Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 9 marzo 2015 –
ultra air / UAMI – Donaldson Filtration Deutschland (ultra.air ultrafilter)
(causa T‑377/13)
«Marchio comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio comunitario denominativo ultra.air ultrafilter – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009»
1. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi composti esclusivamente di segni o di indicazioni idonei a designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Obiettivo – Imperativo di disponibilità [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, c)] (v. punto 14)
2. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi composti esclusivamente di segni o di indicazioni idonei a designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Nozione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, c)] (v. punti 15, 16)
3. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi composti esclusivamente di segni o di indicazioni idonei a designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Marchio denominativo ultra.air ultrafilter [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, c)] (v. punti 17‑25, 27)
4. Marchio comunitario – Decisioni dell’Ufficio – Rispetto dei diritti della difesa – Portata del principio (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 75, § 1) (v. punto 32)
Oggetto
| Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 6 maggio 2013 (procedimento R 1100/2011‑4), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Donaldson Filtration Deutschland GmbH e l’ultra air GmbH. |
Dispositivo
1) | | La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 6 maggio 2013 (procedimento R 1100/2011‑4) è annullata nella parte in cui riguarda i comandi temporizzati. |
2) | | Il ricorso è respinto quanto al resto. |
3) | | L’ultra air GmbH sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dall’UAMI e dalla Donaldson Filtration Deutschland GmbH. |