Ricorso proposto il 20 febbraio 2024 – Osculati/EUIPO – Olymp Bezner (O)
(Causa T-98/24)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Osculati Srl (Milano, Italia) (rappresentanti: C. Bacchini, M. Mazzitelli, E. Rondinelli e L. Seri, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Olymp Bezner KG (Bietigheim-Bissingen, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: la ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso: la registrazione internazionale che designa l’Unione europea per il marchio figurativo O – registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1 631 210
Procedimento dinanzi all’EUIPO: opposizione
Decisione impugnata: la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO, del 19 dicembre 2023, nel procedimento R 838/2023-4, rettificata da un corrigendum dell’11 gennaio 2024
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
annullare la decisione impugnata;
confermare la decisione sull’opposizione, con la quale l’opposizione è stata respinta;
condannare l’EUIPO e la Olymp Bezner KG alle spese, incluse quelle sostenute nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.
Motivi invocati
Violazione dell’articolo 102 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, anche in combinato con l’articolo 59, paragrafo 2, del regolamento di procedura delle commissioni di ricorso;
violazione dell’articolo 102 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, anche in combinato con l’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento di procedura delle commissioni di ricorso;
violazione dell’articolo 102 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, anche in combinato con l’articolo 59 del regolamento di procedura delle commissioni di ricorso;
violazione dell’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, anche in combinato con l’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento di procedura delle commissioni di ricorso, e violazione dell’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
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