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Sentenza del Tribunale 3 ottobre 2012 - Jurašinović / Consiglio

(Causa T-63/10)

("Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Domanda di accesso a taluni documenti scambiati con il Tribunale Penale Internazionale per la ex Jugoslavia durante un processo - Diniego di accesso - Rischio di pregiudizio alla tutela delle relazioni internazionali - Rischio di pregiudizio alla tutela dei procedimenti giurisdizionali e dei pareri giuridici")

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Ivan Jurašinović (Angers, Francia) (rappresentante: N. Amara-Lebret, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente C. Fekete e K. Zieleśkiewicz, poi C. Fekete e J. Herrmann, agenti)

Oggetto

Principalmente, domanda di annullamento della decisione del Consiglio del 7 dicembre 2009 che nega al ricorrente l'accesso alle decisioni relative alla trasmissione al Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia dei documenti la cui comunicazione era richiesta nell'ambito del processo del sig. Ante Gotovina e all'integralità della corrispondenza intrattenuta in tale contesto dalle istituzioni dell'Unione europea con detto giudice, compresi gli eventuali allegati, segnatamente le domande iniziali di documenti emananti tanto da detto giudice quanto dagli avvocati del sig. Gotovina.

Dispositivo

La decisione del Consiglio dell'Unione europea del 7 dicembre 2009 che nega al sig. Ivan Jurašinović l'accesso alle decisioni relative alla trasmissione al Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia dei documenti la cui comunicazione era richiesta nell'ambito del processo del sig. Ante Gotovina e all'integralità della corrispondenza intrattenuta in tale contesto dalle istituzioni dell'Unione europea con detto giudice, compresi gli eventuali allegati, segnatamente le domande iniziali di documenti emananti tanto da detto giudice quanto dagli avvocati del sig. Gotovina, è annullata nella parte in cui nega l'accesso alla corrispondenza intrattenuta dal Consiglio con detto giudice, nonché ai documenti diversi dalle relazioni redatte dalla missione di vigilanza della Comunità europea, allegati a detta corrispondenza.

Il ricorso è respinto per il resto.

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

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1 - GU C 113 del 1°.5.2010.