Language of document : ECLI:EU:T:1998:177

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)

16 luglio 1998 (1)

«Interpreti di conferenza free-lance — Legittimità del loro assoggettamentoall'imposta comunitaria»

Nelle cause riunite T-202/96 e T-204/96,

Andrea von Löwis e Marta Alvarez-Cotera, interpreti di conferenza, residenti inGinevra (Svizzera), con l'avv. Gérard van der Wal, patrocinante dinanzi allo HogeRaad der Nederlanden e del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgonello studio legale Aloyse May, 31, Grand-rue,

ricorrente,

la seconda ricorrente sostenuta da

Repubblica federale di Germania, rappresentata dal signor Ernst Röder,Ministerialrat presso il ministero federale dell'Economia, Bonn (Germania) , inqualità di agente,

interveniente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Peter Oliver,membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto inLussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del serviziogiuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto il ricorso diretto alla restituzione dell'imposta comunitariadetratta dalla retribuzione delle ricorrenti dal 1° gennaio 1989,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE(Terza Sezione ampliata),

composto dalla signora V. Tiili, presidente, e dai signori C.P. Briët, K. Lenaerts, A.Potocki e J.D. Cooke, giudici,

cancelliere: A. Mair, amministratore,

vista la fase scritta ed a seguito della trattazione orale del 5 maggio 1998,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Sfondo giuridico delle controversie

1.
    Ai sensi dell'art. 13 del Protocollo 8 aprile 1965 sui privilegi e sulle immunità delleComunità (in prosieguo: il «protocollo»):

«Alle condizioni e secondo le procedure stabilite dal Consiglio, che delibera suproposta della Commissione, i funzionari e gli altri agenti della Comunità sarannosoggetti, a profitto di queste ultime, ad un'imposta sugli stipendi, salari edemolumenti dalle stesse versati.

Essi sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versatidalle Comunità».

2.
    Dal 1970 la Commissione stipula con l'Association internationale des interprètesde conférence (in prosieguo: l'«AIIC») delle convenzioni-quadro quinquennali (inprosieguo: le «convenzioni-quadro») che stabiliscono le condizioni di lavoro e iltrattamento economico degli interpreti di conferenza free-lance chiamati a prestareservizio per le istituzioni comunitarie.

3.
    In forza dell'art. 1, primo comma, delle convenzioni-quadro, queste «si applicano,indipendentemente dalla sede di lavoro, agli interpreti di conferenza free-lanceingaggiati dalla Commissione alle condizioni stipulate nella normativa sugliinterpreti di conferenza applicabile dall'istituzione presso la quale essi fornisconole loro prestazioni».

4.
    Nel preambolo della convenzione-quadro stipulata il 9 dicembre 1988 (inprosieguo: la «convenzione-quadro del 1988») le parti contraenti hanno osservatoche il Parlamento europeo, a seguito dell'applicazione dell'art. 78 del Regimeapplicabile agli altri agenti delle Comunità europee (in prosieguo: il «RAA»)assoggettava all'imposta comunitaria gli interpreti free-lance ingaggiati per suoconto. I firmatari della convenzione-quadro del 1988 hanno quindi ritenutoauspicabile «con riferimento alle sole disposizioni fiscali che derivanodall'applicazione dell'art. 78 del RAA, garantire la parità di trattamento in materiatributaria tra tutti gli interpreti free-lance».

5.
    Pertanto, l'art. 8 della convenzione-quadro del 1988, entrata in vigore il 1° gennaio1989, stabilisce che:

«Gli interpreti free-lance ingaggiati dalla Commissione per conto di tutte leistituzioni comunitarie sono soggetti all'imposta istituita, a vantaggio delleComunità, dall'art. 13 del protocollo.

Il comma precedente non si applica a coloro che non sono cittadini di uno degliStati membri della Comunità, salvo deroga concessa dall'istituzione».

6.
    Per tener conto della particolare situazione degli interpreti free-lance residenti inStati terzi è stato inserito all'art. 8 della convenzione-quadro stipulata il 15settembre 1994, per il periodo 1° gennaio 1994 - 31 dicembre 1998 (in prosieguo:la «convenzione-quadro del 1994»), un terzo comma così redatto:

«In caso di soggezione ad imposta in un paese terzo della retribuzione corrispostadalla Commissione e in deroga al primo comma, l'importo dell'imposta comunitariadetratta viene restituito all'interprete free-lance su presentazione dei documentigiustificativi e nei limiti dell'importo corrispondente dell'imposta nazionale».

7.
    Per quanto riguarda la composizione delle controversie individuali, l'art. 23 di detteconvenzioni-quadro dispone che, se la controversia non ha potuto essere risoltanell'ambito del procedimento precontenzioso definito all'art. 22, l'interprete free-lance può adire la Corte di giustizia, alla quale è conferita competenza nei contrattidi ingaggio, ai sensi degli artt. 42 del Trattato CECA, 181 del Trattato CE e 153del Trattato CEEA.

8.
    L'art. 23, secondo comma, precisa che, salve restando le disposizioni dellaconvenzione-quadro e dei suoi allegati e quelle dei contratti di ingaggio individuali,

il diritto belga si applica ai rapporti contrattuali tra l'interprete free-lance e leistituzioni.

9.
    In pratica gli interpreti di conferenza free-lance sono ingaggiati, di regola per pochigiorni, con breve anticipo, telefonicamente o mediante fax. Il contratto viene poiperfezionato in una conferma scritta firmata dalle due parti.

10.
    Detta conferma precisa che l'ingaggio è disciplinato dalla normativa relativa agliinterpreti di conferenza free-lance adottata dall'istituzione per la quale l'interessatopresta la sua opera, da un lato, e dalla convenzione-quadro vigente dall'altro. Laconferma fa pure richiamo alla clausola compromissoria contenuta nell'art. 23 didetta convenzione-quadro.

I fatti all'origine della controversia

11.
    La signora von Löwis è tedesca e la signora Alvarez-Cotera spagnola e svizzera.Entrambe risiedono in Svizzera rispettivamente dal 1964 e dal 1970. Svolgonoentrambe l'attività di interprete free-lance per le istituzioni della Comunità, lasignora von Löwis dal 1973, per 125-135 giorni l'anno, e la signora Alvarez-Coteradal marzo 1986 per 40-50 giorni l'anno.

12.
    Poiché la Commissione trattiene l'imposta comunitaria sulle retribuzioni degliinterpreti free-lance dal 1° gennaio 1989, le ricorrenti sono soggette potenzialmentea un duplice prelievo su detta retribuzione, data la possibilità che questa siaassoggettata all'imposta svizzera sul reddito.

13.
    In forza dell'art. 22 della convenzione-quadro del 1994, le signore Alvarez-Coterae von Löwis hanno chiesto alla Commissione il 23 aprile 1996 e l'8 luglio 1996rispettivamente, la restituzione dell'imposta comunitaria da loro versata dal 1989.

14.
    Di fronte al diniego del direttore della direzione «Conferenze» del servizio comune”Interpretazione-conferenze”, le ricorrenti hanno adito i direttori generalicompetenti con identiche domande.

15.
    Anche dette domande sono state respinte, con decisioni del 25 settembre e del 21ottobre 1996, in quanto le ricorrenti avevano prestato i loro servizi d'interpreteprima del 1994 con piena cognizione delle convenzioni-quadro stipulate con l'AIICe del fatto che l'art. 8, terzo comma, della convenzione-quadro del 1994 potevaavere effetto solo per le prestazioni fornite a decorrere dal 1994. Per la restituzionedell'imposta comunitaria in forza di quest'ultima disposizione la Commissionechiedeva la produzione di un documento giustificativo dei versamenti effettuatiall'amministrazione tributaria elvetica.

Procedimento

16.
    Con atti depositati nella cancelleria del Tribunale il 9 dicembre 1996, le ricorrentihanno proposto i ricorsi in oggetto, diretti alla restituzione dell'impostacomunitaria.

17.
    Il 22 maggio 1997 la Repubblica federale di Germania ha chiesto d'intervenire nellacausa T-204/96 a sostegno della ricorrente. La domanda è stata accolta conordinanza 11 luglio 1997.

18.
    Con ordinanza 18 novembre 1997, le cause T-202/96 e T-204/96 sono state riuniteai fini della trattazione orale e della sentenza, ai sensi dell'art. 50 del regolamentodi procedura.

19.
    Le cause, inizialmente assegnate alla Terza Sezione, sono state rimesse alla TerzaSezione ampliata con decisione del Tribunale 4 febbraio 1998, pronunciataconformemente agli artt. 14 e 51 del regolamento di procedura.

20.
    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione ampliata) ha decisodi procedere alla trattazione orale. Nell'ambito delle misure di organizzazione delprocedimento, ha invitato la Commissione a fornire talune informazioni.

21.
    Le parti hanno presentato le loro difese orali ed hanno risposto ai quesiti orali delTribunale all'udienza del 5 maggio 1998.

Conclusioni delle parti

22.
    Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

—    accogliere i ricorsi;

—    annullare le decisioni del 25 settembre e del 21 ottobre 1996,rispettivamente;

—    dichiarare illegittima l'applicazione dell'imposta comunitaria alle ricorrentie/o annullare l'art. 8 della convenzione-quadro;

—    disporre la restituzione dell'imposta comunitaria trattenuta dallaCommissione e/o versata dalle ricorrenti dal 1° gennaio 1989 fino alla datadell'emananda sentenza, maggiorata degli interessi dell'8% o degli interessilegali;

—    condannare la Commissione alle spese.

23.
    La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

—    respingere i ricorsi;

—    condannare le ricorrenti alle spese.

24.
    L'interveniente nella causa T-204/96 conclude che il Tribunale voglia accogliere ladomanda di restituzione dell'imposta comunitaria.

Sulla natura giuridica del rapporto di lavoro delle ricorrenti

25.
    E' pacifico e non contestato tra le parti che, in quanto interpreti straordinarieingaggiate mediante contratti di breve durata, rinnovati frequentemente di anno inanno, le ricorrenti devono considerarsi non già dipendenti di ruolo o altri agentidelle Comunità ai sensi del RAA (sentenze della Corte 11 luglio 1985, causa 43/84,Maag/Commissione, Racc. pag. 2581, punto 23, e causa 111/84, Cantisani, Racc.pag. 2671, punto 13), bensì come controparti contrattuali vincolate allaCommissione mediante contratti di diritto privato, disciplinati dal diritto belga, aisensi dell'art. 23 delle convenzioni-quadro, per tutte le questioni non disciplinatedai contratti individuali di ingaggio e dalle convenzioni-quadro.

26.
    Ne consegue che i ricorsi in oggetto hanno una base contrattuale.

Sulla ricevibilità

Sull'eccezione d'incompetenza del Tribunale

Argomenti delle parti

27.
    La Commissione sostiene che il Tribunale è incompetente a pronunciarsi sulle dueazioni, in quanto vertono su contratti stipulati anteriormente al 1° agosto 1993, cheavrebbero dovuto costituire oggetto di un'azione distinta dinanzi alla Corte digiustizia. Infatti, la decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA,CEE, recante modifica della decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisceil Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 144, pag. 21, inprosieguo: la «decisione del Consiglio»), all'art. 3, secondo comma, avrebbelimitato l'attribuzione al Tribunale della competenza a conoscere delle azionipromosse, come nella fattispecie, da persone fisiche, in forza di una clausolacompromissoria, alle sole controversie vertenti sull'esecuzione dei contratti stipulatidopo la sua entrata in vigore, cioè dopo il 1° agosto 1993.

28.
    Le ricorrenti, entrambe sostenute in sostanza dalla parte interveniente, ribattonoche il Tribunale è competente a conoscere delle loro azioni, in quanto sono statepromosse dopo l'entrata in vigore della convenzione-quadro del 1994 e riguardanoun rapporto giuridico permanente con la Commissione, che si suddivide in varicontratti di breve durata che sarebbe inopportuno considerare separatamente.

Giudizio del Tribunale

29.
    Le azioni in esame contestano la legittimità del prelievo dell'imposta comunitariaeffettuato, in forza di disposizioni identiche delle due convenzioni-quadroapplicabili, rispettivamente, dal 1989 al 1994 e dal 1994 al 1998, sulle retribuzioniche la Commissione ha corrisposto alle ricorrenti, in esecuzione di contrattiindividuali consecutivi sostanzialmente identici e stipulati dopo il 1° gennaio 1989.

30.
    Di conseguenza, è conforme alla buona amministrazione della giustizia e alla tutelagiurisdizionale delle ricorrenti che il Tribunale conosca di tutte le controversieindipendentemente dal fatto che i contratti di ingaggio individuali siano statistipulati prima o dopo l'entrata in vigore della decisione del Consiglio (v. sentenzadella Corte 1° luglio 1982, causa 109/81, Porta/Commissione, Racc. pag. 2469, punto10).

31.
    Si deve quindi respingere l'eccezione d'incompetenza sollevata dalla Commissione.

Sull'eccezione d'irricevibilità relativa alla confusione dei rimedi giurisdizionali

32.
    La Commissione fa carico in sostanza alle ricorrenti di aver cercato di eliminare ladistinzione fondamentale tra un'azione ex contractu e il ricorso d'annullamento. Inparticolare, le ricorrenti non potrebbero né qualificare decisioni gli atti dellaCommissione che concludono il procedimento precontenzioso contrattualmenteprescritto né chiederne l'annullamento.

33.
    Le ricorrenti ribattono che la loro controversia non può venire ridotta ad unconflitto di interessi privati giacché, avendo riscosso illegalmente l'impostacomunitaria, la Commissione si è comportata non già come una parte contraente,bensì come pubblica autorità.

34.
    Il Tribunale può limitarsi a rilevare che, come emerge dalle loro conclusioni, lericorrenti chiedono, in conformità alla natura contrattuale delle controversie, lacondanna della Commissione alla restituzione dell'imposta comunitaria sostenendoche fa difetto il fondamento legale delle clausole delle convenzioni-quadro in basealle quali sono state effettuate le trattenute d'imposta.

35.
    Ne consegue che l'eccezione d'irricevibilità della Commissione non può veniraccolta.

Sulle eccezioni d'irricevibilità relative alla violazione delle norme di procedura

36.
    La Commissione osserva in primo luogo che le ricorrenti hanno omesso, inviolazione dell'art. 44, n. 5 bis, del regolamento di procedura, di allegare all'atto

introduttivo un'esemplare di tutti i loro contratti di ingaggio contenenti la clausolacompromissoria.

37.
    Le ricorrenti ribattono di aver debitamente prodotto, assieme all'atto introduttivo,tanto le convenzioni-quadro applicabili quanto un esemplare dei loro contratti diingaggio conformemente alla disposizione di cui sopra.

38.
    Il Tribunale rileva che le ricorrenti hanno regolarmente allegato all'atto introduttivocopia dei contratti che contengono la clausola compromissoria, ai sensi dell'art. 44,n. 5bis, del regolamento di procedura e che, data l'identità materiale delle clausoledei contratti, esse non erano affatto tenute a produrre tutti i contratticonsecutivamente stipulati.

39.
    In secondo luogo la Commissione fa carico alle ricorrenti di non aver quantificatoesattamente l'importo dell'imposta comunitaria che sarebbe stata defalcata dalleloro remunerazioni.

40.
    Le ricorrenti fanno osservare che contestano il principio stesso dell'applicazionedell'imposta comunitaria alla loro retribuzione e che la mancata indicazione di unimporto esatto non può implicare l'irricevibilità delle loro azioni.

41.
    Il Tribunale si ritiene validamente adito per pronunciarsi tanto sul principio stessodella liceità delle trattenute d'imposta comunitaria operate dalla Commissionequanto sulle domande di restituzione. Infatti è palese che queste ultime vertono susomme che la stessa Commissione ha trattenuto e il cui ammontare essa ènecessariamente in grado di determinare.

42.
    In terzo luogo la Commissione sostiene che le ricorrenti non hanno nemmenocercato di indicare la norma giuridica che consente loro di contestare l'art. 8 delledue convenzioni-quadro pertinenti, in patente violazione dell'obbligo di presentareuna «esposizione sommaria dei motivi dedotti» ai sensi dell'art. 44, n. 1, lett. c), delregolamento di procedura.

43.
    Le ricorrenti sostengono invece di aver correttamente esposto i motivi per i qualiritengono che la Commissione abbia loro indebitamente applicato l'art. 8 delleconvenzioni-quadro.

44.
    Il Tribunale osserva che le ricorrenti hanno chiaramente esposto, invocando ledisposizioni di diritto comunitario pertinenti, che la Commissione non avevacompetenza a procedere alle trattenute d'imposta controverse.

45.
    Di conseguenza, le eccezioni d'irricevibilità relative alla violazione delle norme diprocedura vanno respinte.

Sull'eccezione d'irricevibilità relativa all'acquiescenza delle ricorrenti al prelievodell'imposta comunitaria

46.
    La Commissione osserva che le ricorrenti hanno accettato il loro assoggettamentoall'imposta comunitaria dal 1989 e tentano ora di ottenere la restituzionedell'imposta comunitaria dopo aver atteso diversi anni per promuovere la loroazione.

47.
    Il Tribunale ritiene che l'esame dell'eccezione vada riunito a quello del merito dellacausa, di cui costituisce parte integrante.

Nel merito

Argomenti delle parti

48.
    Le ricorrenti, sostenute in sostanza dall'interveniente nella causa T-204/96,osservano che, in base all'art. 13 del protocollo, il Consiglio ha definito nelregolamento (CEE, Euratom, CECA) 29 febbraio 1968, n. 260, relativo allecondizioni e alla procedura di applicazione dell'imposta a profitto delle Comunitàeuropee (GU L 56, pag. 8), le condizioni e le modalità d'applicazione dell'impostacomunitaria sulle retribuzioni versate dalle Comunità europee ai loro dipendentidi ruolo e altri agenti.

49.
    Poiché gli interpreti free-lance non sono dipendenti di ruolo né altri agenti delleComunità ai sensi del RAA, la Commissione avrebbe commesso un errore di dirittopalese defalcando l'imposta comunitaria dalla loro retribuzione, in base all'art. 8delle convenzioni-quadro, giacché queste sono state stipulate con un'associazioneinternazionale di diritto privato e sono disciplinate dal diritto privato.

50.
    La Commissione obietta che il fondamento dell'assoggettamento all'impostacomunitaria degli interpreti free-lance è contrattuale, sicché, dato il principio«pacta sunt servanda», le ricorrenti non potrebbero contestare la liceità dei lorocontratti se non vi sono stati dolo, errore, coercizione o altre circostanze analoghe.La Commissione ritiene inoltre che l'art. 8 della convenzione-quadro siaindissociabile dalle altre sue disposizioni.

Giudizio del Tribunale

51.
    L'art. 13, primo comma, del protocollo ha istituito, a vantaggio delle Comunità,un'imposta sulle retribuzioni che esse corrispondono ai dipendenti di ruolo e aglialtri agenti.

52.
    In base a questa disposizione l'art. 2 del citato regolamento n. 260/68 haassoggettato a detta imposta comunitaria le persone soggette all'applicazione delloStatuto o del RAA, ad eccezione degli agenti locali.

53.
    Dal momento che, come interpreti free-lance, le ricorrenti non possono considerarsiné dipendenti di ruolo né agenti ai sensi del RAA, la Commissione non potevalegittimamente prelevare l'imposta comunitaria sulle retribuzioni loro corrispostedal 1° gennaio 1989.

54.
    Inoltre, risulta dall'economia dell'art. 13 del protocollo che l'assoggettamento, inforza del suo primo comma, dei dipendenti di ruolo ed altri agenti delle Comunitàall'imposta comunitaria a motivo delle retribuzioni loro corrisposte dalle Comunitàha come necessario corollario, conformemente al secondo comma di dettadisposizione, l'esonero degli interessati dalle imposte nazionali a motivo delle stesseretribuzioni.

55.
    Detto principio è precisato all'art. 2, lett. a), del regolamento (Euratom, CECA,CEE) del Consiglio 25 marzo 1969, n. 549, che stabilisce le categorie di funzionaried agenti delle Comunità europee ai quali si applicano talune disposizioni delprotocollo (GU L 74, pag. 1), nella versione modificata dal regolamento 19dicembre 1994, n. 3163 (GU L 335, pag. 6), secondo il quale solo le persone cui siapplica lo Statuto o il RAA, ad eccezione degli agenti locali, fruiscono delledisposizioni dell'art. 13, secondo comma, del protocollo.

56.
    Ne consegue che le retribuzioni corrisposte dalla Commissione alle ricorrenti sonosoggette alla sovranità fiscale degli Stati membri.

57.
    Sotto questo profilo, la Commissione ha pure posto in non cale la competenzafiscale conservata dagli Stati membri effettuando i prelievi d'imposta comunitariacontestati.

58.
    Si devono dunque accogliere le domande di restituzione delle ricorrenti senza tenerconto delle obiezioni che la Commissione ha desunto dall'asserito consenso dellericorrenti al prelievo d'imposta comunitaria e dall'inscindibilità delle clausole delleconvenzioni-quadro (v. supra, punto 50). Infatti né la volontà delle parti contraentidi una convenzione né l'equilibrio di questa possono venire validamente invocatiper ottenere l'esecuzione o la conservazione di obbligazioni illecite.

59.
    Da quanto precede risulta che si deve condannare la Commissione a restituire allericorrenti le somme qualificate come imposta comunitaria che ha illegittimamenteprelevato sulle retribuzioni corrisposte dal 1° gennaio 1989, maggiorate degliinteressi di mora al tasso previsto dalla legge belga, a decorrere dalla data dellaprima domanda di restituzione rispettivamente presentata da ciascuna dellericorrenti (v. supra, punto 13) fino al giorno dell'effettivo versamento.

Sulle spese

60.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente ècondannata alle spese se ne è fatta domanda. La Commissione è rimastasoccombente e quindi va condannata alle spese, conformemente alla domanda dellericorrenti.

61.
    La Repubblica federale di Germania, interveniente nella causa T-204/96,sopporterà le proprie spese ai sensi dell'art. 87, n. 4, primo comma, delregolamento di procedura.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)    La Commissione è condannata a restituire alle ricorrenti le sommequalificate come imposta comunitaria prelevate sulle retribuzioni che haloro corrisposto dal 1° gennaio 1989, maggiorate degli interessi di mora, altasso previsto dalla legge belga, a decorrere dalla data della primadomanda di restituzione presentata rispettivamente da ciascuna dellericorrenti fino al giorno dell'effettivo pagamento.

2)    Le conclusioni delle ricorrenti sono respinte per il resto.

3)    La Commissione è condannata alle spese.

4)    La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese.

Tiili                        Briët                Lenaerts

        Potocki                    Cooke

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 luglio 1998.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

V. Tiili


1: Lingua processuale: l'inglese.

Racc.