Language of document : ECLI:EU:F:2014:273

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DELL’UNIONE EUROPEA (Seconda Sezione)

11 dicembre 2014 (*)

«Articolo 34, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura – Pregiudizio alla corretta amministrazione della giustizia – Esclusione dal procedimento di un avvocato»

Nella causa F‑14/14,

avente ad oggetto un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA ai sensi del suo articolo 106 bis,

Luigi Marcuccio, ex funzionario della Commissione europea, residente a Tricase (Italia), rappresentato da Z, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da J. Currall e G. Gattinara, in qualità di agenti,

convenuta,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(Seconda Sezione),

composto, in sede di deliberazione, da M.I. Rofes i Pujol, presidente, K. Bradley e J. Svenningsen (relatore), giudici,

cancelliere: W. Hakenberg

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento di procedura, il Tribunale, qualora ritenga, in particolare, che «il comportamento di un agente, di un consulente o di un avvocato dinanzi al Tribunale sia incompatibile con il decoro del Tribunale o con quanto richiesto da una corretta amministrazione della giustizia», ne informa l’interessato. Per gli stessi motivi, il Tribunale, ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo 34, «in qualsiasi momento, sentito l’interessato, può escludere, mediante ordinanza motivata, un agente, un consulente o un avvocato dal procedimento». Tale ordinanza è immediatamente esecutiva.

 Precedenti vicende giudiziarie della parte rappresentata

2        Occorre precisare, in limine, che il ricorrente, rappresentato nella fattispecie dall’avv. Z, ha presentato a partire dall’anno 2002, dinanzi ai tre organi giurisdizionali della Corte di giustizia dell’Unione europea, un numero particolarmente elevato di ricorsi contro il suo ex datore di lavoro, la Commissione europea, tanto in primo grado quanto in impugnazione. Ad oggi, il contenzioso complessivo generato da tale parte ammonta ad oltre 210 cause.

3        Nell’ampia maggioranza dei casi tali ricorsi sono stati respinti in quanto manifestamente infondati o manifestamente irricevibili. La Corte, in tre ordinanze del 28 febbraio 2013 (Commissione/Marcuccio, C‑432/08 P‑DEP, EU:C:2013:108; Commissione/Marcuccio, C‑513/08 P‑DEP, EU:C:2013:109, e Commissione/Marcuccio, C‑528/08 P‑DEP, EU:C:2013:110), non ha mancato di rilevare «il numero particolarmente elevato e il carattere sistematico dei ricorsi proposti dal sig. Marcuccio dinanzi ai diversi organi giudicanti dell’Unione».

4        Inoltre, in un’ordinanza del 21 ottobre 2013, Marcuccio/Commissione (T‑226/13 P, EU:T:2013:569, punto 42), il Tribunale dell’Unione europea ha sottolineato il «comportamento del ricorrente inteso a optare per la via contenziosa in modo sistematico e indifferenziato», in quanto egli fa valere, «senza discernimento alcuno», motivi e argomenti che il giudice dell’Unione non può che respingere, «sulla base di una costante giurisprudenza», perché manifestamente infondati o manifestamente irricevibili. Il Tribunale dell’Unione europea ha del pari constatato, al punto 44 della suddetta ordinanza, che «il comportamento del ricorrente intralcia inutilmente l’attività giurisdizionale del Tribunale [dell’Unione europea], il che nuoce in misura sproporzionata alla buona amministrazione della giustizia». Il numero particolarmente elevato e il carattere sistematico dei ricorsi proposti dal ricorrente dinanzi ai tre organi giurisdizionali dell’Unione nei confronti delle decisioni della Commissione, indotte da quest’ultimo, sono stati ancora una volta ricordati, di recente, al punto 24 dell’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 28 gennaio 2014, Marcuccio/Commissione (T‑366/10 P‑DEP, EU:T:2014:63).

5        Sempre di recente, con ordinanze del 18 settembre 2014, Marcuccio/Commissione (T‑698/13 P, EU:T:2014:819, e T‑699/13 P, EU:T:2014:822), il Tribunale dell’Unione europea ha condannato il sig. Marcuccio a rimborsare la somma di EUR 2 000, con la motivazione che egli aveva, con il suo comportamento, intralciato inutilmente l’attività giurisdizionale di tale organo. A questo proposito, ai punti da 27 a 29 di dette ordinanze, il Tribunale dell’Unione europea ha, in particolare, qualificato i ricorsi al suo esame come abusivi, rilevando che essi «nuo[cciono] (...) alla buona amministrazione della giustizia».

6        Fortemente preoccupato per tale situazione, il Tribunale, nel dicembre 2012, ha inviato una lettera all’avv. C, uno dei numerosi precedenti difensori del sig. Marcuccio, per attirare la sua attenzione sul «ruolo dell’avvocato, quale ausiliario della giustizia cui è affidato per legge il compito di rappresentare la parte ricorrente nel rispetto delle norme di procedura applicabili», ruolo che «in primo luogo è proprio quello di evitare di introdurre davanti alla giurisdizione cause a ripetizione che in buona parte dei casi devono poi essere respinte per manifesta irricevibilità o manifesta infondatezza». Nella medesima lettera il Tribunale rilevava, inoltre, che si poteva dubitare del fatto che i ricorsi così proposti dal sig. Marcuccio fossero effettivamente stati redatti da un avvocato.

7        Nonostante la gravità della situazione quanto al volume del contenzioso promosso dal ricorrente, tale contenzioso di carattere ripetitivo non ha, da allora, cessato di aumentare.

8        In tal senso, è apparso che in un periodo di quattro mesi, compreso tra giugno e settembre 2013, un nuovo avvocato, l’avv. A, cui il sig. Marcuccio aveva dato incarico di difendere i suoi interessi, ha proposto cinque nuovi ricorsi dinanzi al Tribunale a nome del sig. Marcuccio, iscritti a ruolo con i numeri F‑58/13, F‑62/13, F‑65/13, F‑89/13 e F‑90/13, contribuendo così attivamente alla prosecuzione, da parte del sig. Marcuccio, del comportamento criticato dai tre organi giurisdizionali dell’Unione.

9        Per garantire il rispetto di quanto richiesto da una corretta amministrazione della giustizia e dopo aver sentito l’interessato, il Tribunale, con ordinanze del 22 maggio 2014, ha escluso l’avv. A dal procedimento nelle cinque cause promosse tra giugno e settembre 2013. Tali ordinanze, adottate ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento di procedura, nella versione allora vigente (in prosieguo: il «vecchio regolamento di procedura»), sono state tutte pubblicate tramite messa in linea sul sito Internet della Corte di giustizia, nella sezione «Giurisprudenza» (ordinanze Marcuccio/Commissione, F‑58/13, EU:F:2014:114; Marcuccio/Commissione, F‑62/13, EU:F:2014:116; Marcuccio/Commissione, F‑65/13, EU:F:2014:115; Marcuccio/Commissione, F‑89/13, EU:F:2014:113, e Marcuccio/Commissione, F‑90/13, EU:F:2014:117).

10      Mentre il Tribunale aveva avviato il procedimento previsto all’articolo 32, paragrafo 1, del vecchio regolamento di procedura nei confronti dell’avv. A, ora escluso dai cinque procedimenti summenzionati, il ricorrente ha incaricato l’avv. Z di difendere i suoi interessi dinanzi al Tribunale mediante la proposizione della presente causa, che, alla luce del suo oggetto e del suo contenuto, mira a consentire al ricorrente di persistere nel proprio comportamento censurato dai tre organi giurisdizionali dell’Unione.

11      Il Tribunale, propenso a ritenere che la maniera in cui l’avv. Z esercita il proprio ruolo di avvocato – sotto il profilo dei doveri di dignità e correttezza nonché di consulenza e informazione inerenti alle sue funzioni di ausiliario della giustizia – sia incompatibile con quanto necessario per la corretta amministrazione della giustizia, e intendendo, date tali circostanze, applicare nei suoi confronti l’articolo 32, paragrafo 1, del vecchio regolamento di procedura, ha informato l’avv. Z, con lettera del 17 luglio 2014, della propria intenzione di avvalersi di tale disposizione, ora divenuta l’articolo 34, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura, invitandolo a fargli pervenire entro il successivo 1° agosto le proprie osservazioni affinché fosse sentito.

12      L’avv. Z non ha presentato osservazioni entro il termine inizialmente fissato. In considerazione di ciò e alla luce delle potenziali conseguenze di un’esclusione dal procedimento, il Tribunale, in data 6 agosto 2014, ha deciso di prorogare il termine di replica concesso all’avv. Z fino al 2 settembre 2014. Quest’ultimo non ha tuttavia presentato osservazioni entro tale termine.

 Sul pregiudizio alla corretta amministrazione della giustizia

13      Il Tribunale ritiene che la mancata risposta dell’avvocato del ricorrente non possa ostare all’applicazione, nei suoi confronti, dell’articolo 34, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura. Infatti, la mancata risposta dell’avv. Z non mette minimamente in discussione né il fatto che la propensione del ricorrente ad optare per la via contenziosa in modo sistematico e indifferenziato è, anche nel caso di specie, tale da nuocere al buon funzionamento della giustizia, né il fatto che la condotta del suo avvocato contribuisce direttamente alla prosecuzione della censurata litigiosità del ricorrente.

14      La circostanza che l’avv. Z abbia, ad oggi, presentato solamente poche cause a propria firma dinanzi al Tribunale non è idonea – tenuto conto della storia del contenzioso promosso dai suoi predecessori, che egli non può ignorare – a legittimare il suo comportamento in quanto avvocato, comportamento che dovrebbe consistere nell’assistere e rappresentare il suo cliente tenendo conto, allo stesso tempo, di quanto necessario per la corretta amministrazione della giustizia, che riveste un interesse pubblico.

15      Risulta infatti che, al momento del deposito dell’atto introduttivo nella presente causa, l’avv. Z ha eletto domicilio, ai fini della notifica degli atti processuali, a Galatone (Italia), e precisamente allo stesso indirizzo postale dell’avv. A. Orbene, tale indirizzo postale coincide altresì con quello dell’avv. C. Allo stesso modo, il Tribunale rileva che l’avv. Z condivide i suoi numeri di telefono e di fax con gli avv.ti A e C. Date tali circostanze, il Tribunale considera poco plausibile che l’avv. Z non sia stato al corrente della consistenza del contenzioso generato dal sig. Marcuccio.

16      In ogni caso, ove si dovesse ammettere che l’avv. Z possa non aver misurato la consistenza del contenzioso che, in passato, ha contrapposto il suo cliente alla Commissione, si dovrebbe allora ritenere che egli sia venuto meno ai propri doveri professionali per non essersi informato del contesto in cui si inserivano i ricorsi che ha proposto a nome del sig. Marcuccio, e ciò sebbene le decisioni emesse sui numerosi ricorsi del suo cliente siano facilmente consultabili, utilizzando il nome di quest’ultimo, sul sito Internet della Corte di giustizia, nella sezione «Giurisprudenza», dove possono anche essere consultate le cinque ordinanze di esclusione menzionate al punto 9 della presente ordinanza. In realtà, dalla mera lettura dell’esposizione dei fatti contenuta nel ricorso emerge chiaramente che l’avv. Z non poteva ignorare le vicende giudiziarie del suo cliente dinanzi ai tre organi giurisdizionali dell’Unione.

17      Peraltro, l’oggetto stesso del ricorso di cui alla presente causa è precisamente quello di contestare, rispettivamente, una parte e la quasi totalità delle trattenute operate dalla Commissione sull’indennità di invalidità del ricorrente al fine di recuperare, da un lato, la somma di EUR 5 000, aumentata degli interessi, al cui pagamento quest’ultimo è stato condannato dal Tribunale ai sensi dell’articolo 94, lettera a), del vecchio regolamento di procedura, nell’ambito delle ordinanze del 16 marzo 2011, Marcuccio/Commissione (F‑21/10, EU:F:2011:24), del 30 giugno 2011, Marcuccio/Commissione (F‑14/10, EU:F:2011:99) e dell’8 settembre 2011, Marcuccio/Commissione (F‑69/10, EU:F:2011:128) e, dall’altro, la somma di EUR 3 000, aumentata degli interessi, al cui pagamento il ricorrente è stato condannato dal Tribunale ai sensi del medesimo articolo 94, lettera a), nell’ambito delle ordinanze del 29 febbraio 2012, Marcuccio/Commissione (F‑3/11, EU:F:2012:25) e del 3 agosto 2012, Marcuccio/Commissione (F‑57/12 R, EU:F:2012:115), sempre alla luce del carattere superfluo e defatigatorio di tali ricorsi.

18      Ciò conferma che, nella fattispecie, si può ragionevolmente presumere che l’avv. Z, che non ha dato seguito alla lettera del Tribunale del 17 luglio 2014, non fosse all’oscuro delle cause promosse dai precedenti rappresentanti del ricorrente, o che ne avesse addirittura piena conoscenza.

19      Occorre peraltro osservare che l’avv. Z, proponendo a nome del ricorrente il ricorso nella presente causa, gli ha consentito di percorrere nuovamente la via contenziosa, e ciò sebbene l’unico motivo che egli deduce nel suo atto introduttivo sia strutturato e redatto in maniera quasi identica a quello già respinto dal Tribunale, per manifesta infondatezza, in una situazione riguardante a sua volta lo stesso tipo di trattenute successive operate sull’indennità di invalidità del ricorrente, a pagamento del credito da quest’ultimo dovuto al bilancio dell’Unione europea a seguito dei suoi ricorsi ripetitivi (v., a tale riguardo, ordinanza Marcuccio/Commissione, F‑149/12, EU:F:2014:219, rispettivamente punto 22 e punti 33 e 34). Il Tribunale rileva, poi, che nella presente causa il motivo dedotto dal ricorrente è anch’esso strutturato e redatto in maniera quasi identica a quello fatto valere nella causa iscritta a ruolo con il numero F‑62/13, attualmente pendente.

20      Orbene, dato che gli atti introduttivi depositati nelle cause F‑149/12 e F‑62/13 sono stati proposti a firma dei precedenti avvocati, se ne deve concludere che l’avv. Z, nella presente causa, si è prestato a un esercizio di copiatura di intere porzioni degli scritti dei suoi predecessori e non ha quindi svolto appieno il suo ruolo di avvocato, ruolo che avrebbe dovuto indurlo a consigliare al ricorrente di agire in giudizio con moderazione e, in ogni caso, di non proporre un ricorso ripetitivo e ridondante, tale da intralciare ulteriormente l’attività dei tre organi giurisdizionali dell’Unione, già ampiamente e, spesso, inutilmente sovraccaricata dai ricorsi promossi dall’interessato.

21      Alla luce di tali considerazioni, risulta sufficientemente dimostrato che, con il suo comportamento, l’avv. Z ha contribuito senza discernimento, nella presente causa, a dare supporto alla litigiosità del ricorrente, la quale, considerato il numero particolarmente elevato di ricorsi proposti da quest’ultimo dinanzi ai tre organi giurisdizionali dell’Unione – numero la cui consistenza non poteva sfuggire a un avvocato normalmente diligente –, si è rivelata particolarmente pregiudizievole per la buona amministrazione della giustizia.

22      Ciò considerato, il Tribunale ritiene, alla luce tanto del tenore dell’atto introduttivo quanto del suo contesto, che occorra fare applicazione, nella fattispecie, dell’articolo 34, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura, escludendo l’avv. Z dal procedimento e inviando copia della presente ordinanza ai competenti organismi italiani cui egli è soggetto.

23      Si deve precisare che l’esclusione dell’avvocato di una parte, in applicazione dell’articolo 34, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura, pur obbligando detta parte a designare un altro avvocato ai sensi del paragrafo 3 del medesimo articolo 34, non pregiudica minimamente il giudizio che il Tribunale sarà chiamato ad esprimere sul merito del ricorso, del quale resta investito finché, in particolare, il ricorrente conservi un interesse ad agire, finché non rinunci agli atti o finché il ricorso non sia divenuto privo di oggetto.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(Seconda Sezione)

così provvede:

1)      L’avv. Z è escluso dal procedimento, ai sensi dell’articolo 34, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura.

2)      Copia della presente ordinanza è inviata ai competenti organismi italiani cui l’avv. Z è soggetto.

Lussemburgo, 11 dicembre 2014

Il cancelliere

 

       Il presidente

W. Hakenberg

 

      M.I. Rofes i Pujol


* Lingua processuale: l’italiano.