Language of document : ECLI:EU:T:2013:411

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

6 settembre 2013 (*)

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare – Congelamento dei capitali – Ricorso di annullamento – Termine per l’adeguamento delle conclusioni – Ricevibilità – Obbligo di motivazione – Errore manifesto di valutazione»

Nella causa T‑110/12,

Iranian Offshore Engineering & Construction Co., con sede in Teheran (Iran), rappresentata da J. Viñals Camallonga, L. Barriola Urruticoechea e J. Iriarte Ángel, avvocati,

ricorrente,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da P. Plaza García, V. Piessevaux e G. Ramos Ruano, in qualità di agenti,

convenuto,

avente ad oggetto la domanda di annullamento, da un lato, della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 71) e, dall’altro, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 11), nonché del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1), nella parte in cui tali atti riguardano la ricorrente,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto da I. Pelikánová, presidente, K. Jürimäe e M. van der Woude (relatore), giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 5 marzo 2013,

ha pronunciato la seguente

Sentenza (1)

[omissis]

 Procedimento e conclusioni delle parti

8       Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 27 febbraio 2012, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

9       Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 1° febbraio 2013, la ricorrente ha proposto una domanda di provvedimenti provvisori al fine di ottenere la sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati, nella parte in cui la riguardano, sino alla pronuncia del Tribunale sul ricorso principale. Con ordinanza dell’11 marzo 2013, il presidente del Tribunale ha respinto tale domanda (Iranian Offshore Engineering & Construction/Consiglio, T‑110/12 R).

10     Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, il Tribunale ha invitato il Consiglio a rispondere per iscritto a una serie di quesiti. Il Consiglio ha ottemperato a tale richiesta nel termine impartito.

11     La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare l’articolo 1 della decisione 2011/783 e l’articolo 1 del regolamento di esecuzione n. 1245/2011, nella parte in cui la riguardano;

–        rimuovere il suo nome dagli allegati indicati da detti articoli;

–        condannare il Consiglio alle spese.

12     Nella replica depositata il 19 luglio 2012, la ricorrente ha chiesto di poter adeguare le sue conclusioni, chiedendo che il Tribunale voglia annullare anche il regolamento n. 267/2012, nella parte in cui la riguarda.

13     Il Consiglio chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto infondato;

–        condannare la ricorrente alle spese.

14     All’udienza la ricorrente ha precisato che il suo secondo capo di conclusioni era, in realtà, assorbito dal primo. Peraltro, la ricorrente è stata autorizzata dal Tribunale a presentare più documenti nuovi, dei quali il Consiglio ha ricevuto una copia. Quest’ultimo non si è opposto all’ammissione di tali documenti nel fascicolo. Il Tribunale ha deciso di riservare la decisione sull’inserimento di detti documenti nel fascicolo fino alla sentenza definitiva.

 In diritto

 Sulla domanda di adeguamento delle conclusioni

15     Nella replica la ricorrente ha chiesto di poter adeguare le sue conclusioni iniziali affinché il suo ricorso sia diretto anche all’annullamento del regolamento n. 267/2012, adottato dopo l’introduzione del ricorso, nella parte in cui la concerne.

16     Secondo la giurisprudenza, quando una decisione o un regolamento riguardante in modo diretto e individuale un singolo viene sostituito nel corso del giudizio da un atto avente lo stesso oggetto, questo va considerato come un elemento nuovo che consente al ricorrente di adeguare le sue conclusioni e i suoi motivi. Sarebbe, infatti, in contrasto con una corretta amministrazione della giustizia e con il requisito dell’economia processuale costringere il ricorrente a proporre un nuovo ricorso. Sarebbe, inoltre, ingiusto che l’istituzione in questione, per far fronte alle critiche contenute in un ricorso presentato al giudice dell’Unione contro un atto, potesse adeguare l’atto impugnato o sostituirlo con un altro e valersi, in corso di causa, di tale modifica o di tale sostituzione al fine di privare la controparte della possibilità di estendere all’atto successivo le sue conclusioni e i suoi motivi inizialmente formulati ovvero di presentare conclusioni e motivi ulteriori contro di esso (v. sentenza del Tribunale del 23 ottobre 2008, People’s Mojahedin Organization of Iran/Consiglio, T‑256/07, Racc. pag. II‑3019, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).

17     Tuttavia, per poter essere ricevibile, una domanda di adeguamento delle conclusioni deve essere presentata nel termine di ricorso previsto dall’articolo 263, sesto comma, TFUE. Infatti, secondo una giurisprudenza costante, tale termine di ricorso è di ordine pubblico e deve essere applicato dal giudice dell’Unione in modo da garantire la certezza del diritto e l’uguaglianza di tutti dinanzi alla legge (v., in tal senso, sentenza della Corte del 18 gennaio 2007, PKK e KNK/Consiglio, C‑229/05 P, Racc. pag. I‑439, punto 101). Spetta, quindi, al giudice verificare, eventualmente d’ufficio, se tale termine sia stato rispettato (ordinanza del Tribunale dell’11 gennaio 2012, Ben Ali/Consiglio, T‑301/11, punto 16).

18     Per quanto riguarda il computo del termine di ricorso, si deve ricordare che, ai sensi dell’articolo 263, sesto comma, TFUE, il ricorso di annullamento deve essere proposto nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell’atto impugnato, dalla sua notificazione al ricorrente o, in mancanza, dal giorno in cui quest’ultimo ne ha avuto conoscenza. A norma dell’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, quando un termine per l’impugnazione di un atto di un’istituzione decorre dalla pubblicazione dell’atto, tale termine dev’essere calcolato a partire dalla fine del quattordicesimo giorno successivo alla data della pubblicazione dell’atto nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Conformemente alle disposizioni dell’articolo 102, paragrafo 2, del medesimo regolamento, tale termine deve, inoltre, essere aumentato di un termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni.

19     Peraltro, secondo la giurisprudenza, il principio di tutela giurisdizionale effettiva implica che l’autorità dell’Unione che adotta misure restrittive individuali ai danni di una persona o di un’entità, come nel caso di specie, comunichi i motivi alla base di tali misure, o al momento in cui tali misure sono state adottate o, quantomeno, il più rapidamente possibile dopo tale adozione, in modo da consentire alle persone o entità di esercitare il loro diritto di ricorso (v., in tal senso, sentenza della Corte del 16 novembre 2011, Bank Melli Iran/Consiglio, C‑548/09 P, Racc. pag. I-11381, punto 47 e giurisprudenza citata).

20     Nella specie, tale principio è d’altronde riprodotto nell’articolo 24, paragrafo 3, della decisione 2010/413, nell’articolo 36, paragrafo 3, del regolamento n. 961/2010 e nell’articolo 46, paragrafo 3, del regolamento n. 267/2012, i quali dispongono che il Consiglio trasmette la sua decisione, compresi i motivi dell’inserimento nell’elenco delle persone e entità cui si applicano le misure restrittive, alla persona o all’entità interessata o direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando la possibilità di presentare osservazioni.

21     Ne deriva che il termine per proporre un ricorso di annullamento contro un atto che impone misure restrittive a danno di una persona o di un’entità decorre soltanto o a partire dalla data della comunicazione individuale di tale atto all’interessato, se il suo indirizzo è noto, o, in caso contrario, dalla pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Allo stesso modo, il termine per la proposizione di una domanda volta ad estendere le conclusioni e i motivi ad un atto che abroga e sostituisce l’atto impugnato che ha imposto le misure restrittive, e che mantiene tali misure, decorre soltanto o a partire dalla data della comunicazione individuale di tale nuovo atto alla persona o all’entità interessata, se l’indirizzo è noto, o a partire dalla pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, se una comunicazione individuale è impossibile.

22     Nel caso di specie, la ricorrente sostiene che il regolamento n. 267/2012 non le è stato comunicato immediatamente dopo la sua adozione, il 23 marzo 2012, ciò che il Consiglio non contesta. All’udienza il Consiglio ha, tuttavia, precisato, senza essere contraddetto dalla ricorrente, che il regolamento n. 267/2012 era stato notificato a quest’ultima l’11 dicembre 2012, dopo che il Consiglio aveva deciso di mantenere la sua iscrizione nell’elenco delle persone ed entità interessate dalle misure restrittive, a seguito di un esame di quest’ultimo conformemente all’articolo 46, paragrafo 6, di tale regolamento.

23     Ciò premesso, il termine di ricorso di due mesi, previsto dall’articolo 263, sesto comma, TFUE, contro la nuova decisione di mantenere l’iscrizione della ricorrente nell’allegato IX al regolamento n. 267/2012, è iniziato a decorrere dal 12 dicembre 2012 ed è scaduto, in applicazione dell’articolo 102, paragrafo 2, del regolamento di procedura, il 21 febbraio 2013.

24     Orbene, poiché la ricorrente è venuta a conoscenza dell’adozione del regolamento n. 267/2012 prima che esso le fosse notificato e ha proposto una domanda di adeguamento delle conclusioni dal 19 luglio 2012, tale domanda non può essere considerata tardiva.

25     All’udienza il Consiglio ha, tuttavia, sollevato un’eccezione di irricevibilità nei confronti di tale domanda, in quanto essa si baserebbe su un motivo nuovo, vertente su un errore manifesto di valutazione dei fatti, il che modificherebbe l’oggetto e l’ambito della controversia, come definiti nell’atto introduttivo.

26     Poiché la domanda di adeguamento delle conclusioni è stata proposta nel termine prescritto, essa è ricevibile, benché il motivo che si fonda su tale domanda e vertente su un errore manifesto di valutazione sarebbe nuovo, come sostiene il Consiglio.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran, è annullata nella parte in cui ha inserito il nome della Iranian Offshore Engineering & Construction Co. nell’allegato II alla decisione 2010/413/PESC.

2)      Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, è annullato nella parte in cui ha inserito il nome della Iranian Offshore Engineering & Construction Co. nell’allegato VIII al regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007.

3)      L’allegato IX al regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010, è annullato nella parte in cui concerne la Iranian Offshore Engineering & Construction Co.

4)      Gli effetti della decisione 2010/413/PESC, come modificata dalla decisione 2011/783, sono mantenuti, per quanto riguarda la Iranian Offshore Engineering & Construction Co, dalla sua entrata in vigore, il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fino a quando non prenderà effetto l’annullamento parziale del regolamento n. 267/2012.

5)      Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Iranian Offshore Engineering & Construction Co. nell’ambito del presente giudizio e del procedimento sommario.

Pelikánová

Jürimäe

Van der Woude

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 6 settembre 2013.

Firme


* Lingua processuale: lo spagnolo.


1       Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.