata ad attuare tale scelta politica, ossia la produzione di energia nucleare a Hinkley Point C. Pertanto, non si può affermare che la valutazione di proporzionalità operata dalla Commissione fosse inammissibilmente limitata o che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto al riguardo.

110. Per quanto concerne l’argomento relativo alla causa pilota, la Repubblica d’Austria si basa sulla sezione 6 della comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (75). Confesso che tale richiamo mi ha lasciato alquanto perplesso, poiché non vi è nulla nella sezione 6 della comunicazione della Commissione (o, parimenti, altrove) che attenga alla nozione di causa pilota. La comunicazione della Commissione si occupa soltanto della questione relativa a se una misura costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Ai sensi del suo secondo considerando, la stessa «non riguarda la compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafi 2 e 3, e dell’articolo 106, paragrafo 2, del trattato, la quale deve essere valutata dalla Commissione». La comunicazione della Commissione in quanto tale è del tutto irrilevante per quanto riguarda qualsivoglia valutazione della proporzionalità di una misura ai fini dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. Di conseguenza, non si può dire che la comunicazione offra un qualche effettivo orientamento quanto ai principi che devono essere applicati riguardo a una siffatta valutazione.

111. Non mi convince neppure il richiamo della Repubblica d’Austria alla pronuncia della Corte nella causa Eventech (76). Tale causa verteva sulla questione se una decisione che autorizzava taluni veicoli di trasporto pubblico che effettuavano il trasporto di passeggeri a utilizzare le corsie riservate agli autobus sulle strade di Londra, escludendo al contempo altri veicoli di questo tipo, potesse costituire un aiuto di Stato. Nella sua sentenza, la Corte ha ricordato che, a tal fine, «non è necessario dimostrare una reale incidenza di tale aiuto sugli scambi tra gli Stati membri e un’effettiva distorsione della concorrenza, ma basta esaminare se l’aiuto sia idoneo a incidere su tali scambi e a falsare la concorrenza» (77).

112. Ho la netta impressione che tale pronuncia, che riguarda l’impatto potenziale dell’aiuto di Stato di cui trattasi, e la cui importanza è indubbia, sia stata enfatizzata in modo eccessivo. In particolare, non vi è nulla in tale sentenza che suggerisca che la valutazione in merito all’eventuale compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno debba essere effettuata in modo differente in funzione del singolo aiuto oggetto della misura controversa. Tutto ciò significa che, nella sentenza Eventech (78), non vi sono elementi per suffragare la tesi più ampia secondo cui la Commissione dovrebbe tener conto della questione se la concessione di un aiuto o di aiuti di questo tipo possa falsare la concorrenza in generale.

113. Non posso neppure accettare l’argomento secondo cui tale decisione avrà l’effetto di favorire i gestori di centrali nucleari a scapito delle altre forme di produzione di elettricità (79). Occorre ricordare che ogni notificazione per la concessione o modifica di un aiuto di Stato deve essere valutata sulla base delle sue specificità alla luce dell’articolo 107 TFUE.

114. In ogni caso, è del tutto evidente che le barriere all’entrata del mercato dell’energia nucleare sono alquanto differenti da quelle che caratterizzano altre forme di produzione dell’energia elettrica: tra tali specifiche barriere figurano, in particolare, il rischio politico connesso all’opposizione all’energia nucleare, gli enormi costi di investimento legati alla costruzione di tali centrali nonché le spese specifiche connesse alla messa in sicurezza del combustibile nucleare esaurito. Come ho già rilevato, nella presente causa la misura di aiuto controversa mira a far fronte a tali peculiari difficoltà prevedendo, ad esempio, un regime speciale diretto a far fronte agli specifici rischi politici connessi al progetto. Proprio perché siffatte misure mirano a rispondere a tali specifici rischi, l’idea che la decisione di cui trattasi determini una sorta di discriminazione rispetto ad altre forme di produzione di energia elettrica è, con tutto il rispetto, artificiosa e irrealistica.

115. Inoltre, la Repubblica d’Austria sostiene che il Tribunale ha erroneamente dichiarato che non occorreva tener conto di quanto le misure contestate pregiudicassero principi ambientali chiave, quali i principi di precauzione, di «chi inquina paga» e di sostenibilità (80). Prescindendo dal fatto che la Repubblica d’Austria si è limitata a mere affermazioni per quanto riguarda gli asseriti danni ambientali, occorre altresì rilevare che l’articolo 107 TFUE si colloca all’interno del titolo VII, il quale prevede norme comuni in materia di concorrenza, fiscalità e ravvicinamento delle legislazioni. Dunque, come risulta dall’articolo 107, paragrafi 2 e 3, TFUE, il compito della Commissione è limitato alla valutazione se le misure statali di cui trattasi «[p]ossono considerarsi compatibili con il mercato interno».

116. L’articolo 26, paragrafo 2, TFUE definisce il mercato interno come uno spazio «senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni dei trattati». Sebbene la Corte abbia affermato, nella causa T‑57/11, Castelnou Energía/Commissione (81), che le politiche ambientali devono essere integrate nella definizione e nell’attuazione delle politiche dell’Unione, resta il fatto che, come la stessa Corte ha altresì rilevato, nella medesima causa, «[l]a tutela dell’ambiente non costituisce, in quanto tale, (…) una componente di tale mercato interno».

117. È dunque chiaro che il compito attribuito alla Commissione dall’articolo 107 TFUE è più limitato di quello prospettato dalla Repubblica d’Austria. Tale compito consiste, essenzialmente, nel valutare la compatibilità dell’aiuto di cui trattasi con le regole in materia di concorrenza e con il mercato interno. Tuttavia, la Commissione non è incaricata di valutare, in tale contesto, se una determinata misura di aiuto sia conforme al diritto dell’Unione in generale, al di là dei requisiti specifici del mercato interno e delle regole di concorrenza.

118. Probabilmente, ciò vale soprattutto nel contesto di questioni quali il rispetto delle norme ambientali, poiché si tratta di un compito che, almeno in primo grado, è attribuito alle autorità competenti in ciascuno Stato membro, alle quali spetta decidere se il progetto di cui trattasi debba ricevere la necessaria autorizzazione dal punto di vista urbanistico e ambientale. A tal riguardo, condivido l’affermazione del Tribunale, nella causa BUPA e a./Commissione (82), ai sensi della quale Commissione «deve effettuare una valutazione riguardo alle disposizioni pertinenti che non rientrano, in senso stretto, nel diritto degli aiuti soltanto qualora talune modalità dell’aiuto in questione siano tanto indissolubilmente connesse con il suo oggetto che la loro eventuale mancanza di conformità alle dette disposizioni inficerebbe necessariamente la compatibilità di tale aiuto con il mercato comune».

119. Ne consegue, pertanto, che il Tribunale non ha commesso alcun errore nel ritenere che la Commissione non era tenuta a considerare il possibile l’impatto ambientale di Hinkley Point C nell’ambito del suo esame della compatibilità dell’aiuto con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.

4.      Quarto motivo: se laiuto costituisca un aiuto al funzionamento e se un siffatto aiuto al funzionamento sia inammissibile

a)      Sintesi degli argomenti della Repubblica dAustria

120. Ai punti 612 e 613 della sentenza impugnata, il Tribunale ha osservato che, in una causa in cui era applicabile la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente (83), si è reso necessario chiarire se gli aiuti in questione dovessero essere qualificati come aiuti agli investimenti o aiuti al funzionamento. Esso ha statuito, tuttavia, che ciò non era necessario nel caso di specie.

121. La Repubblica d’Austria contesta tali conclusioni e sostiene che alcune parti delle misure di aiuto costituiscono un aiuto al funzionamento, che non è destinato a incentivare gli investimenti nella centrale, ma costituisce una forma di aiuto destinato essenzialmente a sovvenzionare la gestione della centrale. Essa sostiene, inoltre, che, nella migliore delle ipotesi, gli aiuti al funzionamento sono compatibili con il mercato comune soltanto in casi eccezionali. La Repubblica d’Austria sottolinea che, su un mercato di prodotti funzionante, che fornisce il prodotto «elettricità» nei quantitativi necessari, un aiuto al funzionamento è inammissibile, poiché falsa la concorrenza in misura contraria al comune interesse.

122. Tuttavia, il Tribunale ha concordato con la Commissione nel senso che l’aiuto in questione doveva essere considerato equivalente a un aiuto agli investimenti, in quanto mirava a consentire alla NNBG di impegnarsi a investire nella costruzione di Hinkley Point C. In particolare, esso ha concluso che, da un punto di vista della modellazione finanziaria, il valore netto attualizzato dei pagamenti del «prezzo d’esercizio» poteva essere considerato come l’equivalente di una somma forfetaria che avrebbe consentito alla NNBG di sostenere i costi di costruzione.

b)      Valutazione

123. Il Tribunale ha respinto gli argomenti della Repubblica d’Austria e ha osservato, al punto 583, quanto segue:

«(…) Infatti, nulla osta a che una misura di aiuto che persegue un obiettivo di interesse pubblico, che è adeguata e necessaria al conseguimento di detto obiettivo, senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse, e che soddisfa quindi i requisiti di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, sia dichiarata compatibile con il mercato interno in applicazione di tale disposizione, a prescindere dalla questione se essa debba essere qualificata come aiuto agli investimenti o come aiuto al funzionamento. Del resto, va ricordato che anche gli aiuti al funzionamento possono essere dichiarati compatibili con il mercato interno se sono soddisfatte tali condizioni (v., in tal senso, sentenza del 9 giugno 2016, Magic Mountain Kletterhallen e a./Commissione, T‑162/13, non pubblicata, EU:T:2016:341, punti 116 e 117)».

124. Oltre al fatto che tale affermazione non è stata contestata dalla Repubblica d’Austria, il che potrebbe rendere inconferente detto motivo, il quarto motivo è anche infondato. La Commissione aveva altresì constatato che le misure perseguivano un obiettivo di interesse pubblico, ossia la creazione di una nuova capacità di produzione di energia nucleare che non poteva essere realizzata entro un termine ragionevole senza l’intervento dello Stato. In tali circostanze, il Tribunale ha constatato che tali misure «non possono essere considerate come aiuti che si limitano al mantenimento dello status quo» e che, al contrario, «secondo le constatazioni della Commissione, in loro assenza, non sarebbero effettuati investimenti in nuova capacità di generazione di energia nucleare in tempo utile» (84). Il Tribunale ha inoltre statuito, a mio avviso correttamente, che i contratti per differenza costituiscono, in sostanza, un meccanismo di stabilizzazione dei prezzi, che mira a «garantire redditi stabili per un periodo sufficientemente lungo, al fine di incentivare l’impresa interessata a investire i fondi necessari per la costruzione di nuove capacità». Inoltre, esso non era paragonabile alle forme tradizionali di aiuto che operano come sovvenzioni a fondo perduto. Al contrario, mirava, piuttosto, a incentivare gli investimenti garantendo un prezzo affidabile e stabile (85).

125. Si potrebbe aggiungere che il procedimento previsto dal contratto per differenza è per sua natura proporzionato in quanto prevede ciò che potrebbe essere qualificato un meccanismo di recupero (clawback) che consente il recupero dei fondi nell’ipotesi in cui il prezzo di riferimento sia superiore al prezzo di esercizio. Tutto ciò rafforza il fatto che il contratto per differenza è concepito per garantire agli investitori ricavi stabili. Il prezzo è fissato a un livello che garantisce agli investitori una maggiore fiducia nella possibilità di ottenere il rendimento fissato come obiettivo del loro investimento nel corso del tempo. Se è vero che il prezzo di esercizio mira a consentire un equo margine a beneficio di tali investitori, il meccanismo di recupero garantisce altresì che questi ultimi non ricevano alcun bonus insperato nell’ipotesi in cui il prezzo di riferimento sia superiore al prezzo di esercizio.

126. Il Tribunale ha altresì statuito, a mio avviso correttamente, che la Commissione, nel caso di specie, era legittimata a prendere in considerazione il fatto che il prezzo di esercizio teneva conto non solo del prezzo di costruzione di Hinkley Point C, ma anche dei costi operativi di tale unità. Il Tribunale ha ritenuto - ancora una volta, a mio avviso, correttamente - che tali costi incidessero «sulla redditività del progetto» e, pertanto, avessero «un impatto sull’importo che il prezzo di esercizio deve raggiungere per far scattare la decisione di investire in nuova capacità di produzione di energia nucleare» (86).

127. Come ho appena osservato, per quanto mi riguarda non posso che condividere tale analisi. Correndo il rischio di ripetermi, la questione essenziale concernente la compatibilità di qualsiasi aiuto con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE consiste, fondamentalmente, nello stabilire se tale aiuto conduca allo sviluppo di talune attività economiche che, altrimenti, non avrebbe luogo. Non mi sembra che vi sia una distinzione ex ante tra, da un lato, aiuti agli investimenti e, dall’altro, aiuti al funzionamento. Non soltanto siffatta distinzione non sarebbe giustificata da un esame del testo dell’articolo 107 TFUE, ma in ogni caso, essa risulterebbe semplicistica e servirebbe soltanto a prestarsi a elusioni mediante l’utilizzo di tecniche contabili artificiose.

128. Si può, naturalmente, riconoscere che il fatto che una misura controversa equivalga a un aiuto al funzionamento può costituire, in determinate circostanze, un indizio del fatto che tale aiuto è semplicemente destinato a rafforzare lo status quo. Come lo stesso Tribunale ha sottolineato, aiuti di tal genere non possono, naturalmente, «soddisfare i requisiti di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE», poiché «non sono tali da agevolare lo sviluppo ai sensi di detta disposizione» (87).

129. Orbene, nella presente causa la situazione è del tutto diversa e, più precisamente, sotto certi aspetti, eccezionale. È vero che, come rilevato dalla Repubblica d’Austria, taluni elementi del prezzo di esercizio non si limitano ai soli costi di costruzione in quanto tali, ma includono anche costi specifici connessi alla produzione di energia nucleare, fra cui i costi di gestione del combustibile esaurito. Tali costi rappresentano, tuttavia, costi d’investimento che la NNBG deve necessariamente sostenere affinché la centrale sia operativa.

130. La situazione non è modificata neppure dal fatto che il meccanismo del prezzo di esercizio preveda la revisione dei calcoli di cui trattasi dopo periodi, rispettivamente, di 15 e di 25 anni. Occorre ricordare che, come osservato dal Tribunale, i costi operativi sulla base dei quali è stato inizialmente calcolato il prezzo di esercizio dovevano essere valutati ex ante e, per definizione, la durata di esercizio di Hinkley Point C sarà molto lunga, probabilmente fino a 60 anni (88). Il meccanismo di revisione mira, dunque, ad attenuare i rischi dei costi a lungo termine per entrambe le parti, nel caso in cui si manifesti una differenza significativa (in entrambe le direzioni) tra il prezzo di esercizio e il prezzo di riferimento. Nulla di ciò inficia il fatto che tale meccanismo di prezzo è intrinsecamente connesso alla stessa decisione di investimento relativa a Hinkley Point C.

131. Peraltro, non vi è nulla nelle sentenze della Corte nella causa Italia/Commissione (89) o, parimenti, nella causa Freistaat Sachsen und Land Sachsen-Anhalt/Commissione (90) che confermi l’argomento della Repubblica d’Austria.  La prima causa concerneva aiuti a favore di taluni produttori, destinati ad agevolare l’aumento del titolo alcolometrico di alcuni vini. La Corte si è limitata a confermare la decisione della Commissione secondo cui non vi era un obiettivo di interesse pubblico che sostenesse la concessione di un aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE.

132. Lo stesso dicasi per la causa Freistaat Sachsen und Land Sachsen-Anhalt/Commissione (91), in cui gli aiuti in questione erano destinati a sostenere la formazione dei dipendenti in un nuovo centro di distribuzione postale presso l’aeroporto di Lipsia/Halle. In tale causa, la Commissione aveva constatato che la formazione avrebbe comunque avuto luogo, sicché l’aiuto non era in alcun caso indispensabile per sostenere il settore economico interessato. Non sorprende che tale decisione sia stata da ultimo confermata dalla Corte.

133. Il Tribunale ha quindi concluso, nella sentenza impugnata che la decisione della Commissione di approvare l’aiuto in questione, sulla base del rilievo che quest’ultimo sosteneva investimenti in un progetto nucleare che non si sarebbe altrimenti concretizzato, rientrava nell’ambito del suo potere discrezionale ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE. Esso è giunto a tale conclusione nonostante il fatto che alcuni degli aiuti riguardassero i costi operativi, sebbene la certezza dei prezzi rispetto a tali costi fosse stata ritenuta dalla Commissione come un elemento chiave degli incentivi all’investimento nel progetto. Per quanto mi riguarda, è sufficiente constatare che il ragionamento del Tribunale relativo a tale motivo non rivela alcun errore di diritto.

5.      Quinto motivo: se la determinazione degli elementi di aiuto sia stata insufficiente e vi sia stata una violazione della comunicazione sulle garanzie

a)      Sintesi degli argomenti della Repubblica dAustria

134. Ai punti 251 e seguenti della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che dai considerando 23 e 25 nonché dagli articoli 7 e 8 del regolamento n. 651/2014 non si può dedurre che solo una misura di aiuto, il cui equivalente sovvenzione sia stato quantificato, possa essere dichiarata compatibile con il mercato interno. Inoltre, non si può dedurre da altre norme di diritto derivato che le misure di aiuto debbano quantificare l’importo esatto dell’equivalente sovvenzione da esse derivante. Il Tribunale ha altresì dichiarato, al punto 309 di tale sentenza, che, a prescindere dalla questione se sia stata applicata la comunicazione sulle garanzie, gli argomenti della Repubblica d’Austria relativi alla durata della garanzia non potevano essere accolti. Al punto 338 di detta sentenza esso ha statuito che gli elementi di prova prodotti non dimostravano che l’EDF si trovasse in difficoltà finanziarie.

135. La Repubblica d’Austria articola tale capo in due punti. In primo luogo, essa sostiene che gli elementi di aiuto non sono «stati determinati in maniera sufficiente» nella decisione di cui trattasi. In detto contesto, la Repubblica d’Austria sostiene che tale omissione costituisce una violazione delle discipline e dei regolamenti della Commissione in materia di aiuti di Stato che avrebbero dovuto trovare applicazione nella presente causa, conformemente ai principi di parità di trattamento e di non discriminazione. La Repubblica d’Austria sostiene che, in ogni caso, l’insufficiente determinazione degli elementi di aiuto rende impossibile una corretta valutazione della proporzionalità e che gli aiuti in caso di chiusura condurranno immancabilmente a un eccesso di compensazione, una volta che eccedono l’importo pagabile in caso di esproprio.

136. In tale contesto, essa deduce un altro argomento generale relativo all’applicabilità dell’articolo 1, lettera c), del regolamento 2015/1589, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 794/2004. La Repubblica d’Austria sostiene che l’applicazione di tali disposizioni presuppone che la dotazione originaria dell’aiuto possa essere determinata, poiché un aumento di oltre il 20% della dotazione originaria esigerebbe una notificazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 794/2004 e tale calcolo non è possibile se la dotazione originaria non è determinata.

137. In secondo luogo, la Repubblica d’Austria ritiene che la Commissione avrebbe dovuto applicare la comunicazione sulle garanzie. Secondo la Repubblica d’Austria, tale omissione non sarebbe accettabile, in quanto la Commissione è vincolata dalle proprie discipline e comunicazioni e avrebbe dovuto procedere a tutte le determinazioni previste in detta comunicazione. La Repubblica d’Austria censura ciò che reputa un’insufficiente determinazione della durata della garanzia, deducendo, in tale contesto, che il Tribunale avrebbe violato il punto 4.2 della comunicazione relativa alle garanzie, non calcolando l’«equivalente sovvenzione» delle garanzie.

138. Conformemente ai punti 3.2, lettera a), e 4.1, lettera a), di detta comunicazione, la Commissione avrebbe inoltre dovuto controllare, di propria iniziativa, se il mutuante si trovasse in difficoltà finanziarie. Ciò è importante in quanto gli aiuti di Stato ad imprese in crisi sono generalmente inammissibili. Secondo la Repubblica d’Austria, il fatto che il Tribunale non abbia riconosciuto tale errore costituisce un ulteriore errore di diritto.

b)      Valutazione

139. Per quanto riguarda l’argomento della Repubblica d’Austria secondo cui gli elementi di aiuto non sono stati correttamente determinati, e che ciò integra una violazione di una serie di discipline e regolamenti della Commissione relativi alle norme in materia di aiuti di Stato che avrebbero dovuto essere applicati nel caso di specie per effetto dei principi di parità di trattamento e non discriminazione, il Tribunale ha ricordato le condizioni di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE ai punti 248 e 249 della sentenza impugnata. Poiché la Commissione ha potuto valutare l’aiuto sulla base di tali requisiti senza determinare altri elementi di aiuto, la Commissione non ha commesso alcun errore e neppure il Tribunale, nel confermare il suo operato (92). Come risulta dall’analisi dettagliata effettuata dal Tribunale ai punti da 251 a 255 della sentenza impugnata, vi sono motivi specifici per cui le discipline e i regolamenti menzionati esigono la quantificazione degli importi dell’aiuto. In molti casi, ciò è dovuto a un approccio standardizzato, che non è adeguato né necessario in caso di diretta applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.

140. Nella misura in cui la Repubblica d’Austria sostiene che, a causa della mancata determinazione degli elementi di aiuto, il controllo della proporzionalità non ha potuto essere effettuato correttamente, essa tenta essenzialmente di reintrodurre gli argomenti già dedotti nell’ambito della quarta parte del suo terzo motivo. Come ho già rilevato, il controllo della proporzionalità ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE mira unicamente a stabilire se l’aiuto alteri le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Orbene, la Repubblica d’Austria non sostiene che elementi di aiuto da essa ritenuti indeterminati, quali il costo dello smaltimento dei rifiuti e dello stoccaggio definitivo o i termini esatti dell’accordo con il ministero, producano siffatto effetto. Per tale motivo, l’argomento della Repubblica d’Austria a tale riguardo non può essere accolto.

141. Quanto all’argomento della Repubblica d’Austria concernente possibili problemi nell’applicazione congiunta dell’articolo 1, lettera c), del regolamento n. 2015/1589 in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 794/2004, non è chiaro quale parte della sentenza impugnata sia contestata (93). Indipendentemente da detta omissione, tale argomento non supporta, in alcun modo, la tesi della Repubblica d’Austria. La Repubblica d’Austria sostiene di non comprendere in che modo le misure di aiuto oggetto della presente causa possano conciliarsi con le disposizioni summenzionate. Orbene, ciò non è necessario. L’articolo 4 del regolamento n. 794/2004 si occupa esclusivamente di eccezioni/semplificazioni alla procedura di notificazione. Se tali requisiti, come ad esempio il fatto che l’aumento della dotazione di un regime di aiuti autorizzato non superi il 20%, non possono essere dimostrati, le misure saranno semplicemente considerate «nuovi aiuti» e dovranno essere notificate utilizzando il modulo standard di notifica anziché un modulo di notifica semplificato ai sensi dell’articolo 2 e dell’allegato I del regolamento n. 2015/1589 (94). Contrariamente a quanto sostiene la Repubblica d’Austria, anche se l’omessa determinazione della dotazione originaria potrebbe impedire al Regno Unito di notificare un aumento in forma semplificata, essa indubbiamente non esonererebbe né impedirebbe al Regno Unito di notificare un «aumento (…) della dotazione» come «nuovo aiuto».

142. Il fatto che ogni successiva modifica delle misure debba essere oggetto di notificazione emerge anche dal punto 266 della sentenza impugnata. In tale punto, il Tribunale ha sottolineato che la decisione di autorizzazione della Commissione riguarda solo il progetto che le è stato notificato. Tale constatazione non è stata contestata dalla Repubblica d’Austria. Di conseguenza, gli argomenti della Repubblica d’Austria non possono essere accolti.

143. Per tutte queste ragioni, la prima parte del quinto motivo della Repubblica d’Austria deve essere respinta.

144. Per quanto concerne la comunicazione sulle garanzie, occorre sottolineare, come ha correttamente osservato la Repubblica francese, che la comunicazione sulle garanzie si occupa della questione se una garanzia costituisca un aiuto di Stato, e non della valutazione della sua compatibilità con il mercato comune. Ciò risulta chiaramente dal punto 5 della comunicazione sulle garanzie. Ciò significa che la sua applicazione non incide sulla compatibilità della garanzia di credito con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. Ai sensi del punto 3.2, lettera d), della comunicazione sulle garanzie, il fatto che «[p]er la garanzia [venga] pagato un prezzo orientato al mercato» rappresenta uno dei quattro criteri cumulativi che devono essere soddisfatti per escludere la presenza di un aiuto di Stato nel caso di una garanzia statale ad hoc. A tal riguardo, occorre osservare che è pacifico tra le parti che la garanzia di credito costituisca un aiuto di Stato, proprio perché il prezzo pagato dalla NNBG per tale garanzia non poteva essere considerato un prezzo di mercato. Non poteva esserlo per la semplice ragione che sui mercati finanziari interessati non era disponibile uno strumento di tal genere (95). Pertanto, incontestabilmente, la garanzia di credito non soddisfaceva i criteri per escludere che essa costituisse un aiuto di Stato ai sensi della comunicazione sulle garanzie. Per la stessa ragione, il Tribunale non era tenuto ad approfondire ulteriormente la questione se «[i]l mutuatario non si trov[asse] in difficoltà finanziarie». Trattasi di un altro dei quattro criteri stabiliti a tal fine (96).

145. Non è corretto neppure l’argomento della Repubblica d’Austria secondo cui, in ogni caso, ai sensi del punto 4.2 della comunicazione sulle garanzie, occorrerebbe calcolare l’equivalente sovvenzione della garanzia. Considerato che la garanzia di credito, insieme alle altre misure di aiuto, è stata incontestabilmente qualificata come aiuto di Stato, non vi era alcun motivo per esaminare ulteriormente la questione.

146. Per tali ragioni, l’argomento della Repubblica d’Austria vertente sulla comunicazione sulle garanzie è, in ogni caso, inconferente, e il quinto motivo deve essere integralmente respinto.

147. Si dà il caso che la Commissione avesse espresso perplessità in ordine al fatto che la commissione originariamente proposta dal Regno Unito per la garanzia di credito avesse sottovalutato il rischio pertinente. Il Regno Unito aveva conseguentemente rettificato la commissione di garanzia a 295 punti base (che riflettono, approssimativamente, un rischio di credito BB) e la Commissione aveva concluso che la commissione rettificata rappresentava un valore prossimo a quello di un tasso di mercato ipotetico per uno strumento finanziario non disponibile, di fatto, sul mercato (97). Tale modifica della struttura della commissione rettificata offriva risposta anche alle preoccupazioni espresse dalla Commissione in merito alla scadenza eccezionalmente lunga delle obbligazioni da emettere (98).

148. Conseguentemente, la questione si riduce a stabilire se si possa ritenere che sussista una reale incertezza per quanto riguarda la durata della garanzia, l’importo del mutuo o le modalità di calcolo del tasso di commissione. Per quanto mi riguarda, non posso che concordare con l’approccio del Tribunale, che ha respinto tali asserzioni (99).

149. È probabilmente sufficiente constatare, in questa sede, che la Commissione disponeva di elementi sufficienti per consentirle di concludere, correttamente, che la garanzia non aveva durata illimitata, bensì concerneva il pagamento puntuale del capitale e degli interessi, in relazione a obbligazioni aventi una durata media ponderata di 27,4 anni (100). Si può parimenti affermare che la Commissione disponeva di una base concreta per giustificare la sua conclusione secondo cui il tasso di commissione rettificato relativo alla garanzia di credito doveva essere di 295 punti base, in modo da riflettere, allo stesso tempo, un rating di credito BB e la data di scadenza eccezionalmente lunga delle obbligazioni in questione (101).

150. In tale contesto, mi vedo tenuto a rilevare che gli argomenti della Repubblica d’Austria concernenti una presunta incertezza quanto alla portata dell’aiuto non sono, semplicemente, fondati.

VI.    Sintesi

151. In sintesi, dunque, le mie conclusioni principali sono le seguenti:

1)      Dall’articolo 106 bis, paragrafo 3, del trattato Euratom emerge chiaramente che il trattato Euratom gode dello stesso status del TUE e del TFUE per quanto concerne il diritto primario dell’Unione.

2)      L’articolo 106 bis, paragrafo 3, del trattato Euratom prevede, inoltre, che né il TUE né il TFUE possono trovare applicazione nell’ambito del trattato Euratom, nella misura in cui le loro disposizioni derogano alle disposizioni del trattato Euratom. Pertanto, se il trattato Euratom ha disciplinato una determinata questione in modo esaustivo o specifico, non vi è spazio per l’applicazione del TUE o del TFUE. Di converso, il TUE e il TFUE trovano applicazione in tutti i settori del diritto dell’Unione non disciplinati dal trattato Euratom.

3)      Non vi è nulla nel trattato Euratom che disciplini la materia degli aiuti di Stato. Tenuto conto del fatto che il trattato Euratom, da un lato, costituisce meramente un trattato specifico che riguarda un settore particolare e poiché, dall’altro, il TUE e il TFUE perseguono finalità più ampie (non da ultimo il funzionamento del mercato interno), appare opportuno che le norme contenute nel TFUE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato si applichino al settore dell’energia nucleare, laddove il trattato Euratom non contenga norme specifiche. Per tali ragioni, l’articolo 107, TFUE si applica all’aiuto di Stato in questione.

4)      Le disposizioni dell’articolo 1 e dell’articolo 2, lettera c), del trattato Euratom postulano necessariamente lo sviluppo di centrali nucleari. Gli Stati membri hanno chiaramente espresso il desiderio che il trattato Euratom fosse un documento vivo, suscettibile di sviluppo organico e di adeguamento alle circostanze correnti. Ne consegue che l’argomento della Repubblica d’Austria secondo cui tali disposizioni del trattato Euratom non contemplerebbero la costruzione di nuove centrali nucleari né la sostituzione e modernizzazione delle centrali obsolete con tecnologie più moderne, già sviluppate, non può essere accolto.

5)      Sebbene i meriti dell’energia nucleare siano oggetto di un acceso dibattito in numerosi Stati membri, la Corte non dispone né della competenza né della legittimazione democratica per pronunciarsi su tali questioni. Tuttavia, poiché, come emerge dal trattato Euratom, è evidente che lo sviluppo dell’energia nucleare costituisce un obiettivo chiaramente definito del diritto dell’Unione, siffatto obiettivo non può essere subordinato ad altri obiettivi (potenzialmente confliggenti) del diritto dell’Unione, quali la protezione dell’ambiente, di cui al capo XX del TFUE. Inoltre, la chiara formulazione dell’articolo 194, paragrafo 2, TFUE riconosce apertamente il diritto di ciascuno Stato membro di scegliere tra varie fonti energetiche e «la struttura generale del suo approvvigionamento energetico»; inoltre, tale diritto si estende necessariamente al diritto di ciascuno Stato membro di sviluppare l’energia nucleare nell’ambito delle sue fonti di approvvigionamento energetico.

6)      Contrariamente all’approccio adottato dal Tribunale in una serie di cause, a partire dalla causa Mediaset/Commissione (102), ai sensi del quale ogni aiuto di Stato approvato a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE deve perseguire un obiettivo di «interesse comune», il testo attuale dell’articolo 107,) paragrafo 3, lettera c), TFUE non prevede siffatto requisito, sebbene tale sia il caso dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE («(…) importante progetto di comune interesse europeo (…)»).

7)      Ne consegue, pertanto, che non è richiesto che l’aiuto soddisfi finalità che vanno oltre quelle specificamente previste all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. Alla luce della formulazione e della collocazione della disposizione nel TFUE, un aiuto, per essere compatibile con il trattato, non deve perseguire un «obiettivo di interesse comune» né un «obiettivo di interesse pubblico». Esso deve soltanto «agevolare lo sviluppo di talune attività (…) economiche» e non «alter[are] le condizioni degli scambi e della concorrenza nell’Unione in misura contraria al comune interesse». Pertanto, l’argomento della Repubblica d’Austria secondo cui il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel dichiarare che l’aiuto deve perseguire soltanto un interesse «pubblico», e non un interesse «comune», non può essere accolto, dal momento che, a mio avviso, e contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale nella sentenza impugnata, di fatto nessuno di questi due criteri deve essere soddisfatto.

8)      In ogni caso, anche se tale valutazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c) TFUE non fosse corretta, la costruzione di Hinkley Point C persegue, in tal senso, un «interesse comune» (e, se mi è consentito, anche una «finalità pubblica»), poiché lo sviluppo di centrali nucleari rimane un obiettivo centrale del trattato Euratom, anche se il tema dell’energia nucleare è contestato da singoli Stati membri, quali la Repubblica d’Austria. Avendo accettato gli obiettivi del trattato Euratom, tutti gli Stati membri hanno chiaramente espresso la loro accettazione senza riserve, in linea di principio, del diritto degli altri Stati membri di sviluppare centrali nucleari nei loro territori, qualora lo desiderino. Un obiettivo di questo tipo, chiaramente indicato in detto trattato, deve, quasi per definizione, poter essere considerato un obiettivo di interesse comune ai fini dell’applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato.

9)      Il Tribunale era pienamente legittimato a concludere che la Commissione disponeva di numerosi elementi per ritenere che il mercato fosse riluttante o, persino, incapace di finanziare il progetto di Hinkley Point C in assenza delle garanzie e delle altre forme di aiuto fornite dal Regno Unito. Ai fini della presente causa è irrilevante il fatto che possa non esservi una carenza del mercato per quanto riguarda altre forme di produzione di energia elettrica. Il Tribunale non ha commesso un errore nello statuire che la produzione di energia nucleare costituiva l’attività economica rilevante ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.

10)      Come risulta dall’articolo 107, paragrafi 2 e 3, TFUE, il compito della Commissione in casi relativi ad aiuti di Stato è limitato alla valutazione se le misure statali di cui trattasi «[p]ossono considerarsi compatibili con il mercato interno». Tale compito consiste, essenzialmente, nel valutare la compatibilità dell’aiuto di cui trattasi con le regole in materia di concorrenza e con il mercato interno, e non con le norme in materia ambientale. Di converso, qualsiasi decisione concernente la possibilità di concedere a un determinato progetto la necessaria autorizzazione dal punto di vista urbanistico e ambientale spetta, in linea di principio, alle autorità competenti degli Stati membri, e non alla Commissione, in sede di applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato.

11)      La questione essenziale concernente l’esame della compatibilità di qualsiasi aiuto con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE consiste nello stabilire se tale aiuto conduca allo sviluppo di talune attività economiche o incentivi investimenti in tali attività che, altrimenti, non avrebbero luogo. Non vi è una distinzione ex ante tra aiuti agli investimenti e aiuti al funzionamento. Non soltanto siffatta distinzione non sarebbe giustificata da un esame del testo dell’articolo 107 TFUE, ma in ogni caso, essa risulterebbe semplicistica e servirebbe soltanto a prestarsi a elusioni mediante l’utilizzo di tecniche contabili artificiose.

12)      È vero che le misure di aiuto in questione non si limitano ai soli costi di costruzione in quanto tali, ma includono anche costi specifici connessi alla fornitura di energia nucleare, fra cui i costi di gestione del combustibile esaurito. Tali costi rappresentano, tuttavia, costi d’investimento che è necessario sostenere affinché la centrale sia operativa.

13)      In tali circostanze, il Tribunale era pienamente legittimato a respingere il ricorso avverso la decisione della Commissione di approvare le misure di aiuto previste dal Regno Unito per la costruzione di Hinkley Point C.

VII. Conclusione

152. In tali circostanze, suggerisco pertanto alla Corte di respingere il ricorso proposto dalla Repubblica d’Austria avverso la sentenza impugnata del Tribunale.


1      Lingua originale: l’inglese.


2      V. anche ordinanza del 10 ottobre 2017, Greenpeace Energy/Commissione (C‑640/16 P, non pubblicata, EU:C:2017:752), e comunicazione ACCC/C/2015/128 al comitato di controllo dell’osservanza della convenzione di Aarhus, concernente l’accesso a procedimenti di natura amministrativa o giurisdizionale per impugnare gli atti o contestare le omissioni dei privati o delle pubbliche autorità compiuti in violazione del diritto ambientale nazionale (articolo 9, paragrafo 3, della convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, conclusa ad Aarhus, Danimarca, il 25 giugno 1998). Tali procedimenti riguardano entrambi l’aiuto di Stato al progetto di Hinkley Point C e ciascuno di essi, a suo modo, testimonia la forte opposizione che tale progetto incontra.


3      Sentenza del 12 luglio 2018 (T‑356/15, EU:T:2018:439).


4      Decisione (UE) 2015/658 della Commissione, dell’8 ottobre 2014, sulla misura d’aiuto SA.34947 (2013/C) (ex 2013/N) alla quale il Regno Unito intende dare esecuzione a sostegno della centrale nucleare di Hinkley Point C (GU 2015, L 109, pag. 44).


5      GU 2015, L 248, pag. 9, già regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU 1999, L 83, pag. 1).


6      GU 2004, L 140, pag. 1.


7      GU 2008, C 155, pag. 13.


8      Esso sarà indicizzato sulla base dell’indice dei prezzi al consumo e sarà suscettibile di adeguamento 15 e 25 anni dopo la messa in servizio del primo reattore, sulla base dei costi effettivi noti e delle previsioni riviste sui costi futuri.


9      In questo caso, il segmento del carico di base.


10      Ossia per motivi non legati a salute, sicurezza nucleare, protezione, ambiente, trasporto di materiale nucleare o salvaguardie nucleari.


11      Aiuto di Stato SA.34947 (2013/C) (ex 2013/N) — Contratto di investimento (contratto per differenza preliminare) relativo alla nuova centrale nucleare di Hinkley Point C. Invito a presentare osservazioni a norma dell’articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU 2014, C 69, pag. 60) (in prosieguo; la «decisione di dare inizio al procedimento d’indagine»).


12      Decisione (UE) 2019/274 del Consiglio 2019/274 dell’11 gennaio 2019 relativa alla firma, a nome dell’Unione europea e della Comunità europea dell’energia atomica, dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU 2019, LI 47, pag. 1) e decisione (UE) 2020/48 del Consiglio del 21 gennaio 2020 che modifica la decisione (UE) 2019/274 relativa alla firma, a nome dell’Unione europea e della Comunità europea dell’energia atomica, dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU 2020, LI 16, pag. 1).


13      Ciò è stato confermato dal Trattato di Lisbona, che ha lasciato il trattato Euratom praticamente immutato; v. i considerando del Protocollo n. 2 al trattato di Lisbona, che modifica il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica (GU 2007, C 306, pag. 199). Ciò è confermato dalla dichiarazione n. 54, di vari Stati membri, allegata all’atto finale della conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona (GU 2010, C 83, pag. 356).


14      L’articolo 106 bis, paragrafo 1, del trattato Euratom rende direttamente applicabili determinate disposizioni istituzionali del TFUE al trattato Euratom, mentre l’articolo 106 bis, paragrafo 3, del trattato Euratom chiarisce che le disposizioni del TUE e del TFUE non derogano a quanto stipulato dal trattato Euratom. Prima del trattato di Lisbona vi erano disposizioni analoghe. La norma corrispondente all’articolo 106 bis, paragrafo 3, del trattato Euratom era contenuta nel trattato CE, segnatamente nel suo articolo 305, paragrafo 2.


15      Punto 72 della sentenza impugnata.


16      C‑5/14, EU:C:2015:51, paragrafi da 31 a 34.


17      V. preambolo e articolo 2 del trattato Euratom.


18      V., implicitamente, sentenza del 29 luglio 2019, Inter-Environnement Wallonie e Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (C‑411/17, EU:C:2019:622). V. del pari conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa Inter-Environnement Wallonie e Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (C‑411/17, EU:C:2018:972, paragrafo 42), nonché le sentenze citate dal Tribunale al punto 73 della sua sentenza impugnata, ossia le sentenze del 29 marzo 1990, Grecia/Consiglio (C‑62/88, EU:C:1990:153, punto 17), e del 12 aprile 2005, Commissione/Regno Unito (C‑61/03, EU:C:2005:210, punto 44), nonché il parere 1/94 (Accordi allegati all’Accordo OMC), del 15 novembre 1994 (EU:C:1994:384, punto 24).


19      Dato che la Repubblica d’Austria ha fatto riferimento ai punti 79 e seguenti come punti della motivazione della decisione del Tribunale censurati, è poco chiaro se tale parte della sentenza sia stata contestata o meno.


20      Il corsivo è mio


21      Sentenza del 15 giugno 2010 (T‑177/07, EU:T:2010:233, punto 125).


22      Punto 86 della sentenza impugnata.


23      Dinanzi al Tribunale, la Repubblica d’Austria si è fondata su tale sentenza a sostegno della tesi secondo cui una misura di aiuto deve perseguire un obiettivo di interesse comune chiaramente definito.


24      Il corsivo è mio.


25      Sentenza del 15 giugno 2010 (T‑177/07, EU:T:2010:233, punto 125).


26      Punto 86 della sentenza impugnata.


27      Punto 108 della sentenza impugnata, che richiama il punto 374 della decisione di cui trattasi.


28      Sentenze del 17 settembre 1980, Philip Morris Holland/Commissione (730/79, EU:C:1980:209, punto 24) e del 24 febbraio 1987, Deufil/Commissione (310/85, EU:C:1987:96, punto 18).


29      Sentenze del 26 settembre 2002, Spagna/Commissione (C‑351/98, EU:C:2002:530, punto 74) e dell’11 settembre 2008, Germania e a./Kronofrance (C‑75/05 P e C‑80/05 P, EU:C:2008:482, punto 59).


30      La Repubblica d’Austria fa riferimento ai principi di valutazione degli aiuti di Stato, previsti alla sezione 3 della comunicazione della Commissione – Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (GU 2014, C 198, pag. 1, punto 35), alla sezione 3.1 della comunicazione della Commissione – Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 (GU 2014, C 200, pag. 1, punti 26 e segg.), al punto 33 della comunicazione della Commissione – Orientamenti dell’Unione europea per l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga (GU 2013, C 25, pag. 1), nonché al punto 26 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (GU 2013, C 209, pag. 1), i quali documenti menzionano tutti il contributo al perseguimento di un «obiettivo di interesse comune» come criterio di valutazione.


31      Punti da 366 a 374 della decisione di cui trattasi. La decisione di avviare il procedimento di indagine formale (GU 2014, C 69, pag. 60, punti da 237 a 267) conteneva persino più dettagli sul punto).


32      Sentenza del 17 settembre 1980 (730/79, EU:C:1980:209, punto 26).


33      Sentenza del 24 febbraio 1987 (310/85, EU:C:1987:96, punto 18).


34      Sentenza del 19 settembre 2002 (C‑113/00, EU:C:2002:507, punto 67).


35      Sentenza dell’11 settembre 2008, Germania e a./Kronofrance, (C‑75/05 P e C‑80/05 P, EU:C:2008:482, punto 60 e giurisprudenza ivi citata). V. anche sentenze del 30 settembre 2003, Freistaat Sachsen e a./Commissione (C‑57/00 P e C‑61/00 P, EU:C:2003:510, punto 53) e del 21 luglio 2011, Freistaat Sachsen e Land Sachsen-Anhalt/Commissione (C‑459/10 P, non pubblicata, EU:C:2011:515, punto 38).


36      Sentenze dell’11 settembre 2008, Germania e a./Kronofrance (C‑75/05 P e C‑80/05 P, EU:C:2008:482, punto 65) e del 21 luglio 2011, Freistaat Sachsen e Land Sachsen-Anhalt/Commissione (C‑459/10 P, non pubblicata, EU:C:2011:515, punto 38) nella quale la Corte ha chiaramente affermato che la validità della decisione controversa deve essere esaminata soltanto nel contesto dell’eccezione di cui al trattato [in questo caso l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE], e non con riferimento a una presunta prassi anteriore.


37      Paragrafi 65 e segg. delle presenti conclusioni.


38      Il corsivo è mio.


39      Sentenza del 15 giugno 2010, Mediaset/Commissione (T‑177/07, EU:T:2010:233, punto 125), il corsivo è mio. Nelle sentenze del 14 gennaio 2009, Kronoply/Commissione (T‑162/06, EU:T:2009:2, punto 74) e dell’11 dicembre 2014, Austria/Commissione (T‑251/11, EU:T:2014:1060, punto 208), richiamate dalla Repubblica d’Austria, il Tribunale di primo grado e il Tribunale, rispettivamente, hanno confermato le decisioni della Commissione che esaminavano se l’aiuto perseguisse o contribuisse a un obiettivo di interesse comune, senza doversi occupare della questione se, nel caso di specie, l’aiuto perseguisse un interesse comune.


40      GU 2014, C 69, pag. 60, punti da 237 a 267.


41      Sentenza del 15 giugno 2010 (T‑177/07, EU:T:2010:233).


42      V. Kahl W., «Die Kompetenzen der EU in der Energiepolitik nach Lissabon», N. 5, Europarecht, 2009, pagg. 601-621, Kahl sottolinea che il Consiglio europeo riunito a Laeken, nel 2001 aveva già deciso in senso contrario all’integrazione dell’Euratom nell’Unione, a causa delle divergenze politiche che ci si sarebbe potuti attendere. Ciò ha determinato l’inclusione, nelle conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Laeken, 14 e 15 dicembre 2001, CONV 621/03 pag. 1, di un unico paragrafo, nella sezione «Decisioni varie», che richiama l’importanza della sicurezza nel settore nucleare. V. anche sezione III, punto 11, delle conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles dell’8/9 marzo 2007, 7224/1/07 REV 1, che testimonia l’esistenza di posizioni divergenti.


43      Paragrafo 42.


44      V. articolo 1 del trattato Euratom.


45      Sentenza del 17 settembre 1980 (730/79, EU:C:1980:209).


46      Sentenza del 24 febbraio 1987 (310/85, EU:C:1987:96).


47      Sentenza del 17 settembre 1980 (730/79, EU:C:1980:209).


48      Sentenza del 24 febbraio 1987, Deufil/Commissione (C‑310/85, EU:C:1987:96, punto 18).


49      Sentenza del 17 settembre 1980 (730/79, EU:C:1980:209, punto 24).


50      Sentenza del 19 settembre 2002 (C‑113/00, EU:C:2002:507).


51      Sentenza del 17 settembre 1980 (730/79, EU:C:1980:209, punto 24


52      Sentenza del 19 settembre 2002 (C‑113/00, EU:C:2002:507).


53      V. anche, nel preambolo, «SOLLECITI d’instaurare condizioni di sicurezza che allontanino i pericoli per la vita e la salute delle popolazioni», nonché l’articolo 2, lettera b), del trattato Euratom.


54      I fatti della presente causa sono molto diversi da quelli di cui alla sentenza del 12 aprile 2005, Commissione/Regno Unito (C‑61/03, EU:C:2005:210), in cui la Commissione intendeva fondarsi su una disposizione del trattato Euratom nel settore dell’energia nucleare a fini militari, che si collocano al di fuori dell’ambito di applicazione del trattato Euratom; in tale contesto la Corte ha dichiarato, al punto 44, che «[n]ei limiti in cui il (…) Trattato [Euratom] non fornisce alla Comunità uno strumento specifico per perseguire [la tutela della salute delle popolazioni e dell’ambiente contro i pericoli connessi all’utilizzo dell’energia nucleare, compreso quello a fini militari], non si può escludere che misure appropriate possano essere adottate sulla base delle disposizioni pertinenti del trattato CE (…)». I fatti di tale causa sono altresì alquanto diversi da quelli di cui alla sentenza del 27 ottobre 2009, ČEZ (C‑115/08, EU:C:2009:660), che si è occupata dell’applicazione del principio di uguaglianza, in merito al quale il trattato Euratom non contiene alcuna regola esplicita (v. punti da 87 a 91 di tale sentenza) e tale applicazione, come sottolineato nella presente causa dalla Repubblica di Slovacchia, non conduce a un esito che neghi gli obiettivi del trattato Euratom.


55      V. anche la regola procedurale contenuta nell’articolo 192, paragrafo 2, lettera c), TFUE nel caso in cui l’Unione europea sia attiva in tale settore, nonché la dichiarazione n. 35 allegata all’atto finale della conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007.


56      Per tali motivi, l’Austria non può fondarsi su cause che si collocano al di fuori del settore degli aiuti di Stato.


57      V. sentenza del 3 dicembre 2014, Castelnou Energía/Commissione (T‑57/11, EU:T:2014:1021, punto 189).


58      Sebbene la Repubblica d’Austria sostenga che tali principi avrebbero dovuto essere presi in considerazione già al momento della decisione se la misura di aiuto perseguisse un obiettivo di interesse comune, essa contesta il punto 517 della sentenza impugnata, il quale si occupa della questione della proporzionalità della misura per quando concerne la condizione negativa contenuta all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. Di conseguenza, le considerazioni del Tribunale in tale parte della sentenza impugnata vertono su questioni concernenti la proporzionalità.


59      Per quanto concerne tale valutazione, v. paragrafo 115 e seguenti delle presenti conclusioni.


60      Sentenza del 15 giugno 1993, Matra/Commissione (C‑225/91, EU:C:1993:239, punto 41), il corsivo è mio. V. anche la valutazione della Corte, a tale riguardo, nelle sentenze del 13 gennaio 2004, Thermenhotel Stoiser Franz e a./Commissione (T‑158/99, EU:T:2004:2, punto 159), del 12 febbraio 2008, BUPA e a./Commissione (T‑289/03, EU:T:2008:29, punto 315) e del 3 dicembre 2014, Castelnou Energía/Commissione (T‑57/11, EU:T:2014:1021, punti 185 e 190).


61      Così, ad esempio, la costruzione e l’esercizio di centrali nucleari nel Regno Unito esige una serie di autorizzazioni, licenze e permessi, nel quadro dei quali possono essere affrontate le questioni ambientali pertinenti. Il rilascio di tali autorizzazioni, licenze e permessi può altresì essere oggetto di un controllo giurisdizionale. Inoltre, la Commissione è informata, ad esempio, dei progetti di smaltimento di residui radioattivi ai sensi dell’articolo 37 del trattato Euratom ed esprime un parere su tali progetti. V, ad esempio, parere della Commissione, del 3 febbraio 2012, concernente il progetto relativo allo smaltimento dei rifiuti radioattivi provenienti dai due reattori EPR della centrale nucleare Hinkley Point C, ubicata nel Somerset, Regno Unito (GU 2012, C 33, pag. 1).


62      Punto 359 della sentenza impugnata, in riferimento alla decisione del 9 ottobre 2015, nel caso SA.34962, Waste Contract for New Nuclear Power Stations (GU 2016, C 161, pag. 1).


63      V. punti da 155 a 157, nonché punto 405 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale si è occupato delle specificità dell’energia nucleare (con particolare riguardo al finanziamento delle centrali nucleari).


64      Ai sensi dell’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE e dell’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il ricorso è possibile soltanto per censurare errori di diritto dell’Unione commessi dal Tribunale.


65      V., in tal senso, sentenza del 5 luglio 2011, Edwin/UAMI, (C‑263/09 P, EU:C:2011:452, punto 64 e la giurisprudenza ivi citata).


66      V., ad esempio, punti 165, 168, 171 e 174 della sentenza impugnata.


67      Ordinanza del 26 settembre 2016 (T‑382/15, non pubblicata, EU:T:2016:589). In tale procedimento, la Greenpeace Energy eG e altre società operanti nel settore della produzione e fornitura di energia da fonti rinnovabili hanno tentato di contestare la decisione di cui trattasi, v. nota 2. In tale ordinanza, il Tribunale ha statuito, ai punti 55 e seguenti, che la natura dell’elettricità è tale per cui, una volta che è stata autorizzata nella rete di trasmissione o distribuzione, è difficile determinare la sua origine e, in particolare, la fonte di energia dalla quale deriva e, per tale motivo, non possono essere definiti mercati distinti sulla base della fonte dell’energia.


68      Sentenza del 15 luglio 1963 (25/62, EU:C:1963:17).


69      A cui si fa riferimento come «la condizione negativa» di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.V. punto 59 delle presenti conclusioni.


70      Punti 231 e 232 della sentenza impugnata.


71      Punti da 382 a 385 della decisione di cui trattasi.


72      Punti 150 e 151 della sentenza impugnata e giurisprudenza ivi citata.


73      La carenza del mercato descrive una situazione in cui il mercato non può soddisfare la sua domanda. Tuttavia gli Stati membri sono legittimati a perseguire finalità sancite all’articolo 107, paragrafi 2 e 3, TFUE anche se vi è un’insufficiente domanda nel mercato.


74      Nella misura in cui la Repubblica d’Austria si basa sulla sentenza del 9 giugno 2016, Magic Mountain Kletterhallen e a./Commissione (T‑162/13, non pubblicata, EU:T:2016:341, punto 81) per sostenere che il Tribunale si è basato, ciò nonostante, su una carenza del mercato, è piuttosto evidente che il Tribunale, in tale causa, ha fatto riferimento a siffatta sentenza come a un argomento supplementare, senza che ciò abbia limitato la sua constatazione secondo cui una carenza del mercato non era affatto un criterio necessario.


75      GU 2016, C 262, pag. 1.


76      Sentenza del 14 gennaio 2015 (EU:C:2015:9).


77      Sentenza del 14 gennaio 2015, Eventech (C‑518/13, EU:C:2015:9, punto 65).


78      Sentenza del 14 gennaio 2015 (C‑518/13, EU:C:2015:9).


79      Occorre inoltre rilevare che i contratti per differenza sono conclusi anche nel contesto delle fonti energetiche rinnovabili, e contengono disposizioni specifiche adattate a tali industrie.


80      V. punto 516 della sentenza impugnata.


81      Sentenza del 3 dicembre 2014 (T‑57/11, EU:T:2014:1021, punto 189).


82      Sentenza del 12 febbraio 2008 (T‑289/03, EU:T:2008:29, punto 314).


83      GU 1994, C 72, pag. 3.


84      Punto 584 della sentenza impugnata.


85      Punto 589 della sentenza impugnata.


86      Punto 593 della sentenza impugnata.


87      Punto 580 della sentenza impugnata.


88      Punti 424 e 594 della sentenza impugnata.


89      Sentenza del 6 novembre 1990 (C‑86/89, EU:C:1990:373).


90      Sentenza del 21 luglio 2011 (C‑459/10 P, non pubblicata, EU:C:2011:515).


91      Ibidem.


92      Ai punti da 72 a 74 dell’impugnazione risulta chiaramente che, con il suo richiamo alla determinazione insufficiente degli elementi di aiuto, la Repubblica d’Austria intende censurare il fatto che l’aiuto non sia stato quantificato, sebbene essa stessa lo neghi al punto 70 dell’impugnazione.


93      Ciò non sorprende, dato che il Tribunale non ha affrontato tale argomento, dal momento che lo stesso non è stato dedotto dalla Repubblica d’Austria.


94      Addirittura, la Repubblica d’Austria concorda con ciò al punto 73 della sua impugnazione.


95      Considerando da 336 a 339 della decisione di cui trattasi.


96      Punto 3.2, lettera a), della comunicazione sulle garanzie.


97      Considerando da 463 a 477 della decisione di cui trattasi; punti 304 e 305 della sentenza impugnata.


98      Considerando 472 della decisione di cui trattasi.


99      V., in generale, punti da 302 a 322 della sentenza impugnata.


100      Considerando 432 della decisione di cui trattasi.


101      Considerando 472 della decisione di cui trattasi.


102      Sentenza del 15 giugno 2010 (T-177/07, EU:T:2010:233).