Language of document : ECLI:EU:T:2017:105

Causa T40/15

Plásticos Españoles, SA (ASPLA)
e
Armando Álvarez, SA

contro

Unione europea, rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea

«Responsabilità extracontrattuale – Precisione del ricorso – Prescrizione – Ricevibilità – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali – Termine ragionevole di giudizio – Danno materiale – Interessi sull’importo dell’ammenda non pagata – Spese di garanzia bancaria – Nesso di causalità»

Massime – Sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 17 febbraio 2017

1.      Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Ricorso diretto al risarcimento dei danni asseritamente cagionati da un’istituzione dell’Unione

[Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, comma 1 e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, §1, c)]

2.      Ricorso per risarcimento danni – Termine di prescrizione – Dies a quo – Responsabilità per inosservanza del termine ragionevole di giudizio da parte del giudice dell’Unione – Data di pronuncia della sentenza

(Art. 340, secondo comma, TFUE; statuto della Corte di giustizia, artt. 46 e 53, comma 1)

3.      Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Presupposti cumulativi – Mancanza di uno dei presupposti – Rigetto integrale del ricorso per risarcimento danni

(Art. 340, secondo comma, TFUE)

4.      Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Nozione – Inosservanza del termine ragionevole di giudizio da parte del giudice dell’Unione – Inclusione – Criteri di valutazione

(Art. 340, secondo comma, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47 comma 2)

5.      Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Onere della prova

(Art. 340, secondo comma, TFUE)

6.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione e infligge un’ammenda – Esecutorietà – Contestazione della decisione dinanzi al giudice dell’Unione – Esecutorietà non rimessa in discussione

(Artt. 101 TFUE, 263 TFUE, 278 TFUE e 299, primo comma, TFUE)

7.      Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Nesso causale – Interruzione in ragione del comportamento illegittimo del ricorrente o di altri

(Art. 340, secondo comma, TFUE)

8.      Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Nesso causale – Nozione – Spese di garanzia bancaria derivanti dalla scelta di un’impresa di non pagare l’ammenda inflitta dalla Commissione – Inosservanza da parte del giudice dell’Unione del termine ragionevole di giudizio in occasione del ricorso di detta impresa – Sussistenza di un nesso di causalità – Presupposti

(Art. 340, secondo comma, TFUE)

9.      Ricorso per risarcimento danni – Competenza del giudice dell’Unione – Limiti – Divieto di statuire ultra petita – Obbligo di attenersi all’ambito della controversia definito dalle parti – Possibilità per il giudice dell’Unione di disporre d’ufficio il risarcimento di un danno subito durante un periodo diverso da quello indicato nel ricorso – Esclusione

(Art. 268 TFUE; statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, §1)

10.    Responsabilità extracontrattuale – Danno – Risarcimento – Presa in considerazione della svalutazione monetaria – Interessi compensativi e moratori – Modalità di calcolo

(Art. 340, secondo comma, TFUE; regolamento della Commissione n. 1268/2012, artt. 83, §2, b), e 111, §4, a)]

1.      V. il testo della decisione.

(v. punto 33)

2.      Il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui sono integrati i requisiti cui è subordinato l’obbligo di risarcimento dei danni previsti all’articolo 340, secondo comma, TFUE. Tali requisiti e, dunque, le norme sulla prescrizione che disciplinano le azioni volte al risarcimento dei danni medesimi possono fondarsi solo su criteri rigorosamente oggettivi. Pertanto, la valutazione soggettiva dell’effettività del danno da parte della vittima di questo non può essere presa in considerazione nel determinare il dies a quo del termine di prescrizione dell’azione di responsabilità extracontrattuale dell’Unione.

Per quanto riguarda un ricorso per il risarcimento di un danno asseritamente subito a causa di un’eventuale inosservanza del termine ragionevole di giudizio, il fatto che dà origine all’azione ai sensi dell’articolo 46 dello statuto della Corte di giustizia consiste in un’irregolarità procedurale che si configura come un’asserita inosservanza delle esigenze connesse al rispetto del termine ragionevole di giudizio da parte di un giudice dell’Unione. La fissazione del dies a quo del termine di prescrizione di cinque anni previsto al citato articolo 46 deve dunque tenere conto di tale circostanza. In particolare, il termine di prescrizione non può iniziare a decorrere da una data in cui il fatto generatore sia ancora in atto e il dies a quo di tale termine deve essere fissato a una data in cui il fatto generatore si è completamente concretizzato. Pertanto, nello specifico caso di un ricorso per il risarcimento di un danno asseritamente subito a causa di un’eventuale inosservanza del termine ragionevole di giudizio, il dies a quo del termine di prescrizione di cinque anni previsto all’articolo 46 dello Statuto della Corte deve essere fissato, laddove una decisione abbia posto fine alla durata del giudizio controverso, alla data in cui tale decisione è stata adottata. Infatti, una siffatta data costituisce una data certa, stabilita secondo criteri oggettivi. Essa garantisce il rispetto del principio della certezza del diritto e consente di tutelare i diritti dei ricorrenti.

(v. punti 45-49)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 54, 55)

4.      Viola l’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea in quanto ha ecceduto il termine ragionevole di giudizio, integrando così una violazione sufficientemente qualificata di una norma di diritto dell’Unione intesa a conferire diritti ai singoli un procedimento che si sia svolto in due cause in materia di concorrenza dinanzi al Tribunale, la cui durata di circa 5 anni e nove mesi non può essere giustificata da nessuna delle circostanze proprie a tali cause.

Infatti, durante l’intervallo compreso tra la fine della fase scritta del procedimento sancita dal deposito della controreplica e l’apertura della fase orale del procedimento, si procede, segnatamente, alla sintesi degli argomenti delle parti, all’istruzione della causa, a un’analisi in fatto e in diritto della controversia e alla preparazione della fase orale del procedimento. Pertanto, la durata di tale intervallo dipende, in particolare, dalla complessità della controversia nonché dal comportamento delle parti e dalla sopravvenienza di incidenti procedurali.

In primo luogo, quanto alla complessità della controversia, i ricorsi riguardanti l’applicazione del diritto della concorrenza da parte della Commissione presentano innanzitutto un maggior grado di complessità rispetto ad altri tipi di cause, tenuto conto, in particolare, della lunghezza delle decisioni impugnate, del volume dei fascicoli e della necessità di compiere una valutazione approfondita di fatti numerosi e complessi, sovente prolungati nel tempo e nello spazio. Pertanto, un periodo di 15 mesi tra la fine della fase scritta del procedimento e l’apertura della fase orale del procedimento costituisce, in linea di principio, un lasso di tempo adeguato per esaminare cause che riguardano l’applicazione del diritto della concorrenza. Inoltre, ricorsi proposti avverso una stessa decisione adottata dalla Commissione in applicazione del diritto della concorrenza dell’Unione richiedono, in linea di principio, un trattamento parallelo, anche quando non sono riuniti. Tale trattamento parallelo è, in particolare, giustificato dalla connessione tra detti ricorsi nonché dalla necessità di garantire una coerenza nella loro analisi e nella risposta da apportarvi. Tale trattamento parallelo può, così, giustificare un prolungamento, della durata di un mese per ogni ulteriore causa connessa, del periodo che separa la fine della fase scritta del procedimento dall’apertura della fase orale dello stesso. Infine, nel caso in cui una società controllata e la sua società controllante propongano, ognuna, un ricorso avverso una decisione adottata in applicazione del diritto della concorrenza che le ha condannate in solido al pagamento di un’ammenda, le cause in questione presentano un vincolo di connessione particolarmente stretto che giustifica che esse siano trattate insieme e con lo stesso ritmo. In tale ipotesi, è pertanto giustificato che la fase orale del procedimento sia avviata alla medesima data in entrambe le cause, benché la fase scritta del procedimento si sia conclusa prima in una delle due.

In secondo luogo, occorre tener conto del fatto che la durata intercorsa tra la fine della fase scritta del procedimento e l’apertura della fase orale del procedimento in ognuna di tali cause non è dipesa in alcun modo dal comportamento delle parti o dal sopravvenire di incidenti procedurali.

Pertanto, dall’intervallo di 46 mesi intercorso tra la fine della fase scritta del procedimento e l’apertura della fase orale del procedimento nella prima causa, nonché dalla durata di 50 mesi intercorsa tra la fine della fase scritta del procedimento e l’apertura della fase orale del procedimento nella seconda causa traspare un periodo di inerzia ingiustificata di 20 mesi in ognuna di tali due cause.

(v. punti 62, 63, 66, 68, 69, 71, 72, 76‑78, 80, 81, 83)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punti 84, 85)

6.      Conformemente all’articolo 299, primo comma, TFUE, una decisione della Commissione relativa a un procedimento di applicazione dell’articolo 101 TFUE costituisce titolo esecutivo, allorché comporta un obbligo pecuniario a carico dei destinatari. Peraltro, la proposizione di un ricorso per annullamento avverso tale decisione, a norma dell’articolo 263 TFUE, non rimette in discussione il carattere esecutivo della stessa in quanto, ai sensi dell’articolo 278 TFUE, i ricorsi proposti dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea non hanno effetto sospensivo.

(v. punto 93)

7.      La condizione riguardante il nesso di causalità prevista dall’articolo 340 TFUE richiede che il comportamento contestato sia la causa determinante del danno. In altri termini, anche nel caso di un eventuale concorso delle istituzioni nel danno per il quale è richiesto il risarcimento, detto concorso potrebbe essere troppo remoto a causa di una responsabilità incombente ad altri soggetti, tra i quali eventualmente la parte ricorrente.

(v. punto 108)

8.      Certamente, un danno consistente in spese di garanzia bancaria sostenute da una società sanzionata da una decisione della Commissione successivamente annullata dal giudice dell’Unione non deriva direttamente dall’illegittimità di tale decisione, in quanto tale danno risulta dalla stessa scelta di detta società di costituire una garanzia bancaria per non dare esecuzione all’obbligo di pagare l’ammenda nel termine stabilito dalla decisione controversa. Tuttavia, ciò non può dirsi nel caso in cui il procedimento dinanzi al giudice dell’Unione abbia superato il termine ragionevole di giudizio, poiché, in primo luogo, al momento della costituzione della garanzia bancaria, la violazione del termine ragionevole di giudizio non era prevedibile e la parte ricorrente poteva legittimamente attendersi che il suo ricorso fosse esaminato entro un termine ragionevole. In secondo luogo, il superamento di detto termine si è verificato dopo la scelta iniziale della parte ricorrente di costituire una garanzia bancaria.

Ne emerge che sussiste un nesso di causalità sufficientemente diretto tra la violazione del termine ragionevole di giudizio da parte del giudice dell’Unione, da un lato, e il danno che la ricorrente ha subito prima della pronuncia della sentenza in questione, dall’altro, danno che consiste nel pagamento di spese di garanzia bancaria durante il periodo corrispondente al superamento di tale termine ragionevole. A tal riguardo, il pagamento di spese di garanzia bancaria dopo la pronuncia di detta sentenza, che ha posto fine alla violazione del termine ragionevole di giudizio nella causa in oggetto, non presenta un nesso di causalità sufficientemente diretto con tale violazione, in quanto il pagamento di tali spese deriva da una scelta personale ed autonoma della ricorrente, successiva alla menzionata violazione, di non pagare l’ammenda, di non chiedere la sospensione dell’esecuzione della decisione controversa e di impugnare la succitata sentenza.

(v. punti 109‑111, 119, 120)

9.      Dalle norme che disciplinano il procedimento dinanzi ai giudici dell’Unione, segnatamente dall’articolo 21 dello statuto della Corte di giustizia e dall’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, emerge che, in linea di principio, la controversia è determinata e circoscritta dalle parti e che il giudice dell’Unione non può statuire ultra petita. Pertanto, il giudice dell’Unione non può discostarsi dalla domanda di una ricorrente e decidere d’ufficio il risarcimento di un danno subito durante un periodo cronologicamente diverso da quello in cui questa lamenta di aver subito un danno.

(v. punti 127, 128)

10.    Allorché ricorrono gli estremi della responsabilità extracontrattuale dell’Unione, le conseguenze sfavorevoli risultanti dal lasso di tempo intercorso tra il sopravvenire dell’evento dannoso e la determinazione dell’indennizzo non possono essere ignorate, in quanto occorre tenere conto della svalutazione monetaria. A tale riguardo, gli interessi compensativi sono diretti a compensare il decorso del tempo fino alla valutazione giudiziale dell’importo del danno, indipendentemente da qualsivoglia ritardo imputabile al debitore. Il termine del periodo che dà diritto a tale rivalutazione monetaria deve, in linea di principio, coincidere con la data della pronuncia della sentenza che dichiara l’obbligo di risarcire il danno subito dalla parte ricorrente. In mancanza della dimostrazione, da parte di un ricorrente, che le conseguenze pregiudizievoli connesse al decorrere del tempo possono essere calcolate sulla base del tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento maggiorato di alcuni punti di percentuale, la svalutazione monetaria correlata al decorso del tempo trova espressione nel tasso di inflazione annuo constatato da Eurostat, per il periodo considerato, nello Stato membro in cui è stabilita la parte ricorrente.

(v. punti 138,139, 143, 145)