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Impugnazione proposta il 2 aprile 2021 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 27 gennaio 2021, causa T-699/17, Repubblica di Polonia / Commissione europea

(Causa C-207/21 P)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti R. Tricot, Ł. Habiak, K. Herrmann, C. Valero, agenti)

Altre parti nel procedimento: Repubblica di Polonia, Ungheria, Repubblica di Bulgaria, Regno del Belgio, Regno di Svezia, Repubblica francese

Conclusioni della ricorrente

- Annullare integralmente la sentenza del Tribunale del 27 gennaio 2021 nella causa T-699/17, Repubblica di Polonia / Commissione europea;

- respingere il primo motivo del ricorso della Repubblica di Polonia nella causa T-699/17;

- rinviare la causa al Tribunale affinché si pronunci nuovamente sui motivi dal secondo al quinto che non sono stati esaminati in primo grado;

e

- riservare le spese del procedimento di primo grado e della presente impugnazione in attesa della decisione definitiva sulla causa.

Motivi e principali argomenti

Secondo la Commissione, la sentenza del Tribunale nella causa T-699/17 deve essere annullata in quanto viziata da errori di diritto, che conducono alla violazione dell’articolo 16, paragrafi 4 e 5, TUE.

In primo luogo, adottando, ai punti 40 e 41 della sentenza impugnata, l’assunto di base secondo cui il diritto conferito agli Stati membri, all’articolo 3, paragrafo 2, del protocollo n. 36, di chiedere il voto a maggioranza qualificata secondo le regole di cui all’articolo 3, paragrafo 3, di tale protocollo (regole del Trattato di Nizza), deve continuare a produrre i suoi effetti anche dopo la fine del periodo transitorio il 31 marzo 2017, il Tribunale ha violato i limiti temporali del periodo transitorio chiaramente definiti all’articolo 16, paragrafo 5, TUE. Esso ha, inoltre, disatteso la definizione generale di maggioranza qualificata introdotta dal Trattato di Lisbona all'articolo 16, paragrafo 4, TUE e in vigore dal 1° novembre 2014, che rafforza la legittimità democratica nelle votazioni in seno al Consiglio e al Comitato istituito in applicazione dell’articolo 75 della direttiva 2010/75/UE 1 . Così facendo il Tribunale ha limitato la piena efficacia di tale definizione generale.

In secondo luogo, avendo interpretato estensivamente, ai punti 48 e 50 della sentenza impugnata, l’ambito temporale di validità della disposizione transitoria stabilita dall’articolo 16, paragrafo 5, TUE e dall'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo n. 36, il Tribunale ha violato una giurisprudenza costante relativa all'obbligo di interpretazione rigorosa delle disposizioni transitorie.

In terzo luogo, contrariamente a quanto affermato ai punti 53, 54 e 55 della sentenza impugnata, l'interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo n. 36 effettuata dal Tribunale ha violato il principio della certezza del diritto, in quanto conduce alla conseguenza che l’applicabilità della maggioranza qualificata secondo le regole di Nizza, prevista dall'articolo 3, paragrafo 3, del protocollo n. 36, sia imprevedibile e di durata indefinita.

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1 Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (GU 2010, L 334, pag. 17)