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Impugnazione proposta il 26 gennaio 2024 dal Regno dei Paesi Bassi avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 15 novembre 2023, causa T-167/21, European Gaming and Betting Association /Commissione

(Causa C-59/24 P)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C.S. Schillemans, M.K. Bulterman e A. Hanje, agenti)

Altre parti nel procedimento: European Gaming and Betting Association, Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

rinviare la causa dinanzi al Tribunale per un esame più approfondito;

condannare la European Gaming and Betting Association alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il Tribunale ha violato il diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 1,,lettera h), l'articolo 4, paragrafi 3 e 4, e l'articolo 24 del regolamento 2015/15891 , nonché il suo obbligo di motivazione. I punti da 29 a 53 della sentenza impugnata fanno emergere un errore di diritto. Concludendo che i diritti procedurali della European Gaming and Betting Association sono stati violati, il Tribunale attribuisce a torto una portata più ampia all'interesse di quest'ultima e/o alla presunta misura di aiuto di Stato che la European Gaming and Betting Association contestava nel suo ricorso.

1. Il Tribunale è incorso in un errore di diritto per quanto riguarda la ricevibilità della censura relativa al presunto aiuto di Stato indiretto concesso alle associazioni caritative.

2. Il Tribunale ha violato il suo obbligo di motivazione a) non indicando in che modo un esame dell'aiuto di Stato indiretto alle associazioni caritative sarebbe rilevante ai fini del presunto aiuto di Stato concesso ai licenziatari e b) non esaminando in modo motivato gli argomenti difensivi della Commissione, sostenuta dai Paesi Bassi, contro la censura della European Gaming and Betting Association relativa a tale aiuto di Stato indiretto.

3.    Il Tribunale ha erroneamente applicato la sentenza del 2 settembre 2021, Commissione/Tempus Energy e Tempus Energy Technology, C-57/19 P, EU:C:2021:663, e l'articolo 4, paragrafi 3 e 4, in combinato disposto con l'articolo 24 del regolamento 2015/1589.

4.    Il Tribunale è incorso in un errore di diritto considerando (implicitamente) la European Gaming and Betting Association come un’«interessata», ai sensi dell'articolo 1, lettera h), del regolamento 2015/1589, in relazione al presunto aiuto di Stato concesso alle associazioni caritative.

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1 Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).