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Ricorso proposto il 4 ottobre 2010 - Portogallo / Commissione

(Causa T-475/10)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, agente, assistito dagli avv.ti C. Botelho Moniz e P. Gouveia e Melo)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della Commissione 20 luglio 2010, C(2010)4891 def., relativa a un prelievo parafiscale applicato in Portogallo destinato alla promozione del vino - procedimento C-43/2004 (ex NN 38/2003);

in subordine, nel caso tali conclusioni non siano accolte,

annullare la settima e la nona condizione dell'art. 2, n. 3, della decisione;

e, in entrambi i casi,

condannare la Commissione europea alle spese

Motivi e principali argomenti

a) Errore di diritto per violazione dell'art. 107, n. 1, del Trattato, per ave qualificato come risorse statali la parte delle entrate del prelievo per la promozione che è destinata al finanziamento del sostegno alla promozione e pubblicità del vino, ai sensi del decreto legge 15 maggio 1997 n. 119;

b) Errore di diritto, per violazione degli artt. 107, n. 1 e 296 del Trattato e del regolamento (CE) della Commissione n. 186/20041, nei limiti in cui la Commissione ha qualificato il sostegno alla promozione e alla pubblicità del vino come aiuto di Stato senza verificarne la capacità a limitare la concorrenza nel mercato e la possibilità che costituisse una misura di aiuto de minimis;

c) errore di valutazione dei fatti, per aver considerato che il prelievo per la promozione, in quanto meccanismo di finanziamento delle azioni di promozione e pubblicità del vino in altri Stati membri e Stati terzi, discrimina i prodotti importati e viola l'art. 100 del Trattato, nonché violazione del principio di buona amministrazione, per non aver svolto nessun ulteriore provvedimento istruttorio, dopo la richiesta di informazioni del 24 aprile 2006, per rispondere ai dubbi che ancora aveva su questo punto;

d) Errore di diritto, quanto all'applicazione degli artt. 108 del Trattato e 7, n. 4, del regolamento (CE) n. 659/19992, nonché dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento, poiché - anche qualora si ammettesse la legittimità dell'analisi effettuata dalla Commissione nella decisine (quod non) - la settima condizione imposta al n. 2 dell'art. 3 della decisione contraddice l'analisi e le conclusioni cui la Commissione è pervenuta nella motivazione della decisione;

e) Errore di diritto, in quanto la nona condizione imposta al n. 2, dell'art. 3, della decisione viola gli artt. 108 e 296 del Trattato, gli artt. 6, n. 1 e 7, n. 4 del regolamento (CE) n. 659/1999, nonché i principi di proporzionalità, di parità di trattamento e dei diritti della difesa.

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1 - Regolamento (CE) della Commissione 6 ottobre 2004, n. 1860, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca.

2 - Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE.