Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 24 ottobre 2023 – Amt der Tiroler Landesregierung
(Causa C-638/23, Amt der Tiroler Landesregierung)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgerichtshof
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Amt der Tiroler Landesregierung
Autorità convenuta: Datenschutzbehörde
Altra parte: Bundesministerin für Justiz
Controinteressato: CW
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 4, punto 7, del regolamento (UE) 2016/679 1 debba essere interpretato nel senso che esclude l’applicazione di una disposizione di diritto nazionale [nel caso di specie l’articolo 2, paragrafo 1, del Tiroler Datenverarbeitungsgesetz (legge sul trattamento di dati del Land Tirolo)] in cui viene stabilito uno specifico titolare del trattamento ai sensi della seconda frase dell’articolo 4, punto 7, del RGPD, sebbene
– quest’ultimo sia un mero ufficio (come, nel caso di specie, l’Ufficio del governo del Land Tirolo) che, benché istituito per legge, non è una persona fisica o giuridica e, nel caso di specie, non è nemmeno un’autorità pubblica, ma agisce solo come apparato ausiliario per quest’ultima e non dispone di capacità giuridica autonoma (nemmeno parziale);
– la sua designazione avvenga senza riferimento a un trattamento concreto di dati personali e, di conseguenza, le finalità e i mezzi di un trattamento concreto di dati personali non siano determinati dalla legislazione dello Stato membro;
– esso non abbia, nel caso concreto, determinato singolarmente o insieme ad altri le finalità e i mezzi del trattamento sottostante di dati personali.
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1 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati – RGPD) (GU 2016, L 119, pag. 1).