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Edizione provvisoria

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

8 maggio 2024(*)

«Regime linguistico – Bando di concorso generale per l’assunzione di amministratori ed esperti nei settori dell’industria della difesa e dello spazio – Limitazione della scelta della lingua 2 all’inglese – Regolamento n. 1 – Articolo 1 quinquies, paragrafo 1, articolo 27 e articolo 28, lettera f), dello Statuto – Discriminazione fondata sulla lingua – Interesse del servizio – Proporzionalità»

Nella causa T‑555/22,

Repubblica francese, rappresentata da T. Stéhelin, B. Fodda e S. Royon, in qualità di agenti,

ricorrente,

sostenuta dal

Regno del Belgio, rappresentato da C. Pochet, M. Van Regemorter e S. Baeyens, in qualità di agenti,

dalla

Repubblica ellenica, rappresentata da V. Baroutas, in qualità di agente,

e dalla

Repubblica italiana, rappresentata da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato,

intervenienti,

contro

Commissione europea, rappresentata da G. Niddam, L. Vernier e I. Melo Sampaio, in qualità di agenti,

convenuta,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),

composto da M. J. Costeira, presidente, M. Kancheva (relatrice) e E. Tichy‑Fisslberger, giudici,

cancelliere: H. Eriksson, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento,

in seguito all’udienza del 23 novembre 2023,

ha pronunciato la presente

Sentenza

1        Con il suo ricorso, fondato sull’articolo 263 TFUE, la Repubblica francese, ricorrente, chiede l’annullamento del bando di concorso generale EPSO/AD/400/22, intitolato «Amministratori (AD 7) ed esperti (AD 9) nei settori dell’industria della difesa e dello spazio» (GU 2022, C 233 A, pag. 1; in prosieguo: il «bando di concorso impugnato»).

 Fatti

2        Il 1º gennaio 2020 la Commissione europea ha creato al proprio interno una nuova direzione generale per l’industria della difesa e lo spazio, destinata a dare attuazione alle politiche della Commissione nel settore dell’industria della difesa, di cui, sino a quel momento, era responsabile la direzione generale del mercato interno, dell’industria, dell’imprenditoria e delle PMI.

3        Il 16 giugno 2022 l’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il bando di concorso impugnato.

4        Ai sensi delle «Disposizioni generali» del bando di concorso impugnato, «[l’EPSO] organizza un concorso generale per titoli ed esami al fine di costituire un elenco di riserva dal quale la Commissione europea, principalmente, e in particolare la direzione generale dell’industria della difesa e dello spazio (...), potrà attingere per l’assunzione di nuovi funzionari (gruppo di funzioni AD 7 e AD 9) [nei settori dell’industria della difesa e dello spazio]».

5        Il punto 4.1 (intitolato «Panoramica delle procedure concorsuali») del bando di concorso impugnato prevede che il concorso sarà articolato in cinque fasi, vale a dire la «candidatura», il «controllo dell’ammissibilità», il «Talent screener», l’«Assessment center» e il «controllo dei documenti giustificativi e compilazione degli elenchi di riserva».

6        In base al punto 3.2 (intitolato «Condizioni specifiche: conoscenze linguistiche») del bando di concorso impugnato, «[p]er candidarsi occorre conoscere almeno due delle 24 lingue ufficiali dell’UE, come specificato al punto 4.2.1.».

7        Ai sensi del punto 4.2.1 (intitolato «Requisiti linguistici») del bando di concorso impugnato:

«Per candidarsi a questo concorso occorre avere almeno una conoscenza approfondita (almeno di livello C1) di una delle 24 lingue ufficiali dell’UE e una conoscenza soddisfacente (almeno di livello B2) di un’altra lingua ufficiale dell’UE. Una di queste lingue deve essere l’inglese.

(…)

I requisiti linguistici per il presente concorso, vale a dire il fatto che alcune prove devono essere svolte in inglese, tengono conto della specificità delle funzioni svolte dal personale della [direzione generale per l’industria della difesa e lo spazio]. Tali requisiti si applicano a entrambi i settori e gradi contemplati dal presente bando di concorso.

Il personale della [direzione generale per l’industria della difesa e lo spazio] utilizza principalmente l’inglese per le attività di analisi, la comunicazione interna e le riunioni, la comunicazione con i portatori di interessi esterni, la redazione di relazioni, briefing, discorsi e atti legislativi, la preparazione di pubblicazioni, lo svolgimento di altri compiti di cui all’allegato I e la partecipazione a corsi di formazione specialistica. L’inglese è utilizzato anche nelle consultazioni interservizi, nella comunicazione interistituzionale e nelle procedure di audit. Una buona padronanza dell’inglese è pertanto essenziale in quanto permette ai nuovi assunti/alle nuove assunte di essere immediatamente operativi/e.

La conoscenza di altre lingue è considerata un vantaggio in quanto altre lingue sono utilizzate in casi particolari, ad esempio nelle attività specifiche relative a un paese. Tuttavia, le candidate/i candidati idonei/e devono avere almeno una conoscenza soddisfacente (livello B2) dell’inglese per poter svolgere le funzioni di cui all’allegato I.

Per i motivi sopra elencati, coloro che si candidano devono padroneggiare l’inglese. Ciò determina anche l’uso delle lingue nell’atto di candidatura e nelle prove (si veda il punto 4.2.2)».

8        L’allegato I del bando di concorso impugnato presenta esempi di funzioni tipiche che i vincitori del presente concorso possono essere chiamati a svolgere, a seconda del settore (industria della difesa o spazio) e della funzione esercitata (amministratore o esperto).

9        Il punto 4.2.2 del bando di concorso impugnato (intitolato «Lingue da utilizzare per la domanda di candidatura e le prove») prevede che la candidatura debba essere depositata in una delle 24 lingue ufficiali dell’UE, tranne che per la sezione «Talent screener», che deve essere compilata in inglese. Per quanto attiene alle prove dell’Assessment center, i test di ragionamento devono essere svolti in una lingua ufficiale dell’UE diversa dall’inglese. Il colloquio situazionale basato sulle competenze, la presentazione orale, il colloquio relativo al settore specifico e la prova relativa all’ambito del settore specifico devono essere svolti in inglese.

10      In detto punto viene inoltre precisato che «[l]a sezione “Talent screener” dell’atto di candidatura deve essere compilata in inglese in modo che le risposte possano essere oggetto di una valutazione comparativa da parte della commissione giudicatrice» e che «[l]a sezione “Talent screener” dell’atto di candidatura potrà anche essere utilizzata dalla commissione come documento di riferimento durante il colloquio relativo al settore specifico».

11      Ai sensi del punto 4.3.3 [intitolato «Valutazione dei talenti (Talent screener)»] del bando di concorso impugnato:

«La commissione giudicatrice effettuerà una selezione in base alle qualifiche solo per le candidate/i candidati ritenuti ammissibili. A tal fine, effettuerà una valutazione comparativa dei meriti di tutte le candidate e tutti i candidati ammissibili sulla base delle informazioni fornite nel modulo di candidatura. Ulteriori dettagli sono forniti nell’allegato IV del presente bando. A seguito di tale valutazione, la commissione giudicatrice stilerà un elenco di candidate/candidati per settore e per grado, in base all’ordine del punteggio complessivo conseguito. Coloro che conseguiranno il punteggio più elevato saranno convocati per l’Assessment center».

12      L’allegato IV del bando di concorso impugnato precisa i criteri di selezione per settore e la procedura di selezione nell’ambito del «Talent screener».

 Conclusioni delle parti

13      La Repubblica francese, sostenuta dal Regno del Belgio, dalla Repubblica ellenica e dalla Repubblica italiana, chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare il bando di concorso impugnato;

–        condannare la Commissione alle spese.

14      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la Repubblica francese alle spese.

 In diritto

15      A sostegno del proprio ricorso, la Repubblica francese deduce cinque motivi. Il primo motivo verte sulla violazione dell’articolo 1 quinquies  dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), letto alla luce degli articoli 21 e 22 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Il secondo motivo ha ad oggetto una violazione dell’articolo 27, primo comma, dello Statuto. Il terzo motivo verte su uno sviamento della procedura prevista dall’articolo 342 TFUE e della procedura prevista dall’articolo 6 del regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità Economica Europea (GU 1958, 17, pag. 385), come modificato dal regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua taluni regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, diritto societario, politica della concorrenza, agricoltura, sicurezza alimentare, politica veterinaria e fitosanitaria, politica dei trasporti, energia, fiscalità, statistiche, reti transeuropee, sistema giudiziario e diritti fondamentali, giustizia, libertà e sicurezza, ambiente, unione doganale, relazioni esterne, politica estera, di sicurezza e di difesa e istituzioni, a motivo dell’adesione della Repubblica di Croazia (GU 2013, L 158, pag. 1). Il quarto motivo concerne la violazione dell’articolo 3, paragrafo 3, quarto comma, TUE e dell’articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali. Il quinto motivo verte sulla violazione dell’obbligo di motivazione degli atti giuridici dell’Unione previsto dall’articolo 296, secondo comma, TFUE.

16      A sostegno del suo primo motivo, la Repubblica francese fa valere che, tenuto conto dell’uso e dell’utilità delle lingue ufficiali dell’Unione diverse dall’inglese nell’ambito dell’attività della direzione generale per l’industria della difesa e lo spazio, in particolare del francese, il motivo vertente sulla necessità che le persone assunte siano immediatamente operative non può giustificare la limitazione della scelta della lingua 2 del concorso all’inglese (in prosieguo: la «limitazione linguistica controversa»), poiché una siffatta limitazione non risponderebbe alle reali esigenze del servizio. Essa contesta la pertinenza dei documenti prodotti dalla Commissione per dimostrare l’uso prevalente della lingua inglese nel lavoro del personale della direzione generale per l’industria della difesa e lo spazio. La Repubblica francese afferma altresì che la Commissione non dimostra alcun collegamento tra l’uso dell’inglese in seno alla direzione generale per l’industria della difesa e lo spazio e le funzioni descritte nel bando di concorso impugnato. La Repubblica francese eccepisce poi che la limitazione controversa non si fonda su criteri chiari, oggettivi e prevedibili. Essa sostiene, inoltre, che, anche ammettendo che la limitazione controversa possa essere giustificata dall’uso dell’inglese all’interno della direzione generale di cui trattasi, la Commissione non dimostra il carattere proporzionato di tale discriminazione.

17      Il Regno del Belgio, la Repubblica ellenica e la Repubblica italiana condividono gli argomenti dedotti dalla Repubblica francese. Il Regno del Belgio e la Repubblica italiana aggiungono che la Commissione non può assimilare l’interesse del servizio alla sola necessità, per i funzionari assunti, di essere immediatamente operativi ai fini della comunicazione interna ed esterna. Il Regno del Belgio sottolinea così che, benché il Tribunale abbia riconosciuto, nelle sentenze del 2 giugno 2021, Italia/Commissione (T‑718/17, non pubblicata, EU:T:2021:316, punti 63 e 64), e dell’8 settembre 2021, Spagna/Commissione (T‑554/19, non pubblicata, EU:T:2021:554, punto 65), che l’obiettivo dell’operatività immediata poteva essere un obiettivo legittimo, la Corte non ha considerato, nella sentenza del 16 febbraio 2023, Commissione/Italia e Spagna (C‑635/20 P, EU:C:2023:98, punto 96), che un siffatto obiettivo esonerasse la Commissione dal comprovare, in maniera oggettiva, l’esistenza di un interesse del servizio a limitare la lingua 2 di un concorso. Inoltre, il Regno del Belgio osserva che il Tribunale ha esso stesso ricordato, nella sentenza del 2 giugno 2021, Italia/Commissione (T‑718/17, non pubblicata, EU:T:2021:316, punto 70), che l’obiettivo dell’immediata operatività dei funzionari assunti doveva essere bilanciato con l’obiettivo dell’assunzione di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità oltre che con le possibilità di apprendimento da parte dei funzionari assunti, all’interno delle istituzioni, delle lingue necessarie all’interesse del servizio. A parere del Regno del Belgio, esisterebbero ancora, come sottolineato dalla Repubblica francese, altri obiettivi che devono essere bilanciati con l’obiettivo dell’immediata operatività, quali la protezione della diversità linguistica dell’Unione, il «sostegno al multilinguismo», l’«assunzione di personale dai profili linguistici differenziati in ragione della varietà di compiti e della pluralità di contatti che l’azione dell’Unione implica o della necessità di un radicamento nella società dello Stato ospitante».

18      La Commissione afferma che dagli elementi di prova prodotti dinanzi al Tribunale emerge che l’inglese è la principale lingua di lavoro della direzione generale per l’industria della difesa e lo spazio e che la sua padronanza è, pertanto, necessaria affinché le persone assunte siano immediatamente operative, circostanza questa che rappresenta un obiettivo di interesse generale della politica del personale riconosciuto dal giudice dell’Unione. Essa precisa che, all’interno della direzione generale per l’industria della difesa e lo spazio, nessun’altra lingua ufficiale dell’Unione è utilizzata al pari dell’inglese così da giustificare, alla luce della giurisprudenza, una sua designazione quale lingua 2 del concorso di cui trattasi. Secondo la Commissione, la limitazione linguistica controversa sarebbe altresì proporzionata all’obiettivo di garantire che le persone assunte siano immediatamente operative, posto che nessun altro regime linguistico diverso da quello previsto dal bando di concorso impugnato potrebbe, alla luce della giurisprudenza, consentire di conseguire detto obiettivo di interesse generale.

19      In via preliminare, occorre ricordare che l’articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali così dispone:

«È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale».

20      L’articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali così dispone:

«L’Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica».

21      Occorre altresì ricordare che l’articolo 1 del regolamento n. 1 dispone quanto segue:

«Le lingue ufficiali e le lingue di lavoro delle istituzioni dell’Unione sono la lingua bulgara, la lingua ceca, la lingua croata, la lingua danese, la lingua estone, la lingua finlandese, la lingua francese, la lingua greca, la lingua inglese, la lingua irlandese, la lingua italiana, la lingua lettone, la lingua lituana, la lingua maltese, la lingua neerlandese, la lingua polacca, la lingua portoghese, la lingua rumena, la lingua slovacca, la lingua slovena, la lingua spagnola, la lingua svedese, la lingua tedesca e la lingua ungherese».

22      Va osservato, inoltre, che, benché l’articolo 1 del regolamento n. 1 enunci espressamente quali sono le lingue di lavoro delle istituzioni dell’Unione, l’articolo 6 del medesimo regolamento stabilisce che le istituzioni possono determinare le modalità di applicazione del regime linguistico stabilito da tale regolamento nei loro rispettivi regolamenti interni.

23      A questo proposito, occorre anzitutto constatare come non sia possibile dimostrare, sulla base degli elementi emergenti dal fascicolo della presente causa, che l’istituzione cui appartiene il servizio principalmente interessato dal bando impugnato, vale a dire la Commissione, avesse, precedentemente alla pubblicazione del bando suddetto, adottato disposizioni nel proprio regolamento interno intese a definire le modalità di applicazione del regime linguistico generale istituito dal regolamento n. 1, in conformità del suo articolo 6.

24      Peraltro, l’articolo 1 quinquies, paragrafo 1, dello Statuto dispone che, nell’applicazione di quest’ultimo, è vietata qualsiasi discriminazione fondata, tra l’altro, sulla lingua. A norma dell’articolo 1 quinquies, paragrafo 6, prima frase, dello Statuto, «[n]el rispetto del principio di non discriminazione e del principio di proporzionalità, ogni limitazione di tali principi deve essere oggettivamente e ragionevolmente giustificata e deve rispondere a obiettivi legittimi di interesse generale nel quadro della politica del personale».

25      Oltre a ciò, l’articolo 28, lettera f), dello Statuto dispone che, per la nomina a funzionario, è necessario avere una conoscenza approfondita di una delle lingue dell’Unione e una conoscenza soddisfacente di un’altra lingua dell’Unione. Tale disposizione precisa invero che la conoscenza soddisfacente di un’altra lingua è richiesta «nella misura necessaria alle funzioni» che il candidato è chiamato a svolgere, ma non indica i criteri che possono essere presi in considerazione per limitare la scelta di tale lingua nell’ambito delle lingue ufficiali menzionate all’articolo 1 del regolamento n. 1 (v. sentenza del 9 settembre 2020, Spagna e Italia/Commissione, T‑401/16 e T‑443/16, non pubblicata, EU:T:2020:409, punto 62 e giurisprudenza ivi citata).

26      Siffatti criteri non risultano neppure dall’articolo 27 dello Statuto, il cui primo comma stabilisce, senza far riferimento a conoscenze linguistiche, che «[l]e assunzioni debbono assicurare all’istituzione la collaborazione di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, efficienza e integrità, assunti su una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri dell’Unione», e che «[n]essun impiego deve essere riservato ai cittadini di un determinato Stato membro». Lo stesso vale per il secondo comma del medesimo articolo, che si limita ad enunciare che, «[i]n virtù del principio di uguaglianza dei cittadini dell’Unione, ciascuna istituzione è autorizzata ad adottare misure appropriate in seguito alla constatazione di uno squilibrio significativo tra le nazionalità dei funzionari che non sia giustificato da criteri obiettivi», precisando, segnatamente, che «[t]ali misure appropriate devono essere motivate e non devono mai concretizzarsi in criteri di assunzione diversi da quelli basati sul merito» (sentenza del 9 settembre 2020, Spagna e Italia/Commissione, T‑401/16 e T‑443/16, non pubblicata, EU:T:2020:409, punto 63).

27      Infine, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), dell’allegato III dello Statuto, il bando di concorso può specificare eventualmente le conoscenze linguistiche richieste per la particolare natura dei posti da coprire. Tuttavia, da tale disposizione non discende un’autorizzazione generale a limitare la scelta della seconda lingua di un concorso a un numero ristretto di lingue ufficiali tra quelle menzionate all’articolo 1 del regolamento n. 1 (v. sentenza del 9 settembre 2020, Spagna e Italia/Commissione, T‑401/16 e T‑443/16, non pubblicata, EU:T:2020:409, punto 64 e giurisprudenza citata).

28      Risulta dall’insieme di queste considerazioni che la limitazione della scelta della seconda lingua dei candidati ad un concorso ad un numero ristretto di lingue, con esclusione delle altre lingue ufficiali, costituisce una discriminazione fondata sulla lingua, in linea di principio vietata dall’articolo 1 quinquies, paragrafo 1, dello Statuto (v., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2019, Spagna/Parlamento, C‑377/16, EU:C:2019:249, punto 66). È infatti evidente che, mediante una limitazione siffatta, alcuni potenziali candidati, ossia quelli che possiedono una conoscenza soddisfacente di almeno una delle lingue designate, sono favoriti, in quanto essi possono partecipare al concorso ed essere così assunti come funzionari o agenti dell’Unione, mentre altri, che non possiedono tale conoscenza linguistica, sono esclusi dal concorso in questione (v. sentenza del 9 settembre 2020, Spagna e Italia/Commissione, T‑401/16 e T‑443/16, non pubblicata, EU:T:2020:409, punto 65 e giurisprudenza ivi citata).

29      L’ampio margine di discrezionalità di cui dispongono le istituzioni dell’Unione per quanto riguarda l’organizzazione dei loro servizi, al pari dell’EPSO allorché quest’ultimo esercita poteri che gli sono affidati da dette istituzioni, incontra i limiti imperativi fissati dall’articolo 1 quinquies dello Statuto, di modo che le disparità di trattamento fondate sulla lingua risultanti da una limitazione del regime linguistico di un concorso ad un numero ristretto di lingue ufficiali possono essere ammesse soltanto qualora tale limitazione sia oggettivamente giustificata e proporzionata alle reali esigenze del servizio. Inoltre, qualsiasi condizione relativa a conoscenze linguistiche specifiche deve fondarsi su criteri chiari, oggettivi e prevedibili che permettano ai candidati di comprendere le ragioni di tale condizione e ai giudici dell’Unione di controllarne la legittimità (v. sentenza del 16 febbraio 2023, Commissione/Italia e Spagna, C‑635/20 P, EU:C:2023:98, punto 68 e giurisprudenza ivi citata).

30      Occorre altresì ricordare che, al punto 65 della sentenza dell’8 settembre 2021, Spagna/Commissione (T‑554/19, non pubblicata, EU:T:2021:554), il Tribunale ha dichiarato che, salvo diversa disposizione del relativo bando di concorso, esiste effettivamente un interesse del servizio a che le persone assunte dalle istituzioni dell’Unione al termine di una procedura di selezione, come la procedura di selezione oggetto della causa che ha dato luogo a detta sentenza, possano essere immediatamente operative e, dunque, capaci di assumere rapidamente le funzioni che le suddette istituzioni hanno intenzione di affidare loro.

31      Al punto 66 della sentenza dell’8 settembre 2021, Spagna/Commissione (T‑554/19, non pubblicata, EU:T:2021:554), il Tribunale ha altresì dichiarato che, anche supponendo che si debba sempre necessariamente prevedere un tempo di adattamento a nuovi compiti e a nuove abitudini di lavoro nonché il tempo necessario per l’integrazione in un nuovo servizio, è lecito per un’istituzione cercare di assumere persone che siano, sin dalla loro entrata in servizio, capaci, quantomeno, da un lato, di comunicare con i loro superiori gerarchici e i loro colleghi e di avere così la possibilità di comprendere il più rapidamente e compiutamente possibile la portata delle funzioni che vengono loro affidate e il contenuto dei compiti che esse dovranno svolgere e, dall’altro, di interagire con i collaboratori e con i corrispondenti esterni dei servizi in questione.

32      Il Tribunale ne ha concluso che doveva ritenersi legittimo il fatto che un’istituzione cerchi di assumere persone che possano utilizzare efficacemente e comprendere al meglio la lingua o le lingue utilizzate nel contesto professionale nel quale tali persone verranno inserite (sentenza dell’8 settembre 2021, Spagna/Commissione, T‑554/19, non pubblicata, EU:T:2021:554, punto 66).

33      Tenuto conto di tali considerazioni, il Tribunale ha verificato se, alla luce degli elementi forniti dalla Commissione, la conoscenza di una delle quattro lingue proposte nel bando di concorso impugnato nell’ambito di detta causa potesse consentire ai vincitori del concorso di cui trattasi di divenire funzionari immediatamente operativi una volta assunti (v., in tal senso, sentenza dell’8 settembre 2021, Spagna/Commissione, T‑554/19, non pubblicata, EU:T:2021:554, punto 73).

34      È in questo particolare contesto che il Tribunale ha ritenuto che una limitazione della scelta della seconda lingua dei candidati ad un concorso ad un numero ristretto di lingue ufficiali non possa essere considerata oggettivamente giustificata e proporzionata qualora tra tali lingue siano comprese, oltre ad una lingua la cui conoscenza è auspicabile o addirittura necessaria, altre lingue la cui conoscenza non conferisce alcun vantaggio particolare ai potenziali vincitori di un concorso rispetto alla conoscenza di un’altra lingua ufficiale (v., in tal senso, sentenza dell’8 settembre 2021, Spagna/Commissione, T‑554/19, non pubblicata, EU:T:2021:554, punto 122).

35      Dalla sentenza dell’8 settembre 2021, Spagna/Commissione (T‑554/19, non pubblicata, EU:T:2021:554), che non è stata oggetto di impugnazione, risulta pertanto che una discriminazione fondata sulla lingua poteva essere giustificata dall’interesse del servizio a disporre di funzionari che padroneggiavano la o le lingue utilizzate per il servizio di cui trattasi così da essere immediatamente operativi.

36      Tuttavia, va sottolineato che nella sentenza del 16 febbraio 2023, Commissione/Italia e Spagna (C‑635/20 P, EU:C:2023:98), la Corte ha ricordato che spettava all’istituzione che aveva limitato il regime linguistico di una procedura di selezione ad un numero ristretto di lingue ufficiali dell’Unione dimostrare che una tale limitazione era effettivamente idonea a soddisfare reali esigenze relative alle funzioni che le persone assunte sarebbero state chiamate ad esercitare, che essa era proporzionata a tali esigenze e che era fondata su criteri chiari, oggettivi e prevedibili, mentre incombeva al Tribunale effettuare un esame in concreto del carattere oggettivamente giustificato e proporzionato di tale limitazione alla luce delle suddette esigenze (v. sentenza del 16 febbraio 2023, Commissione/Italia e Spagna, C‑635/20 P, EU:C:2023:98, punto 69 e giurisprudenza citata).

37      L’esistenza di un legame tra la limitazione linguistica e le funzioni che le persone assunte saranno chiamate ad esercitare era stata così già imposta dalla Corte nelle sentenze del 26 marzo 2019, Spagna/Parlamento (C‑377/16, EU:C:2019:249, punto 69), e del 26 marzo 2019, Commissione/Italia (C‑621/16 P, EU:C:2019:251). In quest’ultima sentenza, vertente sulla legittimità di un bando di concorso generale per la costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di amministratori (AD 5) nel settore della protezione dei dati, la Corte aveva dichiarato che il Tribunale, per essere in grado di verificare se le norme disciplinanti i concorsi in questione fossero conformi all’articolo 1 quinquies dello Statuto, era tenuto ad effettuare un esame in concreto di tali norme e delle circostanze particolari in discussione. Infatti, a parere della Corte, soltanto un esame siffatto era idoneo a permettere di accertare le conoscenze linguistiche che potevano essere oggettivamente richieste, nell’interesse del servizio, dalle istituzioni nel caso di funzioni particolari, e dunque a permettere di stabilire se la limitazione della scelta delle lingue utilizzabili per partecipare a tali concorsi fosse oggettivamente giustificata e proporzionata alle reali esigenze del servizio (sentenza del 26 marzo 2019, Commissione/Italia, C‑621/16 P, EU:C:2019:251, punto 94).

38      A tal proposito, occorre osservare che la limitazione linguistica controversa, nella misura in cui limita la scelta della lingua 2 del concorso oggetto del bando di concorso impugnato alla sola lingua inglese con esclusione di tutte le altre lingue ufficiali dell’Unione, costituisce una discriminazione fondata sulla lingua, in linea di principio vietata, come riconosciuto dalla stessa Commissione.

39      Occorre pertanto verificare, conformemente alla giurisprudenza citata ai precedenti punti da 29 a 37, se detta limitazione linguistica sia oggettivamente giustificata dalle reali esigenze del servizio e ad esse proporzionata.

 Sull’idoneità della limitazione linguistica controversa a rispondere alle reali esigenze del servizio

40      La Repubblica francese sostiene che la limitazione linguistica controversa costituisce una discriminazione fondata sulla lingua, vietata, in linea di principio, dall’articolo 1 quinquies, paragrafo 1, dello Statuto, letto alla luce degli articoli 21 e 22 della Carta dei diritti fondamentali.

41      A tal proposito, la Repubblica francese osserva che l’EPSO giustifica la limitazione linguistica controversa deducendo che, posto che il personale della direzione generale per l’industria della difesa e lo spazio utilizza principalmente l’inglese sia per l’insieme delle funzioni tipiche che i vincitori del concorso possono essere chiamati a esercitare, sia per la sua comunicazione interna, interservizi ed esterna, una buona padronanza dell’inglese è essenziale per permettere ai nuovi assunti di essere immediatamente operativi all’interno della direzione generale per l’industria della difesa e lo spazio. A parere della Repubblica francese, queste affermazioni sono generiche e astratte e non sono supportate da alcun elemento quantitativo o qualitativo preciso, né all’interno del bando di concorso impugnato, né nel controricorso della Commissione.

42      La Repubblica francese afferma che, contrariamente a quanto affermato dall’EPSO nel bando di concorso impugnato, una parte importante degli scambi all’interno della direzione generale per l’industria della difesa e lo spazio avviene in lingua francese. Il posto particolare occupato dal francese all’interno della direzione generale per l’industria della difesa e lo spazio si spiegherebbe, in particolare, alla luce dell’esperienza acquisita da taluni agenti presso l’École de guerre de Paris (Scuola di guerra di Parigi, Francia). Inoltre, si terrebbero regolarmente riunioni in lingua francese, numerosi resoconti di missioni sarebbero redatti in detta lingua e talune notizie di attualità della direzione generale per l’industria della difesa e lo spazio sarebbero anch’esse pubblicate in francese. La Repubblica francese ricorda, altresì, che il commissario responsabile del mercato interno, Thierry Breton, e il suo consigliere incaricato in materia di difesa, sono francofoni.

43      La Repubblica francese contesta, a tal proposito, la pertinenza dei documenti prodotti dalla Commissione negli allegati da B1 a B5 del controricorso al fine di dimostrare la prevalenza della lingua inglese all’interno della direzione generale per l’industria della difesa e lo spazio. Essa osserva che, come ammette la corrispondente del servizio delle risorse umane della direzione generale per l’industria della difesa e lo spazio nell’allegato B2, detti documenti non forniscono indicazioni linguistiche con riferimento ai discorsi, agli atti legislativi e ai corsi di formazione specialistica di cui al punto 4.2.1. del bando di concorso impugnato. Tali documenti non fornirebbero nemmeno indicazioni linguistiche, al di là dei documenti formali e dei briefing, per quanto riguarda la comunicazione interna, le riunioni, la comunicazione con i portatori di interessi esterni, le consultazioni interservizi, la comunicazione interistituzionale e le procedure di audit, anch’esse considerate nel punto 4.2.1. del bando di concorso impugnato. A tal proposito, la Repubblica francese contesta la distinzione operata dalla Commissione tra scambi formali ed informali, da cui deriva la mancata presa in considerazione di questi ultimi nella presentazione dell’uso delle lingue all’interno della direzione generale per l’industria della difesa e lo spazio. Essa sostiene così che il criterio rilevante consiste nello stabilire se l’utilizzo di una lingua abbia una finalità professionale inerente alle funzioni esercitate all’interno della direzione generale per l’industria della difesa e lo spazio, a prescindere dal livello di formalismo di detto scambio.

44      Per quanto attiene all’allegato B3, la Repubblica francese osserva che su 36 057 documenti elencati, 15 709 documenti, vale a dire oltre il 40%, non presentano alcuna indicazione linguistica, cosicché non è possibile sapere in quali lingue essi siano stati redatti. Essa sottolinea che l’affermazione della Commissione secondo cui la percentuale di detti documenti redatta in lingua inglese sarebbe pari a quella dei documenti in cui la lingua è indicata non può essere verificata.

45      Per quanto riguarda l’allegato B5, la Repubblica francese osserva che 23 dei 29 avvisi di posto vacante, vale a dire una grande maggioranza di essi, indicano che è necessaria una padronanza della lingua francese a un livello quantomeno soddisfacente (B2). Essa osserva altresì che altri quattro moduli richiedono una padronanza del francese a un livello B1, il che porta a 27 su 29 il numero di moduli indicanti la necessità di una certa padronanza del francese. Pertanto, la limitazione all’inglese qui in esame, non garantendo che i vincitori padroneggino il francese al livello richiesto, non assicurerebbe in alcun modo l’assunzione di vincitori «immediatamente operativi» per i posti in questione.

46      La Repubblica francese sottolinea peraltro che, contrariamente a quanto richiesto dalla giurisprudenza, né l’EPSO nel bando di concorso impugnato, né la Commissione nel suo controricorso, dimostrano l’esistenza di un legame concreto tra l’uso esclusivo della lingua inglese e le specifiche funzioni esercitate all’interno della direzione generale per l’industria della difesa e lo spazio, come descritte nell’allegato I del bando di concorso impugnato.

47      La Repubblica francese afferma quindi che dall’allegato I del bando di concorso impugnato si evince che i vincitori che saranno assunti quali amministratori possono essere chiamati a svolgere mansioni che non sono specifiche per i settori dell’industria della difesa e dello spazio, ma sono comuni al monitoraggio dell’insieme delle politiche dell’Unione. La Repubblica francese sottolinea che il carattere trasversale delle competenze necessarie all’espletamento di tali mansioni giustifica la mobilità dei vincitori dei concorsi da una direzione generale a un’altra nel corso della loro carriera.

48      A tal proposito, la Repubblica francese osserva che l’EPSO ha pubblicato bandi di concorso che prevedono regimi linguistici molto meno restrittivi di quello contenuto nel bando di concorso impugnato e ciò benché le funzioni che i vincitori di detti concorsi potevano attendersi di essere chiamati a svolgere non differissero fortemente da quelle descritte nell’allegato I al bando di concorso impugnato. La Repubblica francese osserva che, del resto, a quanto risulta, un candidato ammesso al termine di uno di detti concorsi e inserito in un elenco di riserva può, in linea di principio, essere assunto all’interno della direzione generale per l’industria della difesa e lo spazio, e viceversa, cosicché l’asserita «specificità» del personale della direzione generale per l’industria della difesa e lo spazio non sembra giustificare la limitazione controversa. La Repubblica francese osserva altresì che il Tribunale non ha mai annullato bandi di concorso che prevedono tali regimi linguistici o regimi linguistici analoghi e rileva come l’avvocato generale Sharpston abbia sottolineato i vantaggi di tali regimi nelle sue conclusioni nella causa Spagna/Parlamento (C‑377/16, EU:C:2018:610).

49      Inoltre, la Repubblica francese sottolinea che talune funzioni descritte nell’allegato I del bando di concorso impugnato possono essere esercitate in modo operativo dagli amministratori della direzione generale per l’industria della difesa e lo spazio in lingua francese, essendo la maggior parte dei loro corrispondenti francofoni.

50      La Commissione contesta l’argomentazione della Repubblica francese. Essa sostiene quindi che la limitazione linguistica controversa è conforme ai requisiti della recente giurisprudenza del Tribunale quali risultano dalla sentenza dell’8 settembre 2021, Spagna/Commissione (T‑554/19, non pubblicata, EU:T:2021:554). Da detta sentenza si evincerebbe che, quando il bando di concorso prevede una limitazione della scelta della lingua 2, tale scelta non può vertere su una lingua per la quale detta limitazione non è giustificata. Inoltre, in base alla suddetta sentenza, i documenti da fornire per giustificare una siffatta limitazione sono quelli che consentono «di stabilire quali siano la lingua o le lingue effettivamente utilizzate dai servizi interessati nel loro lavoro quotidiano, o addirittura la lingua o le lingue che sarebbero indispensabili per l’esercizio delle funzioni contemplate dal bando impugnato». Dalla sentenza summenzionata emergerebbe altresì che il Tribunale può verificare, sulla base dei documenti prodotti dall’istituzione di cui trattasi, se l’uso di una lingua sia caratterizzato da una «netta preponderanza» che porta a ritenere giustificata la sua inclusione o invece da percentuali «ben inferiori» che giustificherebbero la conclusione opposta.

51      La Commissione sostiene che, alla luce delle concrete indicazioni fornite al punto 4.2.1. del bando di concorso impugnato, suffragate dagli elementi di prova da essa prodotti dinanzi al Tribunale, la padronanza dell’inglese è necessaria per essere immediatamente operativi all’interno della direzione generale per l’industria della difesa e lo spazio, mentre non lo sarebbe la padronanza di nessun’altra lingua ufficiale dell’Unione.

52      A sostegno di tale affermazione, la Commissione produce una tabella che elenca le lingue dei documenti prodotti e ricevuti dalla direzione generale per l’industria della difesa e lo spazio nel corso dell’anno che ha preceduto la pubblicazione del bando di concorso impugnato (allegato B3). Da tale tabella emergerebbe che, su 36 057 documenti, 19 949 sono redatti in inglese, 399 in altre lingue o in più lingue, mentre per 15 709 non sarebbe indicata alcuna lingua nel sistema informatico in cui sono registrati. Tra le lingue diverse dall’inglese, il francese sarebbe la seconda lingua più utilizzata (186 documenti), seguito dal tedesco (70 documenti), dai documenti plurilingue (57 documenti) e dallo spagnolo (37 documenti). Secondo la Commissione, dall’analisi dei documenti per i quali è indicata la lingua, i soli pertinenti nel caso di specie, emergerebbe che i documenti in inglese rappresentano il 98% dei documenti, mentre quelli in francese rappresentano lo 0,9%.

53      La Commissione produce, inoltre, statistiche sulle lingue dei briefing preparati dalla direzione generale per l’industria della difesa e lo spazio nel medesimo periodo (allegato B4) da cui emergerebbe che, su 431 briefing di cui la direzione generale per l’industria della difesa e lo spazio era responsabile o cui ha contribuito, 362 sono stati redatti in inglese, vale a dire l’84%, e 69 in francese, pari al 16%.

54      La Commissione produce altresì avvisi di posto vacante per il livello di «amministratore non dirigenziale» pubblicati dalla direzione generale per l’industria della difesa e lo spazio nello stesso periodo (allegato B5), osservando che tutti gli avvisi di posto vacante di cui trattasi indicanti le competenze linguistiche richiedevano la padronanza a livello professionale dell’inglese. Il francese sarebbe menzionato soltanto in alcuni avvisi di posto vacante, a volte soltanto come un «vantaggio». Inoltre, il riferimento al francese negli avvisi di posto vacante sarebbe legato unicamente al mancato aggiornamento dei relativi modelli e le unità per le quali detti avvisi erano stati pubblicati lavorerebbero unicamente in inglese.

55      La Commissione aggiunge che la limitazione linguistica controversa è necessaria per evitare che l’elenco di riserva sia parzialmente inutilizzabile, il che non risponderebbe all’interesse del servizio. La Commissione precisa, infatti, che, se un vincitore potesse superare il concorso senza disporre di una conoscenza della lingua inglese di livello B2, egli non potrebbe essere assunto all’interno della direzione generale per l’industria della difesa e lo spazio, poiché i recenti avvisi di posto vacante per le posizioni AD presso la direzione generale per l’industria della difesa e lo spazio richiedono la padronanza dell’inglese a un livello sufficiente. Secondo la Commissione, contrariamente a quanto sostenuto dalla Repubblica francese, non ha alcun senso consentire la partecipazione di candidati che, a causa delle loro insufficienti competenze linguistiche, non potrebbero svolgere le mansioni previste.

56      La Commissione replica, inoltre, a una serie di argomenti addotti dalla Repubblica francese con riferimento all’asserito carattere ingiustificato della limitazione linguistica di cui trattasi.

57      Così, in primo luogo, essa non nega che la limitazione controversa esclude i candidati che non parlano inglese a livello B2, ma osserva che i candidati che aspirano a una carriera internazionale senza disporre di una padronanza dell’inglese di tale livello sono rari e che, peraltro, anche un regime linguistico con 24 lingue escluderebbe i candidati che non padroneggiano due lingue ufficiali dell’Unione, rispettivamente, a livello C1 e B2.

58      In secondo luogo, per quanto attiene all’argomento della Repubblica francese secondo cui tutte le istituzioni potrebbero attingere dall’elenco di riserva, la Commissione osserva che, benché tale possibilità esista, essa ha carattere residuale e non risponde all’obiettivo perseguito dal bando di concorso impugnato e non può fondare il regime linguistico del concorso che deve essere giustificato alla luce delle esigenze del servizio. Essa sottolinea, inoltre, che una padronanza professionale dell’inglese è necessaria per la maggior parte delle posizioni nelle istituzioni dell’Unione.

59      In terzo luogo, quanto all’argomento della Repubblica francese secondo cui il francese è ampiamente utilizzato all’interno della direzione generale per l'industria della difesa e lo spazio e talune posizioni importanti sono ricoperte da francofoni, tra cui quella di direttore generale, la Commissione precisa che la capacità di lavorare in francese non significa che la lingua di lavoro sia il francese. Dall’allegato B4 si evincerebbe infatti che taluni destinatari dei briefing, che hanno cognomi francesi, chiedono di riceverli in inglese. Parimenti, il fatto che il direttore generale della direzione generale per l’industria della difesa e lo spazio, di nazionalità finlandese, padroneggi il francese e possa se del caso servirsene occasionalmente non contraddice il fatto che egli lavora in inglese.

60      In quarto luogo, con riferimento alla presenza importante di francofoni tra i corrispondenti del personale della direzione generale per l’industria della difesa e lo spazio, la Commissione sottolinea che ciò può, talvolta, consentire scambi informali bilaterali tra due francofoni. Tuttavia, tale possibilità non inciderebbe sugli scambi formali tra la direzione generale per l’industria della difesa e lo spazio e i suoi interlocutori. A parere della Commissione, non si tratta, infatti, di stabilire se una lingua, come il francese, possa essere utile, ma se essa sia effettivamente utilizzata per il lavoro presso la direzione generale per l’industria della difesa e lo spazio. Peraltro, la giurisprudenza avrebbe espressamente respinto i tentativi di giustificare l’inclusione di una lingua nella scelta della lingua 2 di un concorso in ragione della padronanza di detta lingua da parte dei suoi interlocutori, ritenendo irrilevanti i dati sulle lingue parlate forniti dal personale della Commissione.

61      In quinto luogo, per quanto attiene all’argomento della Repubblica francese secondo cui le funzioni del personale della direzione generale per l’industria della difesa e lo spazio non sarebbero sufficientemente specifiche da giustificare la limitazione controversa, la Commissione sottolinea che la direzione di cui trattasi è un servizio di creazione recente e di dimensioni contenute, che ha avuto un solo direttore generale a partire dalla sua creazione e che ha, pertanto, potuto lavorare in maniera omogenea in una sola lingua fin dalla sua origine. Inoltre, secondo la Commissione, se, nel passato, taluni bandi di concorso hanno potuto prevedere più lingue, ciò non significa necessariamente che i servizi interessati fossero diversi dalla direzione generale per l’industria della difesa e lo spazio da tale punto di vista. Ciò troverebbe conferma nelle sentenze in cui la Corte e il Tribunale hanno constatato che la Commissione non era stata in grado di dimostrare che, in altri servizi, i suoi funzionari lavoravano in lingue diverse dall’inglese.

62      In sesto luogo, la Commissione sostiene che gli esempi di bando di concorso cui la Repubblica francese fa riferimento non sono pertinenti nel caso di specie. Essa sottolinea così che il bando di concorso EPSO/AD/373/19 riguardava un concorso non specialistico destinato a tutte le istituzioni dell’Unione e che, inoltre, esso era stato pubblicato prima delle più recenti sentenze che hanno annullato i bandi di concorso o le decisioni della commissione giudicatrice fondate su bandi di concorso che includevano lingue diverse dall’inglese. Dal canto suo, il bando di concorso EPSO/AD/397/32 sarebbe un concorso pilota e rappresenterebbe, in questa fase, un’esperienza isolata. Inoltre, la Commissione sottolinea che i regimi linguistici di questi concorsi non potevano fungere da termine di paragone nell’ambito della valutazione della proporzionalità della limitazione controversa, da un lato, poiché un regime a 24 lingue non implica alcuna limitazione e, dall’altro, poiché la Repubblica francese non ha dimostrato per quale ragione un regime a 5 lingue sarebbe stato giustificato nel caso di specie.

63      In settimo luogo, la Commissione afferma che l’argomento della Repubblica francese secondo cui il vincitore di un concorso con un regime linguistico che prevede più lingue potrebbe essere assunto all’interno della direzione generale per l’industria della difesa e lo spazio, è puramente astratto, poiché la direzione generale per l’industria della difesa e lo spazio intende assumere specialisti e controllerà, in ogni caso, il livello di inglese all’atto dell’assunzione. Inoltre, essa non sarebbe in alcun modo tenuta a giustificare la diversità di regime linguistico tra due concorsi, tanto più quando perseguono obiettivi differenti. La Commissione aggiunge che è sì vero che i regimi linguistici richiamati dalla Repubblica francese non sono stati annullati, ma essi non sono stati nemmeno impugnati e la Repubblica francese non dimostra che essi sarebbero compatibili con la giurisprudenza attuale. A tal proposito, la Commissione sostiene che, benché la giurisprudenza non le imponga in linea di principio di limitare la scelta della seconda lingua del concorso all’inglese, resta il fatto che, qualora le attività si svolgano principalmente in tale lingua, essa non può inserire lingue diverse dall’inglese tra quelle da scegliere come lingua 2 del concorso e sarebbe, al contrario, legittimata a limitare la scelta della lingua 2 all’inglese.

64      In ottavo luogo, la Commissione osserva che un regime linguistico che contempli le 24 lingue ufficiali dell’Unione escluderebbe, malgrado tutto, taluni candidati in ragione del loro livello di conoscenza della lingua, a norma dell’articolo 28, lettera f), dello Statuto, il quale, imponendo la padronanza di una seconda lingua, mirerebbe necessariamente a far emergere una o più lingue «veicolari» all’interno dei servizi delle istituzioni.

65      Conformemente alla giurisprudenza della Corte ricordata ai precedenti punti 36 e 37, la giustificazione di una limitazione linguistica come la limitazione linguistica controversa deve riferirsi alle funzioni che le persone assunte saranno chiamate ad esercitare. In altre parole, nel caso di specie, compete alla Commissione dimostrare che le funzioni descritte nel bando di concorso impugnato richiedono, di per sé, una padronanza dell’inglese a livello B2.

66      Nel caso di specie, si deve constatare che la Commissione non collega la necessità che le persone assunte dispongano di una conoscenza della lingua inglese di livello B2 tale da consentire loro di essere immediatamente operative alle funzioni particolari che dette persone saranno chiamate a svolgere, ma al solo fatto che dette persone dovranno esercitare tali funzioni all’interno di servizi nei quali il personale attuale utilizza principalmente l’inglese per l’espletamento di tali funzioni.

67      Una siffatta argomentazione, che equivale unicamente a dire che le funzioni devono essere esercitate in inglese perché lo sono già in tale lingua, non può pertanto, in linea di principio, dimostrare che la limitazione linguistica controversa è idonea a soddisfare reali esigenze relative alle funzioni che le persone assunte saranno chiamate ad esercitare, come richiede la giurisprudenza della Corte ricordata al precedente punto 36.

68      Inoltre, occorre osservare che l’argomentazione della Commissione, che equivale a giustificare la limitazione linguistica controversa sulla base dell’esistenza di un asserito «dato di fatto» all’interno della direzione generale per l’industria della difesa e lo spazio, non è coerente con la situazione di quest’ultima. Va infatti ricordato che, alla data di pubblicazione del bando di concorso impugnato, la direzione generale per l’industria della difesa e lo spazio era stata creata solo da due anni e mezzo e si trovava in piena fase di acquisizione del suo personale, come attesta peraltro la pubblicazione del bando di cui trattasi.

69      In ogni caso, è importante sottolineare che l’argomento dedotto dalla Commissione non è adeguatamente corroborato dalla documentazione a tal fine prodotta dinanzi al Tribunale.

70      Infatti, in primo luogo, dalla dichiarazione giurata della «corrispondente risorse umane» della direzione generale per l’industria della difesa e lo spazio (allegato B2) si evince che le statistiche sulle lingue dei documenti prodotti e ricevuti da detta direzione generale (allegato B3) includono tutti gli elementi menzionati nel comma quattro del punto 4.2.1. del bando di concorso impugnato con l’eccezione notevole dei «discorsi, degli atti legislativi e dei corsi di formazione specialistica», che sono, tuttavia, menzionati all’interno di detto bando come attività svolte in inglese dal personale della direzione generale per l’industria della difesa e lo spazio.

71      Occorre sottolineare, in secondo luogo, che la tabella prodotta dalla Commissione nell’allegato B3 non consente di identificare la natura dei documenti di cui trattasi, ma soltanto l’applicazione informatica utilizzata per la loro archiviazione e le loro modalità di trasmissione, cosicché non è possibile verificare che detti documenti si riferiscano effettivamente alle funzioni che le persone assunte saranno chiamate a esercitare. La sola dichiarazione giurata della «corrispondente risorse umane» della direzione generale per l’industria della difesa e lo spazio (allegato B2), con cui quest’ultima attesta che la tabella prodotta dalla Commissione si riferisce a tutti gli elementi menzionati al punto 4.2.1. del bando di concorso impugnato, fatta eccezione per i discorsi, gli atti legislativi e i corsi di formazione specialistica, non può sanare le imprecisioni contenute in detta tabella in considerazione della natura dell’esame degli elementi di prova che il Tribunale è tenuto a compiere conformemente alla giurisprudenza ricordata al precedente punto 36.

72      Inoltre, dalla tabella in questione emerge che, su un totale di 36 057 documenti, 19 949 documenti erano redatti in lingua inglese, mentre solo 399 documenti erano redatti in un’altra lingua ufficiale dell’Unione, tra cui, segnatamente, 186 in francese, 70 in tedesco, 37 in spagnolo, 5 in italiano, 4 in neerlandese e 1 in greco. Benché tali statistiche testimonino effettivamente un ricorso importante alla lingua inglese, esse non possono essere considerate come dirimenti nella misura in cui, per 15 709 documenti, non è stata registrata alcuna lingua. A tal proposito, occorre precisare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, il Tribunale non può semplicemente presumere che il rapporto tra il numero di documenti redatti in inglese e il numero di documenti redatti in altre lingue ufficiali dell’Unione per i documenti di cui è stata registrata la lingua sia lo stesso per i documenti per i quali la lingua non è stata registrata, poiché, conformemente alla giurisprudenza ricordata al precedente punto 65, l’onere della prova grava sulla Commissione.

73      In terzo luogo, dai dati forniti dalla Commissione nell’allegato B4 emerge che su 431 briefing elaborati, in tutto o in parte, dalla direzione generale per l’industria della difesa e lo spazio, 362 sono stati redatti in inglese, vale a dire l’84%, e 69 in francese, vale a dire il 16% (allegato B4). Tuttavia, occorre osservare che da tali medesimi dati emerge che, dei 362 briefing redatti in inglese, 316 avevano quale destinatario una persona la cui lingua madre era il francese o che, notoriamente, parla francese. Posto che la Commissione non ha dimostrato che l’uso dell’inglese nell’ambito di detti briefing era frutto della volontà dei rispettivi destinatari o derivava da circostanze particolari, non si può ritenere che tali dati dimostrino la necessità di avere la padronanza della lingua inglese per poter comunicare all’interno di detta istituzione. Tali dati possono, tutt’al più, dimostrare unicamente che la direzione generale per l’industria della difesa e lo spazio utilizza prevalentemente detta lingua nell’ambito della comunicazione all’interno dell’istituzione, per scelta e non per soddisfare reali esigenze del servizio. Tale constatazione trova peraltro conferma nell’argomento della Commissione secondo cui il direttore generale della direzione generale per l’industria della difesa e lo spazio parla effettivamente francese, ma lavora unicamente in inglese.

74      In quarto luogo, per quanto attiene agli avvisi di posto vacante prodotti dalla Commissione, occorre anzitutto osservare che tali documenti non sono, di per sé, atti a dimostrare l’effettivo utilizzo di una lingua all’interno dei servizi della Commissione. Tuttavia, essi possono fornire chiarimenti sulle esigenze del servizio, quali individuate da un’istituzione. Orbene, nel caso di specie è giocoforza constatare, in linea con la Repubblica francese, che, dei 29 avvisi di posto vacante, 27 richiedono, oltre a una padronanza professionale dell’inglese, la conoscenza del francese a diversi livelli. Così, a titolo esemplificativo, un avviso del 23 giugno 2021 indica la necessità di una padronanza del francese a livello C2 (allegato B5, pag. 40). Un altro avviso del 7 luglio 2021 indica che il francese è, al pari dell’inglese, una lingua di lavoro dell’unità cui l’avviso di posto vacante si riferisce (allegato B5, pag. 43). Un avviso recante la data del 1º novembre 2021 menziona la necessità di avere, oltre alla conoscenza dell’inglese a livello C1, una padronanza del francese a livello C1 o B2 (allegato B5, pag. 47). Un avviso del 26 ottobre 2021 richiede una buona conoscenza dell’inglese e idealmente del francese (allegato B5, pag. 70). Un altro avviso datato 29 novembre 2021 precisa che le lingue di lavoro sono l’inglese e il francese (allegato B5, pag. 57). Lo stesso vale per un avviso del 14 ottobre 2021 (allegato B5, pag. 64) e per un altro avviso pubblicato il 7 febbraio 2022 (allegato B5, pag. 121). Taluni avvisi di posto vacante pubblicati nel corso del 2022 fanno riferimento alla richiesta buona conoscenza dell’inglese e, possibilmente, del francese (allegato B5, pagg. 128, 177, 205 e 232), a una conoscenza molto buona dell’inglese e del francese (allegato B5, pag. 212) o, ancora, a una conoscenza, in aggiunta all’inglese a livello C1, del francese a livello B2 (allegato B5, pagg. 131, 138, 159, 166, 194, 208, 222 e 229) o anch’esso a livello C1 (allegato B5, pagg. 124, 180 e 215), o addirittura a una padronanza dell’inglese e del francese a livello C2 (allegato B5, pagg. 117 e 188). La lettura di detti documenti, pur confermando che la direzione generale per l’industria della difesa e lo spazio ha, sin dalla sua origine, ritenuto che la padronanza dell’inglese fosse necessaria ai fini dell’espletamento delle diverse funzioni al proprio interno, conferma altresì che, sino alla pubblicazione del bando di concorso impugnato, non si trattava dell’unica lingua considerata utile, o addirittura necessaria all’esercizio di dette funzioni, a tal punto che in taluni di detti avvisi ha potuto precisare che le lingue di lavoro erano l’inglese e il francese.

75      L’argomento sollevato dalla Commissione, secondo cui la menzione del francese nei requisiti linguistici di detti avvisi di posto vacante deriverebbe da un problema di aggiornamento dei modelli di detti avvisi è poco convincente, tenuto conto della molteplicità degli avvisi in questione e delle differenze tra i livelli di padronanza del francese richiesti nei diversi avvisi. Tale argomento non è neppure supportato da prove, posto che la Commissione non ha né dedotto, né dimostrato che detti avvisi sarebbero stati oggetto di revoca o di una qualche rettifica.

76      Occorre sottolineare che la Commissione non ha prodotto alcun ulteriore elemento di prova in merito all’utilizzo dell’inglese per le «attività di analisi, la comunicazione interna e le riunioni, la comunicazione con i portatori di interessi esterni, la redazione di relazioni, briefing, discorsi e atti legislativi, la preparazione di pubblicazioni, lo svolgimento di altri compiti di cui all’allegato I e la partecipazione a corsi di formazione specialistica». Lo stesso vale peraltro per «le consultazioni interservizi, la comunicazione interistituzionale e le procedure di audit».

77      Dalle considerazioni illustrate ai precedenti punti da 65 a 75 si evince che la Commissione non dimostra che la limitazione linguistica controversa fosse giustificata ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 36.

 Sulla proporzionalità della limitazione linguistica controversa

78      A parere della Repubblica francese, né l’EPSO nel bando di concorso impugnato, né la Commissione hanno dimostrato in che modo la limitazione controversa sarebbe proporzionata all’obiettivo di garantire che i vincitori del concorso siano immediatamente operativi.

79      A tal proposito, la Repubblica francese e il Regno del Belgio, la Repubblica ellenica e la Repubblica italiana sostengono che, se l’obiettivo di assumere funzionari immediatamente operativi può rientrare tra le reali esigenze del servizio, lo stesso vale per l’obiettivo della tutela della diversità linguistica dell’Unione e dell’assunzione di personale dai profili linguistici differenziati in ragione della varietà di compiti e della pluralità di contatti che l’azione dell’Unione implica. Tra le reali esigenze del servizio rientrerebbe anche la necessità che i funzionari dell’Unione siano in grado, grazie a una ragionevole padronanza della lingua dello Stato membro che ospita la sede dell’istituzione, dell’organo o dell’organismo in cui lavorano, di integrarsi nel territorio di detto Stato.

80      Inoltre, secondo la Repubblica francese, occorre attenuare l’obiettivo di assumere vincitori dei concorsi immediatamente operativi e ciò per tre ordini di ragioni. Anzitutto, il 50% dei vincitori dei concorsi per amministratori specialisti sarebbe ancora iscritto negli elenchi di riserva 6 mesi dopo la pubblicazione dei risultati e tale percentuale sarebbe del 35% 12 mesi dopo la pubblicazione dei risultati. Inoltre, i vincitori dei concorsi avrebbero la possibilità di seguire corsi di lingue prima e dopo la loro assunzione. Infine, detti vincitori sarebbero destinati a trascorrere molti anni all’interno della funzione pubblica dell’Unione e ad occupare diverse posizioni che possono presentare requisiti linguistici diversi. L’assunzione non dovrebbe, pertanto, tener conto dei requisiti linguistici specifici della loro prima occupazione, né vincolarli fin da subito a una prassi che favorisce il monolinguismo.

81      L’EPSO avrebbe quindi dovuto garantire il bilanciamento di questi diversi obiettivi in modo da privilegiare i regimi linguistici che limitano il meno possibile l’assunzione di personale dai profili linguistici differenziati, cosa che non avrebbe fatto nel caso di specie.

82      La Repubblica francese respinge peraltro l’argomento della Commissione secondo cui eventuali vincitori che non parlino inglese a livello B2 non avrebbero alcuna possibilità di essere assunti, con conseguente parziale inutilizzabilità dell’elenco di riserva. Infatti, da un lato, almeno il 10% dei vincitori dei concorsi per amministratori specialisti iscritti negli elenchi di riserva non verrebbe, alla fine, mai assunto, o per scelta, o per il mancato superamento di un colloquio di lavoro nei termini fissati o per mancanza di un’offerta di lavoro adeguata. In tali circostanze, sarebbe ancor meno giustificato applicare, sin dalla prima fase della procedura di assunzione, un regime linguistico così restrittivo come quello del bando di concorso impugnato. Dall’altro, sarebbe ragionevole considerare che, come ammesso dalla Commissione, la maggior parte dei candidati ha una padronanza della lingua inglese di livello B2, il che attenuerebbe il rischio di ottenere un elenco di riserva inutilizzabile. Inoltre, sarebbe il vincitore che si è assunto il rischio di superare il concorso senza padroneggiare l’inglese a tale livello a doversene assumere le conseguenze.

83      La Commissione sostiene che la limitazione linguistica controversa è proporzionata alle esigenze del servizio. A parere della Commissione, tale limitazione è proporzionata all’obiettivo perseguito e non esistevano altre possibilità meno restrittive, poiché l’inclusione di lingue ufficiali dell’Unione diverse dall’inglese non sarebbe stata conforme alla giurisprudenza del Tribunale. La Repubblica francese non avrebbe peraltro spiegato quale altro regime linguistico rispondente alle esigenze del servizio avrebbe potuto essere previsto dal bando di concorso impugnato. La Commissione aggiunge che l’inglese è la lingua straniera più studiata in Europa e che è ragionevole attendersi che tutte le persone che intendono impegnarsi in una carriera internazionale acquisiscano un livello di inglese B2 anteriormente al concorso. Peraltro, nella sentenza del 29 giugno 2011, Angioi/Commissione (F‑7/07, EU:F:2011:97), il Tribunale della funzione pubblica avrebbe considerato che un invito a manifestare interesse che richiedeva una sola lingua e non una combinazione specifica di lingue era in linea con il principio di proporzionalità.

84      In risposta all’argomento della Repubblica francese secondo cui, da un lato, l’obiettivo di assumere vincitori del concorso immediatamente operativi dovrebbe essere attenuato, poiché i vincitori non sono assunti immediatamente e, dall’altro, detti vincitori avrebbero la possibilità di seguire corsi di lingue, la Commissione sottolinea che tener conto della possibilità per i candidati di sviluppare le proprie competenze successivamente al concorso equivarrebbe a privare di ogni utilità l’organizzazione di un concorso, il cui obiettivo è di selezionare i candidati migliori.

85      La Commissione contesta altresì l’argomento della Repubblica francese secondo cui il regime linguistico previsto dal bando di concorso impugnato terrebbe conto unicamente dei requisiti linguistici relativi alle prime funzioni che i vincitori di detto concorso saranno chiamati ad esercitare e li vincolerebbe a una prassi che privilegia il monolinguismo. Secondo la Commissione, il regime linguistico previsto dal bando di concorso impugnato non osterebbe all’assunzione di vincitori che parlano altre lingue oltre l’inglese, né impedirebbe loro di servirsi, successivamente all’assunzione, di tali altre lingue nell’ambito dei loro scambi informali.

86      Per quanto attiene all’argomento della Repubblica francese secondo cui sarebbe stato più opportuno ridurre gradualmente il numero di lingue interessate dalla scelta della lingua 2 piuttosto che passare da 24 lingue a una sola, la Commissione sostiene che una siffatta diminuzione non corrisponderebbe all’attuale stato del diritto, posto che la giurisprudenza impone di giustificare ogni limitazione linguistica e censura l’inclusione di ogni altra lingua di cui non sia possibile dimostrare la necessità al fine dello svolgimento dei compiti.

87      Per quanto attiene all’argomento della Repubblica francese secondo cui essa non avrebbe effettuato un bilanciamento dei diversi interessi, la Commissione ricorda che un concorso serve anzitutto a selezionare candidati in vista di un’assunzione.

88      In base alla giurisprudenza ricordata al precedente punto 36, spetta all’istituzione che ha limitato il regime linguistico di una procedura di selezione a un numero ristretto di lingue ufficiali dell’Unione dimostrare che tale limitazione è effettivamente idonea a soddisfare reali esigenze relative alle funzioni che le persone assunte saranno chiamate ad esercitare ed è proporzionata a tali esigenze.

89      Dalla giurisprudenza emerge altresì che spetta alle istituzioni effettuare un bilanciamento tra l’obiettivo legittimo che giustifica la limitazione del numero delle lingue dei concorsi e le possibilità di apprendimento da parte dei funzionari assunti, all’interno delle istituzioni, delle lingue necessarie all’interesse del servizio (sentenza del 27 novembre 2012, Italia/Commissione, C‑566/10 P, EU:C:2012:752, punto 97).

90      Nel caso di specie, la Commissione non sostiene di aver effettuato un siffatto bilanciamento, ma si limita, da un lato, a sostenere che non esistevano altre soluzioni meno restrittive rispetto al regime linguistico previsto dal bando di concorso impugnato poiché l’inclusione di una lingua diversa dall’inglese non sarebbe stata conforme alla giurisprudenza del Tribunale, tenuto conto del peso preponderante dell’inglese nelle direzioni generali interessate, e, dall’altro, a rinviare ai punti 98 e 99 della sentenza del 29 giugno 2011, Angioi/Commissione (F‑7/07, EU:F:2011:97).

91      Tuttavia, da un lato, come osservato al precedente punto 77, la Commissione non può sostenere che la limitazione della lingua 2 del concorso alla sola lingua inglese fosse conforme alla giurisprudenza.

92      Dall’altro, in linea con la Repubblica francese, va osservato che, ai punti 98 e 99 della sentenza del 29 giugno 2011, Angioi/Commissione (F‑7/07, EU:F:2011:97), il Tribunale della funzione pubblica non si è pronunciato sulla questione se il diritto dell’Unione consentisse a un bando di concorso di limitare a una sola lingua talune prove, come previsto dal regime linguistico del bando di concorso impugnato, ma ha ritenuto che la limitazione della scelta della lingua 2 del concorso a tre lingue di comunicazione interna, quand’anche un candidato avesse scelto una lingua di comunicazione interna come prima lingua, era proporzionata all’obiettivo perseguito nel caso di specie dall’EPSO.

93      Occorre pertanto constatare che la Commissione omette di dimostrare che la limitazione linguistica controversa era proporzionata alle esigenze di servizio ai sensi della giurisprudenza ricordata al precedente punto 29.

94      Alla luce delle considerazioni che precedono, il primo motivo dedotto dalla Repubblica francese deve essere accolto.

95      Da tutto quanto precede risulta che il bando di concorso impugnato deve essere annullato, senza che sia necessario esaminare gli altri motivi invocati dalla Repubblica francese.

 Sulle spese

96      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Nel caso di specie, la Commissione, rimasta soccombente, dev’essere condannata a farsi carico delle proprie spese e di quelle sostenute dalla Repubblica francese, conformemente alla domanda di quest’ultima.

97      Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, le spese sostenute dagli Stati membri intervenuti nella causa restano a loro carico. Il Regno del Belgio, la Repubblica ellenica e la Repubblica italiana si faranno pertanto carico delle proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il bando di concorso generale EPSO/AD/400/22 intitolato «Amministratori (AD 7) ed esperti (AD 9) nei settori dell’industria della difesa e dello spazio» è annullato.

2)      La Commissione europea è condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Repubblica francese.

3)      Il Regno del Belgio, la Repubblica ellenica e la Repubblica italiana s i faranno carico delle proprie spese.

Costeira

Kancheva

Tichy-Fisslberger

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l’8 maggio 2024.

Firme


*      Lingua processuale: il francese.