Language of document : ECLI:EU:T:2008:320

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

9 settembre 2008 (*)

«Funzione pubblica – Previdenza sociale – Rigetto della domanda di rimborso al 100% di talune spese mediche del ricorrente»

Nella causa T‑143/08,

Luigi Marcuccio, ex funzionario della Commissione delle Comunità europee, residente in Tricase, rappresentato dall’avv. G. Cipressa,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. J. Currall e dalla sig.ra C. Berardis-Kayser, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. A. Dal Ferro,

convenuta,

avente ad oggetto, in particolare, una domanda di annullamento delle decisioni dell’Ufficio di liquidazione del Regime comune di assicurazione malattia delle Comunità europee che respingono, da una parte, la presa a carico al 100% di talune spese mediche sostenute dal ricorrente e, dall’altra parte, il rimborso delle spese di una visita medica in conformità alle norme applicabili alle consultazioni delle celebrità mediche, nonché una domanda diretta a ottenere la condanna della Commissione al pagamento di talune spese mediche,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),

composto dai sigg. O. Czúcz, presidente, J.D. Cooke e dalla sig.ra I. Labucka (relatore), giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Contesto normativo

 Lo Statuto dei funzionari

1        L’art. 72, n. 1, dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto») dispone:

«Nei limiti dell’80% delle spese sostenute e in base ad una regolamentazione stabilita di comune accordo dalle istituzioni delle Comunità, previo parere del comitato dello statuto, il funzionario [è coperto] contro i rischi di malattia. Tale quota è portata all’85% per le seguenti prestazioni: visite, interventi chirurgici, ricovero, prodotti farmaceutici, radiologia, analisi, esami di laboratorio e protesi su prescrizione medica, escluse le protesi dentarie. La quota è portata al 100% in caso di tubercolosi, poliomielite, cancro, malattia mentale ed altre malattie riconosciute di analoga gravità dall’autorità che ha il potere di nomina, nonché per gli esami di diagnosi precoce e in caso di parto. I rimborsi al 100% non si applicano tuttavia in caso di malattia professionale o di infortunio che abbiano comportato l’applicazione dell’art. 73».

 La regolamentazione di copertura

2        La procedura di rimborso delle spese è stabilita dalla Regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia del personale delle Comunità europee (nella versione applicabile alla presente controversia, entrata in vigore il 1° dicembre 2006; in prosieguo: la «regolamentazione di copertura»), prevista in attuazione dell’art. 72 dello Statuto. Per quanto attiene alle domande di rimborso delle spese, l’art. 28, della regolamentazione di copertura dispone:

«Le domande vanno presentate dagli affiliati ai rispettivi uffici di liquidazione mediante moduli unificati accompagnati dai documenti giustificativi originali (…)».

3        Ai sensi dell’art. 54 della regolamentazione di copertura, gli allegati della precedente versione della regolamentazione di copertura sono mantenuti sino all’entrata in vigore delle disposizioni generali d’esecuzione adottate dalla Commissione. Così, l’allegato I della regolamentazione di copertura (Norme relative al rimborso delle spese di malattia), al punto IV, intitolato «Casi speciali», dispone quanto segue:

«1. In caso di tubercolosi, poliomielite, cancro, malattie mentali ed altre riconosciute di gravità comparabile dall’autorità che ha il potere di nomina, le spese sono rimborsate al 100%.

(…)

La domanda intesa a chiedere il riconoscimento di cui al primo comma dev’essere presentata all’ufficio di liquidazione, corredata della relazione del medico curante dell’interessato.

La decisione è presa, sentito il parere del medico di fiducia dell’ufficio di liquidazione, formulato sulla base dei criteri generali fissati dal consiglio medico, dall’autorità che ha il potere di nomina oppure dall’ufficio di liquidazione competente, qualora esso sia stato designato a tal fine dalla suddetta autorità.

I rimborsi previsti al 100% non si applicano in caso di malattia professionale o d’infortunio che abbiano comportato l’applicazione dell’articolo 73 dello Statuto».

4        Il punto XV, n. 4, dell’allegato I della regolamentazione di copertura recita:

«I consulti di celebrità mediche, riconosciuti necessari dal medico di fiducia dell’ufficio di liquidazione, sono rimborsati all’85% per un importo massimo rimborsabile triplo di quello previsto per le visite specialistiche.

La prima visita d’urgenza a domicilio effettuata da una celebrità medica è rimborsata all’85%.

Le visite successive sono rimborsate, previa autorizzazione concessa in base al parere del medico di fiducia dell’ufficio di liquidazione, all’85%, per un importo massimo rimborsabile triplo di quello previsto per le visite specialistiche a domicilio».

 Fatti e procedimento

5        Il sig. Luigi Marcuccio, funzionario presso la direzione generale «Sviluppo» della Commissione, si trovava, a partire dal 4 gennaio 2002, presso il suo domicilio in Tricase in congedo malattia. Il 30 maggio 2005 l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») ha deciso di collocarlo a riposo, ammettendolo a beneficiare dell’indennità d’invalidità prevista all’art. 78 dello Statuto.

6        Il 5 dicembre 2002 l’APN ha ricevuto una lettera del ricorrente, di data 25 novembre 2002 (in prosieguo: la «domanda del 25 novembre 2002»), nella quale quest’ultimo chiedeva che, «ai sensi e per gli effetti dell’art. 72 dello Statuto (…) nonché di ogni altra disposizione in materia, gli [venisse] concesso il rimborso nella misura del 100% delle spese mediche da lui sostenute al fine di curare le affezioni a causa delle quali [era] in congedo a far tempo dal 4 gennaio 2002, il tutto a partire dalla detta data del 4 gennaio 2002 e fino a completa remissione».

7        A tale domanda del 25 novembre 2002, il ricorrente ha allegato una relazione medica, dello stesso giorno, contenente una descrizione della sua malattia (in prosieguo: la «relazione medica del 25 novembre 2002»).

8        La domanda del 25 novembre 2002 non è stata seguita da una decisione esplicita e il ricorrente, con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 16 gennaio 2004, ha presentato un ricorso ai sensi dell’art. 91 dello Statuto, volto, segnatamente, all’annullamento della decisione implicita dell’APN che respingeva detta domanda. Tale ricorso è stato iscritto a ruolo con il numero di causa T‑18/04.

9        Il 4 aprile 2006 il ricorrente ha presentato presso l’ufficio di liquidazione una domanda di rimborso delle spese mediche sostenute tra aprile e novembre 2005, di data 31 marzo 2006, per un totale di EUR 720,45 (in prosieguo: la «domanda proposta il 4 aprile 2006»). Tra le spese indicate in questa domanda figurava una somma di EUR 325 per una visita medica del 28 settembre 2005, per la quale il ricorrente sollecitava un rimborso in applicazione del punto XV, n. 4, dell’allegato I della regolamentazione di copertura. In tale domanda, il ricorrente si è parimenti riservato il diritto di richiedere un complemento di rimborso fino al 100% delle spese mediche, avendo presentato la domanda del 25 novembre 2002.

10      L’8 aprile 2006 il ricorrente ha presentato presso l’ufficio di liquidazione e l’APN una domanda di data 31 marzo 2006, con la quale chiedeva il rimborso delle spese mediche nella misura del 100%, facendo riferimento alla domanda di cui al precedente punto, alla domanda del 25 novembre 2002 e al procedimento nella causa T‑18/04 (in prosieguo: la «domanda proposta l’8 aprile 2006»).

11      Da quanto risulta dalla nota di rimborso del 24 maggio 2006, per quanto attiene alle spese mediche che figurano nella domanda proposta il 4 aprile 2006, l’ufficio di liquidazione ha corrisposto al sig. Marcuccio il rimborso nella misura dell’85%, fatta eccezione per le spese relative alla visita specialistica del 28 settembre 2005, alle quali è stato applicato il massimale di rimborso di EUR 63,32, a seguito del parere negativo del medico designato dall’ufficio di liquidazione, relativo all’applicazione del punto XV, n. 4, dell’allegato I della regolamentazione di copertura.

12      Il 9 agosto 2006 il ricorrente ha proposto presso l’APN un reclamo ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto, di data 7 agosto 2006, avverso, in primo luogo, il rigetto della sua domanda proposta l’8 aprile 2006 per il rimborso al 100% delle spese mediche, in secondo luogo, il rigetto della domanda di rimborso delle spese della visita medica del 28 settembre 2005 in conformità al punto XV, n. 4, dell’allegato I della regolamentazione di copertura e, in terzo luogo, della nota di rimborso del 24 maggio 2006 (in prosieguo: il «reclamo del 7 agosto 2006»).

13      Con decisione del 30 novembre 2006, l’APN ha, segnatamente, risposto al reclamo del 7 agosto 2006. Essa ha accolto parzialmente questo reclamo, disponendo la rettifica dell’importo rimborsato per la visita del 28 settembre 2005, ha invece per il resto confermato il contenuto della nota di rimborso del 24 maggio 2006. Questa decisione è stata notificata al ricorrente in lingua italiana il 17 febbraio 2007.

14      Il 4 marzo 2007 il ricorrente ha presentato presso il Tribunale della funzione pubblica una domanda di gratuito patrocinio. Con ordinanza 24 maggio 2007, il Tribunale della funzione pubblica ha respinto tale domanda.

15      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il 27 giugno 2007, il ricorrente ha depositato il presente ricorso, iscritto a ruolo con il numero di causa F‑20/07.

16      Con ordinanza 19 dicembre 2007, il Tribunale della funzione pubblica, in applicazione dell’art. 8, n. 3, secondo comma, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia, ha declinato la propria competenza nella causa F‑20/07 e ha rinviato quest’ultima dinanzi al Tribunale affinché si pronunciasse, in quanto la causa F‑20/07 aveva lo stesso oggetto della causa T‑18/04 nonché di altre due cause proposte dal ricorrente (cause riunite T‑296/05 e T‑408/05), pendenti dinanzi al Tribunale. Il Tribunale della funzione pubblica ha rilevato, in particolare, che la presentazione di quattro ricorsi consecutivi, volti ad ottenere un rimborso al 100% delle spese mediche sostenute nel corso del tempo, non consentiva di affermare che questi diversi ricorsi afferissero a controversie distinte, bensì che essa era il risultato di una scelta processuale contingente.

17      La causa rinviata in seguito alla declinazione di competenza del Tribunale della funzione pubblica è stata iscritta a ruolo presso la cancelleria del Tribunale il 18 aprile 2008, con il numero T‑143/08.

18      Con sentenza 10 giugno 2008, causa T‑18/04, Marcuccio/Commissione, il Tribunale ha annullato, segnatamente, la decisione implicita dell’APN di rigetto della domanda del 25 novembre 2002.

 Conclusioni delle parti

19      Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione di rigetto della domanda proposta l’8 aprile 2006;

–        annullare, nella misura del necessario, la decisione di rigetto della domanda proposta il 4 aprile 2006, nella parte in cui tale decisione inerisce la domanda di rimborso delle spese della visita medica del 28 settembre 2005, in conformità al punto XV, n. 4, dell’allegato I della regolamentazione di copertura;

–        annullare, nella misura del necessario, la nota di rimborso del 24 maggio 2006;

–        annullare, nella misura del necessario, la decisione dell’APN del 30 novembre 2006 in risposta al reclamo del 7 agosto 2006;

–        condannare la Commissione alla corresponsione in suo favore della somma di EUR 324,09 a titolo di complemento del rimborso delle proprie spese mediche per ottenere un rimborso pari al 100%, o di una somma superiore o inferiore che il Tribunale riterrà appropriata, maggiorata di un interesse moratorio del 10% all’anno a partire dall’8 aprile 2006 con capitalizzazione annuale;

–        condannare la Commissione, nella misura del necessario, alla corresponsione in suo favore della somma che gli spetta, in applicazione del punto XV, n. 4, dell’allegato I della regolamentazione di copertura, a titolo della visita medica del 28 settembre 2005, maggiorata di un interesse moratorio del 10% all’anno a partire dal 4 aprile 2006 con capitalizzazione annuale;

–        condannare la Commissione alle spese.

20      Inoltre, il ricorrente chiede che il Tribunale voglia disporre, a titolo di mezzo istruttorio, una perizia al fine di valutare la natura e l’intensità della patologia da cui egli è affetto.

21      La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso irricevibile o respingerlo in quanto infondato;

–        statuire sulle spese come di diritto.

 In diritto

 Argomenti delle parti

22      A sostegno del proprio ricorso il ricorrente solleva tre motivi di annullamento.

23      Il primo motivo è relativo al difetto assoluto di motivazione del rifiuto della Commissione di accordare al ricorrente il rimborso al 100% delle sue spese mediche, richiesto con la domanda proposta l’8 aprile 2006, nonché alla carenza assoluta di istruzione del fascicolo relativo a tale domanda. Il ricorrente osserva, in particolare, che la domanda proposta l’8 aprile 2006 si basava sulla domanda del 25 novembre 2002. Orbene, secondo il ricorrente, al momento del ricorso la Commissione non aveva esaminato quest’ultima domanda e la relazione medica del 25 novembre 2002, in violazione del principio di buona amministrazione. In particolare, la domanda del 25 novembre 2002 sarebbe stata ignorata dall’APN nella sua decisione del 30 novembre 2006, che avrebbe esaminato esclusivamente un’altra domanda del ricorrente, risalente all’ottobre 2006 e relativa ad un’altra malattia.

24      Inoltre, il ricorrente ritiene incomprensibili i motivi del mancato accoglimento della sua domanda di rimborso ex punto XV, n. 4, dell’allegato I della regolamentazione di copertura e sostiene che, nonostante le dichiarazioni dell’APN nella sua decisione del 30 novembre 2006, la Commissione non ha rettificato il rimborso accordato a titolo della visita medica del 28 settembre 2005.

25      Il secondo motivo verte su una violazione della disciplina applicabile e su un errore manifesto di valutazione, dato che la patologia del ricorrente, cui si riferisce la domanda del 25 novembre 2002, potrebbe essere qualificata come malattia mentale, il che, in forza dell’art. 72 dello Statuto, farebbe insorgere in favore del ricorrente il diritto al rimborso al 100% delle sue spese mediche.

26      Il terzo motivo è relativo ad una violazione del dovere di sollecitudine e di buona amministrazione. A tal riguardo, il ricorrente rileva, in particolare, che l’APN non ha né esaminato né fatto esaminare dai servizi competenti la domanda del 25 novembre 2002 e che la Commissione era a conoscenza della natura e della gravità della malattia del ricorrente, avendo ricevuto la relazione medica del 25 novembre 2002. Inoltre, il ricorrente ricorda che, nonostante le dichiarazioni dell’APN nella sua decisione del 30 novembre 2006, la Commissione non ha rettificato il rimborso concesso a titolo della visita medica del 28 settembre 2005.

27      La Commissione rileva che il ricorso è irricevibile e, in ogni caso, infondato.

28      Essa ritiene, inoltre, che la materia del contendere sia cessata per quanto riguarda il punto relativo alla domanda di rimborso delle spese della visita medica del 28 settembre 2005 in conformità al punto XV, n. 4, dell’allegato I della regolamentazione di copertura. A tal proposito, rileva che, in conformità alla rettifica operata nella decisione del 30 novembre 2006, l’ufficio di liquidazione ha rimborsato al ricorrente, il 24 luglio 2007, una somma complessiva di EUR 189,93, che corrisponde all’importo massimo rimborsabile per una visita eseguita da una celebrità medica ai sensi del coefficiente stabilito per l’Italia in data 1° gennaio 2003. A tal riguardo, essa rinvia alla distinta di pagamento del 24 luglio 2007, in allegato al controricorso.

 Giudizio del Tribunale

29      Ai sensi dell’art. 111 del regolamento di procedura del Tribunale, quando il ricorso è manifestamente irricevibile o manifestamente infondato, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

30      Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide, in applicazione del suddetto articolo, di statuire senza proseguire il procedimento.

31      A tale riguardo occorre rilevare che, come risulta chiaramente dall’atto introduttivo, il ricorso in esame riguarda, da una parte, la domanda del ricorrente volta ad ottenere che le sue spese mediche siano prese a carico nella misura del 100%, in forza dell’art. 72 dello Statuto, in virtù della malattia diagnosticata nella relazione medica del 25 novembre 2002, e, dall’altra, la sua domanda di rimborso delle spese relative alla visita medica del 28 settembre 2005, in applicazione del punto XV, n. 4, dell’allegato I della regolamentazione di copertura. In particolare, è solo in questi limiti che il ricorrente contesta la nota di rimborso del 24 maggio 2006 e la decisione del 30 novembre 2006. Occorre esaminare separatamente queste due parti del ricorso.

 Sulla domanda di presa a carico nella misura del 100% delle spese mediche

32      In limine occorre ricordare che la ricevibilità del presente ricorso deve essere esaminata alla luce delle prescrizioni degli artt. 90 e 91 dello Statuto. Risulta, infatti, dalla loro stessa lettura, nonché da una costante giurisprudenza, che il giudice comunitario è competente a dirimere ogni controversia tra la Comunità e una delle persone indicate nel detto Statuto circa la legittimità di un atto che arrechi pregiudizio a detta persona (sentenze del Tribunale 3 aprile 1990, causa T‑135/89, Pfloeschner/Commissione, Racc. pag. II‑153, punto 11, e 29 giugno 2004, causa T‑188/03, Hivonnet/Consiglio, Racc. PI pagg. I‑A‑199 e II‑889, punto 16). A tal proposito, possono costituire oggetto di un ricorso di annullamento solo quegli atti in grado di produrre effetti giuridici obbligatori tali da ledere direttamente e immediatamente gli interessi del ricorrente, modificando seriamente la situazione giuridica di quest’ultimo (v. sentenze della Corte 10 gennaio 2006, causa C‑373/04 P, Commissione/Alvarez Moreno, punto 42 e giurisprudenza cit., nonché del Tribunale 6 giugno 1996, causa T‑391/94, Baiwir/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑269 e II‑787, punto 34, e 18 giugno 1996, causa T‑293/94, Vela Palacios/CES, Racc. PI pagg. I‑A‑305 e II‑893, punto 22).

33      Peraltro, gli artt. 90 e 91 dello Statuto subordinano la ricevibilità di siffatto ricorso al regolare svolgimento del previo procedimento amministrativo (ordinanze del Tribunale 7 dicembre 1999, causa T‑108/99, Reggimenti/Parlamento, Racc. PI pagg. I‑A‑243 e II‑1205, punto 19, e 14 febbraio 2005, causa T‑406/03, Ravailhe/Comitato delle regioni, Racc. PI pagg. I‑A‑19 e II‑79, punto 40). Nel caso in cui il dipendente cerchi di ottenere che l’APN adotti nei suoi confronti una decisione o un provvedimento, il procedimento amministrativo deve essere avviato con la domanda dell’interessato che invita detta autorità a adottare la decisione o il provvedimento richiesto, a norma dell’art. 90, n. 1, dello Statuto. Solo contro la decisione di rigetto di questa domanda, decisione la quale, in caso di mancata risposta dell’amministrazione, si ha per acquisita alla scadenza del termine di quattro mesi, l’interessato può presentare all’APN, entro un nuovo termine di tre mesi, un reclamo ai sensi del n. 2 di detto articolo (ordinanza della Corte 4 giugno 1987, causa 16/86, P/CES, Racc. pag. 2409, punto 6; ordinanze del Tribunale 1° ottobre 1991, causa T‑38/91, Coussios/Commissione, Racc. pag. II‑763, punto 23, e Reggimenti/Parlamento, cit., punto 19).

34      Tuttavia, a tal riguardo si deve aggiungere che ogni domanda o reclamo contemplati agli artt. 90 e 91 dello Statuto devono precisare il loro oggetto, ed i motivi che li hanno provocati, in maniera sufficiente affinché l’autorità adita possa statuire con cognizione di causa (v., in tal senso, sentenza della Corte 12 marzo 1975, causa 23/74, Küster/Parlamento, Racc. pag. 353, punto 11, e sentenza del Tribunale 5 luglio 2005, causa T‑9/04, Marcuccio/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑195 e II‑881, punto 36).

35      Il ricorso, nella fattispecie, mira innanzi tutto all’annullamento della decisione che respinge la domanda presentata l’8 aprile 2006, decisione che deriverebbe sia dalla mancanza di una risposta esplicita a tale domanda nel termine di cui all’art. 90, n. 2, dello Statuto, sia dalla nota di rimborso del 24 maggio 2006, che contiene rimborsi inferiori al 100%.

36      A tale proposito occorre sottolineare che, nella domanda presentata l’8 aprile 2006, il ricorrente, richiedendo la presa a carico nella misura del 100% di talune spese mediche, non ha precisato su quale motivo fondava tale pretesa, né ha menzionato la natura della sua malattia che giustificava, a suo avviso, il rimborso al 100%, né ha fornito alcun documento medico a sostegno di tale domanda. Si è limitato ad attirare l’attenzione dell’ufficio di liquidazione sulla circostanza che egli aveva presentato all’APN la domanda del 25 novembre 2002 e aveva depositato presso il Tribunale un ricorso contro decisioni implicite di rigetto di tale domanda e del conseguente reclamo.

37      Orbene, la presa a carico delle spese mediche nella misura del 100%, ai sensi dell’art. 72, n. 1, dello Statuto, cui fa riferimento il ricorrente nell’ambito del presente ricorso, presuppone che la malattia in oggetto sia considerata come facente parte delle malattie espressamente menzionate in tale disposizione o che l’APN riconosca che la detta malattia presenta una gravità analoga a quella delle malattie menzionate nella detta disposizione. A tale fine, spetta palesemente all’interessato indicare di quale malattia si tratta e produrre i documenti giustificativi. A tal riguardo si deve rilevare, da un lato, che, conformemente all’art. 28 della regolamentazione di copertura, le domande relative al rimborso di spese devono essere «accompagnat[e] dai documenti giustificativi originali» e, dall’altro, che, secondo il punto IV dell’allegato I della regolamentazione di copertura, le domande volte a far riconoscere che una malattia è di una gravità comparabile a quella delle quattro malattie menzionate all’art. 72, n. 1, dello Statuto devono essere «corredat[e] della relazione del medico curante dell’interessato».

38      Tuttavia, nel caso di specie, la relazione medica del 25 novembre 2002, allegata alla domanda recante la stessa data, costituisce l’unico elemento fornito dal ricorrente idoneo ad indicare la natura e la gravità della malattia in oggetto.

39      Pertanto, è giocoforza constatare che dalla formulazione della domanda presentata l’8 aprile 2006 e dal contesto nel quale essa si è inserita emerge che con essa il ricorrente ha semplicemente reiterato la sua pretesa in ordine all’ottenimento della copertura al 100% a norma dell’art. 72, n. 1, dello Statuto, che aveva già portato a conoscenza dell’amministrazione con la sua domanda del 25 novembre 2002 e che aveva fondato sulla relazione medica del 25 novembre 2002.

40      Ebbene, come lo stesso ricorrente ha rilevato nella sua domanda proposta l’8 aprile 2006, la domanda del 25 novembre 2002 ha formato oggetto di una decisione implicita di rigetto che egli ha impugnato dinanzi al Tribunale.

41      Stanti tali premesse, poiché la domanda presentata l’8 aprile 2006 non conteneva alcun nuovo elemento idoneo a giustificare la presa a carico al 100% delle spese mediche del ricorrente, il silenzio dell’amministrazione che vi ha fatto seguito non ha per nulla modificato la situazione giuridica di quest’ultimo risultante dalla decisione implicita di rigetto della sua domanda del 25 novembre 2002. Di conseguenza, le conclusioni del ricorrente dirette all’annullamento della decisione della Commissione che respinge la sua domanda presentata l’8 aprile 2006 e, nella misura del necessario, della nota di rimborso del 24 maggio 2006 devono essere dichiarate manifestamente irricevibili poiché non sono dirette contro un atto che arreca pregiudizio ai sensi degli artt. 90 e 91 dello Statuto e della succitata giurisprudenza.

42      Si deve peraltro osservare che, a sostegno dei propri motivi di annullamento nella fattispecie, il ricorrente rileva nel suo ricorso che la Commissione era a conoscenza della natura e della gravità della sua malattia, in quanto essa aveva ricevuto la relazione medica del 25 novembre 2002, e fa più volte riferimento al fatto che la sua domanda del 25 novembre 2002 e la relazione medica del 25 novembre 2002 non sono state adeguatamente esaminate. Parimenti, nella nota a piè di pagina n. 2 della domanda presentata il 4 aprile 2006, il ricorrente faceva ugualmente riferimento alla domanda del 25 novembre 2002, come giustificazione della sua domanda di copertura al 100%. Ciò conferma che è stato il mancato accoglimento della domanda del 25 novembre 2002 e non gli atti impugnati ad arrecargli pregiudizio in questa fattispecie.

43      Conseguentemente anche i capi della domanda diretti all’annullamento, nella misura del necessario, della decisione del 30 novembre 2006, là dove essa respingeva il reclamo del 7 agosto 2006, devono essere dichiarati manifestamente irricevibili. Infatti, da quanto precede risulta che, per quanto concerne il diritto alla presa a carico al 100% delle spese mediche, il reclamo del 7 agosto 2006 non costituiva un reclamo diretto contro un atto che arrechi pregiudizio al ricorrente ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto.

44      Occorre peraltro rilevare che la stessa decisione 30 novembre 2006 non contiene alcun elemento idoneo a modificare la situazione giuridica del ricorrente per quanto riguarda la sua pretesa in merito all’ottenimento della copertura al 100%, fondata sulla sua domanda del 25 novembre 2002 e sulla relazione medica ad essa allegata. La decisione 30 novembre 2006 nulla dice infatti in merito alla domanda presentata l’8 aprile 2006, alla domanda di data 25 novembre 2002 e alla malattia diagnosticata nella relazione medica del 25 novembre 2002.

45      Infine, per quanto riguarda i capi della domanda del ricorrente diretti, in sostanza, a far condannare la Commissione alla corresponsione in suo favore di talune somme, maggiorate di interessi moratori, a titolo di complemento del rimborso delle proprie spese mediche per ottenere un rimborso pari al 100%, non si può non constatare che essi sono strettamente legati ai capi della domanda di annullamento esaminati sopra e devono conseguentemente essere dichiarati manifestamente irricevibili. Con tale domanda, infatti, il ricorrente altro non fa che cercare di ottenere le somme che gli sono state asseritamente rifiutate dalla Commissione in forza degli atti di cui egli chiede l’annullamento. 

 Sulla domanda di rimborso delle spese della visita medica del 28 settembre 2005 in conformità al punto XV, n. 4, dell’allegato I della regolamentazione di copertura

46      Si ricorda che nella nota a piè di pagina n. 5 in calce alla domanda presentata il 4 aprile 2006 il ricorrente ha chiesto che il punto XV, n. 4, dell’allegato I della regolamentazione di copertura fosse applicato con riferimento alle spese relative alla visita medica del 28 settembre 2005, pari a EUR 325.

47      Tale disposizione prevede tra l’altro che i consulti di celebrità mediche, riconosciuti necessari dal medico di fiducia dell’ufficio di liquidazione, sono rimborsati all’85% per un importo massimo rimborsabile triplo di quello previsto per le visite specialistiche.

48      Come risulta dalla nota di rimborso del 24 maggio 2006, l’ufficio di liquidazione non ha accolto tale domanda a causa del parere negativo del suo medico di fiducia, il dottor R., secondo il quale il medico in questione non poteva essere considerato una «celebrità medica».

49      Tuttavia, poiché il ricorrente ha contestato questa valutazione nel suo reclamo del 7 agosto 2006, l’APN, nella sua decisione del 30 novembre 2006, fondandosi su un nuovo parere del dottor R., ha ritenuto che il profilo del medico in questione corrispondesse alla definizione di celebrità medica e ha quindi deciso di rimborsare le spese relative alla visita del 28 settembre 2005 secondo i criteri applicabili alle celebrità mediche.

50      A tale proposito occorre ricordare che, secondo l’esplicita formulazione dell’art. 91, n. 2, dello Statuto, «[u]n ricorso (…) è ricevibile soltanto se [l’APN] ha ricevuto un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, nel termine ivi previsto e se tale reclamo è stato oggetto di una decisione esplicita o implicita di rigetto». Ebbene, da quanto precede si evince che, nei limiti in cui il reclamo del 7 agosto 2006 riguardava l’applicazione del punto XV, n. 4, dell’allegato I della regolamentazione di copertura alle spese relative alla visita medica del 28 settembre 2005, l’APN lo ha accolto. Di conseguenza è manifestamente irricevibile il capo della domanda diretto all’annullamento, nella misura del necessario, della decisione di rigetto della domanda, presentata il 4 aprile 2006, di rimborso delle spese relative alla visita medica del 28 settembre 2005 conformemente al punto XV, n. 4, dell’allegato I della regolamentazione di copertura.

51      Conseguentemente, i capi della domanda intesi a condannare la Commissione, nella misura del necessario, alla corresponsione a favore del ricorrente della somma che gli spetta, in applicazione del punto XV, n. 4, dell’allegato I della regolamentazione di copertura, a titolo della visita medica del 28 settembre 2005, maggiorata di un interesse moratorio, devono a loro volta essere dichiarati irricevibili. Infatti, per giurisprudenza costante, l’art. 91, n. 1, dello Statuto attribuisce al Tribunale una competenza anche di merito solo in caso d’esistenza di una controversia circa la legalità di un atto che arrechi pregiudizio (sentenza della Corte 10 dicembre 1969, causa 32/68, Grasselli/Commissione, Racc. pag. 505, punto 10; sentenze del Tribunale 13 luglio 1993, causa T‑20/92, Moat/Commissione, Racc. pag. II‑799, punto 46, e 1° dicembre 1994, causa T‑79/92, Ditterich/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑289 e II‑907, punto 37). Orbene, poiché i capi della domanda volti all’annullamento sono stati dichiarati irricevibili, nella fattispecie manca una siffatta controversia.

52      Occorre peraltro rilevare, ad ogni buon conto, che, come emerge dalle affermazioni della Commissione, corroborate dal contenuto della distinta di pagamento allegata al controricorso, il 24 luglio 2007 la Commissione ha rettificato il rimborso delle spese relative alla visita medica del 28 settembre 2005.

53      Infine, per quanto riguarda i mezzi istruttori richiesti dal ricorrente (v. supra, punto 20), risulta, da un lato, dagli elementi del fascicolo e, dall’altro, da tutto quanto precede che tali mezzi non presentano alcuna utilità ai fini della soluzione della controversia. Di conseguenza, la domanda del ricorrente diretta all’adozione di tali mezzi istruttori da parte del Tribunale non può essere accolta. 

54      In considerazione di quanto precede occorre dichiarare il ricorso manifestamente irricevibile in toto.

 Sulle spese

55      Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, ai sensi dell’art. 88 del medesimo regolamento, nelle controversie tra le Comunità e i loro agenti, le spese sopportate dalle istituzioni restano a carico di quest’ultime. Poiché il ricorrente è rimasto soccombente, si deve decidere che ogni parte sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è irricevibile.

2)      Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

Lussemburgo, 9 settembre 2008

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       O. Czúcz


* Lingua processuale: l’italiano.