Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Belgio) il 28 novembre 2023 – Procedimento penale a carico di AR
(Causa C-722/23 1 )
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour de cassation
Parte nel procedimento penale principale
AR
Altra parte nel procedimento
Ministère Public
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri 1 , debba essere interpretato nel senso che, qualora i giudici dello Stato membro di esecuzione di un mandato d’arresto europeo abbiano constatato che, in caso di consegna della persona ricercata allo Stato membro emittente, vi è un rischio di lesione dei diritti fondamentali di tale persona, connesso all’esecuzione della pena estera, esso consente a tali giudici dello Stato membro di esecuzione, che abbiano accertato che la persona ricercata risiede in tale Stato, di decidere quindi, ai sensi della disposizione che recepisce nell’ordinamento giuridico nazionale l’articolo 4, punto 6, della decisione quadro, che la pena detentiva inflitta nello Stato membro emittente il mandato d’arresto europeo, pena cui si fa riferimento in tale atto, dev’essere eseguita nello Stato membro di esecuzione.
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1 Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
1 GU 2002, L 190, pag. 1.