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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Francia) il 7 marzo 2024 – WebGroup Czech Republic, a.s., NKL Associates s. r. o. / Ministre de la Culture, Premier ministre

(Causa C-188/24, WebGroup Czech Republic et NKL Associates)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d’État

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: WebGroup Czech Republic, a.s., NKL Associates s. r. o.

Convenuti: Ministre de la Culture, Premier ministre

Parti in causa: Osez le féminisme !, Le mouvement du Nid, Les effronté-E-S

Questioni pregiudiziali

In primo luogo, se disposizioni di diritto penale, in particolare disposizioni generali e astratte che designano determinate condotte come costitutive di un reato perseguibile, debbano essere considerate rientranti nell’«ambito regolamentato» dalla direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000 1 , qualora possano applicarsi sia al comportamento di un prestatore di servizi della società dell’informazione sia a quello di qualsiasi altra persona fisica o giuridica, o se si debba ritenere, dal momento che la direttiva ha il solo scopo di armonizzare taluni aspetti giuridici di tali servizi senza armonizzare il settore del diritto penale in quanto tale e stabilisce soltanto requisiti applicabili ai servizi, che tali disposizioni penali non possano essere considerate requisiti applicabili all’accesso e all’esercizio dell’attività dei servizi della società dell’informazione rientranti nell’«ambito regolamentato» da tale direttiva. In particolare, se disposizioni penali dirette ad assicurare la tutela dei minori rientrino in tale «ambito regolamentato».

Se il fatto di imporre ad editori di servizi di comunicazione online di predisporre dispositivi destinati a prevenire la possibilità per i minori di accedere ai contenuti pornografici che tali editori diffondono debba essere considerato rientrante nell’«ambito regolamentato» dalla direttiva 2000/31/CE, che armonizza solo taluni aspetti giuridici dei servizi di cui trattasi, considerato che, se è vero che tale obbligo concerne l’esercizio dell’attività di un servizio della società dell’informazione, in quanto riguarda il comportamento del prestatore, la qualità o il contenuto del servizio, tuttavia esso non concerne né lo stabilimento dei prestatori, né le comunicazioni commerciali, né i contratti per via elettronica, né il regime di responsabilità degli intermediari, né i codici di condotta, né la composizione extragiudiziaria delle controversie, né i ricorsi giurisdizionali e la cooperazione tra Stati membri, e non verte quindi su nessuna delle materie disciplinate dalle disposizioni di armonizzazione del suo capo II.

3)    In caso di risposta affermativa alle questioni che precedono, come debbano essere conciliate le esigenze risultanti dalla direttiva 2000/31/CE con quelle che discendono dalla tutela dei diritti fondamentali nell’Unione europea, in particolare dalla tutela della dignità umana e dell’interesse superiore del minore, garantiti dagli articoli 1 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dall’articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, qualora la mera adozione di misure individuali prese nei confronti di un determinato servizio non appaia in grado di assicurare una tutela efficace di tali diritti. Se esista un principio generale del diritto dell’Unione europea che autorizzi gli Stati membri, in particolare in caso di urgenza, ad adottare le misure – anche generali e astratte nei confronti di una categoria di prestatori di servizi – necessarie per la tutela dei minori contro le violazioni della loro dignità e integrità, derogando, se necessario, nei confronti dei prestatori di servizi rientranti nell’ambito della direttiva 2000/31/CE, al principio, sancito da tale direttiva, della regolamentazione di tali prestatori da parte del loro Stato d’origine .

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1 Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul commercio elettronico") (GU 2000, L 178, pag. 1).