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Sentenza del Tribunale del 6 febbraio 2014 – Elf Aquitaine/Commissione

(Causa T-40/10) 1

(«Concorrenza – Intese – Mercati europei degli stabilizzatori termici a base di stagno e degli stabilizzatori termici ESBO/esteri – Decisione che constata due violazioni dell’articolo 81 CE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE – Ammende – Domanda di annullamento – Diritti della difesa – Informazione tardiva dell’indagine della Commissione – Durata del procedimento amministrativo – Responsabilità di una società controllante per le infrazioni alle regole di concorrenza commesse dalle sue controllate – Presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante – Durata delle infrazioni – Prescrizione – Interesse legittimo a constatare un’infrazione pregressa – Ammende inflitte alla società controllante di importo differente rispetto a quelle inflitte alla controllata – Competenze estese al merito»)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Elf Aquitaine SA (Courbevoie, Francia) (rappresentanti: É. Morgan de Rivery, S. Thibault-Liger, A. Noël-Baron, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Van Nuffel, J. Bourke e A. Biolan, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C (2009) 8682 def. della Commissione, dell’11 novembre 2009, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/38589 – Stabilizzatori termici) o, in subordine, domanda di riduzione dell’importo delle ammende inflitte.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Elf Aquitaine SA è condannata alle spese.

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1 GU C 100 del 17.4.2010.