Language of document : ECLI:EU:T:2008:263





Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 9 luglio 2008 – Trubowest Handel e Makarov / Consiglio e Commissione

(causa T‑429/04)

«Responsabilità extracontrattuale – Dazi antidumping – Regolamento antidumping CE n. 2320/97 – Spese legali sostenute a livello nazionale – Irricevibilità – Danni materiali e morali – Nesso causale»

1.                     Ricorso per risarcimento danni – Oggetto – Domanda di risarcimento danni proposta contro la Comunità ex art. 288, secondo comma, CE – Competenza esclusiva della Corte – Controllo della natura del ricorso – Domanda di rimborso di dazi antidumping versati in applicazione di un regolamento comunitario che si asserisce essere illegittimo – Competenza dei giudici nazionali (Artt. 234, primo comma, lett. b), CE, 235 CE e 288, secondo comma, CE; regolamento del Consiglio n. 2913/92, artt. 243-246) (v. punti 43, 45, 47-48, 51, 54, 56, 63, 66, 70-73, 114-115)

2.                     Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Nesso causale – Onere della prova – Interruzione del nesso causale per comportamento illecito del ricorrente (Artt. 235 CE e 288 CE) (v. punti 100-103, 113-117, 121-124, 126-134)

Oggetto

Ricorso per risarcimento danni ai sensi dell’art. 288 CE, inteso alla riparazione del pregiudizio assertivamente subìto in conseguenza dell’adozione del regolamento (CE) del Consiglio 17 novembre 1997, n. 2320, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari dell’Ungheria, della Polonia, della Russia, della Repubblica ceca, della Romania e della Repubblica slovacca, che abroga il regolamento (CEE) n. 1189/93 e chiude il procedimento nei confronti di tali importazioni originarie della Repubblica di Croazia (GU L 322, pag. 1)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Trubowest Handel e Victor Makarov sono condannati a sostenere oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dal Consiglio e dalla Commissione.