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Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 10 aprile 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden - Paesi Bassi) – ACI Adam BV e altri/ Stichting de Thuiskopie, Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding

(Causa C-435/12) 1

(Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Diritti d’autore e diritti connessi – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 5, paragrafi 2, lettera b), e 5 – Diritto di riproduzione – Eccezioni e limitazioni – Riproduzione per un uso privato – Carattere legale dell’origine della copia – Direttiva 2004/48/CE – Ambito di applicazione)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrenti: ACI Adam BV, Alpha International BV, AVC Nederland BV, B.A.S. Computers & Componenten BV, Despec BV, Dexxon Data Media and Storage BV, Fuji Magnetics Nederland, Imation Europe BV, Maxell Benelux BV, Philips Consumer Electronics BV, Sony Benelux BV, Verbatim GmbH

Convenute: Stichting de Thuiskopie, Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale – Hoge Raad der Nederlanden – Paesi Bassi – Interpretazione dell’articolo 5, paragrafi 2 e 5, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10) e dell’articolo 14 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157, pag. 45) – Diritto di riproduzione – Eccezioni e limitazioni – Rispetto dei diritti della proprietà intellettuale – Spese processuali – Ambito di applicazione

Dispositivo

Il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, in combinato disposto con il paragrafo 5 di tale articolo, dev’essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che non fa distinzione tra la situazione in cui la fonte a partire dalla quale una riproduzione per uso privato è realizzata è legale e la situazione in cui tale fonte è illegale.

La direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, dev’essere interpretata nel senso che non è applicabile ad un procedimento, come quello principale, in cui i debitori dell’equo compenso chiedono al giudice del rinvio di statuire contro l’organizzazione incaricata della riscossione e della ripartizione di tale compenso tra i titolari dei diritti d’autore, che si oppone a tale domanda.

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1     GU C 399 del 22.12.2012.